• Normativa
  • Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Limitazione alla circolazione stradale fuori dai centri abitati

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto 12 dicembre 2024

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nell'anno 2025 nei giorni festivi ed in altri giorni particolari, per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 12 dicembre 2024

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione  stradale
fuori dai centri abitati nell'anno 2025  nei  giorni  festivi  ed  in
altri giorni particolari, per i veicoli  di  massa  superiore  a  7,5
tonnellate. (24A06966)

(GU n.305 del 31-12-2024)

 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI
 
  Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,   recante:   «Nuovo   codice   della   strada»,   e   successive
modificazioni, di seguito codice della strada;
  Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della
strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre
1992,  n.  495,  e  successive  modificazioni,  che   disciplina   le
limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai  centri  abitati
in particolari giorni e per particolari veicoli;
  Considerato che, al fine di garantire in via  prioritaria  migliori
condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei  periodi  di
maggiore intensita' della stessa, si  rende  necessario  limitare  la
circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e  dei  complessi
di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima
autorizzata superiore a 7,5 t;
  Considerato che, per le stesse  motivazioni,  si  rende  necessario
limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli  adibiti
a trasporti eccezionali nonche' dei  veicoli  che  trasportano  merci
pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1  e  4,  del  codice  della
strada;
  Considerato che, al fine di rendere piu' agevole l'attuazione delle
suddette  limitazioni  sia  da  parte  degli  operatori  addetti   al
trasporto  sia  degli  addetti  al  controllo  su  strada  sia  delle
autorita' preposte al rilascio delle  autorizzazioni  in  deroga,  si
rende necessario fornire indicazioni esplicite ed esaustive  su  tali
limitazioni;
  Preso atto della necessita'  di  adottare  il  decreto  recante  le
direttive in materia di divieti di  circolazione,  in  attuazione  di
quanto previsto dall'art. 6 del codice della strada e dalle  relative
disposizioni attuative;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
                  Oggetto e ambito di applicazione
 
  1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 6, comma 1,  del  codice
della strada,  disciplina  i  divieti  di  circolazione  dei  veicoli
adibiti per il  trasporto  di  cose,  di  massa  complessiva  massima
autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane,  nei  giorni
festivi e in altri giorni dell'anno 2025 particolarmente critici  per
la circolazione stradale, indicati nell'art. 2.
  2. Il calendario dei divieti di cui  all'art.  2  si  applica  agli
autoveicoli, adibiti al trasporto di cose, di  cui  all'art.  54  del
codice della strada, nonche' alle macchine agricole di  cui  all'art.
57 del medesimo codice.
  3. Il calendario dei divieti di cui all'art. 2 si applica  altresi'
ai  veicoli  eccezionali   ed   ai   trasporti   in   condizioni   di
eccezionalita', anche se non adibiti al trasporto di cose, seppur  in
possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 10, comma 6, del  codice
della strada.
  4. Le posticipazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, si applicano  a
condizione che l'arrivo dall'estero  o  al  porto  si  verifichi  nel
giorno di divieto.
  5. Le agevolazioni di cui agli articoli 3, 4, 5  e  6,  nonche'  le
esenzioni di cui agli articoli  7  e  8,  si  applicano  altresi'  ai
veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di  eccezionalita',
salvo diverse prescrizioni eventualmente imposte nelle autorizzazioni
rilasciate ai sensi dell'art. 10, comma 6, del codice della strada.
  6. Il calendario dei divieti di cui all'art. 2 si applica anche  ai
trattori stradali, quando viaggiano isolati, per i quali, ai fini del
presente decreto, la massa di riferimento e' la tara, ovvero la massa
complessiva a pieno carico decurtata del massimo carico sulla ralla.
  7. Il presente decreto,  con  le  modalita'  di  cui  all'art.  12,
disciplina il trasporto delle merci pericolose anche  per  limiti  di
massa inferiori alla soglia di 7,5 t di cui al comma 1.

                               Art. 2
 
                       Calendario dei divieti
 
  1. E' vietata la circolazione dei veicoli di cui  all'art.  1,  nei
giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2025 di cui
all'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
decreto.

