• Normativa
  • Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Limitazione alla circolazione stradale fuori dai centri abitati

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Decreto 10 dicembre 2021

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nell'anno 2022 nei giorni festivi ed in altri giorni particolari, per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

DECRETO 10 dicembre 2021 

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione  stradale

fuori dai centri abitati nell'anno 2022  nei  giorni  festivi  ed  in

altri giorni particolari, per i veicoli  di  massa  superiore  a  7,5

tonnellate. (21A07631) 

(GU n.307 del 28-12-2021)

 

                             IL MINISTRO 

                        DELLE INFRASTRUTTURE 

                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 

 

  Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

285,   recante:   «Nuovo   codice   della   strada»,   e   successive

modificazioni, di seguito codice della strada; 

  Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della

strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre

1992,  n.  495,  e  successive  modificazioni,  che   disciplina   le

limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai  centri  abitati

in particolari giorni e per particolari veicoli; 

  Considerato che, al fine di garantire in via  prioritaria  migliori

condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei  periodi  di

maggiore intensita' della stessa, si  rende  necessario  limitare  la

circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e  dei  complessi

di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima

autorizzata superiore a 7,5 t; 

  Considerato che, per le stesse  motivazioni,  si  rende  necessario

limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli  adibiti

a trasporti eccezionali nonche' dei  veicoli  che  trasportano  merci

pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1  e  4,  del  codice  della

strada; 

  Considerato che, al fine di rendere piu' agevole l'attuazione delle

suddette  limitazioni  sia  da  parte  degli  operatori  addetti   al

trasporto  sia  degli  addetti  al  controllo  su  strada  sia  delle

autorita' preposte al rilascio delle  autorizzazioni  in  deroga,  si

rende necessario fornire indicazioni esplicite ed esaustive  su  tali

limitazioni; 

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  31  gennaio

2020 con la quale e' stato  dichiarato  lo  stato  di  emergenza,  in

conseguenza  del  rischio  sanitario   connesso   all'insorgenza   di

patologie derivanti da agenti  virali  trasmissibili,  prorogato  con

deliberazioni del Consiglio dei ministri 29 luglio  2020,  7  ottobre

2020, 13 gennaio 2021, 21 aprile 2021 e, da ultimo con  deliberazione

del 22 luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021; 

  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con

modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante  «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per

l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»; 

  Visto, da ultimo, il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri  12  ottobre  2021,  recante  «Modifiche  al   decreto   del

Presidente del  Consiglio  dei  ministri  17  giugno  2021,  recante:

"Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del  decreto-legge  22

aprile 2021, n. 52, recante 'Misure urgenti per la  graduale  ripresa

delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle  esigenze  di

contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19'"»; 

  Visto, da ultimo, il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri 12 ottobre 2021, recante  «Adozione  delle  linee  guida  in

materia   di   condotta   delle   pubbliche    amministrazioni    per

l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di  possesso  e

di esibizione  della  certificazione  verde  COVID-19  da  parte  del

personale»; 

  Visti i decreti dirigenziali 31 dicembre 2020, n. 238,  14  gennaio

2021, n. 2, 3 febbraio 2021, n. 6, 4 marzo  2021,  n.  12,  23  marzo

2021, n. 100 e, 2 aprile 2021, n.  127  recanti  la  sospensione  del

calendario dei divieti di circolazione di cui all'art. 2 del  decreto

ministeriale 29 dicembre 2020, n. 604, per i giorni 1, 3, 6, 10,  17,

24 e 31 gennaio, 7, 14, 21 e 28 febbraio, 7, 14, 21 e 28 marzo, 2, 3,

4, 5, 6 11, 18 e 25 aprile 2021; 

  Preso atto della necessita'  di  adottare  il  decreto  recante  le

direttive in materia di divieti di  circolazione,  in  attuazione  di

quanto previsto dall'art. 6 del codice della strada e dalle  relative

disposizioni attuative; 

  Considerato  che  l'evolversi   della   situazione   epidemiologica

potrebbe richiedere l'adozione di ulteriori provvedimenti di  proroga

dello stato di emergenza oltre il termine del 31 dicembre 2021; 

  Considerato che la  particolare  situazione  emergenziale  in  atto

potrebbe richiedere la sospensione dei divieti  di  circolazione  dei

mezzi pesanti, disposti nel presente  decreto,  nel  corso  dell'anno

2022; 

  Vista la nota della Direzione generale per la sicurezza stradale  e

l'autotrasporto prot. n. 8326 del 7 dicembre 2021; 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

                  Oggetto e ambito di applicazione 

 

  1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 6, comma 1,  del  codice

della strada,  disciplina  i  divieti  di  circolazione  dei  veicoli

adibiti per il  trasporto  di  cose,  di  massa  complessiva  massima

autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane,  nei  giorni

festivi e in altri giorni dell'anno 2022 particolarmente critici  per

la circolazione stradale, indicati nell'art. 2. 

  2. Il calendario dei divieti di cui  all'art.  2  si  applica  agli

autoveicoli, adibiti al trasporto di cose, di  cui  all'art.  54  del

codice della strada, nonche' alle macchine agricole di  cui  all'art.

