- Normativa
- Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo, Economia dei trasporti e della mobilità, Urbanistica, territorio e infrastrutture
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Legge quadro interporti
Legge
13 novembre 2025, n. 177
LEGGE 13 novembre 2025, n. 177
Legge quadro in materia di interporti. (25G00183)
(GU n. 275 del 26-11-2025)
Vigente al: 11-12-2025
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Ambito di applicazione, finalita' e definizioni
1. La presente legge stabilisce, ai sensi dell'articolo 117, terzo
comma, della Costituzione, nell'ambito delle materie concernenti i
porti e gli aeroporti civili nonche' le grandi reti di trasporto e di
navigazione, i principi fondamentali concernenti gli interporti e la
loro rete.
2. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, la presente legge
persegue le seguenti finalita':
a) favorire l'intermodalita' terrestre e l'efficienza dei flussi
logistici, per lo svolgimento di funzioni di connessione di valore
strategico per l'intero territorio nazionale, valorizzando anche la
rete esistente degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n.
240, e i collegamenti con il sistema portuale;
b) migliorare e incrementare l'efficienza e la sostenibilita' dei
flussi di trasporto in una prospettiva di sviluppo e di connessione
tra le reti infrastrutturali in ambito nazionale ed europeo;
c) sostenere, in coerenza con quanto previsto nel Piano
strategico nazionale della portualita' e della logistica, il
completamento delle infrastrutture per l'intermodalita' previste per
l'Italia nella rete transeuropea dei trasporti, di cui al regolamento
(UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno
2024;
d) razionalizzare l'utilizzazione del territorio in funzione
della domanda di trasporto e di attivita' logistiche;
e) contribuire alla diminuzione dell'impatto ambientale delle
attivita' di trasporto e di logistica;
f) promuovere la sostenibilita' economica, sociale e ambientale
delle attivita' di trasporto e di logistica.
3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei
rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
4. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «interporto»: il complesso organico di infrastrutture e di
servizi integrati di rilevanza nazionale, gestito in forma
imprenditoriale al fine di favorire la mobilita' delle merci tra
diverse modalita' di trasporto con l'obiettivo di accrescere
l'intermodalita' e l'efficienza dei flussi logistici, in ogni caso
fornito di collegamenti con porti o aeroporti e viabilita' di grande
comunicazione e comprendente uno scalo ferroviario, idoneo a formare
e ricevere treni intermodali completi o convenzionali, e attrezzature
fisse e mobili atte al trasbordo di unita' di carico intermodali e
merce dalla modalita' di trasporto ferroviario a quella stradale o di
navigazione interna;
b) «soggetti gestori degli interporti»: enti o imprese
proprietari o titolari del diritto di gestione, comunque denominato,
degli interporti di rilevanza nazionale individuati ai sensi della
legge 4 agosto 1990, n. 240, e aggiornati con le indicazioni
contenute negli atti di pianificazione nazionale;
c) «Comitato nazionale per l'intermodalita' e la logistica»:
l'organismo di cui all'articolo 4.
5. Gli interporti sono infrastrutture strategiche per lo sviluppo e
per la modernizzazione del Paese e di preminente interesse nazionale.
6. La rete degli interporti costituisce, nel suo insieme, una delle
infrastrutture fondamentali per il sistema nazionale dei trasporti ed
e' strettamente pertinente al perseguimento di interessi pubblici di
rilievo generale.
7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio
decreto, istituisce un elenco dei soggetti gestori degli interporti.
Art. 2
Programmazione degli interporti
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini
dell'elaborazione del Piano generale per l'intermodalita' di cui ai
commi 2 e 3, acquisito il parere del Comitato nazionale per
l'intermodalita' e la logistica e sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
con uno o piu' decreti, da emanare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, provvede alla ricognizione
degli interporti gia' esistenti e di quelli in corso di realizzazione
rispondenti alle condizioni stabilite dalla deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica nel
trasporto 7 aprile 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111
del 14 maggio 1993.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora il
Piano generale per l'intermodalita', in coerenza con gli strumenti di
programmazione generale e settoriale dei trasporti e della logistica.
