- Normativa
- Assicurazioni e responsabilità civile, Tutela del consumatore
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Legge annuale per il mercato e la concorrenza
Legge 4 agosto 2017, n. 124
LEGGE 4 agosto 2017, n. 124
Legge annuale per il mercato e la concorrenza. (17G00140)
(GU n.189 del 14-8-2017)
Vigente al: 29-8-2017
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a rimuovere
ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo
sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori,
anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea in
materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati,
nonche' delle politiche europee in materia di concorrenza.
2. Il comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e
successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
«1. Le imprese di assicurazione stabiliscono preventivamente le
condizioni di polizza e le tariffe relative all'assicurazione
obbligatoria, comprensive di ogni rischio derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
1-bis. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare le
proposte che sono loro presentate secondo le condizioni e le tariffe
di cui al comma 1, fatta salva la necessaria verifica della
correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonche'
dell'identita' del contraente e dell'intestatario del veicolo, se
persona diversa.
1-ter. Qualora dalla verifica, effettuata anche mediante
consultazione delle banche di dati di settore e dell'archivio
informatico integrato istituito presso l'IVASS di cui all'articolo 21
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive
modificazioni, risulti che le informazioni fornite dal contraente non
siano corrette o veritiere, le imprese di assicurazione non sono
tenute ad accettare le proposte loro presentate. Le imprese di
assicurazione, in caso di mancata accettazione della proposta,
ricalcolano il premio e inviano un nuovo preventivo al potenziale
contraente».
3. All'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive
modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. In caso di segnalazione di violazione o elusione
dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, i termini regolamentari
di gestione dei reclami da parte dell'IVASS sono dimezzati. Decorso
inutilmente il termine, l'IVASS provvede a irrogare le sanzioni di
cui all'articolo 314».
4. All'articolo 314, comma 1, del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le
parole: «euro millecinquecento ad euro quattromilacinquecento» sono
sostituite dalle seguenti: «euro duemilacinquecento ad euro
quindicimila».
5. Ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 32 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, le parole: «di cui al comma 1», ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 132-ter, comma
1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209».
6. Dopo l'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i
seguenti:
«Art. 132-bis. (Obblighi informativi degli intermediari). - 1. Gli
intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di
assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti a
informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo
sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono
mandatari relativamente al contratto base previsto dall'articolo 22
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive
modificazioni.
2. Al fine di cui al comma 1, gli intermediari forniscono
l'indicazione dei premi offerti dalle imprese di assicurazione
mediante collegamento telematico al preventivatore consultabile nei
siti internet dell'IVASS e del Ministero dello sviluppo economico e
senza obbligo di rilascio di supporti cartacei.
3. L'IVASS adotta disposizioni attuative in modo da garantire
l'accesso e la risposta per via telematica, sia ai consumatori che
agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese
di assicurazione per il contratto base relativo ad autovetture e
motoveicoli. Con le stesse disposizioni sono definite le modalita'
attraverso le quali, ottenuti i preventivi sulla base delle
informazioni inserite nel servizio informativo di cui all'articolo
136, comma 3-bis, e' consentita la conclusione del contratto, a
condizioni non peggiorative rispetto a quanto indicato nel preventivo
stesso, o presso un'agenzia della compagnia ovvero, per le imprese
che lo prevedano, attraverso un collegamento diretto al sito internet
di ciascuna compagnia di assicurazione.
4. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di
aver ricevuto, ove prescritte, le informazioni di cui al comma 1 e'
affetto da nullita' rilevabile solo a favore del cliente.
Art. 132-ter. (Sconti obbligatori). - 1. In presenza di almeno una
delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o
contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi,
le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato
dall'impresa nei limiti stabiliti dal comma 2:
a) nel caso in cui, su proposta dell'impresa di assicurazione, i
soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria
accettano di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese
dell'impresa di assicurazione;
b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa
di assicurazione, o sono gia' presenti e portabili meccanismi
elettronici che registrano l'attivita' del veicolo, denominati
"scatola nera" o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi,
individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a
garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini
tariffari e della determinazione della responsabilita' in occasione
dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione;
c) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa
di assicurazione, o sono gia' presenti, meccanismi elettronici che
impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore
un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la
conduzione di veicoli a motore.