                               Art. 3
 
            Agevolazioni per i veicoli da/verso l'estero
 
  1.  Per  i  veicoli  provenienti  dall'estero,  muniti  di   idonea
documentazione attestante l'origine del viaggio e la destinazione del
carico,  l'orario  di  inizio  del  divieto  di  cui  all'art.  2  e'
posticipato di ore quattro.
  2. Per i veicoli provenienti dall'estero con  un  solo  conducente,
qualora  il  periodo  di  riposo  giornaliero,  come   previsto   dal
regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 15 marzo 2006 e successive modificazioni, termini  dopo  l'inizio
del divieto di cui all'art. 2, il posticipo di cui al comma 1 decorre
dal termine del periodo di riposo.
  3.  Per  i   veicoli   diretti   all'estero,   muniti   di   idonea
documentazione attestante la destinazione  del  carico,  l'orario  di
termine del divieto di cui all'art. 2 e' anticipato di ore due.
  4. Ai  fini  dell'applicazione  dei  commi  precedenti,  i  veicoli
provenienti dalla  Repubblica  di  San  Marino  e  dalla  Citta'  del
Vaticano,  o  diretti  negli  stessi,  sono  assimilati  ai   veicoli
provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.

                               Art. 4
 
           Agevolazioni per i veicoli da/verso la Sardegna
 
  1. Per i veicoli  provenienti  dalla  Sardegna,  muniti  di  idonea
documentazione attestante l'origine del viaggio e la destinazione del
carico,  l'orario  di  inizio  del  divieto  di  cui  all'art.  2  e'
posticipato di ore quattro.
  2.  Per  i  veicoli  diretti   in   Sardegna   muniti   di   idonea
documentazione attestante la destinazione del  viaggio,  l'orario  di
termine del divieto di cui all'art. 2 e' anticipato di ore quattro.
  3. Per i veicoli  che  circolano  in  Sardegna,  provenienti  dalla
rimanente parte del territorio nazionale, purche'  muniti  di  idonea
documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario  di  inizio
del divieto e' posticipato di ore quattro.
  4. Per i veicoli  che  circolano  in  Sardegna,  diretti  ai  porti
dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti  verso  la  rimanente
parte  del   territorio   nazionale,   purche'   muniti   di   idonea
documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di
prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco,  il  divieto  di  cui
all'art. 2 non si applica.

                               Art. 5
 
           Agevolazioni per i veicoli da/verso la Sicilia
 
  1. Fuori dai casi indicati nell'art. 6, per i veicoli che circolano
in  Sicilia,  provenienti  dalla  rimanente  parte   del   territorio
nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di  quelli
che usufruiscono dei porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni  e
il cui itinerario ha origine in Calabria, purche'  muniti  di  idonea
documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario  di  inizio
del divieto di cui all'art. 2 e' posticipato di ore quattro.
  2. Fuori dai casi indicati nell'art. 6, per i veicoli che circolano
in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale
che si avvalgono  di  traghettamento,  ad  eccezione  di  quelli  che
usufruiscono dei porti di Reggio Calabria  e  Villa  San  Giovanni  e
hanno come destinazione finale la Calabria, purche' muniti di  idonea
documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di
prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco,  il  divieto  di  cui
all'art. 2 non si applica.
  3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, per  tenere  conto  delle
difficolta' connesse con le operazioni di traghettamento da e per  la
Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San  Giovanni,
per i veicoli provenienti o diretti in  Sicilia,  purche'  muniti  di
idonea documentazione attestante  l'origine  e  la  destinazione  del
viaggio, l'orario di inizio del divieto e' posticipato di ore  due  e
l'orario di termine del divieto e' anticipato di ore due.