57 del medesimo codice. 

  3. Il calendario dei divieti di cui all'art. 2 si applica  altresi'

ai  veicoli  eccezionali   ed   ai   trasporti   in   condizioni   di

eccezionalita', anche se non adibiti al trasporto di cose, seppur  in

possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 10, comma 6, del  codice

della strada. 

  4. Le posticipazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, si applicano  a

condizione che l'arrivo dall'estero  o  al  porto  si  verifichi  nel

giorno di divieto. 

  5. Le agevolazioni di cui agli articoli 3, 4, 5  e  6,  nonche'  le

esenzioni di cui agli articoli  7  e  8,  si  applicano  altresi'  ai

veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di  eccezionalita',

salvo diverse prescrizioni eventualmente imposte nelle autorizzazioni

rilasciate ai sensi dell'art. 10, comma 6, del codice della strada. 

  6. Il calendario dei divieti di cui all'art. 2 si applica anche  ai

trattori stradali, quando viaggiano isolati, per i quali, ai fini del

presente decreto, la massa di riferimento e' la tara, ovvero la massa

complessiva a pieno carico decurtata del massimo carico sulla ralla. 

  7. Il presente decreto,  con  le  modalita'  di  cui  all'art.  12,

disciplina il trasporto delle merci pericolose anche  per  limiti  di

massa inferiori alla soglia di 7,5 t di cui al comma 1. 

                               Art. 2 

 

                       Calendario dei divieti 

 

  1. E' vietata la circolazione dei veicoli di cui  all'art.  1,  nei

giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2022 di cui

all'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del   presente

decreto. 

                               Art. 3 

 

            Agevolazioni per i veicoli da/verso l'estero 

 

  1.  Per  i  veicoli  provenienti  dall'estero,  muniti  di   idonea

documentazione attestante l'origine del viaggio e la destinazione del

carico,  l'orario  di  inizio  del  divieto  di  cui  all'art.  2  e'

posticipato di ore quattro. 

  2. Per i veicoli provenienti dall'estero con  un  solo  conducente,

qualora  il  periodo  di  riposo  giornaliero,  come   previsto   dal

regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e  del  Consiglio

del 15 marzo 2006 e successive modificazioni, termini  dopo  l'inizio

del divieto di cui all'art. 2, il posticipo di cui al comma 1 decorre

dal termine del periodo di riposo. 

  3.  Per  i   veicoli   diretti   all'estero,   muniti   di   idonea

documentazione attestante la destinazione  del  carico,  l'orario  di

termine del divieto di cui all'art. 2 e' anticipato di ore due. 

  4. Ai  fini  dell'applicazione  dei  commi  precedenti,  i  veicoli

provenienti dalla  Repubblica  di  San  Marino  e  dalla  Citta'  del

Vaticano,  o  diretti  negli  stessi,  sono  assimilati  ai   veicoli

provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale. 

                               Art. 4 

 

           Agevolazioni per i veicoli da/verso la Sardegna 

 

  1. Per i veicoli  provenienti  dalla  Sardegna,  muniti  di  idonea

documentazione attestante l'origine del viaggio e la destinazione del

carico,  l'orario  di  inizio  del  divieto  di  cui  all'art.  2  e'

posticipato di ore quattro. 

  2.  Per  i  veicoli  diretti   in   Sardegna   muniti   di   idonea

documentazione attestante la destinazione del  viaggio,  l'orario  di

termine del divieto di cui all'art. 2 e' anticipato di ore quattro. 

  3. Per i veicoli  che  circolano  in  Sardegna,  provenienti  dalla

rimanente parte del territorio nazionale, purche'  muniti  di  idonea

documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario  di  inizio

del divieto e' posticipato di ore quattro. 

  4. Per i veicoli  che  circolano  in  Sardegna,  diretti  ai  porti

dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti  verso  la  rimanente

parte  del   territorio   nazionale,   purche'   muniti   di   idonea

documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di

prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco,  il  divieto  di  cui

all'art. 2 non si applica. 

                               Art. 5 

 

           Agevolazioni per i veicoli da/verso la Sicilia 

 

  1. Per i  veicoli  che  circolano  in  Sicilia,  provenienti  dalla

rimanente  parte  del  territorio  nazionale  che  si  avvalgono   di

traghettamento, ad eccezione di  quelli  provenienti  dalla  Calabria

attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San  Giovanni,  purche'

muniti di idonea documentazione  attestante  l'origine  del  viaggio,

l'orario di inizio del divieto di cui all'art. 2  e'  posticipato  di

ore quattro. 

  2. Per i  veicoli  che  circolano  in  Sicilia,  diretti  verso  la

rimanente  parte  del  territorio  nazionale  che  si  avvalgono   di

traghettamento, ad eccezione di  quelli  diretti  verso  la  Calabria

attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San  Giovanni,  purche'

muniti  di  idonea  documentazione  attestante  la  destinazione  del

viaggio e  di  lettera  di  prenotazione  o  titolo  di  viaggio  per

l'imbarco, il divieto di cui all'art. 2 non si applica. 

  3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, per  tenere  conto  delle

difficolta' connesse con le operazioni di traghettamento da e per  la

Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San  Giovanni,

per i veicoli provenienti o diretti in  Sicilia,  purche'  muniti  di

idonea documentazione attestante  l'origine  e  la  destinazione  del

viaggio, l'orario di inizio del divieto e' posticipato di ore  due  e

l'orario di termine del divieto e' anticipato di ore due. 

                               Art. 6 

 

              Agevolazioni per il trasporto intermodale 

 

  1. Per i veicoli diretti agli interporti  di  rilevanza  nazionale,

come definiti dalle legge 4 agosto 1990, n. 240  (Bari  -  Bologna  -

Catania - Cervignano (UD) - Jesi (AN) - Livorno - Marcianise  (CE)  -

Nola (NA) - Novara - Orte (VT) - Padova - Parma - Pescara -  Prato  -

Rivalta Scrivia (AL) - Torino - Vado Ligure (SV) - Venezia -  Verona)

ed ai terminal intermodali collocati in posizione  strategica  (Busto

Arsizio (VA) - Brescia Scalo (BS) - Domodossola (VB) - Marzaglia (MO)

- Melzo (MI) - Milano smistamento - Mortara (PV) - Portogruaro (VE) -

Rovigo -  Rubiera  (RE)  -  Trento  -  Trieste  -  Voltri  (GE))  che

trasportano merci o unita'  di  carico  dirette  all'estero,  purche'

muniti di idonea documentazione attestante la destinazione all'estero

delle merci o delle unita' di carico,  nonche'  della  documentazione

relativa alla prosecuzione del viaggio con la modalita'  ferroviaria,

l'orario di termine del divieto di cui all'art. 2  e'  anticipato  di

ore quattro. 

  2. Il divieto di cui all'art.  2  non  si  applica  per  i  veicoli

impiegati in trasporti intermodali strada-mare, diretti ai porti  per

utilizzare le tratte marittime di cui  all'art.  1  del  decreto  del

Ministro dei trasporti 31 gennaio 2007,  e  successive  modifiche  ed

integrazioni, purche' muniti di idonea documentazione  attestante  la

destinazione del viaggio e di lettera di  prenotazione  o  titolo  di

viaggio per l'imbarco. 

  3. Il divieto di cui all'art.  2  non  si  applica  per  i  veicoli

diretti o provenienti dagli aeroporti nazionali ed internazionali che

trasportano merci destinate al trasporto  aereo,  purche'  muniti  di

idonea  documentazione  attestante  il  carico  o  lo  scarico  delle

predette merci. 

  4. L'anticipazione di cui al comma 1 si applica anche nel  caso  di

veicoli che trasportano unita'  di  carico  vuote,  container,  cassa

mobile,  semirimorchio,  nonche'  ai  complessi  veicolari  scarichi,

destinati  all'estero  tramite  gli  stessi  interporti,   porti   ed

aeroporti, purche' muniti di idonea documentazione, quale l'ordine di

spedizione, attestante la destinazione delle unita' di carico. 

  5. I trattori stradali, quando viaggiano isolati, di massa  -  come

definita dall'art. 1, comma 5 - superiore a 7,5 t, possono  circolare

nei  giorni  di  divieto  solamente  nel  caso  in  cui  siano  stati

precedentemente sganciati dal semirimorchio in sede di riconsegna per

la prosecuzione del  trasporto  della  merce  attraverso  il  sistema

intermodale,  purche'  muniti  di  idonea  documentazione  attestante

l'avvenuta riconsegna e per il solo viaggio di rientro in sede. 

  6. Il divieto di cui all'art.  2  non  si  applica  per  i  veicoli

impiegati   in   trasporti   combinati    strada-rotaia,    combinato

ferroviario, o strada-mare, combinato marittimo, che rientrino  nella

definizione e nell'ambito applicativo dell'art.  1  del  decreto  del

Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001,  purche'

muniti di idonea  documentazione  attestante  la  destinazione  o  la

provenienza del carico e di prenotazione  o  titolo  di  viaggio  per

l'imbarco. La parte del tragitto iniziale o terminale  effettuata  su

strada e consentita ai sensi del presente comma non  puo'  in  nessun

caso superare i 150 km in linea d'aria dal  porto  o  dalla  stazione

ferroviaria di imbarco o di sbarco. 

  7. Il divieto di cui all'art. 2  non  si  applica  altresi'  per  i

veicoli  impiegati  in  trasporti  intermodali   aventi   origine   e

destinazione all'interno dei confini  nazionali,  purche'  muniti  di

idonea documentazione attestante la destinazione o la provenienza del

carico e di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco. 

                               Art. 7 

 

             Categorie dei veicoli esentati dal divieto 

 

  1. Il divieto di cui  all'art.  2  non  trova  applicazione  per  i

veicoli appartenenti ai seguenti soggetti: 

    a) Forze di polizia; 

    b) Forze armate e Corpo delle Capitanerie di porto; 

    c) Vigili del fuoco; 

    d) Protezione civile; 

    e) Croce rossa italiana; 

    f) regioni ed altri enti territoriali, anche in forma associata. 

  2. Il divieto di cui all'art. 2 non trova,  altresi',  applicazione

per  i  veicoli  adibiti  ai  seguenti  servizi  pubblici,  anche  se

circolano scarichi: 

    a)  fornitura  di  acqua,  gas,  anche  in  bombole  ed   energia

elettrica; 

    b) nettezza urbana e raccolta rifiuti,  escluso  il  servizio  di

trasporto dal centro di raccolta a quello di smaltimento  se  diverso

dai servizi di trasporto relativi alla raccolta dei rifiuti  ed  alla

nettezza urbana effettuati con veicoli delle amministrazioni comunali

contrassegnati con la dicitura «Servizio nettezza urbana», nonche'  i

veicoli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano  il

servizio  di  smaltimento  rifiuti,  purche'   muniti   di   apposita

documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale; 

    c) pronto intervento per fognature e spurgo pozzi neri; 

    d)  servizi  postali,  effettuati  con  veicoli  appartenenti  al

Dipartimento  per  le  comunicazioni  del  Ministero  dello  sviluppo

economico o alle Poste italiane S.p.a.,  purche'  contrassegnati  con

l'emblema PT o  con  l'emblema  Poste  italiane,  nonche'  quelli  di

supporto,  purche'  muniti  di  apposita  documentazione   rilasciata

dall'amministrazione delle poste e telecomunicazioni,  anche  estera,

nonche' quelli in possesso,  ai  sensi  del  decreto  legislativo  22

luglio 1999,  n.  261,  e  successive  modificazioni,  di  licenze  e

autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento,  se  effettuano,

durante i giorni  di  divieto,  trasporti  legati  esclusivamente  ai

servizi postali; 

    e) servizi radiotelevisivi; 

    f) servizi di pronto intervento  e  di  emergenza  connessi  alla

gestione  della  circolazione   stradale,   utilizzati   dagli   enti

proprietari e/o gestori di strade; 

    g) altri  servizi  pubblici  finalizzati  a  soddisfare  esigenze

collettive  urgenti,  purche'   muniti   di   idonea   documentazione

comprovante la necessita'. 

  3. Il divieto di cui all'art. 2 non trova,  altresi',  applicazione

per i veicoli ed i complessi di veicoli  appartenenti  alle  seguenti

particolari categorie, anche se circolano scarichi: 

    a) autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico; 

    b) autocisterne adibite al trasporto di latte fresco; 

    c) autocisterne adibite al trasporto di altri liquidi alimentari,

esclusivamente per il trasporto di latte fresco; 

    d) veicoli adibiti  al  trasporto  di  alimenti  per  animali  da

allevamento o di materie prime per la loro produzione; 

    e) autocisterne adibite al trasporto di  combustibili  liquidi  o

gassosi destinati alla distribuzione ed al consumo sia  pubblico  sia

privato; 

    f) macchine agricole ai  sensi  dell'art.  57  del  codice  della

strada e macchine agricole eccezionali ai  sensi  dell'art.  104  del

medesimo codice, fermi restando la necessita' dell'autorizzazione  di

cui  al  comma  8  del  citato  art.  104,  nonche'  il  divieto   di

circolazione, ai sensi dell'art.  175,  comma  2,  del  codice  della

strada, sulle strade classificate di tipo A e B ai sensi dell'art.  2

del medesimo codice. 

  4. Il divieto di cui all'art. 2 non trova altresi' applicazione nei

seguenti casi particolari: 

    a)  per  i  veicoli  prenotati  per  ottemperare  all'obbligo  di

revisione, limitatamente ai giorni feriali, purche'  il  veicolo  sia

munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso  piu'  breve

tra la sede dell'impresa intestataria  del  veicolo  e  il  luogo  di

svolgimento delle operazioni di revisione,  escludendo  dal  percorso

tratti autostradali; 

    b) per i veicoli che, a causa di urgenti e comprovate necessita',

richiedono l'intervento di un'officina di riparazione con sede  fuori

dal centro abitato in cui ha sede l'impresa; 

    c) per i veicoli che compiono il percorso  per  il  rientro  alle

sedi,  principale  o  secondaria,  dell'impresa  intestataria   degli

stessi, da documentare con l'esibizione di un aggiornato  certificato

di iscrizione alla Camera di  commercio,  industria  ed  artigianato,

nonche' per il rientro alla residenza  o  domicilio  del  conducente,

purche' tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km

dalle medesime sedi o residenze al momento dell'inizio del divieto  e

non percorrano tratti autostradali. 

  5. I veicoli di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 devono

essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni

di 0,50 m di base e 0,40 m  di  altezza,  con  impressa  in  nero  la

lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in  modo  ben

visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro. 