2. L'IVASS, con proprio regolamento, definisce criteri e modalita'
nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo
del premio, per la determinazione da parte delle imprese di
assicurazione dello sconto di cui al comma 1. Le imprese di
assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'IVASS,
definiscono uno sconto significativo da applicare alla clientela a
fronte della riduzione del rischio connesso al ricorrere di una o
piu' delle condizioni di cui al comma 1 ed evidenziano in sede di
preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del
contraente, lo sconto praticato per ciascuna delle condizioni di cui
al comma 1, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo
della polizza altrimenti applicato.
3. L'IVASS identifica, sulla scorta di dati in proprio possesso e
di indagini statistiche, la lista delle province a maggiore tasso di
sinistrosita' e con premio medio piu' elevato. Tale lista e'
aggiornata con cadenza almeno biennale.
4. Con il regolamento di cui al comma 2, l'IVASS, tenuto conto dei
premi piu' elevati applicati nelle province individuate ai sensi del
comma 3 e di quelli praticati nelle altre province a piu' bassa
sinistrosita' ad assicurati con le medesime caratteristiche
soggettive e collocati nella medesima classe di merito, definisce
altresi' i criteri e le modalita' finalizzati alla determinazione da
parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo e
significativo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, da
applicare ai soggetti residenti nelle province di cui al comma 3, che
non abbiano provocato sinistri con responsabilita' esclusiva o
principale o paritaria negli ultimi quattro anni sulla base
dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbiano installato o
installino, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di
cui al comma 1, lettera b).
5. In particolare, il regolamento di cui al comma 2:
a) definisce i parametri oggettivi, tra cui la frequenza dei
sinistri e il relativo costo medio, per il calcolo dello sconto
aggiuntivo di cui al comma 4;
b) prevede, nell'ambito delle modalita' di cui al comma 4, che
non possano sussistere differenziali di premio che non siano
giustificati da specifiche evidenze sui differenziali di rischio.
6. Le attivita' di cui ai commi precedenti sono svolte nell'ambito
delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente
e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti
dall'IVASS, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, applicano lo sconto nei confronti dei soggetti
che si trovino nelle condizioni previste dal comma 4, di importo
significativo e aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del
comma 2, ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in
caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato, in
valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza
altrimenti applicato. Lo sconto di cui al presente comma si applica
ai nuovi contratti o in occasione del rinnovo di quelli in essere.
8. Resta fermo, nei casi di cui ai commi 2 e 4, l'obbligo di
rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. Al
fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di
assicurazione pubblica nel proprio sito internet l'entita' degli
sconti effettuati in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,
2, 4 e 7, secondo forme di pubblicita' che ne rendano efficace e
chiara l'applicazione.
9. L'IVASS, attraverso periodiche verifiche a campione, anche in
via ispettiva ovvero a seguito di circostanziata segnalazione da
parte di terzi, accerta che le imprese assicurative tengano
effettivamente conto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
cui ai commi 1, 2, 4 e 7, nel processo di costruzione della tariffa e
di ricalcolo del premio, dei criteri definiti dal regolamento di cui
al comma 2 e del rispetto dei criteri e delle modalita' finalizzati
alla determinazione dello sconto di cui al comma 4.
10. L'IVASS verifica, inoltre, che lo sconto aggiuntivo di cui al
comma 4 garantisca la progressiva riduzione delle differenze dei
premi applicati sul territorio nazionale nei confronti di assicurati
con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima
classe di merito.
11. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione dei
criteri e delle modalita' per la determinazione dello sconto di cui
ai commi 2 e 4 e dell'obbligo di riduzione del premio nei casi
previsti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 7 comporta
l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 80.000 e la
riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al
contratto in essere.
12. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), i costi di
installazione, disinstallazione, funzionamento, sostituzione e
portabilita' sono a carico dell'impresa. La titolarita' delle
dotazioni di cui alle citate lettere b) e c) spetta all'assicurato.
La riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione di cui
al comma 1 si applica, altresi', in caso di contratto stipulato con
un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di
stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse
parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal
contratto di assicurazione».
