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  • Norme di riforma del Codice della Strada, Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti ed omicidio stradale

Le novità in tema di guida in stato d’ebbrezza, contrassegno identificativo e assicurazione per i monopattini

Dott. Raffaele Pongelli - ACI

I monopattini sono oramai uno tra i mezzi più diffusi di locomozione dolce, soprattutto nelle grandi città, e, per tale ragione, sia il legislatore e sia la giurisprudenza vi pongono particolare attenzione, come confermato del resto dalle recenti pronunce in materia di guida in stato d’ebbrezza o dall’introduzione normativa del contrassegno identificativo e dell’obbligo di assicurazione.

Circa la guida in stato d’ebbrezza alcolica, la Corte di Cassazione ha chiarito che anche chi circola in monopattino può compiere il reato. 

Infatti, secondo il disposto della Sentenza n. 37391 dell’11 novembre 2025, “il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso anche mediante la conduzione di un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica, in ragione della espressa equiparazione dei monopattini ai velocipedi, introdotta dall'art. 1, comma 75-quinquies, legge 27 dicembre 2019, n. 160, cui consegue l'applicazione delle norme del codice della strada riguardanti i veicoli e, quindi, l'art. 186,  comma 2, lett. b) e 2 bis del Codice della Strada”.

Per chiarire l’assunto della Cassazione, il percorso argomentativo non può che partire dalla normativa di riferimento per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica (di seguito monopattini), prevista all’art. 1, comma 75 e segg. della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 

In particolare, l’art. 75 quinquies equipara i monopattini ai velocipedi, vale a dire alle comuni biciclette.

Ciò significa che, per quanto non espressamente disposto dalla legge in esame, si applica la normativa sulle biciclette, che è presente nel Codice della Strada.

A norma degli artt. 47 e 50 del Codice della Strada (di seguito C.d.S.) i velocipedi sono qualificati quali veicoli e, per l’equiparazione dell’art. 75 quinquies, lo sono pure i monopattini.

Si ricorda che l’art. 46 C.d.S. chiarisce che sono “veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall’uomo”, eccezion fatta per ipotesi ben specifiche.

Tornando alla guida in stato d’ebbrezza, l’art. 186 C.d.S. prevede che “è vietato guidare in stato d’ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche”.

Il combinato disposto della normativa citata porta alla conclusione giuridica presente nell’enunciato della Suprema Corte ed esposta in apertura di approfondimento.

Bisogna precisare che non tutte le sanzioni previste nell’art. 186 C.d.S. sono applicabili. Infatti, se nulla questio per quelle pecuniarie, è naturalmente impossibile applicare al caso dei monopattini – e pure dei velocipedi – le sanzioni inerenti alla patente, in quanto veicoli non soggetti ad abilitazione alla guida. 

Questa ricostruzione è confermata dalla Cassazione, nella Sent. Cass. Pen., Sez. IV, del 16 novembre 2023, n. 48083, secondo cui “in tema di reati stradali, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione (o della revoca) della patente di guida, conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, non può essere applicata a colui il quale si sia posto alla guida di un monopattino a propulsione elettrica, trattandosi di veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione”.

Si precisa che il ragionamento logico-giuridico qui riportato è applicabile anche per la guida dopo aver assunto stupefacenti ex art. 187 C.d.S.

In tema di contrassegno identificativo e di assicurazione obbligatoria, la recente legge 25 novembre 2024 n. 177, che ha modificato alcune norme del C.d.S., ha innovato anche la l. 160/2019, introducendo diversi articoli, tra cui gli artt. 75-vicies-quater e 75-vicies-quinquies, qui di seguito analizzati.

L’art. 75-vicies-quater prevede che i proprietari dei monopattini devono richiedere il rilascio di apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, tale da identificare univocamente il monopattino, grazie a una combinazione alfanumerica, associata ai dati del proprietario. Tale contrassegno deve essere esposto in modo visibile. L’art. 75-vicies-quinquies invece regolamenta che i monopattini devono essere dotati di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

In merito al contrassegno identificativo è opportuno chiarire che, secondo autorevole dottrina, lo scopo della norma sarebbe la tutela degli interessi di ordine pubblico, perchè finalizzato all'attribuzione della responsabilità individuale del trasgressore in caso di violazioni al C.d.S..

Il contrassegno è apposto in maniera non rimovibile sul monopattino e non può essere spostato su un altro veicolo di micromobilità.

La novella legislativa ha rinviato poi al Dipartimento competente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’individuazione delle caratteristiche tecniche del contrassegno.

Il conseguente Decreto n. 210 del 27 giugno 2025 del Capo Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione e il successivo Decreto Dirigenziale del 6 marzo 2026 del Direttore Generale per la Motorizzazione hanno esplicitato le caratteristiche tecniche e l’iter da seguire per il rilascio, entrati in vigore dal 17 maggio scorso.

In questa sede si evidenzia che il contrassegno deve essere di colore bianco e con caratteri di colore nero, deve possedere una forma rettangolare di 50x60 mm e recare l’emblema dello Stato. Esso va esposto in modo visibile sull’apposito alloggiamento nel parafango posteriore o, in mancanza, sul piantone dello sterzo a un’altezza tra i 20 cm e 1,20 m, tale da essere visibile frontalmente.

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile nei confronti dei terzi, il comma 75 vicies-quinquies rinvia all’art. 2054 c.c. e al Titolo X del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle Assicurazioni Private.

L’art. 2054 c.c. obbliga i conducenti dei veicoli a risarcire il danno cagionato a persone o cose dalla guida di un veicolo, (quindi anche di un monopattino), mentre il titolo X del d.lgs. 209/2005, all’art. 122 enuncia che sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi … i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr del medesimo decreto.

Il comma 1 citato esplicita che, agli effetti del codice delle assicurazioni private, si intendono quali veicoli anche quelli elettrici leggeri, categoria che include i monopattini.

Inoltre, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emanato, in data 17 e 24 aprile 2026, due indicazioni per la decorrenza dal 16 luglio scorso dell’obbligo assicurativo per i monopattini.

All’obbligatorietà della copertura assicurativa consegue la sanzione amministrativa per la circolazione dei monopattini che ne siano privi. Infatti, il comma 75 undevicies d.lgs. 160/2019 prevede la sanzione da 100 a 400 euro.

   

Infine, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato la Circolare n. 21876 del 16 luglio 2026, con la quale ha comunicato che il servizio web "Infoweb" è stato integrato con la funzione "Monopattini". Quindi, le forze dell’ordine potranno verificare online le informazioni relative alla copertura assicurativa o meno del monopattino.