                               Art. 8 

 

Tipologie delle merci il cui trasporto non e' assoggettato al divieto 

 

  1. Il divieto di cui  all'art.  2  non  trova  applicazione  per  i

veicoli che  trasportano  esclusivamente  le  seguenti  tipologie  di

merci, anche se circolano scarichi: 

    a) forniture destinate al  servizio  di  ristoro  a  bordo  degli

aeromobili o di motori e parti di ricambio di aeromobili; 

    b) forniture di viveri o di  merci  destinate  ad  altri  servizi

indispensabili alle attivita' della marina mercantile; 

    c) giornali, quotidiani e periodici; 

    d) prodotti per uso medico; 

    e) prodotti alimentari deperibili che devono  essere  trasportati

in regime ATP; 

    f) prodotti agricoli che pur  non  richiedendo  il  trasporto  in

regime ATP,  sono  soggetti  ad  un  rapido  deperimento  e  pertanto

necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a

quelli di deposito o vendita: 

      1) frutta fresca; 

      2) ortaggi; 

      3) fiori recisi; 

      4) semi vitali non ancora germogliati; 

      5) uova da cova, con  specifica  attestazione  all'interno  del

documento di trasporto; 

    g) sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali; 

    h) prodotti per fronteggiare l'attuale emergenza  da  Coronavirus

(COVID-19), tra i quali: 

      1) dispositivi  di  protezione  individuale,  quali,  a  titolo

esemplificativo,  mascherine,  dispositivi  medici,  camici,   guanti

monouso, visiere e tute protettive; 

      2) prodotti per la prevenzione  ed  il  trattamento,  quali,  a

titolo esemplificativo, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle

mani; 

      3) prodotti per l'igiene  di  superfici,  ambienti  interni  ed

abbigliamento, quali, a titolo esemplificativo, quelli finalizzati ai

trattamenti  di   sanificazione,   disinfezione,   igienizzazione   e

sterilizzazione. 

  2. Il divieto di cui  all'art.  2  non  trova  applicazione  per  i

veicoli che trasportano animali vivi nelle seguenti condizioni, anche

se  circolano  scarichi,  purche'  muniti  di  idonea  documentazione

attestante la necessita' del carico o scarico anche  nei  periodi  di

vigenza del divieto: 

    a) pulcini destinati all'allevamento; 

    b) animali vivi destinati alla macellazione; 

    c) animali vivi provenienti dall'estero; 

    d) animali destinati a gareggiare in  manifestazioni  agonistiche

autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore. 

  3. I veicoli trasportanti le merci di cui al comma 1,  lettere  e),

f) e g), nonche' le merci di cui al comma 2,  lettere  a),  b)  e  c)

devono essere muniti di cartelli indicatori  di  colore  verde  delle

dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di  altezza,  con  impressa  in

nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20  m,  fissati  in

modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro. 

                               Art. 9 

 

         Condizioni per la circolazione in deroga al divieto 

 

  1. Ai fini della circolazione per motivi di assoluta  e  comprovata

necessita' e  urgenza,  fatte  salve  le  disposizioni  di  cui  agli

articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e ad integrazione delle eccezioni in  essi

contenute, le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, a seguito

di istanze presentate ai sensi dell'art. 10 e in base alle  procedure

contenute nell'art. 11, possono autorizzare deroghe al divieto di cui

all'art. 2, esclusivamente nei seguenti casi: 

    a) trasporto di  prodotti  agricoli  diversi  da  quelli  di  cui

all'art. 8, al fine di evitarne il deterioramento, a  condizione  che

tali esigenze siano riferibili a situazioni  particolari  debitamente

documentate,    temporalmente    e    spazialmente     limitate     e

quantitativamente definite; 

    b) trasporto di alimenti destinati agli  animali  da  allevamento

con veicoli diversi da quelli di cui all'art. 7, comma 3, lettera d),

al fine di consentirne il continuo approvvigionamento,  a  condizione

che  tali  esigenze  siano  riferibili   a   situazioni   particolari

debitamente documentate,  temporalmente  e  spazialmente  limitate  e

quantitativamente definite; 

    c) trasporto di materiali e attrezzature diretti o provenienti da

cantieri edili per la realizzazione di opere di interesse  nazionale,

destinati a specifiche attivita'  e  lavorazioni  che,  per  le  loro

particolari  caratteristiche  o   per   le   tecnologie   utilizzate,

richiedono necessariamente un approvvigionamento o uno smaltimento in

continuo dei suddetti materiali e attrezzature; 

    d) trasporto di prodotti dell'industria a ciclo continuo, qualora

i  sistemi   produttivi   e   l'organizzazione   della   filiera   di

distribuzione richiedano necessariamente l'immediato trasferimento di

tali prodotti; 

    e) circolazione dei veicoli  utilizzati  per  lo  svolgimento  di

fiere  e  mercati,   a   condizione   che   sia   presentata   idonea

documentazione  attestante  la  necessita'  della  circolazione   nei

periodi di vigenza del divieto; 

    f) circolazione dei veicoli  utilizzati  per  lo  svolgimento  di

spettacoli dal vivo e manifestazioni sportive, a condizione  che  sia

presentata  idonea  documentazione  attestante  la  necessita'  della

circolazione nei periodi di vigenza del divieto; 

    g)  circolazione  di  veicoli  eccezionali  o  di  trasporti   in

condizioni di eccezionalita', di cui all'art.  10  del  codice  della

strada, limitatamente a specifiche autorizzazioni per viaggi  singoli

il cui transito non possa essere programmato al di fuori del  periodo

di vigenza del divieto, od eventualmente non possa essere interrotto; 

    h) circolazione di veicoli provenienti dall'estero esclusivamente

per il raggiungimento di aree attrezzate per la  sosta  o  autoporti,

siti in prossimita' della frontiera; 

    i) altri casi singoli  di  comprovata  e  assoluta  necessita'  e

urgenza di trasporti  di  merci,  necessari  a  soddisfare  emergenze

particolari e specifiche. 