7. Il regolamento di cui all'articolo 132-ter, comma 2, del codice
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto
dal comma 6 del presente articolo, e' adottato dall'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
8. L'IVASS identifica, in sede di prima attuazione, la lista delle
province a maggiore tasso di sinistrosita', di cui all'articolo
132-ter, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
9. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«11-bis. Resta ferma per l'assicurato la facolta' di ottenere
l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del
veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di
propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.
122. A tal fine, l'impresa di autoriparazione fornisce la
documentazione fiscale e un'idonea garanzia sulle riparazioni
effettuate, con una validita' non inferiore a due anni per tutte le
parti non soggette a usura ordinaria».
10. Al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalita'
dei veicoli, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative
del settore dell'autoriparazione, l'Associazione nazionale fra le
imprese assicuratrici e le associazioni dei consumatori iscritte
nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 137 del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e
successive modificazioni, definiscono d'intesa tra loro apposite
linee guida finalizzate a determinare gli strumenti, le procedure, le
soluzioni realizzative e gli ulteriori parametri tecnici per
l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte di cui all'articolo
148, comma 11-bis, del codice delle assicurazioni private, di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 9
del presente articolo, sulla base di criteri oggettivi e facilmente
riscontrabili. Le predette linee guida sono comunicate al Ministero
dello sviluppo economico che ne assicura le necessarie forme di
pubblicita'.
11. Le imprese di assicurazione praticano uno sconto significativo
rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato nel caso in cui
l'assicurato contragga piu' polizze assicurative di veicoli in suo
possesso e sottoscriva per ciascuna polizza una clausola di guida
esclusiva.
12. Al comma 1 dell'articolo 133 del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e
successive modificazioni, le parole: «La predetta variazione in
diminuzione del premio» sono sostituite dalle seguenti: «La predetta
variazione del premio, in aumento o in diminuzione, da indicare, in
valore assoluto e in percentuale rispetto alla tariffa in vigore
applicata dall'impresa, all'atto dell'offerta di preventivo della
stipulazione o di rinnovo,».
13. All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 e'
inserito il seguente:
«1-bis. E' fatto divieto alle imprese di assicurazione di
differenziare la progressione e l'attribuzione delle classi di merito
interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra
l'assicurato e la medesima impresa, ovvero in base a parametri che
ostacolino la mobilita' tra diverse imprese di assicurazione. In
particolare, le imprese di assicurazione devono garantire al soggetto
che stipula il nuovo contratto, nell'ambito della classe di merito,
le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi identiche
caratteristiche di rischio».
14. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-bis, dopo le parole: «non puo' assegnare al
contratto una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella
risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo
gia' assicurato» sono aggiunte le seguenti: «e non puo' discriminare
in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della
classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati
aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula
il nuovo contratto»;
b) al comma 4-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In
ogni caso, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito
e i conseguenti incrementi del premio per gli assicurati che hanno
esercitato la facolta' di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera
b), devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.»;
c) dopo il comma 4-ter e' inserito il seguente:
«4-ter.1. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora
l'assicurato accetti l'installazione di uno dei dispositivi di cui
all'articolo 132-ter, le variazioni peggiorative apportate alla
classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono essere
inferiori a quelli altrimenti applicati».
15. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive
modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose,
l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento
dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque
dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di
assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa di
assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze
processuali della mancata risposta. In quest'ultimo caso, l'impresa
di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei
testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve
tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta
giorni dalla ricezione della richiesta. L'impresa di assicurazione
deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di
eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni.
Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorita' di
polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei
testimoni avvenuta in un momento successivo comporta
l'inammissibilita' della prova testimoniale addotta.
3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della
documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non
risultino acquisite secondo le modalita' previste dal comma 3-bis. Il
giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati
nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti
comprovata l'oggettiva impossibilita' della loro tempestiva
identificazione.
3-quater. Nelle controversie civili promosse per l'accertamento
della responsabilita' e per la quantificazione dei danni, il giudice,
anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine,
possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla
procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla
ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in piu' di
tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati dei
sinistri di cui al comma 1. Il presente comma non si applica agli
ufficiali e agli agenti delle autorita' di polizia che sono chiamati
a testimoniare».