                               Art. 6
 
              Agevolazioni per il trasporto intermodale
 
  1. Per i veicoli diretti agli interporti  di  rilevanza  nazionale,
come definiti dalla legge 4 agosto 1990, n. 240  (Bari  -  Bologna  -
Catania - Cervignano (UD) - Jesi (AN) - Livorno - Marcianise  (CE)  -
Nola (NA) - Novara - Orte (VT) - Padova - Parma - Pescara -  Prato  -
Rivalta Scrivia (AL) - Torino - Vado Ligure (SV) - Venezia -  Verona)
ed ai terminal intermodali collocati in posizione  strategica  (Busto
Arsizio (VA) - Brescia Scalo (BS) - Domodossola (VB) - Marzaglia (MO)
- Melzo (MI) - Milano  smistamento  -  Mortara  (PV)  -  Pordenone  -
Portogruaro (VE) - Rovigo - Rubiera (RE) - Trento - Trieste -  Voltri
(GE)) che trasportano merci o unita' di  carico  dirette  all'estero,
purche' muniti di idonea documentazione  attestante  la  destinazione
all'estero delle merci  o  delle  unita'  di  carico,  nonche'  della
documentazione  relativa  alla  prosecuzione  del  viaggio   con   la
modalita'  ferroviaria,  l'orario  di  termine  del  divieto  di  cui
all'art. 2 e' anticipato di ore quattro.
  2. Il divieto di cui all'art.  2  non  si  applica  per  i  veicoli
impiegati in trasporti intermodali strada-mare, diretti ai porti  per
utilizzare le tratte marittime di cui  all'art.  1  del  decreto  del
Ministro dei trasporti 31 gennaio 2007,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, purche' muniti di idonea documentazione  attestante  la
destinazione del viaggio e di lettera di  prenotazione  o  titolo  di
viaggio per l'imbarco.
  3. Il divieto di cui all'art.  2  non  si  applica  per  i  veicoli
diretti o provenienti dagli aeroporti nazionali ed internazionali che
trasportano merci destinate al trasporto  aereo,  purche'  muniti  di
idonea  documentazione  attestante  il  carico  o  lo  scarico  delle
predette merci.
  4. L'anticipazione di cui al comma 1 si applica anche nel  caso  di
veicoli che trasportano unita'  di  carico  vuote,  container,  cassa
mobile,  semirimorchio,  nonche'  ai  complessi  veicolari  scarichi,
destinati  all'estero  tramite  gli  stessi  interporti,   porti   ed
aeroporti, purche' muniti di idonea documentazione, quale l'ordine di
spedizione, attestante la destinazione delle unita' di carico.
  5. I trattori stradali, quando viaggiano isolati, di massa  -  come
definita dall'art. 1, comma 6 - superiore a 7,5 t, possono  circolare
nei  giorni  di  divieto  solamente  nel  caso  in  cui  siano  stati
precedentemente sganciati dal semirimorchio in sede di riconsegna per
la prosecuzione del  trasporto  della  merce  attraverso  il  sistema
intermodale,  purche'  muniti  di  idonea  documentazione  attestante
l'avvenuta riconsegna.
  6. Il divieto di cui all'art.  2  non  si  applica  per  i  veicoli
impiegati   in   trasporti   combinati    strada-rotaia,    combinato
ferroviario, o strada-mare, combinato marittimo, che rientrino  nella
definizione e nell'ambito applicativo dell'art.  1  del  decreto  del
Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001,  purche'
muniti di idonea  documentazione  attestante  la  destinazione  o  la
provenienza del carico e di prenotazione  o  titolo  di  viaggio  per
l'imbarco. La parte del tragitto iniziale o terminale  effettuata  su
strada e consentita ai sensi del presente comma non  puo'  in  nessun
caso superare i 150 km in linea d'aria dal  porto  o  dalla  stazione
ferroviaria di imbarco o di sbarco.
  7. Il divieto di cui all'art. 2  non  si  applica  altresi'  per  i
veicoli  impiegati  in  trasporti  intermodali   aventi   origine   e
destinazione all'interno dei confini  nazionali,  purche'  muniti  di
idonea documentazione attestante la destinazione o la provenienza del
carico e di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco.

