- Giurisprudenza
- Limiti di velocità
- Dott.ssa Maristella Giuliano

L'esimente dello stato di necessità
Giudice di pace di Palermo
Sentenza n. 363 del 3 febbraio 2016
In base al disposto dell’art 4 della Legge 680/1981:”non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa”. L’esimente dello stato di necessità può sussistere quindi anche nel caso di accertamento della responsabilità amministrativa, ma le caratteristiche sono le stesse che qualificano l’esimente nella responsabilità penale e che sono elencate dall’art 54 del codice penale, ossia il pericolo attuale non volontariamente causato dall’agente e il danno alla persona.
L’attualità del pericolo di un danno imminente alla persona, non deve intendersi in senso assoluto, ma in base ad una valutazione ex ante che tenga conto di tutte le circostanze concrete e contingenti di tempo e di luogo, del tipo di danno temuto e della possibile sua prevenzione.
Nel caso concreto l’accertamento della sussistenza dell’esimente dello stato di necessità, ha prodotto l’annullamento del verbale di accertamento della sanzione amministrativa relativa alla violazione del limite di velocità determinata dall’aver superato di oltre 40kw/h il limite di velocità consentito, di cui all’art 142 comma 9 cds.
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