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Le recenti modifiche al codice della strada

Dott. Raffaele Pongelli - ACI

Modifiche al codice della strada legge 25 novembre 2024 n. 177

La l. 25 novembre 2024 n. 177, in vigore dallo scorso 14 dicembre, ha innovato molte sezioni del codice della strada.

Analizzando il testo della legge emerge una doppia volontà del legislatore, che si è sostanziata sia nella modifica con effetto immediato di alcuni istituti che nella delega al Governo per una più ampia rivisitazione del codice.

Prima di rivolgere l’attenzione alle modifiche introdotte e già in vigore, (alcune delle quali però in attesa dei decreti d’attuazione), un breve accenno anche alla legge delega per la riforma.

La Costituzione prevede all’art. 76, che il Parlamento possa delegare al Governo la funzione legislativa, determinando nella legge di delega i principi e i criteri direttivi, gli oggetti - che devono essere definiti - e il tempo limitato per l’esercizio di detta delega da parte dell’Esecutivo. 

L’art. 35 della l. 177/2024 contiene la delega al Governo, da esercitarsi entro un anno dalla sua data di entrata in vigore, per l’emanazione di decreti legislativi di riordino della normativa in materia di motorizzazione e di circolazione di cui al codice della strada, nonché per l’emanazione di regolamenti di delegificazione su alcune materie, tra cui l’aggiornamento della segnaletica stradale e la costruzione e la tutela delle strade. 

Il Governo dovrebbe perciò effettuare una riorganizzazione delle disposizioni del codice della strada secondo criteri di ordine e coerenza, nonché di coordinamento e armonizzazione con le altre norme di settore nazionali, dell’Unione Europea o derivanti da accordi internazionali, interventi che potrebbero concretarsi in una vera riforma della codificazione attuale.

Per quanto riguarda le modifiche introdotte dalla l. 177/2024, quindi già in vigore, si nota in generale un significativo aggravamento sanzionatorio ed alcune novità di seguito riassunte e riportate più dettagliatamente nella scheda allegata.

La prima innovazione da affrontare concerne la guida in stato d’ebbrezza alcolica e l’alcolock.

Il legislatore da un lato ha previsto un aggravamento sanzionatorio per tutte le fattispecie - tasso alcolemico tra gli 0,5 e gli 0,8 grammi per litro, 0,8 e 1,5 g/l e superiore a 1,5 g/l - aumentando gli importi della sanzione pecuniaria e della sospensione della patente, e dall’altro ha introdotto l’alcolok per i casi più gravi. 

Nello specifico, chi è accertato che abbia guidato con un tasso alcolemico almeno pari a 0,8 g/l, oltre alla sospensione della patente e all’ammenda, avrà l’apposizione dei codici unionali 68 “limitazione dell’uso – niente alcool” e 69 “limitazione dell’uso – limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock” sulla patente.  

Tali codici indicano che quel conducente non può più bere prima di mettersi alla guida e che può guidare solo veicoli dotati di uno speciale dispositivo, l’alcolock (o Ignition Interlock Device - IID). 

Quindi il guidatore, prima di accendere la macchina, deve soffiare nell’apparecchio e se viene rilevato un tasso alcolemico nel fiato superiore a 0, la vettura non parte.

Questi codici restano sulla patente per 2 anni se si sia stati colti con un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l e 3 anni qualora il tasso sia stato superiore a 1,5 g/l.

In materia di guida dopo aver assunto stupefacenti, oltre all’aggravamento sanzionatorio, l’innovazione principale ha carattere squisitamente giuridico, in quanto, modificando la struttura del reato, si è inteso superare le difficoltà applicative dovute alla dimostrazione del nesso eziologico tra l’assunzione degli stupefacenti e l’effetto di alterazione.

Quindi oggi è punito chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, mentre precedentemente era sanzionato chi guidava in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti.

Si ritiene importante mettere in evidenza che con la modifica si possono effettuare anche le analisi del liquido salivare del conducente.

Inoltre chi deve conseguire la patente B e ha un’età minore di 21 anni e non ha il c.d. “foglio rosa”, non può conseguire patente fino ai 24 anni d’età, mentre chi è minore dei 21 anni ma è in possesso del c.d. “foglio rosa”, subisce la sospensione o la revoca di quello in possesso e non può conseguire la patente sempre fino ai 24 anni d’età.

Chi invece è maggiore degli anni 21 è sanzionato con il divieto di conseguire la patente da 1 a 2 anni (nelle more del proc. penale) e con il divieto di conseguire la patente per un tempo corrispondente alla sospensione o per 3 anni.

Un nuovo istituto che è già balzato agli onori della cronaca è quello della sospensione breve della patente.

Secondo il disposto normativo, i conducenti con punteggio sulla patente inferiore a venti punti sono soggetti anche alla sospensione breve della patente se commettono alcuni comportamenti alla guida, tra cui il mancato rispetto dei segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso, la circolazione contromano, la mancata precedenza o il sorpasso a destra ove non consentito.

Altre infrazioni sanzionate con la sospensione breve sono il mancato uso o uso irregolare del casco protettivo, il mancato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, oppure l’uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone e computer portatili, o il divieto di bere alcolici per i conducenti di età inferiore a 21 anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente B, nonché per i conducenti che esercitano attività di trasporto.