                               Art. 7
 
             Categorie dei veicoli esentati dal divieto
 
  1. Il divieto di cui  all'art.  2  non  trova  applicazione  per  i
veicoli appartenenti ai seguenti soggetti:
    a) Forze di polizia;
    b) Forze armate e Corpo delle Capitanerie di porto;
    c) Vigili del fuoco;
    d) Protezione civile;
    e) Croce rossa italiana;
    f) regioni ed altri enti territoriali, anche in forma associata.
  2. Il divieto di cui all'art. 2 non trova,  altresi',  applicazione
per  i  veicoli  adibiti  ai  seguenti  servizi  pubblici,  anche  se
circolano scarichi:
    a)  fornitura  di  acqua,  gas,  anche  in  bombole  ed   energia
elettrica;
    b) nettezza urbana e raccolta rifiuti  effettuati  dal  luogo  di
produzione a quello di  smaltimento  e/o  recupero  o  al  centro  di
raccolta per lo stoccaggio provvisorio, senza  operazioni  intermedie
di carico o scarico;
    c) trasporto di rifiuti urbani dal centro di raccolta a quello di
smaltimento e/o recupero effettuato con veicoli delle amministrazioni
comunali, nonche' da veicoli che,  per  conto  delle  amministrazioni
comunali, effettuano lo smaltimento dei rifiuti,  purche'  muniti  di
apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;
    d) pronto intervento per fognature e spurgo pozzi neri;
    e)  servizi  postali,  effettuati  con  veicoli  appartenenti  al
Dipartimento  per  le  comunicazioni  del  Ministero  dello  sviluppo
economico o alle Poste Italiane S.p.a.,  purche'  contrassegnati  con
l'emblema PT o  con  l'emblema  Poste  Italiane,  nonche'  quelli  di
supporto,  purche'  muniti  di  apposita  documentazione   rilasciata
dall'amministrazione delle poste e telecomunicazioni,  anche  estera,
nonche' quelli in possesso,  ai  sensi  del  decreto  legislativo  22
luglio 1999,  n.  261,  e  successive  modificazioni,  di  licenze  e
autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento,  se  effettuano,
durante i giorni  di  divieto,  trasporti  legati  esclusivamente  ai
servizi postali;
    f) servizi radiotelevisivi;
    g) servizi di pronto intervento  e  di  emergenza  connessi  alla
gestione  della  circolazione   stradale,   utilizzati   dagli   enti
proprietari e/o gestori di strade;
    h) altri  servizi  pubblici  finalizzati  a  soddisfare  esigenze
collettive  urgenti,  purche'   muniti   di   idonea   documentazione
comprovante la necessita'.
  3. Il divieto di cui all'art. 2 non trova,  altresi',  applicazione
per i veicoli ed i complessi di veicoli  appartenenti  alle  seguenti
particolari categorie, anche se circolano scarichi:
    a) autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;
    b) autocisterne adibite al trasporto di latte fresco;
    c) autocisterne adibite al trasporto di altri liquidi alimentari,
esclusivamente per il trasporto di latte fresco;
    d) veicoli adibiti  al  trasporto  di  alimenti  per  animali  da
allevamento o di materie prime utilizzate esclusivamente per la  loro
produzione;
    e) autocisterne adibite al trasporto di  combustibili  liquidi  o
gassosi destinati alla distribuzione ed al consumo sia  pubblico  sia
privato;
    f) macchine agricole ai  sensi  dell'art.  57  del  codice  della
strada e macchine agricole eccezionali ai  sensi  dell'art.  104  del
medesimo codice, fermi restando la necessita' dell'autorizzazione  di
cui  al  comma  8  del  citato  art.  104,  nonche'  il  divieto   di
circolazione, ai sensi dell'art.  175,  comma  2,  del  codice  della
strada, sulle strade classificate di tipo A e B ai sensi dell'art.  2
del medesimo codice.
  4. Il divieto di cui all'art. 2 non trova altresi' applicazione nei
seguenti casi particolari:
    a)  per  i  veicoli  prenotati  per  ottemperare  all'obbligo  di
revisione, limitatamente ai giorni feriali, purche'  il  veicolo  sia
munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso  piu'  breve
tra la sede dell'impresa intestataria  del  veicolo  e  il  luogo  di
svolgimento delle operazioni di revisione,  escludendo  dal  percorso
tratti  autostradali,  incluso  il  viaggio  di  rientro  alle  sedi,
principale o secondaria, dell'impresa intestataria  dei  veicoli,  da
documentare con  l'esibizione  del  certificato  di  iscrizione  alla
Camera di commercio, industria e artigianato;
    b) per i veicoli che, a causa di urgenti e comprovate necessita',
richiedono l'intervento di un'officina di riparazione con sede  fuori
dal centro abitato in cui ha sede l'impresa;
    c) per i veicoli che compiono il percorso  per  il  rientro  alle
sedi,  principale  o  secondaria,  dell'impresa  intestataria   degli
stessi, da documentare con l'esibizione del certificato di iscrizione
alla Camera di commercio, industria ed artigianato,  nonche'  per  il
rientro alla residenza  o  domicilio  del  conducente,  purche'  tali
veicoli non si trovino ad  una  distanza  superiore  a  80  km  dalle
medesime sedi o residenze al momento dell'inizio del  divieto  e  non
percorrano tratti autostradali.
  5. I veicoli di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 devono
essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni
di 0,50 m di base e 0,40 m  di  altezza,  con  impressa  in  nero  la
lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in  modo  ben
visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

                               Art. 8
 
               Tipologie delle merci il cui trasporto
                   non e' assoggettato al divieto
 