3. Il Piano generale per l'intermodalita' e' approvato con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Successivamente all'acquisizione
dell'intesa, lo schema di decreto e' trasmesso alle Camere ai fini
dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla
trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo' essere comunque
adottato.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere
del Comitato nazionale per l'intermodalita' e la logistica, con uno o
piu' decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, secondo criteri volti alla costituzione di un
sistema atto a incrementare la funzionalita' della rete degli
interporti, provvede all'individuazione di nuovi interporti,
verificata la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 3,
commi 1 e 2, ovvero all'individuazione degli interventi necessari al
potenziamento degli interporti esistenti.
Art. 3
Condizioni per l'individuazione di nuovi interporti
1. L'individuazione di un nuovo interporto e' subordinata alla
sussistenza congiunta delle seguenti condizioni:
a) disponibilita' di un territorio non soggetto a vincoli
paesaggistici, naturalistici o urbanistici che ne compromettano la
fattibilita';
b) presenza di collegamenti stradali diretti con la viabilita' di
grande comunicazione;
c) presenza di collegamenti ferroviari diretti con la rete
ferroviaria nazionale prioritaria;
d) presenza di adeguati collegamenti stradali e ferroviari con
almeno un porto o un aeroporto;
e) coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto;
f) individuazione dei siti in aree gia' bonificate, con
previsione, in via prioritaria, di interventi di potenziamento e di
riutilizzazione di strutture preesistenti;
g) garanzia di un'adeguata sostenibilita' finanziaria delle
attivita' e di idonei flussi di merci attuali e previsti.
2. Il progetto di un nuovo interporto, nel rispetto delle
disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve
altresi' prevedere:
a) un terminale ferroviario intermodale, idoneo a formare e
ricevere treni intermodali completi o convenzionali, e attrezzature
fisse e mobili atte al trasbordo di unita' di carico intermodali e
merce dalla modalita' di trasporto ferroviario a quella stradale o di
navigazione interna, aventi caratteristiche compatibili con
l'ottimale sfruttamento dell'infrastruttura ferroviaria dalla quale
e' servito l'interporto; le modalita' di utilizzazione del raccordo
tra il terminale e la rete ferroviaria devono essere oggetto di un
apposito accordo tra il soggetto gestore dell'interporto e il gestore
dell'infrastruttura ferroviaria, fatti salvi gli accordi per la
gestione diretta del terminale ferroviario da parte del medesimo
gestore dell'infrastruttura ferroviaria;
b) un'area attrezzata di sosta per i veicoli delle categorie
internazionali N2, N3, O3 e O4;
c) un servizio doganale, qualora l'infrastruttura abbia flussi di
traffico provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea;
d) un centro direzionale;
e) un'area per i servizi destinati ai veicoli industriali;
f) aree diverse destinate, rispettivamente, alle funzioni di
trasporto intermodale, di logistica di approvvigionamento, di
logistica industriale, di logistica distributiva e di logistica
distributiva urbana;
g) sistemi che garantiscano la sicurezza delle merci, delle aree
e degli operatori.
3. La progettazione e la realizzazione di un nuovo interporto
devono rispondere a criteri di trasparenza e di unitarieta' tra le
diverse funzioni previste e devono prevedere adeguati e certificati
sistemi di sicurezza e di risparmio energetico nonche' contenere
un'adeguata valutazione dei costi e dei benefici dell'investimento.
Devono essere inoltre previsti infrastrutture di produzione di
energia da fonti rinnovabili o collegamenti a reti di
approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili che contribuiscano
al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Unione europea in
materia di emissioni nell'atmosfera.
Art. 4
Comitato nazionale per l'intermodalita' e la logistica
1. Nelle more del riordino organico della disciplina legislativa
relativa alla materia portuale, il Comitato nazionale per
l'intermodalita' e la logistica, in conformita' alle finalita' di cui
all'articolo 1, svolge funzioni consultive in ordine alla
programmazione e al coordinamento delle iniziative inerenti allo
sviluppo degli interporti, ai fini dell'integrazione dei sistemi di
trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo nonche' della
semplificazione delle operazioni e del miglioramento dei servizi
intermodali e logistici delle merci, in collaborazione con le
Autorita' di sistema portuale, ferme restando le rispettive
competenze.
2. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono definiti la composizione,
l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina amministrativa e
contabile del Comitato nazionale per l'intermodalita' e la logistica,
nel rispetto dei seguenti principi:
a) il Comitato e' presieduto dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti o da un suo delegato;
b) fanno parte del Comitato, quali membri di diritto, i
presidenti delle regioni nel cui territorio sono ubicati gli
interporti, il presidente dell'Unione interporti riuniti e i
presidenti degli interporti medesimi, o i rispettivi delegati;
c) la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del
Comitato sono disciplinati in funzione degli ambiti territoriali
interessati dalle iniziative volte alla realizzazione e allo sviluppo
degli interporti, anche prevedendo la costituzione di appositi
sottocomitati.
3. Alle riunioni del Comitato nazionale per l'intermodalita' e la
logistica possono partecipare, senza diritto di voto, i sindaci, i
presidenti delle Autorita' di sistema portuale competenti per le
regioni interessate dalla programmazione di nuovi interporti, il
presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o
un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato e i
rappresentanti delle associazioni delle imprese di trasporto e di
logistica che operano nei medesimi ambiti territoriali.
4. All'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, dopo le parole: «attraverso atti d'intesa e di coordinamento»
sono inserite le seguenti: «con il Comitato nazionale per
l'intermodalita' e la logistica,».
5. Per la partecipazione alle riunioni del Comitato nazionale per
l'intermodalita' e la logistica non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Art. 5
Regime applicabile ai soggetti gestori degli interporti
1. La gestione di un interporto costituisce attivita' di
prestazione di servizi svolta in ambito concorrenziale rientrante tra
le attivita' aventi natura economico-industriale e commerciale. I
soggetti che gestiscono gli interporti agiscono in regime di diritto
privato.
2. I soggetti che gestiscono gli interporti provvedono alla
realizzazione delle strutture relative ai nuovi interporti ai sensi
dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 nonche', compatibilmente con
l'equilibrio del proprio bilancio, all'adeguamento strutturale degli
interporti gia' operativi e di quelli in corso di realizzazione alle
disposizioni del comma 3 del medesimo articolo 3.
3. Al fine di garantire la certezza degli strumenti
economico-finanziari utilizzati per la realizzazione degli
interporti, gli enti pubblici concedenti costituiscono sulle aree in
cui e' ubicato l'interporto un diritto di superficie, ai sensi degli
articoli 952 e seguenti del codice civile, in favore dei soggetti
gestori dell'interporto interessato gia' convenzionati con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La durata del diritto
di superficie e' stabilita tenendo conto del valore degli
investimenti effettuati per le opere realizzate dai soggetti gestori
nonche' dell'ammortamento dei costi da questi gia' sostenuti. Nel
rispetto di tali criteri, la valutazione sulla congruita'
dell'operazione economico-finanziaria in correlazione alla durata del
diritto di superficie deve essere effettuata tramite una perizia di
stima asseverata e giurata da un tecnico abilitato. Tale perizia e'
volta a definire un piano economico-finanziario in relazione ai costi
sostenuti e ai ricavi attesi dalla gestione delle opere realizzate
nonche' alla misura degli oneri sostenuti e non ancora ammortizzati
attraverso la gestione stessa.
4. I soggetti gestori degli interporti interessati possono
riscattare le aree di cui al comma 3 dagli enti concedenti
trasformando, a seguito di espressa richiesta, il diritto di
superficie in diritto di piena proprieta' sui beni immobili. Ai fini
del presente comma si applica, in quanto compatibile, la procedura
prevista dall'articolo 31, commi 45, 46, 47 e 48, della legge 23
dicembre 1998, n. 448.
Art. 6
Potenziamento degli interporti, dell'intermodalita'
e della rete ferroviaria interportuale
1. In conformita' alla programmazione di cui all'articolo 2, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 3 del presente articolo, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato nazionale per
l'intermodalita' e la logistica, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, allo scopo di garantire l'ottimizzazione, l'efficacia e
l'efficienza dell'azione amministrativa, nell'ambito delle risorse di
cui al comma 2 del presente articolo, individua, in ordine di
priorita', i progetti relativi alla realizzazione e allo sviluppo
degli interporti, garantendo, in ogni caso, che il numero di
interporti non sia superiore a trenta.