Una volta accertata la commissione di una fattispecie sanzionata con la sospensione breve, come per esempio una tra le precedenti, la detta sospensione viene comminata per 7 o 15 giorni, a seconda che il conducente abbia rispettivamente almeno 10 punti o meno di 10 punti sulla patente.

A tal proposito, se si è fatto uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici etc., oltre alla sospensione breve, sono stati elevati gli importi delle relative sanzioni.

La l. 177/2024 ha modificato anche la l. 160/2019 nella sezione relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, vale a dire i comuni monopattini presenti in strada.

Le nuove disposizioni prevedono l’obbligo del casco per tutti i conducenti (maggiorenni e minorenni), l’obbligo del contrassegno identificativo, l’obbligo dell’assicurazione per la responsabilità civile e la circolazione dei monopattini solo nei centri urbani, nelle strade con il limite di 50km/h.

Per gli altri dispositivi di micromobilità (segwey, monoruota e hoverboard), la legge di modifica sancisce che possono circolare esclusivamente se conformi alle caratteristiche tecniche e costruttive indicate da un decreto del MIT e soltanto nell’ambito territoriale di sperimentazione previsto da detto decreto.

Per i neopatentati la l. 177/2014 ha disposto che chi ha conseguito la patente B da meno di 3 anni non possa guidare gli autoveicoli superiori a 75 kw per tonnellata e i veicoli M1 (anche elettrici o ibridi) superiori a 105 kw.

Si ricorda che i veicoli di categoria M1 sono quelli destinati al trasporto di persone, con almeno 4 ruote e massimo 8 posti a sedere, oltre a quello del conducente

Il legislatore è intervenuto pure sulle esercitazioni di guida per ottenere la patente B.

Infatti l’aspirante al conseguimento della patente B può esercitarsi con altra persona in funzione di istruttore, solo dopo aver effettuato esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna, e durante l’esercitazione deve avere con sé la certificazione rilasciata dall’autoscuola e che ne comprovi l’assolvimento.

Per l’attuazione la l. 177/2024 rinvia a uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Per la guida di veicoli adibiti al trasporto di persone, la novella dello scorso dicembre modifica il d.lgs. 286/2005 e porta a 18 anni l’età minima per guidare i veicoli delle categorie di patente D e DE per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, e per guidare veicoli delle categorie D1 e D1E, mentre abbassa il limite a 20 anni per guidare, senza ulteriori specificazioni o limiti, i veicoli delle categorie di patente D e DE, (precedentemente erano tutti con età minima 21 anni). 

È previsto inoltre che il conducente sia titolare della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC).

In materia di autovelox la legge in esame prevede tre innovazioni.

La prima dispone che, in caso di violazioni reiterate entro la stessa ora e su un tratto di strada che ricada nella competenza di uno stesso ente proprietario (per esempio Comune o Stato), non si ha il cumulo materiale delle sanzioni, ma l'applicazione della sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave aumentata di un terzo, ove sia più favorevole. 

La seconda prevede che è potenziato il sistema di verifica della copertura assicurativa mediante l'incrocio dei dati derivanti dalle sanzioni, ivi comprese quelle irrogate per il passaggio con il rosso.

Infine per quanto concerne i dispositivi di telerilevamento possono accertare contemporaneamente due o più violazioni, se considerati idonei a seguito di approvazione od omologazione dei dispositivi stessi.

La novella di dicembre ‘24 ha anche innovato  il codice penale in materia di abbandono di animali domestici in strada.

In questa sede si evidenziano i casi di abbandono da cui conseguano incidenti stradali che cagionino la morte (reclusione da 2 a 7 anni) o le lesioni personali (da 3 mesi a 1 anno se gravi o da 1 a 3 anni se gravissime) di terze persone.

A differenza di quanto previsto precedentemente, la l. 177/2024 qualifica come utenti deboli della strada anche i conducenti di ciclomotori e di motocicli, mentre fino allo scorso dicembre lo erano soltanto i pedoni, le persone con disabilità, i ciclisti e tutti coloro che meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione stradale.

La novella legislativa va a revisionare anche le norme sulle biciclette e sulle piste ciclabili.

Oltre ad aver ridefinito le varie aree della strada dedicate ai velocipedi, la norma espone alcune norme di comportamento.

Tra le varie disposizioni, si portano all’attenzione del lettore sia quella che riguarda il sorpasso delle biciclette, da parte dei veicoli a motore, che deve essere effettuato con adeguato distanziamento laterale, mantenendo, ove le condizioni della strada lo consentano, la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri, e sia quella che, durante la guida notturna o in condizioni di pericolo, estende alle biciclette gli obblighi di dotazione e accensione delle luci.  

Per i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado, la novella di dicembre dispone che la partecipazione a corsi extracurricolari di educazione stradale, organizzati da istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, e dalle autoscuole, assegna un credito di 2 punti al momento del rilascio della patente AM, A1, B1, A2, B, BE, C1 o C1E 

Per l’attuazione la legge di modifica rinvia a un decreto del Ministero dell’istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’interno.

La legge in esame interviene poi su molti altri istituti del codice, per cui  si rinvia all’allegato e alla l. 25 novembre 2024 n. 177 per ulteriori approfondimenti.