  1. Il divieto di cui  all'art.  2  non  trova  applicazione  per  i
veicoli che  trasportano  esclusivamente  le  seguenti  tipologie  di
merci, anche se circolano scarichi:
    a) forniture destinate al  servizio  di  ristoro  a  bordo  degli
aeromobili o di motori e parti di ricambio di aeromobili;
    b) forniture di viveri o di  merci  destinate  ad  altri  servizi
indispensabili alle attivita' della marina mercantile;
    c) giornali, quotidiani e periodici;
    d) prodotti per uso medico;
    e) prodotti alimentari deperibili che devono  essere  trasportati
in regime ATP;
    f) prodotti agricoli che pur  non  richiedendo  il  trasporto  in
regime ATP,  sono  soggetti  ad  un  rapido  deperimento  e  pertanto
necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a
quelli di deposito o vendita:
      1) frutta fresca;
      2) ortaggi;
      3) fiori recisi;
      4) semi vitali non ancora germogliati;
      5) uova da cova, con  specifica  attestazione  all'interno  del
documento di trasporto;
      6) miele non invasettato;
    g) sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali;
    h)  prodotti  complementari  alla  somministrazione   alimentare,
trasportati contemporaneamente a  quelli  di  cui  alla  lettera  e),
strettamente connessi e riconducibili alle esigenze degli esercizi di
somministrazione di cibi e bevande, nel limite del 50% del totale del
carico;
    i) altri prodotti alimentari,  trasportati  contemporaneamente  a
quelli di cui alla lettera e), nel limite  del  50%  del  totale  del
carico, per viaggi con origine e destinazione ricadenti nel  medesimo
ambito provinciale.
  2. Il divieto di cui  all'art.  2  non  trova  applicazione  per  i
veicoli che trasportano animali vivi nelle seguenti condizioni, anche
se  circolano  scarichi,  purche'  muniti  di  idonea  documentazione
attestante la necessita' del carico o scarico anche  nei  periodi  di
vigenza del divieto:
    a) pulcini destinati all'allevamento;
    b) animali vivi destinati alla macellazione;
    c) animali vivi provenienti dall'estero;
    d) animali destinati a gareggiare in  manifestazioni  agonistiche
autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;
    e) api per nomadismo.
  3. I veicoli trasportanti le merci di cui al comma 1,  lettere  e),
f), g) e h), nonche' le merci di cui al comma 2, lettere a),  b),  c)
ed e) devono essere muniti di cartelli  indicatori  di  colore  verde
delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con  impressa
in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in
modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

                               Art. 9
 
         Condizioni per la circolazione in deroga al divieto
 
  1. Ai fini della circolazione per motivi di assoluta  e  comprovata
necessita' e  urgenza,  fatte  salve  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e ad integrazione delle eccezioni in  essi
contenute, le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, a seguito
di istanze presentate ai sensi dell'art. 10 e in base alle  procedure
contenute nell'art. 11, possono autorizzare deroghe al divieto di cui
all'art. 2, esclusivamente nei seguenti casi:
    a) trasporto di  prodotti  agricoli  diversi  da  quelli  di  cui
all'art. 8, al fine di evitarne il deterioramento, a  condizione  che
tali esigenze siano riferibili a situazioni  particolari  debitamente
documentate,    temporalmente    e    spazialmente     limitate     e
quantitativamente definite;
    b) trasporto di alimenti destinati agli  animali  da  allevamento
con veicoli diversi da quelli di cui all'art. 7, comma 3, lettera d),
al fine di consentirne il continuo approvvigionamento,  a  condizione
che  tali  esigenze  siano  riferibili   a   situazioni   particolari
debitamente documentate,  temporalmente  e  spazialmente  limitate  e
quantitativamente definite;
    c) trasporto di materiali e attrezzature diretti o provenienti da
cantieri edili per la realizzazione di opere di interesse  nazionale,
destinati a specifiche attivita'  e  lavorazioni  che,  per  le  loro
particolari  caratteristiche  o   per   le   tecnologie   utilizzate,
richiedono necessariamente un approvvigionamento o uno smaltimento in
continuo dei suddetti materiali e attrezzature;
    d) trasporto di prodotti dell'industria a ciclo continuo, qualora
i  sistemi   produttivi   e   l'organizzazione   della   filiera   di
distribuzione richiedano necessariamente l'immediato trasferimento di
tali prodotti;
    e) circolazione dei veicoli  utilizzati  per  lo  svolgimento  di
fiere  e  mercati,   a   condizione   che   sia   presentata   idonea
documentazione  attestante  la  necessita'  della  circolazione   nei
periodi di vigenza del divieto;
    f) circolazione dei veicoli  utilizzati  per  lo  svolgimento  di
spettacoli dal vivo e manifestazioni sportive, a condizione  che  sia
presentata  idonea  documentazione  attestante  la  necessita'  della
circolazione nei periodi di vigenza del divieto;
    g)  circolazione  di  veicoli  eccezionali  o  di  trasporti   in
condizioni di eccezionalita', di cui all'art.  10  del  codice  della
strada, limitatamente a specifiche autorizzazioni per viaggi  singoli
il cui transito non possa essere programmato al di fuori del  periodo
di vigenza del divieto, od eventualmente non possa essere interrotto;
    h) circolazione di veicoli provenienti dall'estero esclusivamente
per il raggiungimento di aree attrezzate per la  sosta  o  autoporti,
siti in prossimita' della frontiera;
    i) altri casi singoli  di  comprovata  e  assoluta  necessita'  e
urgenza di trasporti  di  merci,  necessari  a  soddisfare  emergenze
particolari e specifiche.
  2. I veicoli autorizzati alla circolazione in deroga devono  essere
muniti di cartelli indicatori di colore verde,  delle  dimensioni  di
0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero  la  lettera
«a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben  visibile
su ciascuna delle fiancate e sul retro.

