• Normativa
  • Assicurazioni e responsabilità civile, Tutela del consumatore
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Legge annuale per il mercato e la concorrenza


Legge 4 agosto 2017, n. 124

LEGGE 4 agosto 2017, n. 124 

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. (17G00140) 

(GU n.189 del 14-8-2017)

  Vigente al: 29-8-2017   

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato; 

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

 

                              Promulga 

 

la seguente legge: 

 

                               Art. 1 

 

  1. La presente legge  reca  disposizioni  finalizzate  a  rimuovere

ostacoli  regolatori  all'apertura  dei  mercati,  a  promuovere   lo

sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela  dei  consumatori,

anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea in

materia di libera circolazione, concorrenza e apertura  dei  mercati,

nonche' delle politiche europee in materia di concorrenza. 

  2. Il comma 1 dell'articolo  132  del  codice  delle  assicurazioni

private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209,  e

successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti: 

  «1. Le imprese di  assicurazione  stabiliscono  preventivamente  le

condizioni  di  polizza  e  le  tariffe  relative   all'assicurazione

obbligatoria,   comprensive   di   ogni   rischio   derivante   dalla

circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. 

  1-bis. Le imprese di assicurazione  sono  tenute  ad  accettare  le

proposte che sono loro presentate secondo le condizioni e le  tariffe

di  cui  al  comma  1,  fatta  salva  la  necessaria  verifica  della

correttezza dei dati risultanti dall'attestato  di  rischio,  nonche'

dell'identita' del contraente e  dell'intestatario  del  veicolo,  se

persona diversa. 

  1-ter.  Qualora   dalla   verifica,   effettuata   anche   mediante

consultazione  delle  banche  di  dati  di  settore  e  dell'archivio

informatico integrato istituito presso l'IVASS di cui all'articolo 21

del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221,  e  successive

modificazioni, risulti che le informazioni fornite dal contraente non

siano corrette o veritiere, le  imprese  di  assicurazione  non  sono

tenute ad accettare  le  proposte  loro  presentate.  Le  imprese  di

assicurazione,  in  caso  di  mancata  accettazione  della  proposta,

ricalcolano il premio e inviano un  nuovo  preventivo  al  potenziale

contraente». 

  3. All'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di  cui

al decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  e  successive

modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 

  «3-bis.  In  caso  di  segnalazione  di   violazione   o   elusione

dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, i termini regolamentari

di gestione dei reclami da parte dell'IVASS sono  dimezzati.  Decorso

inutilmente il termine, l'IVASS provvede a irrogare  le  sanzioni  di

cui all'articolo 314». 

  4. All'articolo  314,  comma  1,  del  codice  delle  assicurazioni

private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  le

parole: «euro millecinquecento ad euro  quattromilacinquecento»  sono

sostituite  dalle  seguenti:   «euro   duemilacinquecento   ad   euro

quindicimila». 

  5. Ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo  32  del  decreto-legge  24

gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24

marzo 2012, n. 27, le parole: «di cui al comma 1», ovunque ricorrono,

sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo  132-ter,  comma

1,  del  codice  delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto

legislativo 7 settembre 2005, n. 209». 

  6. Dopo l'articolo 132 del codice delle assicurazioni  private,  di

cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti  i

seguenti: 

  «Art. 132-bis. (Obblighi informativi degli intermediari). - 1.  Gli

intermediari,  prima  della  sottoscrizione  di   un   contratto   di

assicurazione obbligatoria per i veicoli  a  motore,  sono  tenuti  a

informare il consumatore in modo corretto, trasparente  ed  esaustivo

sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione  di  cui  sono

mandatari relativamente al contratto base previsto  dall'articolo  22

del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221,  e  successive

modificazioni. 

  2.  Al  fine  di  cui  al  comma  1,  gli  intermediari  forniscono

l'indicazione  dei  premi  offerti  dalle  imprese  di  assicurazione

mediante collegamento telematico al preventivatore  consultabile  nei

siti internet dell'IVASS e del Ministero dello sviluppo  economico  e

senza obbligo di rilascio di supporti cartacei. 

  3. L'IVASS adotta  disposizioni  attuative  in  modo  da  garantire

l'accesso e la risposta per via telematica, sia  ai  consumatori  che

agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese

di assicurazione per il contratto  base  relativo  ad  autovetture  e

motoveicoli. Con le stesse disposizioni sono  definite  le  modalita'

attraverso  le  quali,  ottenuti  i  preventivi  sulla   base   delle

informazioni inserite nel servizio informativo  di  cui  all'articolo

136, comma 3-bis, e'  consentita  la  conclusione  del  contratto,  a

condizioni non peggiorative rispetto a quanto indicato nel preventivo

stesso, o presso un'agenzia della compagnia ovvero,  per  le  imprese

che lo prevedano, attraverso un collegamento diretto al sito internet

di ciascuna compagnia di assicurazione. 

  4. Il contratto stipulato senza la  dichiarazione  del  cliente  di

aver ricevuto, ove prescritte, le informazioni di cui al comma  1  e'

affetto da nullita' rilevabile solo a favore del cliente. 