  2. I veicoli autorizzati alla circolazione in deroga devono  essere

muniti di cartelli indicatori di colore verde,  delle  dimensioni  di

0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero  la  lettera

«a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben  visibile

su ciascuna delle fiancate e sul retro. 

                               Art. 10 

 

       Procedure per la richiesta di autorizzazione in deroga 

 

  1. Qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 9,  i  soggetti

interessati possono presentare, almeno dieci giorni prima della  data

prevista per la partenza, richiesta di autorizzazione a circolare  in

deroga al divieto di cui all'art.  2,  di  norma  alla  Prefettura  -

Ufficio Territoriale del  Governo  -  della  provincia  di  partenza,

indicando i seguenti elementi: 

    a) il giorno o il periodo in cui si intende circolare,  che  deve

risultare limitato alle effettive esigenze, ovvero in particolare: 

      1) per i prodotti agricoli, di cui all'art. 9, comma 1, lettera

a), il periodo previsto per la specifica campagna di raccolta; 

      2) per le merci destinate all'alimentazione  degli  animali  da

allevamento, di cui all'art. 9,  comma  1,  lettera  b),  il  periodo

necessario a risolvere la criticita' dell'approvvigionamento; 

      3) per i cantieri edili, di cui all'art. 9,  comma  1,  lettera

c), le date di inizio e fine previste per il cantiere; 

      4) per i prodotti  dell'industria  a  ciclo  continuo,  di  cui

all'art. 9, comma 1, lettera d), il periodo in cui tale produzione e'

prevista ininterrottamente; 

      5) per i veicoli da utilizzare per  fiere  e  mercati,  di  cui

all'art. 9, comma 1, lettera e), il programma  degli  eventi  cui  si

intende partecipare; 

      6) per i veicoli  da  utilizzare  per  spettacoli  dal  vivo  e

manifestazioni sportive, di cui all'art. 9, comma 1, lettera  f),  il

programma degli eventi cui si intende partecipare; 

      7) per i veicoli eccezionali e i  trasporti  in  condizioni  di

eccezionalita', di cui all'art. 9,  comma  1,  lettera  g),  la  data

precisa in cui e' prevista l'effettuazione del trasporto; 

      8) per i veicoli provenienti dall'estero  di  cui  all'art.  9,

comma  1,  lettera  h),  la  data  precisa   in   cui   e'   prevista

l'effettuazione del trasporto; 

      9) per i veicoli per i trasporti dei casi particolari,  di  cui

all'art. 9, comma 1, lettera i), la data precisa in cui  e'  prevista

l'effettuazione del trasporto; 

    b) la targa del veicolo, o dei veicoli qualora necessari  per  la

medesima esigenza di trasporto, di cui si chiede l'autorizzazione; 

    c) le localita' di partenza e arrivo, compresi i percorsi su  cui

si intende transitare,  che  devono  essere  specificati  e  comunque

limitati; 

    d) la tipologia di merce, prodotto  o  attrezzatura,  tra  quelle

previste nell'art. 9, comma 1, lettere da a) ad i),  specificando  le

motivazioni che ne determinano il trasporto in regime di deroga. 

  2. La richiesta, in alternativa a quanto indicato al comma 1,  puo'

essere presentata alla Prefettura - Ufficio territoriale del  Governo

- nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa  che  esegue  il

trasporto. 

  3. Per i veicoli provenienti dall'estero, la richiesta puo'  essere

presentata alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo - della

provincia di  confine,  dove  ha  inizio  il  viaggio  in  territorio

italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci  o  da

un'agenzia di servizi a cio'  delegata  dagli  interessati;  in  tali

casi, per la concessione delle  autorizzazioni,  la  Prefettura  deve

tenere conto, in particolare, oltre  che  dei  comprovati  motivi  di

urgenza e indifferibilita' del trasporto, anche della distanza  della

localita' di arrivo, del tipo di  percorso  e  della  situazione  dei

servizi presso le localita' di confine. 

                               Art. 11 

 

      Procedure per il rilascio dell'autorizzazione prefettizia 

 

  1. La Prefettura -  Ufficio  territoriale  del  Governo  -  che  ha

ricevuto la richiesta di autorizzazione alla circolazione  in  deroga

al divieto di cui all'art.  2,  sentite,  ove  necessario,  le  altre

Prefetture competenti per territorio  sullo  specifico  trasporto  in

deroga, valutate le necessita' e le urgenze prospettate in  relazione

alle  condizioni  locali  e  generali  della  circolazione,   conduce

l'istruttoria della richiesta in base ai seguenti criteri: 

    a) accertamento  della  sussistenza  dell'effettiva  esigenza  di

circolazione in  deroga  ai  divieti  e  delle  condizioni  contenute

nell'art. 9, in funzione delle specificita' dei luoghi, del contesto,

delle condizioni meteorologiche e climatiche; 

    b) sussistenza di condizioni di particolare criticita'  derivanti

dalla specifica posizione geografica della Sardegna e della  Sicilia,

ed  in  particolare  dei  tempi  necessari  per  le   operazioni   di

traghettamento; 

    c) verifica dell'indifferibilita' del trasporto nei giorni di non

vigenza del divieto; 

    d) accertamento dell'assenza di condizioni ostative da  parte  di

soggetti terzi ed in particolare degli enti proprietari  e/o  gestori

di strade; 

    e) verifica della compatibilita' del trasporto in deroga  con  le

caratteristiche delle infrastrutture stradali interessate  e  con  le

condizioni di traffico previste sulla rete stradale. 

