• Normativa
  • Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo, Economia dei trasporti e della mobilità, Urbanistica, territorio e infrastrutture
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Legge quadro interporti

Legge
13 novembre 2025, n. 177

Legge quadro in materia di interporti

 

LEGGE 13 novembre 2025, n. 177 

Legge quadro in materia di interporti. (25G00183) 

(GU n. 275 del 26-11-2025)
 

 Vigente al: 11-12-2025  

 

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
           Ambito di applicazione, finalita' e definizioni 
 
  1. La presente legge stabilisce, ai sensi dell'articolo 117,  terzo
comma, della Costituzione, nell'ambito delle  materie  concernenti  i
porti e gli aeroporti civili nonche' le grandi reti di trasporto e di
navigazione, i principi fondamentali concernenti gli interporti e  la
loro rete. 
  2. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, la presente  legge
persegue le seguenti finalita': 
    a) favorire l'intermodalita' terrestre e l'efficienza dei  flussi
logistici, per lo svolgimento di funzioni di  connessione  di  valore
strategico per l'intero territorio nazionale, valorizzando  anche  la
rete esistente degli interporti di cui alla legge 4 agosto  1990,  n.
240, e i collegamenti con il sistema portuale; 
    b) migliorare e incrementare l'efficienza e la sostenibilita' dei
flussi di trasporto in una prospettiva di sviluppo e  di  connessione
tra le reti infrastrutturali in ambito nazionale ed europeo; 
    c)  sostenere,  in  coerenza  con  quanto  previsto   nel   Piano
strategico  nazionale  della  portualita'  e  della   logistica,   il
completamento delle infrastrutture per l'intermodalita' previste  per
l'Italia nella rete transeuropea dei trasporti, di cui al regolamento
(UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13  giugno
2024; 
    d) razionalizzare  l'utilizzazione  del  territorio  in  funzione
della domanda di trasporto e di attivita' logistiche; 
    e) contribuire alla  diminuzione  dell'impatto  ambientale  delle
attivita' di trasporto e di logistica; 
    f) promuovere la sostenibilita' economica, sociale  e  ambientale
delle attivita' di trasporto e di logistica. 
  3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto  speciale
e delle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  ai  sensi  dei
rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. 
  4. Ai fini della presente legge si intende per: 
    a) «interporto»: il complesso organico  di  infrastrutture  e  di
servizi  integrati  di  rilevanza   nazionale,   gestito   in   forma
imprenditoriale al fine di favorire  la  mobilita'  delle  merci  tra
diverse  modalita'  di  trasporto  con  l'obiettivo   di   accrescere
l'intermodalita' e l'efficienza dei flussi logistici,  in  ogni  caso
fornito di collegamenti con porti o aeroporti e viabilita' di  grande
comunicazione e comprendente uno scalo ferroviario, idoneo a  formare
e ricevere treni intermodali completi o convenzionali, e attrezzature
fisse e mobili atte al trasbordo di unita' di  carico  intermodali  e
merce dalla modalita' di trasporto ferroviario a quella stradale o di
navigazione interna; 
      b)  «soggetti  gestori  degli  interporti»:  enti   o   imprese
proprietari o titolari del diritto di gestione, comunque  denominato,
degli interporti di rilevanza nazionale individuati  ai  sensi  della
legge 4  agosto  1990,  n.  240,  e  aggiornati  con  le  indicazioni
contenute negli atti di pianificazione nazionale; 
      c) «Comitato nazionale per l'intermodalita'  e  la  logistica»:
l'organismo di cui all'articolo 4. 
  5. Gli interporti sono infrastrutture strategiche per lo sviluppo e
per la modernizzazione del Paese e di preminente interesse nazionale. 
  6. La rete degli interporti costituisce, nel suo insieme, una delle
infrastrutture fondamentali per il sistema nazionale dei trasporti ed
e' strettamente pertinente al perseguimento di interessi pubblici  di
rilievo generale. 
  7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  con  proprio
decreto, istituisce un elenco dei soggetti gestori degli interporti. 

                               Art. 2 
 
                   Programmazione degli interporti 
 
  1. Il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  ai  fini
dell'elaborazione del Piano generale per l'intermodalita' di  cui  ai
commi  2  e  3,  acquisito  il  parere  del  Comitato  nazionale  per
l'intermodalita' e la logistica e sentita la Conferenza unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
con uno o piu' decreti, da  emanare  entro  un  anno  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge,  provvede  alla  ricognizione
degli interporti gia' esistenti e di quelli in corso di realizzazione
rispondenti  alle  condizioni  stabilite  dalla   deliberazione   del
Comitato  interministeriale  per  la  programmazione  economica   nel
trasporto 7 aprile 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  111
del 14 maggio 1993. 
  2. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  elabora  il
Piano generale per l'intermodalita', in coerenza con gli strumenti di
programmazione generale e settoriale dei trasporti e della logistica. 
  3. Il Piano generale per l'intermodalita' e' approvato con  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa  intesa  in
sede di Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Successivamente  all'acquisizione
dell'intesa, lo schema di decreto e' trasmesso alle  Camere  ai  fini
dell'acquisizione   del   parere   delle   Commissioni   parlamentari
competenti  per  materia,  da  rendere  entro  trenta  giorni   dalla
trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo'  essere  comunque
adottato. 
  4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo  parere
del Comitato nazionale per l'intermodalita' e la logistica, con uno o
piu' decreti, di concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, secondo criteri volti alla costituzione  di  un
sistema  atto  a  incrementare  la  funzionalita'  della  rete  degli
interporti,  provvede   all'individuazione   di   nuovi   interporti,
verificata la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo  3,
commi 1 e 2, ovvero all'individuazione degli interventi necessari  al
potenziamento degli interporti esistenti. 

                               Art. 3 
 
         Condizioni per l'individuazione di nuovi interporti 
 
  1. L'individuazione di un  nuovo  interporto  e'  subordinata  alla
sussistenza congiunta delle seguenti condizioni: 
    a)  disponibilita'  di  un  territorio  non  soggetto  a  vincoli
paesaggistici, naturalistici o urbanistici che  ne  compromettano  la
fattibilita'; 
    b) presenza di collegamenti stradali diretti con la viabilita' di
grande comunicazione; 
    c) presenza  di  collegamenti  ferroviari  diretti  con  la  rete
ferroviaria nazionale prioritaria; 
    d) presenza di adeguati collegamenti stradali  e  ferroviari  con
almeno un porto o un aeroporto; 
    e) coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto; 
    f)  individuazione  dei  siti  in  aree  gia'   bonificate,   con
previsione, in via prioritaria, di interventi di potenziamento  e  di
riutilizzazione di strutture preesistenti; 
    g)  garanzia  di  un'adeguata  sostenibilita'  finanziaria  delle
attivita' e di idonei flussi di merci attuali e previsti. 
  2.  Il  progetto  di  un  nuovo  interporto,  nel  rispetto   delle
disposizioni del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  deve
altresi' prevedere: 
    a) un terminale  ferroviario  intermodale,  idoneo  a  formare  e
ricevere treni intermodali completi o convenzionali,  e  attrezzature
fisse e mobili atte al trasbordo di unita' di  carico  intermodali  e
merce dalla modalita' di trasporto ferroviario a quella stradale o di
navigazione   interna,   aventi   caratteristiche   compatibili   con
l'ottimale sfruttamento dell'infrastruttura ferroviaria  dalla  quale
e' servito l'interporto; le modalita' di utilizzazione  del  raccordo
tra il terminale e la rete ferroviaria devono essere  oggetto  di  un
apposito accordo tra il soggetto gestore dell'interporto e il gestore
dell'infrastruttura ferroviaria,  fatti  salvi  gli  accordi  per  la
gestione diretta del terminale  ferroviario  da  parte  del  medesimo
gestore dell'infrastruttura ferroviaria; 
    b) un'area attrezzata di sosta  per  i  veicoli  delle  categorie
internazionali N2, N3, O3 e O4; 
    c) un servizio doganale, qualora l'infrastruttura abbia flussi di
traffico provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea; 
    d) un centro direzionale; 
    e) un'area per i servizi destinati ai veicoli industriali; 
    f) aree diverse  destinate,  rispettivamente,  alle  funzioni  di
trasporto  intermodale,  di  logistica  di   approvvigionamento,   di
logistica industriale,  di  logistica  distributiva  e  di  logistica
distributiva urbana; 
    g) sistemi che garantiscano la sicurezza delle merci, delle  aree
e degli operatori. 
  3. La progettazione e  la  realizzazione  di  un  nuovo  interporto
devono rispondere a criteri di trasparenza e di  unitarieta'  tra  le
diverse funzioni previste e devono prevedere adeguati  e  certificati
sistemi di sicurezza e  di  risparmio  energetico  nonche'  contenere
un'adeguata valutazione dei costi e dei  benefici  dell'investimento.
Devono  essere  inoltre  previsti  infrastrutture  di  produzione  di
energia   da   fonti   rinnovabili   o   collegamenti   a   reti   di
approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili che contribuiscano
al raggiungimento degli obiettivi stabiliti  dall'Unione  europea  in
materia di emissioni nell'atmosfera. 

                               Art. 4 
 
       Comitato nazionale per l'intermodalita' e la logistica 
 
  1. Nelle more del riordino organico  della  disciplina  legislativa
relativa  alla  materia   portuale,   il   Comitato   nazionale   per
l'intermodalita' e la logistica, in conformita' alle finalita' di cui
all'articolo  1,  svolge   funzioni   consultive   in   ordine   alla
programmazione e al  coordinamento  delle  iniziative  inerenti  allo
sviluppo degli interporti, ai fini dell'integrazione dei  sistemi  di
trasporto  terrestre,  marittimo,  fluviale  e  aereo  nonche'  della
semplificazione delle operazioni  e  del  miglioramento  dei  servizi
intermodali  e  logistici  delle  merci,  in  collaborazione  con  le
Autorita'  di  sistema  portuale,  ferme   restando   le   rispettive
competenze. 
  2. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di  entrata
in vigore  della  presente  legge,  sono  definiti  la  composizione,
l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina  amministrativa  e
contabile del Comitato nazionale per l'intermodalita' e la logistica,
nel rispetto dei seguenti principi: 
    a) il Comitato e' presieduto dal Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti o da un suo delegato; 
    b)  fanno  parte  del  Comitato,  quali  membri  di  diritto,   i
presidenti  delle  regioni  nel  cui  territorio  sono  ubicati   gli
interporti,  il  presidente  dell'Unione  interporti  riuniti   e   i
presidenti degli interporti medesimi, o i rispettivi delegati; 
    c) la  composizione,  l'organizzazione  e  il  funzionamento  del
Comitato sono disciplinati  in  funzione  degli  ambiti  territoriali
interessati dalle iniziative volte alla realizzazione e allo sviluppo
degli  interporti,  anche  prevedendo  la  costituzione  di  appositi
sottocomitati. 
  3. Alle riunioni del Comitato nazionale per l'intermodalita'  e  la
logistica possono partecipare, senza diritto di voto,  i  sindaci,  i
presidenti delle Autorita' di  sistema  portuale  competenti  per  le
regioni interessate dalla  programmazione  di  nuovi  interporti,  il
presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o
un presidente di regione o provincia autonoma da  lui  delegato  e  i
rappresentanti delle associazioni delle imprese  di  trasporto  e  di
logistica che operano nei medesimi ambiti territoriali. 
  4. All'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, dopo le parole: «attraverso atti d'intesa  e  di  coordinamento»
sono  inserite  le  seguenti:  «con   il   Comitato   nazionale   per
l'intermodalita' e la logistica,». 
  5. Per la partecipazione alle riunioni del Comitato  nazionale  per
l'intermodalita' e la logistica non  spettano  compensi,  gettoni  di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 

                               Art. 5 
 
       Regime applicabile ai soggetti gestori degli interporti 
 
  1.  La  gestione  di  un  interporto   costituisce   attivita'   di
prestazione di servizi svolta in ambito concorrenziale rientrante tra
le attivita' aventi natura  economico-industriale  e  commerciale.  I
soggetti che gestiscono gli interporti agiscono in regime di  diritto
privato. 
  2.  I  soggetti  che  gestiscono  gli  interporti  provvedono  alla
realizzazione delle strutture relative ai nuovi interporti  ai  sensi
dei  commi  1  e  2  dell'articolo  3  nonche',  compatibilmente  con
l'equilibrio del proprio bilancio, all'adeguamento strutturale  degli
interporti gia' operativi e di quelli in corso di realizzazione  alle
disposizioni del comma 3 del medesimo articolo 3. 
  3.   Al   fine   di   garantire   la   certezza   degli   strumenti
economico-finanziari   utilizzati   per   la   realizzazione    degli
interporti, gli enti pubblici concedenti costituiscono sulle aree  in
cui e' ubicato l'interporto un diritto di superficie, ai sensi  degli
articoli 952 e seguenti del codice civile,  in  favore  dei  soggetti
gestori  dell'interporto  interessato  gia'  convenzionati   con   il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La durata del diritto
di  superficie  e'  stabilita  tenendo   conto   del   valore   degli
investimenti effettuati per le opere realizzate dai soggetti  gestori
nonche' dell'ammortamento dei costi da  questi  gia'  sostenuti.  Nel
rispetto  di  tali   criteri,   la   valutazione   sulla   congruita'
dell'operazione economico-finanziaria in correlazione alla durata del
diritto di superficie deve essere effettuata tramite una  perizia  di
stima asseverata e giurata da un tecnico abilitato. Tale  perizia  e'
volta a definire un piano economico-finanziario in relazione ai costi
sostenuti e ai ricavi attesi dalla gestione  delle  opere  realizzate
nonche' alla misura degli oneri sostenuti e non  ancora  ammortizzati
attraverso la gestione stessa. 
  4.  I  soggetti  gestori  degli  interporti   interessati   possono
riscattare  le  aree  di  cui  al  comma  3  dagli  enti   concedenti
trasformando,  a  seguito  di  espressa  richiesta,  il  diritto   di
superficie in diritto di piena proprieta' sui beni immobili. Ai  fini
del presente comma si applica, in quanto  compatibile,  la  procedura
prevista dall'articolo 31, commi 45, 46, 47  e  48,  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448. 

                               Art. 6 
 
         Potenziamento degli interporti, dell'intermodalita' 
               e della rete ferroviaria interportuale 
 
  1. In conformita' alla programmazione di cui all'articolo 2,  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  del  regolamento  di
cui  al  comma  3  del   presente   articolo,   il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito  il  Comitato  nazionale  per
l'intermodalita' e la logistica, previa intesa in sede di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, allo scopo di garantire l'ottimizzazione, l'efficacia e
l'efficienza dell'azione amministrativa, nell'ambito delle risorse di
cui al comma  2  del  presente  articolo,  individua,  in  ordine  di
priorita', i progetti relativi alla  realizzazione  e  allo  sviluppo
degli  interporti,  garantendo,  in  ogni  caso,  che  il  numero  di
interporti non sia superiore a trenta. 
  2. Ai fini del finanziamento dei progetti di  cui  al  comma  1  e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno  2025  e  di  10
milioni di euro per ciascuno degli anni  2026  e  2027.  L'ordine  di
priorita' per il finanziamento  dei  progetti  e'  stabilito  tenendo
conto della rispondenza dei progetti stessi alle finalita' di cui  al
comma 2 dell'articolo 1, con particolare riferimento alla lettera e),
nonche' del contributo  che  possono  fornire  al  conseguimento  dei
requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 3. 
  3. Le modalita' e le procedure per l'attuazione del  comma  2  sono
disciplinate, previa intesa in sede di Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  con
regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, entro due  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
  4. Al fine di accelerare la realizzazione delle  infrastrutture  di
trasporto e di viabilita' nonche' quella di parcheggi, i progetti  di
cui al comma 1 del presente articolo, elaborati sulla base del  Piano
generale per l'intermodalita' di cui all'articolo 2,  commi  2  e  3,
sono approvati mediante accordo di programma, ai sensi  dell'articolo
34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui  al  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,   con   la
partecipazione  dei  presidenti  degli  interporti  interessati.   Se
l'accordo di programma non e'  approvato  entro  quattro  mesi  dalla
convocazione  della  conferenza  prevista  dal  comma  3  del  citato
articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267  del
2000, ovvero se il consiglio comunale  non  ratifica  l'adesione  del
sindaco ai sensi del comma 5 del medesimo  articolo  34,  i  progetti
decadono dall'assegnazione dei finanziamenti effettuata ai sensi  del
presente articolo. Per motivate esigenze istruttorie, il  termine  di
cui al secondo periodo,  relativo  all'approvazione  dell'accordo  di
programma, puo' essere prorogato fino a un massimo di  ulteriori  due
mesi. Le risorse rimaste inutilizzate sono  assegnate,  nel  medesimo
esercizio, con le modalita' di cui al presente articolo. 
  5. Coerentemente con le finalita' di cui all'articolo 1,  comma  2,
per potenziare la capacita' dei flussi della rete  ferroviaria  degli
interporti e per aumentare la  capacita'  degli  impianti  ferroviari
presenti  negli  interporti  e  nei  porti,  in   coerenza   con   le
disposizioni della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 21 novembre 2012, e del decreto legislativo 15  luglio
2015, n. 112, nonche' per favorire l'interoperabilita' ed elevare gli
standard   di   sicurezza   dei   terminal   intermodali   raccordati
all'infrastruttura   ferroviaria   nazionale,   i    gestori    delle
infrastrutture ferroviarie, previa analisi  costi-benefici  e  previa
individuazione  delle   necessarie   risorse   finanziarie,   possono
provvedere,  con  oneri  a  proprio  carico,  all'adeguamento   delle
connessioni   ferroviarie   di   ultimo   miglio,   anche   ai   fini
dell'ottimizzazione della gestione della circolazione  ferroviaria  e
dell'unificazione degli standard tecnici  e  normativi  di  sicurezza
nonche' di capacita' dell'infrastruttura. 
  6. I soggetti gestori degli interporti, singolarmente  o  in  forma
aggregata, sottoscrivono con la societa'  Rete  ferroviaria  italiana
Spa appositi contratti per  procedere  all'adeguamento  ai  parametri
dell'Unione europea in materia di: 
    a) adeguamento a sagoma, a modulo e a  peso  assiale  della  rete
alla quale i terminal interportuali sono collegati; 
    b) funzionalita' e dimensioni dei moduli dei terminal  ferroviari
interportuali. 

                               Art. 7 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 2, pari a 5  milioni
di euro per l'anno 2025 e a 10 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni 2026 e 2027, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per  l'anno
2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di  spesa
di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, e, quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2026  e
2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di  spesa
di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30  dicembre  2021,  n.
234. 
  2. Dall'attuazione della presente legge, ad  esclusione  di  quanto
previsto dal comma 1 del presente articolo, non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
competenti vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

                               Art. 8 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Gli articoli 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 della legge 4 agosto 1990,
n. 240, e l'articolo 6 del  decreto-legge  1°  aprile  1995,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio  1995,  n.  204,
sono abrogati. 
  2. Le disposizioni abrogate ai sensi  del  comma  1  continuano  ad
applicarsi in relazione ai procedimenti avviati e non  conclusi  alla
data di entrata in vigore  della  presente  legge.  Restano  fermi  i
provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni. 
  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge,  le  regioni  a  statuto   ordinario   adeguano   le   proprie
disposizioni in  materia  di  interporti  a  quanto  stabilito  dalla
presente legge. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma
3, entro il termine di cui al primo periodo,  le  regioni  a  statuto
speciale e le province autonome di Trento e di  Bolzano  adeguano  la
propria legislazione secondo le disposizioni contenute nei rispettivi
statuti e nelle relative norme di attuazione. I principi fondamentali
di cui alla presente legge acquistano efficacia dalla data di entrata
in vigore della medesima nelle regioni a statuto ordinario. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 13 novembre 2025 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 

 

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