  Art. 132-ter. (Sconti obbligatori). - 1. In presenza di almeno  una

delle  seguenti   condizioni,   da   verificare   in   precedenza   o

contestualmente alla stipulazione del contratto o dei  suoi  rinnovi,

le  imprese  di  assicurazione  praticano  uno   sconto   determinato

dall'impresa nei limiti stabiliti dal comma 2: 

    a) nel caso in cui, su proposta dell'impresa di assicurazione,  i

soggetti che presentano  proposte  per  l'assicurazione  obbligatoria

accettano di sottoporre il veicolo a ispezione da  eseguire  a  spese

dell'impresa di assicurazione; 

    b) nel caso in cui vengono installati, su  proposta  dell'impresa

di  assicurazione,  o  sono  gia'  presenti  e  portabili  meccanismi

elettronici  che  registrano  l'attivita'  del  veicolo,   denominati

"scatola  nera"  o   equivalenti,   ovvero   ulteriori   dispositivi,

individuati, per i  soli  requisiti  funzionali  minimi  necessari  a

garantire l'utilizzo dei  dati  raccolti,  in  particolare,  ai  fini

tariffari e della determinazione della responsabilita'  in  occasione

dei sinistri, con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico,  da

adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della

presente disposizione; 

    c) nel caso in cui vengono installati, su  proposta  dell'impresa

di assicurazione, o sono gia' presenti,  meccanismi  elettronici  che

impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel  guidatore

un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per  la

conduzione di veicoli a motore. 

  2. L'IVASS, con proprio regolamento, definisce criteri e  modalita'

nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di  ricalcolo

del  premio,  per  la  determinazione  da  parte  delle  imprese   di

assicurazione  dello  sconto  di  cui  al  comma  1.  Le  imprese  di

assicurazione,  in  attuazione  dei  criteri  stabiliti   dall'IVASS,

definiscono uno sconto significativo da applicare  alla  clientela  a

fronte della riduzione del rischio connesso al  ricorrere  di  una  o

piu' delle condizioni di cui al comma 1 ed  evidenziano  in  sede  di

preventivo e nel contratto, in caso  di  accettazione  da  parte  del

contraente, lo sconto praticato per ciascuna delle condizioni di  cui

al comma 1, in valore assoluto e in percentuale, rispetto  al  prezzo

della polizza altrimenti applicato. 

  3. L'IVASS identifica, sulla scorta di dati in proprio  possesso  e

di indagini statistiche, la lista delle province a maggiore tasso  di

sinistrosita'  e  con  premio  medio  piu'  elevato.  Tale  lista  e'

aggiornata con cadenza almeno biennale. 

  4. Con il regolamento di cui al comma 2, l'IVASS, tenuto conto  dei

premi piu' elevati applicati nelle province individuate ai sensi  del

comma 3 e di quelli praticati  nelle  altre  province  a  piu'  bassa

sinistrosita'  ad  assicurati   con   le   medesime   caratteristiche

soggettive e collocati nella medesima  classe  di  merito,  definisce

altresi' i criteri e le modalita' finalizzati alla determinazione  da

parte delle imprese di assicurazione  di  uno  sconto,  aggiuntivo  e

significativo rispetto a quello praticato ai sensi del  comma  2,  da

applicare ai soggetti residenti nelle province di cui al comma 3, che

non  abbiano  provocato  sinistri  con  responsabilita'  esclusiva  o

principale  o  paritaria  negli  ultimi  quattro  anni   sulla   base

dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbiano  installato  o

installino, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo  di

cui al comma 1, lettera b). 

  5. In particolare, il regolamento di cui al comma 2: 

    a) definisce i parametri oggettivi,  tra  cui  la  frequenza  dei

sinistri e il relativo costo  medio,  per  il  calcolo  dello  sconto

aggiuntivo di cui al comma 4; 

    b) prevede, nell'ambito delle modalita' di cui al  comma  4,  che

non  possano  sussistere  differenziali  di  premio  che  non   siano

giustificati da specifiche evidenze sui differenziali di rischio. 

  6. Le attivita' di cui ai commi precedenti sono svolte  nell'ambito

delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione  vigente

e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

  7. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti

dall'IVASS, a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della

presente disposizione, applicano lo sconto nei confronti dei soggetti

che si trovino nelle condizioni previste  dal  comma  4,  di  importo

significativo e aggiuntivo rispetto a quello praticato ai  sensi  del

comma 2, ed evidenziano in sede di preventivo  e  nel  contratto,  in

caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato, in

valore assoluto e in percentuale, rispetto al  prezzo  della  polizza

altrimenti applicato. Lo sconto di cui al presente comma  si  applica

ai nuovi contratti o in occasione del rinnovo di quelli in essere. 

  8. Resta fermo, nei casi di cui  ai  commi  2  e  4,  l'obbligo  di

rispettare i parametri stabiliti dal contratto di  assicurazione.  Al

fine  del  conseguimento  della  massima  trasparenza,  l'impresa  di

assicurazione pubblica nel  proprio  sito  internet  l'entita'  degli

sconti effettuati in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,

2, 4 e 7, secondo forme di pubblicita'  che  ne  rendano  efficace  e

chiara l'applicazione. 