                               Art. 10
 
       Procedure per la richiesta di autorizzazione in deroga
 
  1. Qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 9,  i  soggetti
interessati possono presentare, almeno dieci giorni prima della  data
prevista per la partenza, richiesta di autorizzazione a circolare  in
deroga al divieto di cui all'art.  2,  di  norma  alla  Prefettura  -
Ufficio territoriale del  Governo  -  della  provincia  di  partenza,
indicando i seguenti elementi:
    a) il giorno o il periodo in cui si intende circolare,  che  deve
risultare limitato alle effettive esigenze, ovvero in particolare:
      1) per i prodotti agricoli, di cui all'art. 9, comma 1, lettera
a), il periodo previsto per la specifica campagna di raccolta;
      2) per le merci destinate all'alimentazione  degli  animali  da
allevamento, di cui all'art. 9,  comma  1,  lettera  b),  il  periodo
necessario a risolvere la criticita' dell'approvvigionamento;
      3) per i cantieri edili, di cui all'art. 9,  comma  1,  lettera
c), le date di inizio e fine previste per il cantiere;
      4) per i prodotti  dell'industria  a  ciclo  continuo,  di  cui
all'art. 9, comma 1, lettera d), il periodo in cui tale produzione e'
prevista ininterrottamente;
      5) per i veicoli da utilizzare per  fiere  e  mercati,  di  cui
all'art. 9, comma 1, lettera e), il programma  degli  eventi  cui  si
intende partecipare;
      6) per i veicoli  da  utilizzare  per  spettacoli  dal  vivo  e
manifestazioni sportive, di cui all'art. 9, comma 1, lettera  f),  il
programma degli eventi cui si intende partecipare;
      7) per i veicoli eccezionali e i  trasporti  in  condizioni  di
eccezionalita', di cui all'art. 9,  comma  1,  lettera  g),  la  data
precisa in cui e' prevista l'effettuazione del trasporto;
      8) per i veicoli provenienti dall'estero  di  cui  all'art.  9,
comma  1,  lettera  h),  la  data  precisa   in   cui   e'   prevista
l'effettuazione del trasporto;
      9) per i veicoli per i trasporti dei casi particolari,  di  cui
all'art. 9, comma 1, lettera i), la data precisa in cui  e'  prevista
l'effettuazione del trasporto;
    b) la targa del veicolo, o dei veicoli qualora necessari  per  la
medesima esigenza di trasporto, di cui si chiede l'autorizzazione;
    c) le localita' di partenza e arrivo, compresi i percorsi su  cui
si intende transitare,  che  devono  essere  specificati  e  comunque
limitati;
    d) la tipologia di merce, prodotto  o  attrezzatura,  tra  quelle
previste nell'art. 9, comma 1, lettere da a) ad i),  specificando  le
motivazioni che ne determinano il trasporto in regime di deroga.
  2. La richiesta, in alternativa a quanto indicato al comma 1,  puo'
essere presentata alla Prefettura - Ufficio territoriale del  Governo
- nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa  che  esegue  il
trasporto.
  3. Per i veicoli provenienti dall'estero, la richiesta puo'  essere
presentata alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo - della
provincia di  confine,  dove  ha  inizio  il  viaggio  in  territorio
italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci  o  da
un'agenzia di servizi a cio'  delegata  dagli  interessati;  in  tali
casi, per la concessione delle  autorizzazioni,  la  Prefettura  deve
tenere conto, in particolare, oltre  che  dei  comprovati  motivi  di
urgenza e indifferibilita' del trasporto, anche della distanza  della
localita' di arrivo, del tipo di  percorso  e  della  situazione  dei
servizi presso le localita' di confine.

                               Art. 11
 
                      Procedure per il rilascio
                   dell'autorizzazione prefettizia
 
  1. La Prefettura -  Ufficio  territoriale  del  Governo  -  che  ha
ricevuto la richiesta di autorizzazione alla circolazione  in  deroga
al divieto di cui all'art.  2,  sentite,  ove  necessario,  le  altre
Prefetture competenti per territorio  sullo  specifico  trasporto  in
deroga, valutate le necessita' e le urgenze prospettate in  relazione
alle  condizioni  locali  e  generali  della  circolazione,   conduce
l'istruttoria della richiesta in base ai seguenti criteri:
    a) accertamento  della  sussistenza  dell'effettiva  esigenza  di
circolazione in  deroga  ai  divieti  e  delle  condizioni  contenute
nell'art. 9, in funzione delle specificita' dei luoghi, del contesto,
delle condizioni meteorologiche e climatiche;
    b) sussistenza di condizioni di particolare criticita'  derivanti
dalla specifica posizione geografica della Sardegna e della  Sicilia,
ed  in  particolare  dei  tempi  necessari  per  le   operazioni   di
traghettamento;
    c) verifica dell'indifferibilita' del trasporto nei giorni di non
vigenza del divieto;
    d) accertamento dell'assenza di condizioni ostative da  parte  di
soggetti terzi ed in particolare degli enti proprietari  e/o  gestori
di strade;
    e) verifica della compatibilita' del trasporto in deroga  con  le
caratteristiche delle infrastrutture stradali interessate  e  con  le
condizioni di traffico previste sulla rete stradale.
  2. Nel caso in cui la richiesta venga presentata alla Prefettura  -
Ufficio territoriale del Governo - nel cui territorio  di  competenza
ha sede l'impresa che esegue il  trasporto,  la  Prefettura  nel  cui
territorio ha inizio il viaggio deve fornire  il  proprio  preventivo
benestare.
  3. La Prefettura - Ufficio territoriale  del  Governo,  al  termine
dell'istruttoria di cui al comma 1, se sussistono le  condizioni  per
la deroga, rilascia il provvedimento autorizzativo sul  quale,  oltre
alle circostanziate motivazioni, e' indicato:
    a) l'arco temporale di validita', che deve risultare strettamente
limitato alle effettive esigenze di trasporto e che puo'  comprendere
eccezioni di date in cui persiste il divieto di circolazione;
    b) la targa del veicolo, o le  targhe  dei  veicoli,  autorizzati
alla circolazione;
    c) le localita' di partenza  e  di  arrivo,  nonche'  i  percorsi
individuati al fine di garantire le migliori condizioni di  sicurezza
della circolazione, in base alle caratteristiche della rete  stradale
ed alle situazioni di traffico, specificando eventualmente le  strade
o le aree in cui  non  e'  comunque  consentita  la  circolazione  in
deroga;
    d)  la  tipologia  di  merce,  prodotto  o  attrezzatura  per  il
trasporto dei quali e' consentita la circolazione in deroga;
    e)  l'eventuale  specifica  che  i  veicoli   possono   circolare
scarichi, unicamente nel caso in cui tale  circostanza  si  verifichi
nell'ambito  di  un  ciclo  lavorativo  che  comprenda  la  fase  del
trasporto e che  deve  ripetersi  nel  corso  della  stessa  giornata
lavorativa;
    f) la prescrizione che i veicoli autorizzati alla circolazione in
deroga devono essere muniti di cartelli indicatori di  colore  verde,
delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con  impressa
in nero la lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in
modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
  4. Per le autorizzazioni di cui all'art. 9, comma  1,  lettera  d),
nel caso in cui siano  comprovate  la  continuita'  dell'esigenza  di
effettuare, da parte dello stesso soggetto, piu' viaggi in regime  di
deroga e la costanza della tipologia  dei  prodotti  trasportati,  e'
ammessa la facolta', da parte della Prefettura - Ufficio territoriale
del Governo, di rinnovare, anche piu' di una volta ed  in  ogni  caso
non oltre il termine dell'anno solare, l'autorizzazione  concessa,  a
seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.
  5. Le Prefetture -  Uffici  territoriali  del  Governo  -  nel  cui
territorio  ricadano  posti  di  confine  possono  autorizzare   alla
circolazione durante i periodi di divieto, anche in via permanente, i
veicoli di cui all'art. 9, comma 1, lettera h).