2. Ai fini del finanziamento dei progetti di cui al comma 1 e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. L'ordine di
priorita' per il finanziamento dei progetti e' stabilito tenendo
conto della rispondenza dei progetti stessi alle finalita' di cui al
comma 2 dell'articolo 1, con particolare riferimento alla lettera e),
nonche' del contributo che possono fornire al conseguimento dei
requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 3.
3. Le modalita' e le procedure per l'attuazione del comma 2 sono
disciplinate, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con
regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. Al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture di
trasporto e di viabilita' nonche' quella di parcheggi, i progetti di
cui al comma 1 del presente articolo, elaborati sulla base del Piano
generale per l'intermodalita' di cui all'articolo 2, commi 2 e 3,
sono approvati mediante accordo di programma, ai sensi dell'articolo
34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la
partecipazione dei presidenti degli interporti interessati. Se
l'accordo di programma non e' approvato entro quattro mesi dalla
convocazione della conferenza prevista dal comma 3 del citato
articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000, ovvero se il consiglio comunale non ratifica l'adesione del
sindaco ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 34, i progetti
decadono dall'assegnazione dei finanziamenti effettuata ai sensi del
presente articolo. Per motivate esigenze istruttorie, il termine di
cui al secondo periodo, relativo all'approvazione dell'accordo di
programma, puo' essere prorogato fino a un massimo di ulteriori due
mesi. Le risorse rimaste inutilizzate sono assegnate, nel medesimo
esercizio, con le modalita' di cui al presente articolo.
5. Coerentemente con le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2,
per potenziare la capacita' dei flussi della rete ferroviaria degli
interporti e per aumentare la capacita' degli impianti ferroviari
presenti negli interporti e nei porti, in coerenza con le
disposizioni della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 novembre 2012, e del decreto legislativo 15 luglio
2015, n. 112, nonche' per favorire l'interoperabilita' ed elevare gli
standard di sicurezza dei terminal intermodali raccordati
all'infrastruttura ferroviaria nazionale, i gestori delle
infrastrutture ferroviarie, previa analisi costi-benefici e previa
individuazione delle necessarie risorse finanziarie, possono
provvedere, con oneri a proprio carico, all'adeguamento delle
connessioni ferroviarie di ultimo miglio, anche ai fini
dell'ottimizzazione della gestione della circolazione ferroviaria e
dell'unificazione degli standard tecnici e normativi di sicurezza
nonche' di capacita' dell'infrastruttura.
6. I soggetti gestori degli interporti, singolarmente o in forma
aggregata, sottoscrivono con la societa' Rete ferroviaria italiana
Spa appositi contratti per procedere all'adeguamento ai parametri
dell'Unione europea in materia di:
a) adeguamento a sagoma, a modulo e a peso assiale della rete
alla quale i terminal interportuali sono collegati;
b) funzionalita' e dimensioni dei moduli dei terminal ferroviari
interportuali.
Art. 7
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 2, pari a 5 milioni
di euro per l'anno 2025 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2026 e 2027, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno
2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, e, quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e
2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n.
234.
2. Dall'attuazione della presente legge, ad esclusione di quanto
previsto dal comma 1 del presente articolo, non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
competenti vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8
Disposizioni finali
1. Gli articoli 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 della legge 4 agosto 1990,
n. 240, e l'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204,
sono abrogati.
2. Le disposizioni abrogate ai sensi del comma 1 continuano ad
applicarsi in relazione ai procedimenti avviati e non conclusi alla
data di entrata in vigore della presente legge. Restano fermi i
provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni a statuto ordinario adeguano le proprie
disposizioni in materia di interporti a quanto stabilito dalla
presente legge. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma
3, entro il termine di cui al primo periodo, le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la
propria legislazione secondo le disposizioni contenute nei rispettivi
statuti e nelle relative norme di attuazione. I principi fondamentali
di cui alla presente legge acquistano efficacia dalla data di entrata
in vigore della medesima nelle regioni a statuto ordinario.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 novembre 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio