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Le nuove norme su NCC: le precisazioni del Ministero dell’Interno

dott. Marco Massavelli Commissario Polizia Locale Rivoli (TO)
7.1.2019

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301 del 29 dicembre 2018, è stato pubblicato il decreto legge 29 dicembre 2018, n. 143, recante "Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea" che adotta misure relative alla disciplina per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, al fine di impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente.

Il decreto modifica la legge 15 gennaio 1992, n. 21 - legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea – relativamente agli articoli 3 e 11, in materia di servizi di noleggio con conducente, segnatamente con riguardo alla sede operativa del vettore, alle prenotazioni di trasporto per la fruizione del servizio e alle modalità esecutive dello stesso.

In particolare, il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, e ora anche presso la sede, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.

La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima Provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019.

All’articolo 11, il nuovo comma 4 ribadisce che le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.

L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. 

Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:

 a) targa del veicolo;

 b) nome del conducente;

 c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;

 d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;

 e) dati del fruitore del servizio.

 Fino all'adozione del decreto, che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2019, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzato da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa.

Sono inseriti i nuovi commi 4-bis e 4-ter, all’articolo 11:

"4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d'attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

 

4-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, è in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.".

Nel contempo, il decreto ha previsto che le sanzioni di cui all'articolo 11-bis della legge n. 21 del 1992, relative all'inosservanza degli articoli 3 ed 11, si applichino a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore, disponendo anche, per il medesimo periodo, la sospensione delle sanzioni previste dall'articolo 85, commi 4 e 4-bis, codice della strada, limitatamente ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Su tale nuova disciplina è intervenuto il Ministero dell’Interno, con circolare prot. n. 300/A/18/19/113/11, del 2 gennaio 2019, con la quale è stato specificato che, ferme restando le ipotesi di esecuzione del servizio con veicoli non adibiti a tale uso che rimangono sanzionabili, non sarà possibile contestare, fino al 29 marzo 2019, le violazioni previste dagli articoli 3 e 11 della legge n. 21 del 1992, e dall'art. 85, commi 4 e 4-bis, codice della strada.

 Il decreto ha, inoltre, abrogato l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che demandava ad un Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, l'emanazione di disposizioni attuative per l'esecuzione del servizio di noleggio con conducente, nonché l'articolo 7-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che aveva sospeso l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto¬legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

 

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