  9. L'IVASS, attraverso periodiche verifiche a  campione,  anche  in

via ispettiva ovvero a  seguito  di  circostanziata  segnalazione  da

parte  di  terzi,  accerta  che  le  imprese   assicurative   tengano

effettivamente conto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di

cui ai commi 1, 2, 4 e 7, nel processo di costruzione della tariffa e

di ricalcolo del premio, dei criteri definiti dal regolamento di  cui

al comma 2 e del rispetto dei criteri e delle  modalita'  finalizzati

alla determinazione dello sconto di cui al comma 4. 

  10. L'IVASS verifica, inoltre, che lo sconto aggiuntivo di  cui  al

comma 4 garantisca la  progressiva  riduzione  delle  differenze  dei

premi applicati sul territorio nazionale nei confronti di  assicurati

con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima

classe di merito. 

  11. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione  dei

criteri e delle modalita' per la determinazione dello sconto  di  cui

ai commi 2 e 4 e  dell'obbligo  di  riduzione  del  premio  nei  casi

previsti  dalle  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  7   comporta

l'applicazione alla medesima impresa, da  parte  dell'IVASS,  di  una

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 80.000 e  la

riduzione  automatica  del  premio  di  assicurazione   relativo   al

contratto in essere. 

  12. Nei casi di cui al comma  1,  lettere  b)  e  c),  i  costi  di

installazione,  disinstallazione,   funzionamento,   sostituzione   e

portabilita'  sono  a  carico  dell'impresa.  La  titolarita'   delle

dotazioni di cui alle citate lettere b) e c)  spetta  all'assicurato.

La riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione di cui

al comma 1 si applica, altresi', in caso di contratto  stipulato  con

un nuovo assicurato e in caso  di  scadenza  di  un  contratto  o  di

stipulazione di un nuovo contratto di  assicurazione  fra  le  stesse

parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti  dal

contratto di assicurazione». 

  7. Il regolamento di cui all'articolo 132-ter, comma 2, del  codice

di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209,  introdotto

dal comma 6 del presente articolo, e' adottato dall'Istituto  per  la

vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) entro novanta giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge. 

  8. L'IVASS identifica, in sede di prima attuazione, la lista  delle

province a maggiore  tasso  di  sinistrosita',  di  cui  all'articolo

132-ter, comma  3,  del  codice  di  cui  al  decreto  legislativo  7

settembre 2005, n. 209, entro novanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge. 

  9. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di  cui

al decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209,  e'  aggiunto,  in

fine, il seguente comma: 

  «11-bis. Resta ferma  per  l'assicurato  la  facolta'  di  ottenere

l'integrale risarcimento per  la  riparazione  a  regola  d'arte  del

veicolo danneggiato avvalendosi  di  imprese  di  autoriparazione  di

propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5  febbraio  1992,  n.

122.  A  tal  fine,  l'impresa   di   autoriparazione   fornisce   la

documentazione  fiscale  e  un'idonea  garanzia   sulle   riparazioni

effettuate, con una validita' non inferiore a due anni per  tutte  le

parti non soggette a usura ordinaria». 

  10. Al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalita'

dei veicoli, le associazioni nazionali  maggiormente  rappresentative

del settore dell'autoriparazione,  l'Associazione  nazionale  fra  le

imprese assicuratrici e  le  associazioni  dei  consumatori  iscritte

nell'elenco istituito ai  sensi  dell'articolo  137  del  codice  del

consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,  n.  206,  e

successive modificazioni,  definiscono  d'intesa  tra  loro  apposite

linee guida finalizzate a determinare gli strumenti, le procedure, le

soluzioni  realizzative  e  gli  ulteriori  parametri   tecnici   per

l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte di cui all'articolo

148, comma 11-bis, del codice delle assicurazioni private, di cui  al

decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma  9

del presente articolo, sulla base di criteri oggettivi  e  facilmente

riscontrabili. Le predette linee guida sono comunicate  al  Ministero

dello sviluppo economico che  ne  assicura  le  necessarie  forme  di

pubblicita'. 

  11. Le imprese di assicurazione praticano uno sconto  significativo

rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato nel caso in cui

l'assicurato contragga piu' polizze assicurative di  veicoli  in  suo

possesso e sottoscriva per ciascuna polizza  una  clausola  di  guida

esclusiva. 

  12. Al comma 1 dell'articolo 133  del  codice  delle  assicurazioni

private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209,  e

successive modificazioni,  le  parole:  «La  predetta  variazione  in

diminuzione del premio» sono sostituite dalle seguenti: «La  predetta

variazione del premio, in aumento o in diminuzione, da  indicare,  in

valore assoluto e in percentuale  rispetto  alla  tariffa  in  vigore

applicata dall'impresa, all'atto  dell'offerta  di  preventivo  della

stipulazione o di rinnovo,». 

  13. All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui

al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma  1  e'

inserito il seguente: 

  «1-bis.  E'  fatto  divieto  alle  imprese  di   assicurazione   di

differenziare la progressione e l'attribuzione delle classi di merito

interne in  funzione  della  durata  del  rapporto  contrattuale  tra

l'assicurato e la medesima impresa, ovvero in base  a  parametri  che

ostacolino la mobilita' tra  diverse  imprese  di  assicurazione.  In

particolare, le imprese di assicurazione devono garantire al soggetto

che stipula il nuovo contratto, nell'ambito della classe  di  merito,

le condizioni di premio assegnate agli  assicurati  aventi  identiche

caratteristiche di rischio». 