16. L'IVASS provvede alla verifica trimestrale dei dati relativi ai
sinistri che le imprese di assicurazione sono tenute a inserire nella
banca dati dei sinistri, di cui all'articolo 135 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, e successive modificazioni, al fine di assicurare
l'omogenea e oggettiva definizione dei criteri di trattamento dei
dati medesimi. All'esito delle verifiche periodiche, l'IVASS redige
apposita relazione le cui risultanze sono considerate anche al fine
della definizione della significativita' degli sconti di cui
all'articolo 132-ter, comma 1, del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 209 del 2005, introdotto dal comma 6 del presente
articolo.
17. L'articolo 138 del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 138. (Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve
entita'). - 1. Al fine di garantire il diritto delle vittime dei
sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale
effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul
sistema assicurativo e sui consumatori, con decreto del Presidente
della Repubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della
giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella
unica su tutto il territorio della Repubblica:
a) delle menomazioni all'integrita' psico-fisica comprese tra
dieci e cento punti;
b) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di
invalidita' comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti
all'eta' del soggetto leso.
2. La tabella unica nazionale e' redatta, tenuto conto dei criteri
di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla
consolidata giurisprudenza di legittimita', secondo i seguenti
principi e criteri:
a) agli effetti della tabella, per danno biologico si intende la
lesione temporanea o permanente all'integrita' psico-fisica della
persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica
un'incidenza negativa sulle attivita' quotidiane e sugli aspetti
dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da
eventuali ripercussioni sulla sua capacita' di produrre reddito;
b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto
variabile in funzione dell'eta' e del grado di invalidita';
c) il valore economico del punto e' funzione crescente della
percentuale di invalidita' e l'incidenza della menomazione sugli
aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in
modo piu' che proporzionale rispetto all'aumento percentuale
assegnato ai postumi;
d) il valore economico del punto e' funzione decrescente
dell'eta' del soggetto, sulla base delle tavole di mortalita'
elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse
legale;
e) al fine di considerare la componente del danno morale da
lesione all'integrita' fisica, la quota corrispondente al danno
biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere
da a) a d) e' incrementata in via percentuale e progressiva per
punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la
personalizzazione complessiva della liquidazione;
f) il danno biologico temporaneo inferiore al 100 per cento e'
determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilita'
riconosciuta per ciascun giorno.
3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su
specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e
obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno,
calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di
cui al comma 2, puo' essere aumentato dal giudice, con equo e
motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato,
fino al 30 per cento.
4. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi
del presente articolo e' esaustivo del risarcimento del danno
conseguente alle lesioni fisiche.
5. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono
aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice
nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
accertata dall'ISTAT».
18. La tabella unica nazionale predisposta con il decreto del
Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138, comma 1, del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, come sostituito dal comma 17 del presente
articolo, si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi
successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto
del Presidente della Repubblica.
19. L'articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 139. (Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entita'). -
1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita',
derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a
motore e di natanti, e' effettuato secondo i criteri e le misure
seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente, e' liquidato per i
postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo
crescente in misura piu' che proporzionale in relazione a ogni punto
percentuale di invalidita'; tale importo e' calcolato in base
all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidita' del
relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma 6.
L'importo cosi' determinato si riduce con il crescere dell'eta' del
soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di eta' a
partire dall'undicesimo anno di eta'. Il valore del primo punto e'
pari a 795,91 euro;
b) a titolo di danno biologico temporaneo, e' liquidato un
importo di 39,37 euro per ogni giorno di inabilita' assoluta; in caso
di inabilita' temporanea inferiore al 100 per cento, la liquidazione
avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilita'
riconosciuta per ciascun giorno.
2. Ai fini di cui al comma 1, per danno biologico si intende la
lesione temporanea o permanente all'integrita' psico-fisica della
persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica
un'incidenza negativa sulle attivita' quotidiane e sugli aspetti
dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da
eventuali ripercussioni sulla sua capacita' di produrre reddito. In
ogni caso, le lesioni di lieve entita', che non siano suscettibili di
accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con
riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente
riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar
luogo a risarcimento per danno biologico permanente.
3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su
specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e
obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza
psico-fisica di particolare intensita', l'ammontare del risarcimento
del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al
comma 4, puo' essere aumentato dal giudice, con equo e motivato
apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20
per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai
sensi del presente articolo e' esaustivo del risarcimento del danno
non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro
dello sviluppo economico, si provvede alla predisposizione di una
specifica tabella delle menomazioni dell'integrita' psico-fisica
comprese tra 1 e 9 punti di invalidita'.
5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura
corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.
6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a),
per un punto percentuale di invalidita' pari a 1 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1, per un punto percentuale di
invalidita' pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a
1,1, per un punto percentuale di invalidita' pari a 3 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di
invalidita' pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a
1,3, per un punto percentuale di invalidita' pari a 5 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di
invalidita' pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a
1,7, per un punto percentuale di invalidita' pari a 7 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di
invalidita' pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a
2,1 e per un punto percentuale di invalidita' pari a 9 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 2,3».
20. Dopo l'articolo 145 del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il
seguente:
«Art. 145-bis. (Valore probatorio delle cosiddette «scatole nere» e
di altri dispositivi elettronici). - 1. Quando uno dei veicoli
coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo
elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali
stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e
fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici gia'
in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le
risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti
civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte
contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento
o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze
sono rese fruibili alle parti.
2. L'interoperabilita' e la portabilita' dei meccanismi elettronici
che registrano l'attivita' del veicolo di cui all'articolo 132-ter,
comma 1, lettera b), anche nei casi di sottoscrizione da parte
dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa
assicuratrice diversa da quella che ha provveduto a installare i
meccanismi elettronici, sono garantite da operatori, di seguito
denominati «provider di telematica assicurativa», i cui dati
identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di
assicurazione che ne utilizzano i servizi. I dati sull'attivita' del
veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla
base dello standard tecnologico comune indicato nell'articolo 32,
comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive
modificazioni, e sono successivamente inviati alle rispettive imprese
di assicurazione.
3. Le modalita' per assicurare l'interoperabilita' dei meccanismi
elettronici nonche' delle apparecchiature di telecomunicazione a essi
connesse e dei relativi sistemi di gestione dei dati, in caso di
sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di
assicurazione con un'impresa diversa da quella che ha provveduto a
installare tale meccanismo, o di portabilita' tra diversi provider di
telematica assicurativa, sono determinate dal regolamento previsto
dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e
successive modificazioni. Gli operatori rispondono del funzionamento
ai fini dell'interoperabilita'.
4. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o
del provider di telematica assicurativa, alle condizioni stabilite
dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni,
comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione
amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo.
5. I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto
delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
L'impresa di assicurazione e' titolare del trattamento dei dati ai
sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 196 del 2003. Salvo consenso espresso dell'assicurato
in relazione alla disponibilita' di ulteriori servizi connessi con la
mobilita' del veicolo, e' fatto divieto all'impresa di assicurazione,
nonche' ai soggetti a essa collegati, di utilizzare i dispositivi di
cui al presente articolo al fine di raccogliere dati ulteriori
rispetto a quelli destinati alla finalita' di determinazione delle
responsabilita' in occasione dei sinistri e ai fini tariffari, o di
rilevare la posizione e le condizioni del veicolo in maniera
continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima
finalita'.
6. E' fatto divieto all'assicurato di disinstallare, manomettere o
comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso
di violazione del divieto di cui al periodo precedente da parte
dell'assicurato, la riduzione del premio di cui all'articolo 132-ter
non e' applicata per la durata residua del contratto. L'assicurato
che abbia goduto della riduzione di premio e' tenuto alla
restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata,
fatte salve le eventuali sanzioni penali».
21. Il primo periodo del comma 2-bis dell'articolo 148 del codice
delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente: «Ai fini di
prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l'impresa di
assicurazione provvede alla consultazione dell'archivio informatico
integrato di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, e successive modificazioni, e, qualora dal risultato della
consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti
coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano gli indici di
anomalia definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, o qualora
altri indicatori di frode siano segnalati dai dispositivi elettronici
di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del presente codice o siano
emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza
del danno dichiarato dal richiedente, l'impresa puo' decidere, entro
i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare
offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessita'
di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro.».
22. Il quinto periodo del comma 2-bis dell'articolo 148 del codice
delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e' sostituito dai seguenti: «Nei predetti
casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 e' proponibile
solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa
o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di
sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato
di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo
146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia».
23. All'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o
apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo
dell'assicurazione per la responsabilita' civile verso terzi,
effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il
luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti
dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti
dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso terzi, di cui
all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;
b) dopo il comma 1-quater e' inserito il seguente:
«1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di
cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non e' necessaria la presenza
degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga
mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati
ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente
automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli
organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del
presente codice. La documentazione fotografica prodotta costituisce
atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13
della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che
al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di
immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base
alle risultanze del raffronto dei dati di cui al citato comma 1-bis,
lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo
munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura
assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione amministrativa ai
sensi dell'articolo 193».
24. Dopo l'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il
seguente:
«Art. 149-bis. (Trasparenza delle procedure di risarcimento). - 1.
In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento
dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti, la somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese
di riparazione dei veicoli danneggiati e' versata previa
presentazione della fattura emessa dall'impresa di autoriparazione
abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, che ha
eseguito le riparazioni».
25. All'articolo 170-bis del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle
assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli,
qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato
contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale
sia i rischi accessori».
26. Alla lettera e) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«. In ogni caso, fatta salva la liberta' contrattuale delle parti, le
condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo
precedente prevedono l'offerta di un periodo di ultrattivita' della
copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima
volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori
della responsabilita' verificatisi nel periodo di operativita' della
copertura. La disposizione di cui al periodo precedente si applica,
altresi', alle polizze assicurative in corso di validita' alla data
di entrata in vigore della presente disposizione. A tal fine, a
richiesta del contraente e ferma la liberta' contrattuale, le
compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al
richiedente secondo le nuove condizioni di premio».
27. I commi 3 e 4 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, sono abrogati.
28. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 128, comma 1, e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
«b-bis) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone
classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell'articolo 47 del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, un importo minimo di copertura pari
a euro 15.000.000 per sinistro per i danni alle persone,
indipendentemente dal numero delle vittime, e a euro 1.000.000 per
sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei
danneggiati»;
b) all'articolo 135, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio
dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono tenute a
comunicare i dati riguardanti i sinistri gestiti, compresi i sinistri
gestiti in qualita' di impresa designata ai sensi dell'articolo 286,
nonche' i sinistri gestiti dall'Ufficio centrale italiano ai sensi
dell'articolo 125, comma 5, e dell'articolo 296, secondo le modalita'
stabilite con regolamento adottato dall'IVASS. Al medesimo
adempimento sono tenute le imprese aventi sede legale in uno Stato
membro dell'Unione europea ammesse a operare in Italia in regime di
libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento e
abilitate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore nel territorio della Repubblica»;
c) all'articolo 303, comma 4, le parole: «la misura del
contributo, nel limite massimo del cinque per cento del premio
imponibile» sono sostituite dalle seguenti: «le modalita' di
fissazione annuale della misura del contributo, nel limite massimo
del quindici per cento del premio imponibile»;
d) l'articolo 316 e' sostituito dal seguente:
«Art. 316. (Obblighi di comunicazione). - 1. L'omissione,
l'incompletezza, l'erroneita' o la tardivita' delle comunicazioni di
cui all'articolo 135, comma 2, accertata semestralmente e contestata
con unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo
326, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla
scadenza del semestre di riferimento, e' punita con un'unica sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquantamila.
2. L'omissione, l'incompletezza, l'erroneita' o la tardivita' delle
comunicazioni di cui all'articolo 154, commi 4 e 5, accertata
semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il
termine di cui all'articolo 326, comma 1, decorrente dal sessantesimo
giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, e'
punita con un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro
diecimila a euro centomila».
29. I massimali di cui all'articolo 128, comma 1, lettera b-bis),
del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
introdotta dalla lettera a) del comma 28 del presente articolo, si
applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge e sono raddoppiati a decorrere dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
30. Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)
definisce il criterio di cui al comma 1 e stabilisce annualmente il
limite alle compensazioni dovute. L'IVASS procede alla revisione del
criterio di cui al periodo precedente entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, qualora lo stesso
non abbia garantito un effettivo recupero di efficienza produttiva
delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei
rimborsi e l'individuazione delle frodi»;
b) all'articolo 32, il comma 3-quater e' abrogato;
c) all'articolo 34, i commi 1 e 2 sono abrogat