  2. Nel caso in cui la richiesta venga presentata alla Prefettura  -

Ufficio Territoriale del Governo - nel cui territorio  di  competenza

ha sede l'impresa che esegue il  trasporto,  la  Prefettura  nel  cui

territorio ha inizio il viaggio deve fornire  il  proprio  preventivo

benestare. 

  3. La Prefettura - Ufficio territoriale  del  Governo,  al  termine

dell'istruttoria di cui al comma 1, se sussistono le  condizioni  per

la deroga, rilascia il provvedimento autorizzativo sul  quale,  oltre

alle circostanziate motivazioni, e' indicato: 

    a) l'arco temporale di validita', che deve risultare strettamente

limitato alle effettive esigenze di trasporto e che puo'  comprendere

eccezioni di date in cui persiste il divieto di circolazione; 

    b) la targa del veicolo, o le  targhe  dei  veicoli,  autorizzati

alla circolazione; 

    c) le localita' di partenza  e  di  arrivo,  nonche'  i  percorsi

individuati al fine di garantire le migliori condizioni di  sicurezza

della circolazione, in base alle caratteristiche della rete  stradale

ed alle situazioni di traffico, specificando eventualmente le  strade

o le aree in cui  non  e'  comunque  consentita  la  circolazione  in

deroga; 

    d)  la  tipologia  di  merce,  prodotto  o  attrezzatura  per  il

trasporto dei quali e' consentita la circolazione in deroga; 

    e)  l'eventuale  specifica  che  i  veicoli   possono   circolare

scarichi, unicamente nel caso in cui tale  circostanza  si  verifichi

nell'ambito  di  un  ciclo  lavorativo  che  comprenda  la  fase  del

trasporto e che  deve  ripetersi  nel  corso  della  stessa  giornata

lavorativa; 

    f) la prescrizione che i veicoli autorizzati alla circolazione in

deroga devono essere muniti di cartelli indicatori di  colore  verde,

delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con  impressa

in nero la lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in

modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro. 

  4. Per le autorizzazioni di cui all'art. 9, comma  1,  lettera  d),

nel caso in cui siano  comprovate  la  continuita'  dell'esigenza  di

effettuare, da parte dello stesso soggetto, piu' viaggi in regime  di

deroga e la costanza della tipologia  dei  prodotti  trasportati,  e'

ammessa la facolta', da parte della Prefettura - Ufficio territoriale

del Governo, di rinnovare, anche piu' di una volta ed  in  ogni  caso

non oltre il termine dell'anno solare, l'autorizzazione  concessa,  a

seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato. 

  5. Le Prefetture -  Uffici  territoriali  del  Governo  -  nel  cui

territorio  ricadano  posti  di  confine  possono  autorizzare   alla

circolazione durante i periodi di divieto, anche in via permanente, i

veicoli di cui all'art. 9, comma 1, lettera h). 

                               Art. 12 

 

        Trasporto di merci pericolose nei periodi di divieto 

 

  1. Il trasporto di merci pericolose appartenenti alle classi 1 e 7,

individuate nell'accordo internazionale per  il  trasporto  di  merci

pericolose  ADR,  e'  vietato  per  qualunque  quantita'   di   merce

trasportata, indipendentemente dalla massa  complessiva  massima  del

veicolo, oltre che nei giorni di calendario indicati nell'allegato A,

anche dalle ore 8,00 alle ore 24,00 di ogni sabato e dalle  ore  0,00

alle ore 24,00 di ogni domenica compresi nel periodo dal 21 maggio al

4 settembre 2022. 

  2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1 il trasporto  di  merci

pericolose e' consentito nei seguenti casi: 

    a) trasporto di esplosivi, per comprovate necessita' di servizio,

ferma restando la necessita' che per ogni trasporto deve essere  data

informazione alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo - nel

cui territorio di competenza ha inizio il  viaggio  o  l'ingresso  in

territorio nazionale, per i veicoli e per i complessi di  veicoli  di

seguito elencati, anche se circolano scarichi: 

      1) militari e delle Forze di polizia; 

      2) militari appartenenti a Forze armate straniere e  civili  da

queste commissionati,  per  esercitazioni,  operazioni  o  assistenza

militare  in  base  ad  accordi  internazionali,  purche'  muniti  di

apposito  credito  di  movimento  rilasciato  dal  comando   militare

competente; 