  14. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui

al decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  e  successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) al comma  4-bis,  dopo  le  parole:  «non  puo'  assegnare  al

contratto una classe di merito piu'  sfavorevole  rispetto  a  quella

risultante dall'ultimo attestato di rischio  conseguito  sul  veicolo

gia' assicurato» sono aggiunte le seguenti: «e non puo'  discriminare

in funzione della durata del rapporto garantendo,  nell'ambito  della

classe di merito, le condizioni di premio assegnate  agli  assicurati

aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che  stipula

il nuovo contratto»; 

    b) al comma 4-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «In

ogni caso, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito

e i conseguenti incrementi del premio per gli  assicurati  che  hanno

esercitato la facolta' di cui all'articolo 132-ter, comma 1,  lettera

b), devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.»; 

    c) dopo il comma 4-ter e' inserito il seguente: 

    «4-ter.1. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora

l'assicurato accetti l'installazione di uno dei  dispositivi  di  cui

all'articolo  132-ter,  le  variazioni  peggiorative  apportate  alla

classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono  essere

inferiori a quelli altrimenti applicati». 

  15. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui

al decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  e  successive

modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 

  «3-bis.  In   caso   di   sinistri   con   soli   danni   a   cose,

l'identificazione di eventuali testimoni  sul  luogo  di  accadimento

dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro  o  comunque

dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa  di

assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta  dall'impresa  di

assicurazione con espresso avviso  all'assicurato  delle  conseguenze

processuali della mancata risposta. In quest'ultimo  caso,  l'impresa

di assicurazione deve effettuare  la  richiesta  di  indicazione  dei

testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine

di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che  riceve

tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni,  a  mezzo  di

raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di  sessanta

giorni dalla ricezione della richiesta.  L'impresa  di  assicurazione

deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di

eventuali ulteriori testimoni entro il termine  di  sessanta  giorni.

Fatte salve le risultanze contenute in  verbali  delle  autorita'  di

polizia intervenute sul luogo dell'incidente,  l'identificazione  dei

testimoni   avvenuta    in    un    momento    successivo    comporta

l'inammissibilita' della prova testimoniale addotta. 

  3-ter.  In  caso  di  giudizio,  il  giudice,  sulla   base   della

documentazione  prodotta,  non  ammette  le  testimonianze  che   non

risultino acquisite secondo le modalita' previste dal comma 3-bis. Il

giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati

nel rispetto del citato comma 3-bis nei  soli  casi  in  cui  risulti

comprovata   l'oggettiva   impossibilita'   della   loro   tempestiva

identificazione. 

  3-quater. Nelle controversie  civili  promosse  per  l'accertamento

della responsabilita' e per la quantificazione dei danni, il giudice,

anche su documentata segnalazione  delle  parti  che,  a  tale  fine,

possono richiedere i dati all'IVASS,  trasmette  un'informativa  alla

procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla

ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in  piu'  di

tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati dei

sinistri di cui al comma 1. Il presente comma  non  si  applica  agli

ufficiali e agli agenti delle autorita' di polizia che sono  chiamati

a testimoniare». 

  16. L'IVASS provvede alla verifica trimestrale dei dati relativi ai

sinistri che le imprese di assicurazione sono tenute a inserire nella

banca dati dei sinistri, di cui all'articolo  135  del  codice  delle

assicurazioni private, di cui  al  decreto  legislativo  7  settembre

2005, n. 209, e  successive  modificazioni,  al  fine  di  assicurare

l'omogenea e oggettiva definizione dei  criteri  di  trattamento  dei

dati medesimi. All'esito delle verifiche periodiche,  l'IVASS  redige

apposita relazione le cui risultanze sono considerate anche  al  fine

della  definizione  della  significativita'  degli  sconti   di   cui

all'articolo 132-ter, comma 1, del citato codice di  cui  al  decreto

legislativo n. 209 del 2005, introdotto  dal  comma  6  del  presente

articolo. 

  17. L'articolo 138 del codice delle assicurazioni private,  di  cui

al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  e'  sostituito  dal

seguente: 

  «Art. 138.  (Danno  non  patrimoniale  per  lesioni  di  non  lieve

entita'). - 1. Al fine di garantire  il  diritto  delle  vittime  dei

sinistri  a  un  pieno  risarcimento  del  danno   non   patrimoniale

effettivamente subito  e  di  razionalizzare  i  costi  gravanti  sul

sistema assicurativo e sui consumatori, con  decreto  del  Presidente

della Repubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla  data  di

entrata in vigore della presente disposizione,  previa  deliberazione

del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro  dello  sviluppo

economico, di concerto con il Ministro della salute, con il  Ministro

del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  con  il  Ministro  della

giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica  tabella

unica su tutto il territorio della Repubblica: 

    a) delle menomazioni  all'integrita'  psico-fisica  comprese  tra

dieci e cento punti; 

    b) del valore pecuniario da attribuire a ogni  singolo  punto  di

invalidita' comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti

all'eta' del soggetto leso. 

  2. La tabella unica nazionale e' redatta, tenuto conto dei  criteri

di valutazione del danno  non  patrimoniale  ritenuti  congrui  dalla

consolidata  giurisprudenza  di  legittimita',  secondo  i   seguenti

principi e criteri: 

    a) agli effetti della tabella, per danno biologico si intende  la

lesione temporanea o  permanente  all'integrita'  psico-fisica  della

persona, suscettibile  di  accertamento  medico-legale,  che  esplica

un'incidenza negativa sulle  attivita'  quotidiane  e  sugli  aspetti

dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da

eventuali ripercussioni sulla sua capacita' di produrre reddito; 

    b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema  a  punto

variabile in funzione dell'eta' e del grado di invalidita'; 

    c) il valore economico del  punto  e'  funzione  crescente  della

percentuale di invalidita'  e  l'incidenza  della  menomazione  sugli

aspetti dinamico-relazionali della vita  del  danneggiato  cresce  in

modo  piu'  che  proporzionale   rispetto   all'aumento   percentuale

assegnato ai postumi; 

    d)  il  valore  economico  del  punto  e'  funzione   decrescente

dell'eta'  del  soggetto,  sulla  base  delle  tavole  di  mortalita'

elaborate dall'ISTAT, al tasso di  rivalutazione  pari  all'interesse

legale; 

    e) al fine di considerare  la  componente  del  danno  morale  da

lesione all'integrita'  fisica,  la  quota  corrispondente  al  danno

biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui  alle  lettere

da a) a d) e' incrementata  in  via  percentuale  e  progressiva  per

punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori  per  la

personalizzazione complessiva della liquidazione; 

    f) il danno biologico temporaneo inferiore al 100  per  cento  e'

determinato in misura corrispondente alla percentuale  di  inabilita'

riconosciuta per ciascun giorno. 

  3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante  su

specifici  aspetti  dinamico-relazionali  personali   documentati   e

obiettivamente accertati, l'ammontare  del  risarcimento  del  danno,

calcolato secondo quanto previsto dalla tabella  unica  nazionale  di

cui al comma 2,  puo'  essere  aumentato  dal  giudice,  con  equo  e

motivato apprezzamento delle condizioni soggettive  del  danneggiato,

fino al 30 per cento. 

  4. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto  ai  sensi

del  presente  articolo  e'  esaustivo  del  risarcimento  del  danno

conseguente alle lesioni fisiche. 

  5.  Gli  importi  stabiliti  nella  tabella  unica  nazionale  sono

aggiornati annualmente,  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo

economico,  in  misura  corrispondente  alla  variazione  dell'indice

nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

accertata dall'ISTAT». 

  18. La tabella unica  nazionale  predisposta  con  il  decreto  del

Presidente della Repubblica di cui all'articolo  138,  comma  1,  del

codice delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo  7

settembre 2005, n. 209, come sostituito dal  comma  17  del  presente

articolo,  si  applica  ai  sinistri  e  agli   eventi   verificatisi

successivamente alla data di entrata in vigore del  medesimo  decreto

del Presidente della Repubblica. 

  19. L'articolo 139 del codice delle assicurazioni private,  di  cui

al decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  e  successive

modificazioni, e' sostituito dal seguente: 

  «Art. 139. (Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entita'). -

1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve  entita',

derivanti da sinistri conseguenti  alla  circolazione  di  veicoli  a

motore e di natanti, e' effettuato secondo  i  criteri  e  le  misure

seguenti: 

    a) a titolo di danno biologico permanente,  e'  liquidato  per  i

postumi da lesioni pari  o  inferiori  al  9  per  cento  un  importo

crescente in misura piu' che proporzionale in relazione a ogni  punto

percentuale  di  invalidita';  tale  importo  e'  calcolato  in  base

all'applicazione a  ciascun  punto  percentuale  di  invalidita'  del

relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma  6.

L'importo cosi' determinato si riduce con il crescere  dell'eta'  del

soggetto in ragione dello 0,5 per cento  per  ogni  anno  di  eta'  a

partire dall'undicesimo anno di eta'. Il valore del  primo  punto  e'

pari a 795,91 euro; 

    b) a titolo  di  danno  biologico  temporaneo,  e'  liquidato  un

importo di 39,37 euro per ogni giorno di inabilita' assoluta; in caso

di inabilita' temporanea inferiore al 100 per cento, la  liquidazione

avviene in  misura  corrispondente  alla  percentuale  di  inabilita'

riconosciuta per ciascun giorno. 

  2. Ai fini di cui al comma 1, per danno  biologico  si  intende  la

lesione temporanea o  permanente  all'integrita'  psico-fisica  della

persona, suscettibile  di  accertamento  medico-legale,  che  esplica

un'incidenza negativa sulle  attivita'  quotidiane  e  sugli  aspetti

dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da

eventuali ripercussioni sulla sua capacita' di produrre  reddito.  In

ogni caso, le lesioni di lieve entita', che non siano suscettibili di

accertamento  clinico  strumentale  obiettivo,  ovvero  visivo,   con

riferimento  alle  lesioni,  quali   le   cicatrici,   oggettivamente

riscontrabili senza l'ausilio  di  strumentazioni,  non  possono  dar

luogo a risarcimento per danno biologico permanente. 

  3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante  su

specifici  aspetti  dinamico-relazionali  personali   documentati   e

obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una  sofferenza

psico-fisica di particolare intensita', l'ammontare del  risarcimento

del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui  al

comma 4, puo' essere aumentato  dal  giudice,  con  equo  e  motivato

apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20

per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento  riconosciuto  ai

sensi del presente articolo e' esaustivo del risarcimento  del  danno

non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche. 

  4.  Con   decreto   del   Presidente   della   Repubblica,   previa

deliberazione del Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro

della salute,  di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle

politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il  Ministro

dello sviluppo economico, si provvede  alla  predisposizione  di  una

specifica  tabella  delle  menomazioni  dell'integrita'  psico-fisica

comprese tra 1 e 9 punti di invalidita'. 

  5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con

decreto  del   Ministro   dello   sviluppo   economico,   in   misura

corrispondente alla variazione dell'indice nazionale  dei  prezzi  al

consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT. 

  6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera  a),

per un punto percentuale di  invalidita'  pari  a  1  si  applica  un

coefficiente moltiplicatore pari a 1, per  un  punto  percentuale  di

invalidita' pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a

1,1, per un punto percentuale di invalidita' pari a 3 si  applica  un

coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto  percentuale  di

invalidita' pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a

1,3, per un punto percentuale di invalidita' pari a 5 si  applica  un

coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto  percentuale  di

invalidita' pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a

1,7, per un punto percentuale di invalidita' pari a 7 si  applica  un

coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto  percentuale  di

invalidita' pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a

2,1 e per un punto percentuale di invalidita' pari a 9 si applica  un

coefficiente moltiplicatore pari a 2,3». 

  20. Dopo l'articolo 145 del codice delle assicurazioni private,  di

cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e'  inserito  il

seguente: 

  «Art. 145-bis. (Valore probatorio delle cosiddette «scatole nere» e

di altri dispositivi  elettronici).  -  1.  Quando  uno  dei  veicoli

coinvolti  in  un  incidente  risulta  dotato   di   un   dispositivo

elettronico che presenta le  caratteristiche  tecniche  e  funzionali

stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e

fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi  elettronici  gia'

in uso alla data di entrata in vigore delle citate  disposizioni,  le

risultanze del dispositivo  formano  piena  prova,  nei  procedimenti

civili, dei fatti a cui esse  si  riferiscono,  salvo  che  la  parte

contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento

o la manomissione del predetto dispositivo.  Le  medesime  risultanze

sono rese fruibili alle parti. 

  2. L'interoperabilita' e la portabilita' dei meccanismi elettronici

che registrano l'attivita' del veicolo di cui  all'articolo  132-ter,

comma 1, lettera b),  anche  nei  casi  di  sottoscrizione  da  parte

dell'assicurato di  un  contratto  di  assicurazione  con  un'impresa

assicuratrice diversa da quella che  ha  provveduto  a  installare  i

meccanismi elettronici,  sono  garantite  da  operatori,  di  seguito

denominati  «provider  di  telematica  assicurativa»,  i   cui   dati

identificativi sono comunicati all'IVASS da parte  delle  imprese  di

assicurazione che ne utilizzano i servizi. I dati sull'attivita'  del

veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del  settore  sulla

base dello standard tecnologico  comune  indicato  nell'articolo  32,

comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con

modificazioni, dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27,  e  successive

modificazioni, e sono successivamente inviati alle rispettive imprese

di assicurazione. 

  3. Le modalita' per assicurare l'interoperabilita'  dei  meccanismi

elettronici nonche' delle apparecchiature di telecomunicazione a essi

connesse e dei relativi sistemi di gestione  dei  dati,  in  caso  di

sottoscrizione  da  parte  dell'assicurato   di   un   contratto   di

assicurazione con un'impresa diversa da quella che  ha  provveduto  a

installare tale meccanismo, o di portabilita' tra diversi provider di

telematica assicurativa, sono determinate  dal  regolamento  previsto

dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.

1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e

successive modificazioni. Gli operatori rispondono del  funzionamento

ai fini dell'interoperabilita'. 

  4. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o

del provider di telematica assicurativa,  alle  condizioni  stabilite

dal  regolamento  previsto  dall'articolo  32,   comma   1-bis,   del

decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge  24  marzo  2012,  n.  27,  e  successive  modificazioni,

comporta  l'applicazione  da  parte  dell'IVASS   di   una   sanzione

amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo. 

  5. I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione nel  rispetto

delle disposizioni del codice  in  materia  di  protezione  dei  dati

personali, di cui al decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196.

L'impresa di assicurazione e' titolare del trattamento  dei  dati  ai

sensi  dell'articolo  28  del  citato  codice  di  cui   al   decreto

legislativo n. 196 del 2003. Salvo consenso espresso  dell'assicurato

in relazione alla disponibilita' di ulteriori servizi connessi con la

mobilita' del veicolo, e' fatto divieto all'impresa di assicurazione,

nonche' ai soggetti a essa collegati, di utilizzare i dispositivi  di

cui al presente  articolo  al  fine  di  raccogliere  dati  ulteriori

rispetto a quelli destinati alla finalita'  di  determinazione  delle

responsabilita' in occasione dei sinistri e ai fini tariffari,  o  di

rilevare  la  posizione  e  le  condizioni  del  veicolo  in  maniera

continuativa  o  comunque  sproporzionata  rispetto   alla   medesima

finalita'. 

  6. E' fatto divieto all'assicurato di disinstallare, manomettere  o

comunque rendere non funzionante il dispositivo installato.  In  caso

di violazione del divieto di  cui  al  periodo  precedente  da  parte

dell'assicurato, la riduzione del premio di cui all'articolo  132-ter

non e' applicata per la durata residua  del  contratto.  L'assicurato

che  abbia  goduto  della  riduzione  di  premio   e'   tenuto   alla

restituzione dell'importo corrispondente  alla  riduzione  accordata,

fatte salve le eventuali sanzioni penali». 

  21. Il primo periodo del comma 2-bis dell'articolo 148  del  codice

delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto  legislativo   7

settembre 2005, n. 209, e'  sostituito  dal  seguente:  «Ai  fini  di

prevenzione  e  contrasto  dei  fenomeni  fraudolenti,  l'impresa  di

assicurazione provvede alla consultazione  dell'archivio  informatico

integrato di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18  ottobre  2012,

n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,

n. 221, e successive modificazioni, e, qualora  dal  risultato  della

consultazione,  avuto  riguardo  al  codice  fiscale   dei   soggetti

coinvolti ovvero ai  veicoli  danneggiati,  emergano  gli  indici  di

anomalia definiti dall'IVASS con apposito  provvedimento,  o  qualora

altri indicatori di frode siano segnalati dai dispositivi elettronici

di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del  presente  codice  o  siano

emersi in sede di perizia da cui risulti  documentata  l'incongruenza

del danno dichiarato dal richiedente, l'impresa puo' decidere,  entro

i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo,  di  non  fare

offerta di risarcimento, motivando tale decisione con  la  necessita'

di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro.». 

  22. Il quinto periodo del comma 2-bis dell'articolo 148 del  codice

delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto  legislativo   7

settembre 2005, n. 209, e' sostituito  dai  seguenti:  «Nei  predetti

casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 e'  proponibile

solo dopo la ricezione delle determinazioni  conclusive  dell'impresa

o, in sua mancanza, allo spirare del termine di  sessanta  giorni  di

sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del  danneggiato

di ottenere l'accesso agli atti nei  termini  previsti  dall'articolo

146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia». 

  23. All'articolo 201 del codice della strada,  di  cui  al  decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,  sono

apportate le seguenti modificazioni: 

    a) al comma 1-bis e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 

    «g-ter)  accertamento,  per  mezzo  di  appositi  dispositivi   o

apparecchiature  di  rilevamento,   della   violazione   dell'obbligo

dell'assicurazione  per  la  responsabilita'  civile   verso   terzi,

effettuato mediante il confronto dei  dati  rilevati  riguardanti  il

luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti

dall'elenco  dei  veicoli  a  motore  che   non   risultano   coperti

dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso terzi, di  cui

all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»; 

    b) dopo il comma 1-quater e' inserito il seguente: 

  «1-quinquies. In occasione della rilevazione  delle  violazioni  di

cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non  e'  necessaria  la  presenza

degli organi  di  polizia  stradale  qualora  l'accertamento  avvenga

mediante dispositivi  o  apparecchiature  che  sono  stati  omologati

ovvero  approvati  per  il  funzionamento   in   modo   completamente

automatico. Tali strumenti devono essere gestiti  direttamente  dagli

organi di polizia stradale di  cui  all'articolo  12,  comma  1,  del

presente codice. La documentazione fotografica  prodotta  costituisce

atto di accertamento, ai sensi e per  gli  effetti  dell'articolo  13

della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza  che

al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di

immatricolazione, stava circolando sulla  strada.  Qualora,  in  base

alle risultanze del raffronto dei dati di cui al citato comma  1-bis,

lettera g-ter), risulti che al momento  del  rilevamento  un  veicolo

munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della  copertura

assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione  amministrativa  ai

sensi dell'articolo 193». 

  24. Dopo l'articolo 149 del codice delle assicurazioni private,  di

cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e'  inserito  il

seguente: 

  «Art. 149-bis. (Trasparenza delle procedure di risarcimento). -  1.

In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento

dei danni causati dalla circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei

natanti, la somma da corrispondere a titolo di rimborso  delle  spese

di  riparazione   dei   veicoli   danneggiati   e'   versata   previa

presentazione della fattura emessa  dall'impresa  di  autoriparazione

abilitata ai sensi della legge  5  febbraio  1992,  n.  122,  che  ha

eseguito le riparazioni». 

  25. All'articolo 170-bis del codice delle assicurazioni private, di

cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto,  in

fine, il seguente comma: 

  «1-bis. La risoluzione di cui al comma  1  si  applica  anche  alle

assicurazioni  dei  rischi  accessori  al  rischio  principale  della

responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli,

qualora lo stesso contratto,  ovvero  un  altro  contratto  stipulato

contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale

sia i rischi accessori». 

  26. Alla lettera e) del comma 5 dell'articolo 3  del  decreto-legge

13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14

settembre 2011, n. 148, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:

«. In ogni caso, fatta salva la liberta' contrattuale delle parti, le

condizioni generali delle polizze  assicurative  di  cui  al  periodo

precedente prevedono l'offerta di un periodo di  ultrattivita'  della

copertura per le richieste di risarcimento presentate  per  la  prima

volta entro i dieci anni successivi e  riferite  a  fatti  generatori

della responsabilita' verificatisi nel periodo di operativita'  della

copertura. La disposizione di cui al periodo precedente  si  applica,

altresi', alle polizze assicurative in corso di validita'  alla  data

di entrata in vigore della  presente  disposizione.  A  tal  fine,  a

richiesta  del  contraente  e  ferma  la  liberta'  contrattuale,  le

compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto  al

richiedente secondo le nuove condizioni di premio». 

  27. I commi 3 e 4 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 31  maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio

2010, n. 122, sono abrogati. 

  28. Al codice  delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto

legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni: 

    a) all'articolo 128, comma 1, e' aggiunta, in fine,  la  seguente

lettera: 

    «b-bis) per i veicoli a motore adibiti al  trasporto  di  persone

classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi  dell'articolo  47  del

codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

285, e successive modificazioni, un importo minimo di copertura  pari

a  euro  15.000.000  per  sinistro  per   i   danni   alle   persone,

indipendentemente dal numero delle vittime, e a  euro  1.000.000  per

sinistro per i danni alle  cose,  indipendentemente  dal  numero  dei

danneggiati»; 

    b) all'articolo 135, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 

  «2. Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio

dell'assicurazione   obbligatoria   della   responsabilita'    civile

derivante dalla circolazione dei  veicoli  a  motore  sono  tenute  a

comunicare i dati riguardanti i sinistri gestiti, compresi i sinistri

gestiti in qualita' di impresa designata ai sensi dell'articolo  286,

nonche' i sinistri gestiti dall'Ufficio centrale  italiano  ai  sensi

dell'articolo 125, comma 5, e dell'articolo 296, secondo le modalita'

stabilite  con   regolamento   adottato   dall'IVASS.   Al   medesimo

adempimento sono tenute le imprese aventi sede legale  in  uno  Stato

membro dell'Unione europea ammesse a operare in Italia in  regime  di

libera  prestazione  dei  servizi  o  in  regime  di  stabilimento  e

abilitate   all'esercizio   dell'assicurazione   obbligatoria   della

responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a

motore nel territorio della Repubblica»; 

    c)  all'articolo  303,  comma  4,  le  parole:  «la  misura   del

contributo, nel limite  massimo  del  cinque  per  cento  del  premio

imponibile»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «le   modalita'   di

fissazione annuale della misura del contributo,  nel  limite  massimo

del quindici per cento del premio imponibile»; 

    d) l'articolo 316 e' sostituito dal seguente: 

  «Art.  316.  (Obblighi  di  comunicazione).   -   1.   L'omissione,

l'incompletezza, l'erroneita' o la tardivita' delle comunicazioni  di

cui all'articolo 135, comma 2, accertata semestralmente e  contestata

con unico atto da notificare entro il  termine  di  cui  all'articolo

326, comma 1, decorrente  dal  sessantesimo  giorno  successivo  alla

scadenza del semestre di riferimento, e' punita con un'unica sanzione

amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquantamila. 

  2. L'omissione, l'incompletezza, l'erroneita' o la tardivita' delle

comunicazioni di  cui  all'articolo  154,  commi  4  e  5,  accertata

semestralmente e contestata con unico atto  da  notificare  entro  il

termine di cui all'articolo 326, comma 1, decorrente dal sessantesimo

giorno successivo alla  scadenza  del  semestre  di  riferimento,  e'

punita  con  un'unica  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro

diecimila a euro centomila». 

  29. I massimali di cui all'articolo 128, comma 1,  lettera  b-bis),

del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209,

introdotta dalla lettera a) del comma 28 del  presente  articolo,  si

applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della  presente

legge e  sono  raddoppiati  a  decorrere  dal  1°  gennaio  dell'anno

successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. 

  30. Al  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,  sono  apportate  le

seguenti modificazioni: 

    a) all'articolo 29, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 

  «1-bis. L'Istituto per la  vigilanza  sulle  assicurazioni  (IVASS)

definisce il criterio di cui al comma 1 e stabilisce  annualmente  il

limite alle compensazioni dovute. L'IVASS procede alla revisione  del

criterio di cui al periodo precedente entro diciotto mesi dalla  data

di entrata in vigore della presente disposizione, qualora  lo  stesso

non abbia garantito un effettivo recupero  di  efficienza  produttiva

delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione  dei  costi  dei

rimborsi e l'individuazione delle frodi»; 

    b) all'articolo 32, il comma 3-quater e' abrogato; 

    c) all'articolo 34, i commi 1 e 2 sono abrogat

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