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  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Le novità in tema di auto di interesse storico e collezionistico

Direzione Studi e Ricerche ACI

 

Continua al Senato l’analisi dei progetti di legge in tema di auto storiche. I lavori sono portati avanti dall’ 8ª Commissione permanente Lavori pubblici - comunicazioni , che in data 28 novembre 2007, nella 129ª seduta (pomeridiana)  ha presentato una proposta di testo unificato dei progetti di legge n. 840, 1122, 1365,1389 redatta ad opera del Comitato ristretto con relatore il senatore Filippi. Sulla proposta di testo unificato si è registrata l’unanimità dei consensi in commissione. La proposta è stata adottata come testo base per la formulazione degli emendamenti che sono stati presentati entro il 12 dicembre 2007. La Commissione attualmente è impegnata nell’analisi degli emendamenti. L’attuale disciplina in materia di veicoli c.d. “storici”, distingue tra veicoli d’epoca e veicoli di interesse storico o collezionistico. La proposta emendativa del testo unificato si riferisce soltanto a questa seconda categoria di veicoli. I veicoli di interesse storico e collezionistico presentano una fondamentale differenza rispetto ai veicoli d’epoca che consiste nella possibilità di poter circolare liberamente sulle strade purché in possesso dei requisiti tecnici previsti dalla legge. I veicoli d’epoca, invece, sono unicamente destinati alla conservazione in musei o locali pubblici e privati e possono circolare soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, con stringenti limitazioni. A norma dell’art 60 CdS e 215 del regolamento, rientrano nella categoria dei veicoli di interesse storico e collezionistico, i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI. Per poter ottenere l’iscrizione occorre che il veicolo sia stato costruito da almeno 20 anni e che conservi le caratteristiche originarie di fabbricazione, fatte salve le eventuali modifiche tecniche imposte per la circolazione. Il veicolo di interesse storico e collezionistico deve essere registrato al PRA ed immatricolato presso il DTT, prescrizioni necessarie ai fini della circolazione. A norma dell’ art. 63 L. 342/2000 i veicoli di interesse storico con più di 30 anni, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica. Inoltre molte compagnie assicurative applicano polizze agevolate ai veicoli che posseggono certificati di storicità rilasciati dalle associazioni riconosciute sopra menzionate. Le novità apportate a questo assetto disciplinare dalla proposta di testo unificato approvato dal comitato ristretto per i disegni di legge nn. 840, 1122, 1365 e 1389, riguardano soprattutto le associazioni di amatori di veicoli di interesse storico e collezionistico, favorendone la costituzione e la registrazione a condizione che riuniscano almeno 60 club o scuderie, ciascuno dei quali con almeno 50 soci iscritti. Altri requisiti per la registrazione sono: il riconoscimento da parte della Federazione internazionale dei veicoli di interesse storico e collezionistico e la presenza ed operatività dell’associazioni in almeno 6 regioni italiane e da almeno 3 anni. Tra le novità si menziona l’innalzamento dell’età del veicolo ai fini del riconoscimento della storicità, che deve essere 30 anni a fronte degli attuali 20. Il nuovo impianto normativo propone di conseguenza una serie di norme volte a disciplinare l’attività delle associazioni tenutarie dei registri, come il rilascio dei certificati di interesse storico e collezionistico, gli obblighi di informazione, controllo e vigilanza sulla veridicità delle dichiarazioni, l’immatricolazione con possibilità di rilascio di targhe e carta di circolazione da parte della associazioni medesime, la possibilità effettuare la revisione ogni 4 anni. Inoltre viene fatta salva la disposizione attualmente vigente in tema di tasse automobilistiche ed inserita una disposizione peculiare all’art 12 comma 4 : “la proprietà di un veicolo di interesse storico e collezionistico non costituisce elemento indicativo della capacità contributiva ai sensi dell’art 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni”. Tale disposizione è stata introdotta per contrastare un orientamento giurisprudenziale che considerava il possesso di un veicolo storico indice di capacità contributiva. Ci si riferisce alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione, V sezione tributaria n. 1294 del 22 gennaio 2007 (pubblicata con la relativa massima in questa Rivista, fascicolo bimestrale n. 3 anno 2007) con la quale i giudici hanno stabilito che “…il possesso di auto storiche rappresenta un chiaro indice di capacità contributiva, in base al fatto notorio secondo il quale il mantenimento di tali beni impone elevati costi di gestione perché trattasi di beni fuori produzione e oggetto di collezionismo”. Si pubblica, di seguito il testo integrale della proposta di legge.    
PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO APPROVATO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 840, 1122, 1365 E 1389  
ART. 1 (Definizioni)  
1. Ai fini della presente legge sono definiti:  
a)                                       veicolo di interesse storico  e collezionistico: un autoveicolo ovvero un motociclo, un triciclo o un quadriciclo, quali definiti rispettivamente dall’articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c) e paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento e del Consiglio del 18 marzo 2002, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3;
b)                                      associazione: un’associazione riconosciuta ai sensi dell’articolo 2, comma 3, o avente le caratteristiche di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, e costituita ai sensi dell’articolo 2, comma 4 ;
c)                                       certificato: il certificato di interesse storico e collezionistico di cui all’articolo 4;
d)                                      Amministrazione competente: Ministero dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti;
e)                                       autorità competente: Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti – Direzione generale della Motorizzazione;
f)                                        registro dell’associazione: il registro di cui all’articolo 2, comma 5;
g)                                       registro dell’Amministrazione: il registro di cui all’articolo 2, comma 6.   
ART.2 (Disciplina delle associazioni di amatoridei veicoli di interesse storico e collezionistico)             
1. La presente legge favorisce la possibilità di costituire libere associazioni amatoriali di collezionisti di veicoli di interesse storico e collezionistico, fondate su base volontaria e senza vincolo di esclusiva, per le quali è prevista la registrazione.                
2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni di cui al comma 1 garantiscono la trasparenza dell’attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati e l’osservanza delle finalità associative.  
3. Sono associazioni riconosciute i seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.  
4. La costituzione di nuove associazioni è subordinata ai seguenti requisiti:  a) riunire non meno 60 club o scuderie, ciascuno dei quali con almeno 50 soci iscritti; b) presenza e operatività in non meno di sei regioni italiane e da almeno tre anni  nell’ambito delle attività a sostegno e tutela degli interessi generali della motorizzazione storica italiana,  del collezionismo di veicoli con più di venti anni di età e comunque con caratteristiche di specialità ed originalità, della valorizzazione dell'importanza culturale, storica e sociale, e della promozione della conservazione e recupero dei tali veicoli;  c) riconoscimento da parte della Federazione internazionale dei veicoli di interesse storico e collezionistico.  5. Le associazioni conservano presso la propria sede sociale i registri attestanti le caratteristiche tecniche e storiche dei veicoli posseduti dai propri soci o dai richiedenti ai quali hanno rilasciato la certificazione di cui all’articolo 4.  6. Presso l’Amministrazione competente è istituito un registro al quale le associazioni devono essere iscritte.         
ART. 3 (Definizione di veicoli di interesse storico e collezionistico)  
1. E’ considerato veicolo di interesse storico e collezionistico qualsiasi autoveicolo, motociclo, triciclo o quadriciclo di età non inferiore a 30 anni, conservato in maniera appropriata e rispettosa dell’ambiente e in condizioni storicamente corrette che, già inserito nell’elenco di cui all’articolo 5, comma 2, sia stato dichiarato e certificato ai sensi dell’articolo 4 da una delle associazioni, iscritte nel registro dell’Amministrazione.                
ART. 4 (Certificato di interesse storico e collezionistico)  
1. Le associazioni rilasciano, su richiesta ed a spesa dei proprietari, e senza alcun obbligo di iscrizione alle associazioni medesime, per i veicoli in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, un certificato di interesse storico e collezionistico che attesta, tra l’altro, la data di costruzione e modello del veicolo, le caratteristiche tecniche, con specifica indicazione di tutte quelle utili per la verifica di idoneità alla circolazione, la sussistenza ed elencazione delle originarie caratteristiche di fabbricazione, nonché specifica indicazione di quelle modificate o da modificarsi, la sussistenza ed elencazione delle modifiche e/o sostituzioni apportate al veicolo medesimo ed ogni eventuale ulteriore annotazione che valga a significare la rilevanza dello stesso sotto un profilo di valutazione storico - collezionistica.  
2. Il medesimo certificato deve altresì attestare lo stato di conservazione del veicolo, con eventuale riferimento al numero degli anni intercorsi dalla data di cancellazione dal PRA, alla causa della cancellazione medesima, al luogo di conservazione del veicolo ovvero al luogo di rinvenimento dello stesso, ed alle modalità di conservazione comprovate con perizia giurata di soggetto rappresentante legale dell’associazione, ovvero di altra persona che risulti stabilmente legata all’associazione, con conferimento di incarico scritto e specifiche funzioni di certificazione.  
3. Lo stato di corretta conservazione del veicolo può essere altresì comprovato da certificazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente l’iscrizione del veicolo nel  registro dell’associazione, allegando in tal caso documentazione almeno fotografica del veicolo nello stato precedente e successivo alla realizzazione di lavori di manutenzione e ripristino.   
ART. 5 (Disposizioni per incoraggiare la tutela e la conservazione del patrimonio costituito dei veicoli di rilevanza  storico - collezionistica)  
1. Le associazioni, pongono in essere ogni iniziativa per incoraggiare la conservazione del patrimonio costituito dai veicoli di interesse storico e collezionistico.  
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è istituita con decreto del Ministro dei trasporti, presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, una Commissione, composta da rappresentanti dell’Amministrazione competente, delle associazioni e delle case costruttrici italiane o estere iscritte alle associazioni di categoria maggiormente rappresentativeche, entro il 30 ottobre di ogni anno, predispone un elenco dei modelli di veicoli i quali, individuati per marca ed anno di produzione, risultino di presumibile rilevanza storica e collezionistica, per ragioni motivate e secondo criteri oggettivi basati anche sul numero di veicoli ancora circolanti in rapporto al totale dei veicoli immatricolati.   
3. La Commissione di cui al comma 2, ha altresì il compito di individuare i veicoli di età compresa tra i 20 ed i 30 anni di cui va promossa ed incentivata la conservazione. Tali  veicoli di futuro interesse storico e collezionistico, così individuati, possono su istanza di parte essere radiati dal PRA per essere destinati alla conservazione in aree private, da indicarsi all’atto della radiazione, ai fini del controllo delle Amministrazioni comunali della non circolazione del veicolo nonché della verifica che gli stessi siano conservati in maniera appropriata e rispettosa dell’ambiente e in condizioni storicamente corrette.  
4. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’Ambiente, sono disciplinate le procedure di radiazione dei veicoli per la conservazione in aree private, ai sensi comma 3, nonché le forme di controllo e verifica della corretta conservazione dei veicoli stessi.  
ART. 6 (Responsabilità delle associazioni e  garanzia)             
1. Le associazioni sono responsabili della veridicità delle dichiarazioni rese con il certificato di interesse storico e collezionistico.             
2. Qualora risulti iscritto ad un registro dell’associazione un veicolo certificato come di interesse storico e collezionistico in carenza dei requisiti di cui all’articolo 3, il suddetto veicolo decade con effetto immediato dai benefici di legge previsti dall’articolo 12 e l’autorità competente ordina all’associazione la cancellazione dal relativo registro.             
3. L’associazione che certifica un veicolo di interesse storico e collezionistico in carenza dei requisiti di cui all’articolo 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000; tale sanzione è raddoppiata nell’ipotesi di reiterazione della condotta nel triennio. Nell’ipotesi di ulteriore reiterazione nei tre anni dall’ultimo episodio, l’associazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 ad euro 15.000 e con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall’attività di certificazione di cui all’articolo 4 per un periodo da uno a sei mesi; l’associazione che reitera, nei successivi tre anni, per la quarta volta tale  condotta, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000, e con la pena amministrativa accessoria della cancellazione dal registro dell’Amministrazione.   4. In ogni caso l’associazione che certifica un veicolo di interesse storico e collezionistico, in carenza dei requisiti di cui all’articolo 3, è responsabile  della reintegrazione all’Erario delle minori somme corrisposte per il periodo in cui il veicolo certificato è stato illegittimamente iscritto nel registro dell’associazione stessa, comprensive degli interessi legali, eventualmente in solido con il proprietario del veicolo, ove ne sia stato dimostrato il dolo.  
5. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4, l’autorità competente comunica all’Agenzia delle entrate, territorialmente competente con riferimento alla sede dell’associazione che ha effettuato la falsa certificazione, la denominazione o la ragione sociale dell’associazione stessa, il numero di telaio e di targa del veicolo illegittimamente certificato di interesse storico e collezionistico, il nominativo dell’ultimo proprietario dello stesso e, se del caso, di coloro che ne siano stati proprietari nel periodo ricompreso tra la data di iscrizione e quella di cancellazione nel registro dell’associazione, tali date e l’entità della sanzione amministrativa pecuniaria comminata all’associazione, eventualmente in solido con il proprietario del veicolo. L’Agenzia delle Entrate provvede alla riscossione della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, nonché delle minori somme versate all’Erario per il periodo intercorrente tra la data di iscrizione e quella di cancellazione dal citato registro dell’associazione.  
6. Le sanzioni amministrative accessorie della sospensione dall’attività di rilascio del certificato di interesse storico e collezionistico o della cancellazione dal registro dell’Amministrazione, previste dal comma 3, sono adottate con provvedimento motivato dell’autorità competente.  
7. Le associazioni che con abuso di potere procedono alla cancellazione dal proprio registro di un veicolo ivi iscritto, sono responsabili ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile.
8. Ai fini dell’iscrizione nel registro dell’Amministrazione, le associazioni devono stipulare polizza assicurativa a garanzia del pagamento dell’eventuale sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3, del reintegro delle maggiori somme eventualmente dovute all’Erario ai sensi del comma  4 ovvero della obbligazione pecuniaria nascente da fatto illecito per l’ipotesi di cui al comma 7.           
ART. 7 (Obblighi di informazione delle associazioni, vigilanza e controlli) 1. Le associazioni sono soggette agli obblighi di informazione all’autorità competente, ed alla vigilanza ed ai controlli della stessa, secondo le disposizioni dei commi seguenti.  2. Le associazioni sono tenute a comunicare all’autorità competente l’iscrizione nel proprio registro di  ogni veicolo, entro il termine di venti giorni dalla data di rilascio del relativo certificato di interesse storico e collezionistico.  3. Nel termine di due mesi dalla data di rilascio del certificato di interesse storico e collezionistico, le associazioni inviano all’autorità competente, copia dell’intera documentazione riguardante il veicolo certificato, corredato di ogni documento necessario e/o utile ai fini della iscrizione del veicolo stesso nel registro dell’associazione stessa.  4. Le associazioni comunicano all’autorità competente, entro il termine massimo di quindici giorni, ogni variazione relativa alla propria composizione in club o scuderie, nonché relativa al numero dei soci iscritti presso ciascuna di esse, alla propria presenza sul territorio delle regioni italiane, ed ogni altra notizia o variazione che incida sulla persistenza dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 4, nonché ogni variazione inerente agli statuti e/o alle clausole associative ai fini della valutazione della persistenza delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 2.  5. Qualora venga meno uno dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 4, ovvero una delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 2, l’autorità competente notifica all’associazione provvedimento di assegnazione di un termine da uno a due mesi entro il quale la stessa deve dare comunicazione di aver provveduto alla reintegrazione dei requisiti e delle condizioni di legge. Decorso inutilmente tale tempo l’autorità competente notifica all’associazione provvedimento di sospensione dall’attività di rilascio del certificato di interesse storico e collezionistico a tempo indeterminato.  6. L’associazione, sospesa ai sensi del comma 5,  comunica il ripristino dei requisiti minimi di cui all’articolo 2, comma 4, ovvero l’adozione di modifiche allo statuto o alle clausole associative che abbiano reintegrato le condizioni richieste dall’articolo 2, comma 2,  all’autorità competente. Questa, qualora ritenga venute meno le ragioni del provvedimento di  sospensione, nei quindici giorni successivi alla data della comunicazione, lo revoca.   7. Per le finalità di cui ai commi 5 e 6 l’autorità competente ha accesso alla documentazione concernente l’organizzazione e l’attività  delle associazioni, necessaria per il concreto esercizio dei compiti di sorveglianza, e può anche effettuare ispezioni.  8. L’autorità competente, quando ritiene che un’associazione non svolga le proprie funzioni con efficacia ed in modo soddisfacente o che sia venuta meno ad uno degli obblighi di informazione di cui ai commi 2, 3 e 4, ovvero verifichi che non ha provveduto alla cancellazione ordinata ai sensi dell’articolo 6, comma 2, con provvedimento scritto e motivato contesta all’associazione stessa le eventuali irregolarità, assegnando un termine da uno a due mesi per adempiere alla rimozione delle stesse. L’associazione può eventualmente nello stesso termine formulare proprie controdeduzioni, la cui presentazione sospende la decorrenza del termine ingiunto. L’Autorità competente può eventualmente disporre ispezioni.  L’autorità competente che ritiene non soddisfatte le proprie osservazioni procede ai sensi dell’articolo 6, commi 3, 5 e 6.  
ART. 8 (Immatricolazione dei veicoli di rilevanza storico – collezionistica)  1. L’immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è ammessa su presentazione del certificato di interesse storico e collezionistico di cui all’articolo 4, se del caso corredato dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui al comma 3 dello stesso articolo.                                                                2. In caso di reimmatricolazione di veicoli già iscritti al PRA e cancellati d’ufficio o a richiesta del precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, è ammessa la facoltà del richiedente,  di poter ottenere, a proprie spese, targhe e carta di circolazione conformi a quelle rilasciate al momento della prima immatricolazione, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti da quelli attuali rispondenti al modello comunitario. I veicoli provenienti dall’estero possono conservare le targhe d’origine: in questo caso detti veicoli devono essere muniti di una carta di circolazione che riporti il numero della targa originale rilasciata, con le modalità  stabilite dal decreto di cui al comma 4, dagli Uffici della Motorizzazione Civile.     3. L’iscrizione di un veicolo in uno dei registri delle associazioni comporta il rilascio di una targa supplementare di identificazione recante la lettera «H» (historicum), da affiancare alla targa posteriore del veicolo. Al fine di consentire alle forze dell’ordine di verificare la rispondenza del veicolo ai criteri differenziali che la legge garantisce anche in materia fiscale, tale targa supplementare, contraddistinta dalla lettera «H» (historicum), riporta gli estremi di immatricolazione e del certificato di attestazione di interesse storico e collezionistico rilasciato dalle associazioni.              4. Le associazioni producono le targhe e la carta di circolazione  di cui al comma 2 e la targa di identificazione di cui al comma 3, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le competenze e le procedure per il rilascio delle targhe e della carta di circolazione, nonché le procedure per l’annotazione dei veicoli di cui al comma 1 nell’Archivio nazionale dei veicoli di cui all’articolo 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. 5. I veicoli di cui ai commi 1 e 2, devono essere iscritti al PRA entro il termine di sessanta giorni dalla data della immatricolazione o reimmatricolazione, su presentazione di idoneo titolo di proprietà e, limitatamente ai veicoli radiati d’ufficio, della ricevuta di versamento delle somme dovute a norma dell’articolo 18 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.  ART. 9 (Condizioni per la circolazione dei veicoli di interesse  storico e  collezionistico su strada)  1. I veicoli di interesse storico e collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano le caratteristiche e i requisiti tecnici richiesti al momento della costruzione, salvo le modifiche effettuate in relazione alle esigenze della sicurezza della circolazione stradale.  L’ammissibilità alla circolazione di veicoli di interesse storico e collezionistico che abbiano subito delle consistenti e documentate modifiche, ovvero che siano stati già iscritti al PRA e cancellati d’ufficio o a richiesta del precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, è subordinata all’approvazione da parte degli UMC del Ministero dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti - da effettuarsi secondo i principi e le modalità stabilite nel regolamento di cui all’articolo 11.  2.            Per i veicoli di interesse storico e collezionistico la revisione viene disposta ogni quattro anni sulla base di specifici criteri individuati con apposito decreto del Ministro trasporti. Tali veicoli sono inoltre esentati dal controllo tecnico dell’elemento di cui al  punto 8.2 dell’Appendice IX – art. 238 - al Titolo III del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, "regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo "Codice della Strada".  3.            Chiunque circola con un veicolo di interesse storico e collezionistico non conforme alle prescrizioni stabilite dal regolamento di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 .    ART. 10  (Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed al DPR 16 dicembre 1992, n. 495)  1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:  a) all’articolo 9, comma 3, ultimo periodo, dopo le parole "all’articolo 60" sono aggiunte le seguenti: "o i veicoli di interesse storico e collezionistico";  b) all’articolo 47, comma 1, dopo la lettera " m)" è aggiunta la seguente:  "m-bis) veicoli di interesse  storico  e collezionistico;";  c) all’articolo 60, sono apportate le seguenti modificazioni: 1)  nella rubrica le parole "e di interesse storico e collezionistico" sono soppresse; 2) al comma 1 le parole "nonché i motocicli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico" sono soppresse; 3) i commi 4 e 5 sono abrogati; 4) al comma 6 la parole ", ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento," sono soppresse.  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:  a)                        l’art. 215 è abrogato; b)                        nell’appendice V – art. 227 al titolo III, lettera F), il capoverso "lettera b)" è soppresso.  
ART. 11 (Regolamento di esecuzione)  
1.      Con regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni applicative della presente legge. Sono in particolare definite la natura e l’entità delle modifiche e/o sostituzioni ammissibili sui veicoli di interesse storico e collezionistico che, in ogni caso, non possono superare una percentuale di incidenza, rispetto all’originalità del veicolo, stimata secondo parametri fissati dalla Commissione costituita ai sensi dell’art 5, comma 2, nonché le procedure per la verifica dell’idoneità alla circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico alla circolazione su strada ed i relativi costi.  
2.      Con il medesimo regolamento sono stabiliti altresì caratteristiche e i requisiti tecnici che devono possedere veicoli costruiti anteriormente al 1959, ai fini dell’ammissione alla circolazione sulle strade.   
ART. 12    (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche)  
1.      Ai veicoli di interesse storico e collezionistico, come definiti dall’articolo 1 della presente legge, si applicano le disposizioni di cui all’art. 63, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342.  
2.      All’articolo 63, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo le parole "comma 2"  sono inserite le seguenti: ", lettere a) e b)," .  
3.   I veicoli di cui all’articolo 63, comma 2, lettera c), della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono quelli di cui all’elenco previsto dall’articolo 5, comma 2, della presente legge.  
4. La proprietà di un veicolo di interesse storico e collezionistico non costituisce elemento indicativo di capacità contributiva ai sensi dell’articolo  38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.   
ART. 13 (Disposizioni transitorie)  
1.            Gliautoveicoli ovvero i motocicli, un tricicli o un quadricicli come definiti dall’articolo 1, lettera a), già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge in uno dei registri di cui all’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, conservano lo status di veicoli di interesse storico e collezionistico. 2. Al fine di implementare i dati  nell’Archivio nazionale dei veicoli di cui all’articolo 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i registri di cui al comma 1 comunicano all’Autorità competente, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dati di cui all’articolo 7, comma 3, relativi autoveicoli,  ovvero motocicli,  tricicli o quadricicli, come definiti dall’articolo 1, lettera a), già iscritti presso di essi. 3.  Le disposizioni  della presente legge si applicano, per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della medesima, anche agli autoveicoli ovvero ai motocicli, ai tricicli o quadricicli quali definiti dall’articolo 1, lettera a), che prima di tale data, già in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 215 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, non siano stati iscritti in uno dei registri di cui all’art. 60, comma 4, ovvero a quegli autoveicoli ovvero motocicli, tricicli o quadricicli come definiti dall’articolo 1, lettera a), che maturino il possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge successivamente alla suddetta data di entrata in vigore, sempreché per le citate categorie di  veicoli sia stata richiesta l’iscrizione ad uno dei registri di cui all’articolo 1, comprovata da apposita ricevuta rilasciata da tale registro. Per il medesimo periodo, ed alle stesse condizioni, a tali veicoli si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12.  
4. Il proprietario di un veicolo di cui al comma 3 che, allo scadere del termine di due anni ivi previsto, non abbia conseguito l’iscrizione del veicolo medesimo in uno dei registri di cui all’articolo 1, decade da ogni beneficio nel frattempo goduto ed è tenuto al pagamento delle maggior somme che avrebbe dovuto corrispondere  all’Erario per il periodo nel quale ha goduto senza titolo delle agevolazioni in materia di tasse automobilistiche, aumentate degli interessi legali.  
ART.14 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, 9 e 10 entrano in vigore alla  data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 11.      

 

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