      3)  civili,  commissionati  dalle  Forze  armate,  muniti   del

documento  di  accompagnamento  di  cui  al  decreto  ministeriale  2

settembre 1977, come modificato dal decreto  ministeriale  24  maggio

1978, rilasciato dal comando militare competente; 

    b) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia  da  rilasciare

alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11, di  fuochi  artificiali

rientranti nella IV  e  V  categoria,  previste  nell'allegato  A  al

regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.  773,

delle leggi di pubblica sicurezza,  approvato  con  regio  decreto  6

maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel  rispetto

di tutte le normative vigenti, lungo  gli  itinerari  e  nei  periodi

temporali  richiesti,  previa  verifica  di  compatibilita'  con   le

esigenze della sicurezza della circolazione stradale; 

    c) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia  da  rilasciare

alle condizioni di cui agli articoli 10 e  11,  di  merci  pericolose

appartenenti alla classe 1, limitatamente ai  cantieri  di  opere  di

interesse nazionale, a condizione che lo stesso avvenga nel  rispetto

di tutte le normative vigenti, lungo  gli  itinerari  e  nei  periodi

temporali  richiesti,  previa  verifica  di  compatibilita'  con   le

esigenze della sicurezza della circolazione stradale; 

    d) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia  da  rilasciare

alle condizioni di cui agli articoli 10 e  11,  di  merci  pericolose

appartenenti alla classe 7, limitatamente alle  esigenze  urgenti  in

ambito sanitario, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto  di

tutte le  normative  vigenti,  lungo  gli  itinerari  e  nei  periodi

temporali  richiesti,  previa  verifica  di  compatibilita'  con   le

esigenze della sicurezza della circolazione stradale. 

  3. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, il trasporto di  merci

pericolose con veicoli di massa complessiva massima  autorizzata  non

superiore a 7,5 t e' consentito limitatamente ai seguenti casi: 

    a) trasporto di merci pericolose in base  ai  casi  di  esenzione

parziale  o   globale   individuati   nelle   seguenti   sottosezioni

dell'Allegato A dell'accordo ADR: 

      1) 1.1.3.1 

      2) 1.1.3.2 

      3) 1.1.3.3 

      4) 1.1.3.6 

      5) 1.7.1.4 

    b) trasporto  di  merci  pericolose  in  base  alle  disposizioni

speciali di cui al capitolo 3.3 dell'allegato A dell'accordo ADR; 

    c) trasporto di merci pericolose imballate in quantita'  limitate

in base alla disciplina individuata nel capitolo 3.4 dell'allegato  A

dell'accordo ADR; 

    d) trasporto di merci pericolose imballate in quantita' esenti in

base alla disciplina individuata nel  capitolo  3.5  dell'allegato  A

dell'accordo ADR. 

  4. Al trasporto di merci pericolose nei casi di  cui  al  comma  3,

lettere da  a)  a  d),  con  veicoli  di  massa  complessiva  massima

autorizzata superiore a 7,5 t, non si applica il divieto  di  cui  al

comma 1, ma si applica il divieto di cui all'art. 2. 

  5. Il trasporto di combustibili liquidi e gassosi  e'  disciplinato

dall'art. 7, comma 3, lettera e). 

                               Art. 13 

 

              Efficacia connessa all'emergenza COVID-19 

 

  1. Nel caso in cui  il  permanere  degli  effetti  derivanti  dalla

situazione epidemiologica da COVID-19 determini  ripercussioni  anche

sull'autotrasporto delle merci in termini  di  approvvigionamento  di

prodotti e materie prime per  l'industria  e  l'agricoltura,  nonche'

degli  ulteriori  beni  di  prima  necessita',  il  Ministero   delle

infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  con  uno  o   piu'

specifici decreti dirigenziali pubblicati sul proprio  sito  internet

istituzionale,    puo'    disporre    la    sospensione    temporanea

dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto. 

                               Art. 14 

 

               Entrata in vigore e disposizioni finali 

 

  1. Le Prefetture - Uffici territoriali del Governo  -  attuano,  ai

sensi dell'art. 6, comma 1, del codice  della  strada,  le  direttive

contenute nel presente decreto e provvedono a darne  conoscenza  alle

amministrazioni regionali, provinciali e comunali,  nonche'  ad  ogni

altro ente od associazione interessati. 

  2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le Prefetture -

Uffici territoriali del Governo - comunicano, con cadenza semestrale,

al Ministero dell'interno ed  al  Ministero  delle  infrastrutture  e

della  mobilita'  sostenibili,  i  provvedimenti  adottati  ai  sensi

dell'art. 11. 

  3.  Entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in   vigore   delle

disposizioni del  presente  decreto,  tenendo  conto  del  protocollo

d'intesa siglato tra Governo e associazioni di categoria in  data  28

novembre 2013, il Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'

sostenibili  con  apposito  decreto   dirigenziale   puo'   apportare

modifiche e integrazioni finalizzate  a  contemperare  i  livelli  di

sicurezza della circolazione con misure atte a favorire un incremento

di competitivita' dell'autotrasporto. 

  4. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

    Roma, 10 dicembre 2021 

 

                                              Il Ministro: Giovannini 

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2021 

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e

dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del

territorio e del mare, reg. n. 3139 

                                                           Allegato A 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico