- Giurisprudenza
- Urbanistica, territorio e infrastrutture, Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Limitazione della circolazione ai mezzi pesanti
Tar Lombardia IV sez.
18 dicembre 2007, n. 6683
Il provvedimento con il quale l’amministrazione limita la circolazione dei mezzi pesanti deve essere adottato all’esito di un’apposita istruttoria, dovendo risultare, in sede di motivazione, che la decisione ha tenuto in debito conto le diverse esigenze, quali l’esercizio di eventuali attività imprenditoriali svolte nella zona.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - La società esponente svolge attività di cava ed altre complementari a quest’ultima in varie aree, fra cui quella in Via Martirano, in Comune di Milano, in prossimità del Comune di Trezzano sul Naviglio.
Attraverso la suddetta via, è consentito il collegamento fra l’attività della ricorrente e la viabilità ordinaria del Comune di Milano.
Nel giugno 2006, l’esponente notava che, a cura dell’Amministrazione municipale, erano stati collocati, lungo la Via Martirano, due cartelli di divieto di transito per automezzi di massa superiore a 3,5 tonnellate.
Il successivo 6.7.2006, la società presentava istanza di accesso agli atti al Comune, per ottenere copia dei documenti connessi con tale divieto.
L’Amministrazione rilasciava copia dell’ordinanza sindacale del 16.5.2005 n. 56495; tuttavia la società, non ritenendo tale provvedimento pertinente con il divieto in questione, presentava nuova istanza di accesso concernente altra ordinanza sindacale (n. 56631 del 6.6.2005), che, sulla base di informazioni assunte presso la Polizia Municipale, avrebbe introdotto il divieto di cui è causa.
Prima della risposta dell’Amministrazione a tale ultima istanza, era proposto il presente ricorso, con domanda cautelare, per il seguente motivo:
violazione dell’art. 7 del d.lgs. 285/1992; eccesso di potere per difetto di istruttoria; violazione della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 5.8.1993, n. 62; illogicità manifesta e sviamento.
La ricorrente lamenta, in sostanza, la violazione delle norme succitate, non avendo l’Amministrazione tenuto conto, al momento dell’adozione del divieto, dell’attività da tempo svolta in loco dalla società, che opera normalmente attraverso mezzi pesanti e che vede la propria impresa compromessa dal citato divieto.
Si costituiva in giudizio il Comune di Milano, chiedendo il rigetto del gravame e depositando altresì copia dell’ordinanza sindacale n. 56631/2006, oggetto di istanza di accesso della ricorrente, ordinanza recante il divieto di transito ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t in via Guascona e via Martirano.
All’udienza cautelare del 7.11.2006, il TAR accoglieva la domanda di sospensione, ritenendo sussistente il fumus del gravame.
All’udienza pubblica del 20.11.2007, la causa era trattenuta in decisione.
1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni che seguono.
Il provvedimento gravato (ordinanza 56631/2005), imponendo il divieto di transito ai veicoli superiori a 3,5 t nella Via Martirano non tiene in alcun modo conto della presenza sul luogo dell’attività imprenditoriale dell’esponente, che finisce in tal modo per essere pregiudicata dal provvedimento stesso, senza che la posizione dell’esponente stessa sia stata adeguatamente valutata.
L’ordinanza, infatti, con motivazione alquanto laconica, si limita ad affermare, in maniera apodittica, che la disciplina della circolazione nelle vie Martirano e Guascona <<non risulta adeguata>> alle esigenze viabilistiche, stabilendo successivamente, ancora senza adeguata motivazione, che per ovviare a tale inconveniente occorre vietare il transito ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, senza peraltro addurre precisi motivi sulla presunta idoneità di tale ultima misura all’eliminazione degli asseriti problemi viabilistici.
Neppure appare sufficiente, ai fini della legittimità dell’atto, il richiamo in esso contenuto agli articoli 6 e 7 del d.lgs. 285/1992 e ciò non solo per la genericità del richiamo ma anche per la contraddittorietà del medesimo: i due articoli regolamentano, infatti, fattispecie differenti (la circolazione fuori dai centri abitati l’art. 6 e quella nei centri abitati l’art. 7), sicché non si comprende a quale delle due fattispecie sia riferita l’ordinanza de quo.
A conclusioni difformi non si perviene neanche dalla lettura delle memorie difensive dell’Amministrazione, in specie da quella depositata in vista dell’udienza di discussione.
Occorre infatti rimarcare come la difesa comunale, nei propri atti, finisca per addurre una serie di giustificazioni fattuali e giuridiche dell’ordinanza, che non emergono però in nessun modo dalla lettura della medesima, realizzando così un’inammissibile integrazione della motivazione – peraltro di per sé insufficiente - del provvedimento impugnato (sull’inammissibilità della integrazione postuma della motivazione in corso di giudizio, anche dopo le modifiche apportate alla legge 241/1990 dalla legge 15/2005, cfr. TAR Sicilia, Catania, sez. I, 28.6.2007, n. 1118 e TAR Sardegna, sez. I, 8.6.2007, n. 1213).
Si pensi, infatti, all’affermazione della difesa comunale secondo cui la via Martirano collegherebbe le vie cittadine al Parco naturale di Trezzano e Muggiano (pag. 5 memoria 7.11.2007): si tratta di una circostanza assolutamente nuova rispetto a quanto indicato nel provvedimento gravato e neppure desumibile dal medesimo, giacché risulta evidente in tal caso l’integrazione motivazionale attraverso un atto difensivo.
Allo stesso modo, le osservazioni svolte nelle memorie circa il presunto intenso traffico veicolare e le caratteristiche della strada (compreso il richiamo al Piano Urbano della Mobilità), non valgono ad escludere l’illegittimità dell’ordinanza, posto che nella stessa non vi è traccia alcuna dell’analitica attività istruttoria che l’Amministrazione, anche se solo nella memoria difensiva, dichiara di avere svolto.
Appare, inoltre, violata la circolare ministeriale 62/1993, sulla limitazione della circolazione dei mezzi pesanti, applicabile sia fuori che all’interno dei centri abitati, contenente direttive ai prefetti ed ai sindaci, la quale classifica quali “mezzi pesanti” gli autoveicoli di massa superiore a 7,5 t.
Orbene, l’ordinanza comunale si pone in contrasto con la suddetta circolare, senza neppure indicare le ragioni di carattere tecnico o giuridico che consentirebbero all’Amministrazione locale di disattendere, nel caso di specie, le direttive ministeriali.
Per le suesposte ragioni deve, di conseguenza, essere annullata l’ordinanza del Sindaco del Comune di Milano 6.6.2005, n. 56631 e non l’ordinanza sindacale n. 56494/2005, avente oggetto diverso dal divieto di accesso e gravata del resto solo in via eventuale (<<ove occorra>>).
2. Sussistono, nondimeno, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di causa fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - 4^ sezione – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento 6.6.2005, n. 56631.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa
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