                               Art. 12
 
        Trasporto di merci pericolose nei periodi di divieto
 
  1. Il trasporto di merci pericolose appartenenti alle classi 1 e 7,
individuate nell'accordo internazionale per  il  trasporto  di  merci
pericolose  ADR,  e'  vietato  per  qualunque  quantita'   di   merce
trasportata, indipendentemente dalla massa  complessiva  massima  del
veicolo, oltre che nei giorni di calendario indicati nell'allegato A,
anche dalle ore 8,00 alle ore 24,00 di ogni sabato e dalle  ore  0,00
alle ore 24,00 di ogni domenica compresi nel periodo dal 24 maggio al
7 settembre 2025.
  2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1 il trasporto  di  merci
pericolose e' consentito nei seguenti casi:
    a) trasporto di esplosivi, per comprovate necessita' di servizio,
ferma restando la necessita' che per ogni trasporto deve essere  data
informazione alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo - nel
cui territorio di competenza ha inizio il  viaggio  o  l'ingresso  in
territorio nazionale, per i veicoli e per i complessi di  veicoli  di
seguito elencati, anche se circolano scarichi:
      1) militari e delle Forze di polizia;
      2) militari appartenenti a Forze armate straniere e  civili  da
queste commissionati,  per  esercitazioni,  operazioni  o  assistenza
militare  in  base  ad  accordi  internazionali,  purche'  muniti  di
apposito  credito  di  movimento  rilasciato  dal  comando   militare
competente;
      3)  civili,  commissionati  dalle  Forze  armate,  muniti   del
documento  di  accompagnamento  di  cui  al  decreto  ministeriale  2
settembre 1977, come modificato dal decreto  ministeriale  24  maggio
1978, rilasciato dal comando militare competente;
    b) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia  da  rilasciare
alle condizioni di cui agli articoli 10 e 11, di  fuochi  artificiali
rientranti nella IV  e  V  categoria,  previste  nell'allegato  A  al
regolamento per l'esecuzione del Testo unico 18 giugno 1931, n.  773,
delle leggi di pubblica sicurezza,  approvato  con  regio  decreto  6
maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel  rispetto
di tutte le normative vigenti, lungo  gli  itinerari  e  nei  periodi
temporali  richiesti,  previa  verifica  di  compatibilita'  con   le
esigenze della sicurezza della circolazione stradale;
    c) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia  da  rilasciare
alle condizioni di cui agli articoli 10 e  11,  di  merci  pericolose
appartenenti alla classe 1, limitatamente ai  cantieri  di  opere  di
interesse nazionale, a condizione che lo stesso avvenga nel  rispetto
di tutte le normative vigenti, lungo  gli  itinerari  e  nei  periodi
temporali  richiesti,  previa  verifica  di  compatibilita'  con   le
esigenze della sicurezza della circolazione stradale;
    d) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia  da  rilasciare
alle condizioni di cui agli articoli 10 e  11,  di  merci  pericolose
appartenenti alla classe 7, limitatamente alle  esigenze  urgenti  in
ambito sanitario, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto  di
tutte le  normative  vigenti,  lungo  gli  itinerari  e  nei  periodi
temporali  richiesti,  previa  verifica  di  compatibilita'  con   le
esigenze della sicurezza della circolazione stradale.
  3. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, il trasporto di  merci
pericolose con veicoli di massa complessiva massima  autorizzata  non
superiore a 7,5 t e' consentito limitatamente ai seguenti casi:
    a) trasporto di merci pericolose in base  ai  casi  di  esenzione
parziale  o   globale   individuati   nelle   seguenti   sottosezioni
dell'allegato A dell'accordo ADR:
      1) 1.1.3.1;
      2) 1.1.3.2;
      3) 1.1.3.3;
      4) 1.1.3.6;
      5) 1.7.1.4;
    b) trasporto  di  merci  pericolose  in  base  alle  disposizioni
speciali di cui al capitolo 3.3 dell'allegato A dell'accordo ADR;
    c) trasporto di merci pericolose imballate in quantita'  limitate
in base alla disciplina individuata nel capitolo 3.4 dell'allegato  A
dell'accordo ADR;
    d) trasporto di merci pericolose imballate in quantita' esenti in
base alla disciplina individuata nel  capitolo  3.5  dell'allegato  A
dell'accordo ADR.
  4. Al trasporto di merci pericolose nei casi di  cui  al  comma  3,
lettere da  a)  a  d),  con  veicoli  di  massa  complessiva  massima
autorizzata superiore a 7,5 t, non si applica il divieto  di  cui  al
comma 1, ma si applica il divieto di cui all'art. 2.
  5. Il trasporto di combustibili liquidi e gassosi  e'  disciplinato
dall'art. 7, comma 3, lettera e).

                               Art. 13
 
               Entrata in vigore e disposizioni finali
 
  1. Le Prefetture - Uffici territoriali del Governo  -  attuano,  ai
sensi dell'art. 6, comma 1, del codice  della  strada,  le  direttive
contenute nel presente decreto e provvedono a darne  conoscenza  alle
amministrazioni regionali, provinciali e comunali,  nonche'  ad  ogni
altro ente od associazione interessati.
  2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le Prefetture -
Uffici territoriali del Governo - comunicano, con cadenza semestrale,
al Ministero dell'interno ed al Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 11.
  3.  Entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in   vigore   delle
disposizioni del  presente  decreto,  tenendo  conto  del  protocollo
d'intesa siglato tra Governo e associazioni di categoria in  data  28
novembre 2013, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  con
apposito decreto dirigenziale puo' apportare modifiche e integrazioni
finalizzate a contemperare i livelli di sicurezza della  circolazione
con  misure  atte  a  favorire  un   incremento   di   competitivita'
dell'autotrasporto.
  4. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
    Roma, 12 dicembre 2024
 
                                                 Il Ministro: Salvini

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, n. 4420

                                                           Allegato A
 
              Parte di provvedimento in formato grafico