• Normativa
  • Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto 13 dicembre 2016

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nell'anno 2017 nei giorni festivi e particolari, per veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 13 dicembre 2016

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione  stradale
fuori  dai  centri  abitati  nell'anno  2017  nei  giorni  festivi  e
particolari,  per  veicoli  di  massa  superiore  a  7,5  tonnellate.
(16A09021)

(GU n.304 del 30-12-2016)

 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI
 
  Visto l'art. 6, comma 1, del nuovo codice della  strada,  approvato
con  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni;
  Viste le relative disposizioni attuative contenute nell'art. 7  del
Regolamento di esecuzione e di  attuazione  del  nuovo  codice  della
strada, approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina  le
limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai  centri  abitati
in particolari giorni e per particolari veicoli;
  Considerato che, al fine di garantire in via  prioritaria  migliori
condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei  periodi  di
maggiore intensita' della stessa, si  rende  necessario  limitare  la
circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e  dei  complessi
di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima
autorizzata superiore a 7,5 t;
  Considerato che, per le stesse  motivazioni,  si  rende  necessario
limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli  adibiti
a trasporti eccezionali nonche' dei  veicoli  che  trasportano  merci
pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1  e  4,  del  nuovo  codice
della strada;
  Vista la nota della Direzione generale per la sicurezza stradale n.
6636 del 28 novembre 2016;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
  1. E' vietata la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli
ed ai complessi di veicoli,  per  il  trasporto  di  cose,  di  massa
complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi
e negli altri particolari giorni dell'anno 2017 di seguito elencati:
  a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile,
maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 09,00 alle ore 22,00;
  b) tutte  le  domeniche  dei  mesi  di  giugno,  luglio,  agosto  e
settembre, dalle ore 07,00 alle ore 22,00;
  c) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;
  d) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 14 aprile;
  e) dalle ore 09,00 alle ore 16,00 del 15 aprile;
  f) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 17 aprile;
  g) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;
  h) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 1° maggio;
  i) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 1° giugno;
  j) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 2 giugno;
  k) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 1° luglio;
  l) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 dell'8 luglio;
  m) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 15 luglio;
  n) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 22 luglio;
  o) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 28 luglio;
  p) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 29 luglio;
  q) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 4 agosto;
  r) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 5 agosto;
  s) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 12 agosto;
  t) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 15 agosto;
  u) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 19 agosto;
  v) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 26 agosto;
  w) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 1° novembre;
  x) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 dell'8 dicembre;
  y) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 23 dicembre;
  z) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;
  aa) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre.
  2. Per i complessi di veicoli  costituiti  da  un  trattore  ed  un
semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il
limite di massa di cui  al  comma  precedente  deve  essere  riferito
unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel  caso  in
cui quest' ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara  dello
stesso, come risultante dalla carta di circolazione. Tale limitazione
non  si  applica  se  il  trattore  circola  isolato  e   sia   stato
precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per
la prosecuzione del  trasporto  della  merce  attraverso  il  sistema
intermodale,  purche'  munito  di  idonea  documentazione  attestante
l'avvenuta riconsegna.

                               Art. 2
 
  1. Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla  Sardegna,  muniti
di idonea  documentazione  attestante  l'origine  del  viaggio  e  di
destinazione  del  carico,  l'orario  di  inizio   del   divieto   e'
posticipato di ore  quattro.  Limitatamente  ai  veicoli  provenienti
dall'estero con un solo conducente e' consentito, qualora il  periodo
di riposo giornaliero, come previsto dalle norme del  regolamento  CE
n. 165/2014 e successive modifiche, cada in coincidenza del posticipo
di cui al presente comma, di usufruire, con  decorrenza  dal  termine
del periodo di riposo, di un posticipo di ore quattro.
  2.  Per  i   veicoli   diretti   all'estero,   muniti   di   idonea
documentazione attestante la destinazione  del  carico,  l'orario  di
termine del divieto e' anticipato di ore due; per i  veicoli  diretti
in  Sardegna  muniti   di   idonea   documentazione   attestante   la
destinazione  del  viaggio,  l'orario  di  termine  del  divieto   e'
anticipato di ore quattro.
  3. Tale anticipazione e' estesa a ore quattro anche per  i  veicoli
diretti agli interporti di rilevanza nazionale o  comunque  collocati
in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi
alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano,  Rivalta
Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai  terminal
intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e  Milano  smistamento,
agli aeroporti per l'esecuzione di un trasporto a mezzo cargo  aereo,
e che trasportano merci destinate all'estero. La stessa anticipazione
si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unita' di carico
vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite  gli
stessi interporti, terminal  intermodali  ed  aeroporti,  all'estero,
nonche' ai complessi  veicolari  scarichi,  che  siano  diretti  agli
interporti e ai terminal intermodali per essere caricati  sul  treno.
Detti veicoli devono essere muniti di idonea  documentazione  (ordine
di spedizione) attestante la destinazione delle merci.
  4. Per i veicoli  che  circolano  in  Sardegna,  provenienti  dalla
rimanente parte del territorio nazionale, purche'  muniti  di  idonea
documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario  di  inizio
del divieto e' posticipato di ore quattro. Per i complessi di veicoli
costituiti da un trattore ed un semirimorchio, la deroga  applicabile
al semirimorchio si intende estesa al trattore stradale anche  quando
quest'ultimo non sia proveniente dalla rimanente parte del territorio
nazionale. Al fine di favorire  l'intermodalita'  del  trasporto,  la
stessa deroga e' accordata ai veicoli ed ai complessi di veicoli  che
circolano  in  Sicilia,  provenienti  dalla   rimanente   parte   del
territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione
di quello proveniente dalla Calabria attraverso  i  porti  di  Reggio
Calabria  e  Villa   San   Giovanni,   purche'   muniti   di   idonea
documentazione attestante l'origine del viaggio.
  5. Per i veicoli  che  circolano  in  Sardegna,  diretti  ai  porti
dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti  verso  la  rimanente
parte del territorio  nazionale,  per  i  veicoli  che  circolano  in
Sicilia, diretti verso la rimanente parte  del  territorio  nazionale
che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione  di  quelli  diretti
alla Calabria attraverso i porti  di  Reggio  Calabria  e  Villa  San
Giovanni,  e  per  i  veicoli  impiegati   in   trasporti   combinati
strada-mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte  marittime  di
cui all'art. 1 del decreto del  Ministro  dei  trasporti  31  gennaio
2007, e successive modifiche ed integrazioni, che rientrano nel campo
di applicazione del  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione 15 febbraio 2001 (trasporto combinato), purche' muniti di
idonea documentazione attestante la destinazione  del  viaggio  e  di
lettera  di  prenotazione  (prenotazione)   o   titolo   di   viaggio
(biglietto) per l'imbarco, il divieto di cui all'articolo 1 non trova
applicazione.
  6. Ai  fini  dell'applicazione  dei  precedenti  commi,  i  veicoli
provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Citta' del
Vaticano,  o  diretti  negli  stessi,  sono  assimilati  ai   veicoli
provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.
  7. Le disposizioni riportate  nei  precedenti  commi  si  applicano
anche per i veicoli eccezionali e per i trasporti  in  condizione  di
eccezionalita',  salvo  diverse  prescrizioni  eventualmente  imposte
nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 10, comma  6,  del
decreto  legislativo  30  aprile   1992,   n.   285,   e   successive
modificazioni.

                               Art. 3
 
  1. Il divieto di cui  all'art.  1  non  trova  applicazione  per  i
veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati,  anche  se
circolano scarichi:
  a)  adibiti  a  pubblico  servizio  per  interventi  urgenti  e  di
emergenza, o che trasportano materiali ed  attrezzature  a  tal  fine
occorrenti  (Vigili  del  fuoco,  Protezione  civile,   societa'   di
erogazione di servizi pubblici essenziali - gas, luce,  acqua  -  con
documentazione a bordo  da  esibire  in  occasione  di  controlli  di
polizia, anche in momenti successivi secondo le  indicazioni  fornite
dagli stessi organi di controllo, etc.);
  b) militari o con targa CRI (Croce rossa italiana), per  comprovate
necessita' di servizio, e delle forze di polizia;
  c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade  per
motivi urgenti di servizio;
  d) delle amministrazioni comunali contrassegnati  con  la  dicitura
«Servizio nettezza  urbana»  nonche'  quelli  che,  per  conto  delle
amministrazioni  comunali,  effettuano   il   servizio   «smaltimento
rifiuti»,  purche'  muniti  di  apposita  documentazione   rilasciata
dall'amministrazione comunale;
  e) appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del  Ministero
dello sviluppo  economico  o  alle  Poste  Italiane  S.p.a.,  purche'
contrassegnati con l'emblema «PT» o con l'emblema  «Poste  Italiane»,
nonche' quelli di supporto, purche' muniti di apposita documentazione
rilasciata  dall'amministrazione  delle  poste  e  telecomunicazioni,
anche estera, nonche'  quelli  in  possesso,  ai  sensi  del  decreto
legislativo 22 luglio 1999,  n.  261,  di  licenze  e  autorizzazioni
rilasciate dal medesimo Dipartimento, se effettuano, durante i giorni
di divieto, trasporti legati esclusivamente ai servizi postali;
  f) del  servizio  radiotelevisivo,  esclusivamente  per  urgenti  e
comprovate ragioni di servizio;
  g) adibiti al trasporto di carburanti  o  combustibili,  liquidi  o
gassosi, destinati alla distribuzione  e  consumo  sia  pubblico  che
privato;
  h) adibiti al  trasporto  esclusivamente  di  animali  destinati  a
gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da  effettuarsi
od effettuate nelle quarantotto ore;
  i) adibiti esclusivamente al servizio  di  ristoro  a  bordo  degli
aeromobili  o  che  trasportano  motori  e  parti  di   ricambio   di
aeromobili;
  l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di  altri  servizi
indispensabili destinati alla marina mercantile,  purche'  muniti  di
idonea documentazione;
  m) adibiti esclusivamente al trasporto di:
  1) giornali, quotidiani e periodici;
  2) prodotti per uso medico;
  3) latte, escluso  quello  a  lunga  conservazione,  o  di  liquidi
alimentari, purche', in quest'ultimo  caso,  gli  stessi  trasportino
latte o siano diretti al  caricamento  dello  stesso.  Detti  veicoli
devono essere muniti di cartelli indicatori  di  colore  verde  delle
dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di  altezza,  con  impressa  in
nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20  m,  fissati  in
modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
  n) classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del decreto
legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni,
adibite al trasporto di cose, che circolano su  strade  non  comprese
nella  rete  stradale  di  interesse  nazionale  di  cui  al  decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
  o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso
domestico, ed autocisterne  adibite  al  trasporto  di  alimenti  per
animali da allevamento;
  p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
  q) per il trasporto esclusivo di derrate alimentari deperibili  che
devono essere trasportate in regime ATP;
  r) per il trasporto esclusivo di prodotti alimentari  deteriorabili
che non richiedono il trasporto in regime ATP, quali frutta e ortaggi
freschi, e per il trasporto di fiori recisi, semi vitali  non  ancora
germogliati, pulcini destinati  all'allevamento,  uova  da  cova  con
specifica attestazione  all'interno  del  documento  di  trasporto  o
equipollente, animali vivi destinati alla macellazione o  provenienti
dall'estero, nonche' i sottoprodotti derivanti dalla macellazione  di
animali. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di
colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e  0,40  di  altezza,
con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a  0,20
m fissati in modo ben visibile  su  ciascuna  delle  fiancate  e  sul
retro.
  2. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione altresi':
  a)  per  i  veicoli  prenotati  per  ottemperare   all'obbligo   di
revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purche' il  veicolo
sia munito del foglio di prenotazione e solo  per  il  percorso  piu'
breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di
svolgimento delle operazioni di revisione,  escludendo  dal  percorso
tratti autostradali;
  b) per i veicoli che compiono percorso per  il  rientro  alle  sedi
dell'impresa intestataria degli stessi, principale o  secondarie,  da
documentare  con  l'esibizione  di  un  aggiornato   certificato   di
iscrizione  alla  Camera  di  commercio,  industria  ed  artigianato,
purche' tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km
dalle medesime sedi a decorrere dall'orario di inizio del  divieto  e
non percorrano tratti autostradali;
  c) per i trattori isolati per  il  solo  percorso  per  il  rientro
presso la sede dell'impresa intestataria del  veicolo,  limitatamente
ai trattori impiegati per il trasporto combinato di cui  all'art.  2,
comma 3, ultimo periodo.
  3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, il divieto  di
cui all'art. 1 non trova applicazione per i veicoli  ed  i  complessi
dei veicoli carichi impiegati in  trasporti  combinati  strada-rotaia
(combinato  ferroviario)  o  strada-mare  (combinato  marittimo)  che
rientrino nella definizione e nell'ambito applicativo dell'art. 1 del
decreto del Ministro dei trasporti e della  navigazione  15  febbraio
2001, purche' muniti di  idonea  documentazione  CMR  o  equipollente
attestante  la  destinazione  o  la  provenienza  del  carico  e   di
prenotazione o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco. La  parte
del tragitto iniziale o terminale effettuata su strada  e  consentita
ai sensi del presente comma non puo' in nessun caso superare i 150 km
in linea d'aria dal porto o dalla stazione ferroviaria di  imbarco  o
di sbarco.

                               Art. 4
 
  1. Dal divieto di cui all'art. 1 sono esclusi,  purche'  muniti  di
autorizzazione prefettizia:
  a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli  di
cui all'art. 3, lettera r), che, per la loro intrinseca natura o  per
fattori  climatici  e  stagionali,  sono  soggetti   ad   un   rapido
deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento
dai luoghi di produzione a quelli di deposito o  vendita,  nonche'  i
veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al  trasporto  di  prodotti
destinati all'alimentazione degli animali;
  b) i veicoli ed  i  complessi  di  veicoli,  classificati  macchine
agricole, destinati al trasporto di cose,  che  circolano  su  strade
comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
  c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di  assoluta  e
comprovata necessita' ed urgenza, ivi compresi quelli  impiegati  per
esigenze  legate  a  cicli  continui  di  produzione  industriale,  a
condizione  che  tali  esigenze   siano   riferibili   a   situazioni
eccezionali  debitamente  documentate,   temporalmente   limitate   e
quantitativamente definite.
  2. I veicoli di cui ai punti a) e c) del comma 1  autorizzati  alla
circolazione in deroga, devono altresi'  essere  muniti  di  cartelli
indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40
m di altezza, con impressa  in  nero  la  lettera  «a»  minuscola  di
altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle
fiancate e sul retro.

                               Art. 5
 
  1. Per i veicoli di  cui  all'art.  4,  comma  1,  lettera  a),  le
richieste di autorizzazione  a  circolare  in  deroga  devono  essere
inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si  chiede  di
poter circolare, di norma alla  prefettura-ufficio  territoriale  del
Governo  della  provincia  di  partenza,  che,  accertata  la   reale
rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui all'art. 4, comma
1, lettera a), ove non sussistano motivazioni contrarie, rilascia  il
provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato:
  a) l'arco temporale di validita', non superiore a sei mesi;
  b) la targa del  veicolo  autorizzato  alla  circolazione;  possono
essere indicate le targhe di piu' veicoli  se  connessi  alla  stessa
necessita';
  c) le localita'  di  partenza  e  di  arrivo,  nonche'  i  percorsi
consentiti in base alle situazioni di traffico.  Se  l'autorizzazione
investe solo l'ambito di una provincia puo'  essere  indicata  l'area
territoriale ove  e'  consentita  la  circolazione,  specificando  le
eventuali strade sulle quali permanga il divieto;
  d) il  prodotto  o  i  prodotti  per  il  trasporto  dei  quali  e'
consentita la circolazione;
  e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e'  valido  solo
per il trasporto dei prodotti indicati  nella  richiesta  e  che  sul
veicolo  devono   essere   fissati   cartelli   indicatori   con   le
caratteristiche e modalita' gia' specificate all'art. 4, comma 2.
  2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui all'art. 4, comma 1,
lettera b), le richieste di  autorizzazione  a  circolare  in  deroga
devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in  cui
si chiede di poter circolare,  alla  prefettura-ufficio  territoriale
del Governo della provincia interessata che rilascia il provvedimento
autorizzativo sul quale sara' indicato:
  a) l'arco temporale di validita', corrispondente alla durata  della
campagna di produzione agricola che in casi particolari  puo'  essere
esteso all'intero anno solare;
  b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono  complessi  di
veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di
tipo portato o semi-portato, autorizzati a circolare;
  c)  l'area  territoriale  ove   e'   consentita   la   circolazione
specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.
  3. Per le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma  1,  lettera  a),
nel caso in  cui  sia  comprovata  la  continuita'  dell'esigenza  di
effettuare, da parte dello stesso soggetto, piu' viaggi in regime  di
deroga e la costanza della tipologia  dei  prodotti  trasportati,  e'
ammessa la facolta', da parte della  prefettura-ufficio  territoriale
del Governo, di rinnovare, anche piu' di una volta ed  in  ogni  caso
non oltre il termine  dell'anno  solare,  l'autorizzazione  concessa,
mediante l'apposizione  di  un  visto  di  convalida,  a  seguito  di
richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.

                               Art. 6
 
  1. Per i veicoli di  cui  all'art.  4,  comma  1,  lettera  c),  le
richieste di autorizzazione  a  circolare  in  deroga  devono  essere
inoltrate,  in  tempo  utile,  di   norma   alla   prefettura-ufficio
territoriale del Governo della provincia di partenza,  che,  valutate
le necessita' e le urgenze prospettate, in relazione alle  condizioni
locali  e   generali   della   circolazione,   puo'   rilasciare   il
provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato:
  a) il giorno o i giorni di validita'; l'estensione a piu' giorni e'
ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso da  effettuare,
o alla tipologia di trasporto da autorizzare;
  b) la targa del veicolo autorizzato; l'estensione a piu' targhe  e'
ammessa in relazione alla necessita' di suddividere il  trasporto  in
piu' parti;
  c) le localita' di  partenza  e  di  arrivo,  nonche'  il  percorso
consentito in base alle situazioni di traffico;
  d) il prodotto oggetto del trasporto;
  e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e'  valido  solo
per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono  essere
fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche  e  le  modalita'
gia' specificate all'art. 4, comma 2.
  2. Per le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma  1,  lettera  c),
relative ai  veicoli  da  impiegarsi  per  esigenze  legate  a  cicli
continui  di  produzione,  la  prefettura-ufficio  territoriale   del
Governo competente, dovra' esaminare e  valutare  l'indispensabilita'
della richiesta, sulla base di specifica documentazione che  comprovi
la necessita',  da  parte  dell'azienda  di  produzione,  per  motivi
contingenti, di effettuare la lavorazione a ciclo continuo anche  nei
giorni festivi. Per le medesime autorizzazioni, e per quelle relative
ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere  e  mercati  ed  ai
veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso
in cui sussista,  da  parte  dello  stesso  soggetto,  l'esigenza  di
effettuare piu' viaggi in regime di deroga per  la  stessa  tipologia
dei  prodotti  trasportati,  le  prefetture-uffici  territoriali  del
Governo,  ove  non  sussistono  motivazioni   contrarie,   rilasciano
un'unica  autorizzazione  di  validita'  temporale  non  superiore  a
quattro mesi, sulla quale  possono  essere  diversificate,  per  ogni
giornata in cui e' ammessa la circolazione in deroga,  la  targa  dei
veicoli   autorizzati,   il   percorso   consentito,   le   eventuali
prescrizioni. Nel caso di veicoli da impiegarsi per esigenze legate a
cicli continui di produzione e di veicoli  adibiti  al  trasporto  di
attrezzature per spettacoli dal vivo,  l'autorizzazione  puo'  essere
rilasciata anche dalla prefettura-ufficio  territoriale  del  Governo
nel  cui  territorio  di  competenza  ha  sede  lo  stabilimento   di
produzione o dove si svolge lo  spettacolo,  previo  benestare  della
prefettura - ufficio territoriale del Governo - nel cui territorio di
competenza ha inizio il viaggio.

                               Art. 7
 
  1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4,
puo' essere rilasciata anche  dalla  prefettura-ufficio  territoriale
del Governo nel cui territorio di competenza ha  sede  l'impresa  che
esegue il trasporto o che e' comunque interessata all'esecuzione  del
medesimo. In tal caso la prefettura-ufficio territoriale del  Governo
nel cui territorio di competenza  ha  inizio  il  viaggio  che  viene
effettuato in regime di deroga deve  fornire  il  proprio  preventivo
benestare.
  2.  Per  i  veicoli  provenienti   dall'estero,   la   domanda   di
autorizzazione  alla  circolazione  puo'   essere   presentata   alla
prefettura-ufficio  territoriale  del  Governo  della  provincia   di
confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche  dal
committente o dal destinatario  delle  merci  o  da  una  agenzia  di
servizi a cio' delegata dagli  interessati.  In  tali  casi,  per  la
concessione delle autorizzazioni i signori prefetti  dovranno  tenere
conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di  urgenza  e
indifferibilita' del trasporto, anche della distanza della  localita'
di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso
le localita' di confine.
  3. Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia,  i
signori  prefetti  dovranno   tener   conto,   nel   rilascio   delle
autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere  a)  e  c),  anche
delle difficolta'  derivanti  dalla  specifica  posizione  geografica
della Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le  operazioni
di traghettamento.
  4. Durante i periodi di  divieto  i  prefetti  nel  cui  territorio
ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente,  i
veicoli provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per  la
sosta o autoporti, siti in prossimita' della frontiera.

                               Art. 8
 
  1. Il calendario di cui all'art. 1 non si  applica  per  i  veicoli
eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:
  a)  adibiti  a  pubblico  servizio  per  interventi  urgenti  e  di
emergenza, o  che  trasportano  materiali  ed  attrezzi  a  tal  fine
occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
  b) militari, per comprovate necessita' di servizio, e  delle  forze
di polizia;
  c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade  per
motivi urgenti di servizio;
  d) delle amministrazioni comunali contrassegnati  con  la  dicitura
«Servizio  Nettezza  Urbana»  nonche'  quelli  che  per  conto  delle
amministrazioni comunali effettuano il servizio «smaltimento rifiuti»
purche'    muniti    di    apposita     documentazione     rilasciata
dall'amministrazione comunale;
  e) appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del  Ministero
dello sviluppo  economico  o  alle  Poste  Italiane  S.p.a.,  purche'
contrassegnati con l'emblema «PT» o con l'emblema  «Poste  Italiane»,
nonche' quelli di supporto, purche' muniti di apposita documentazione
rilasciata  dall'amministrazione  delle  poste  e  telecomunicazioni,
anche estera; nonche'  quelli  in  possesso,  ai  sensi  del  decreto
legislativo 22 luglio 1999,  n.  261,  di  licenze  e  autorizzazioni
rilasciate dal medesimo Dipartimento, se effettuano, durante i giorni
di divieto, trasporti legati esclusivamente ai servizi postali;
  f) del  servizio  radiotelevisivo,  esclusivamente  per  urgenti  e
comprovate ragioni di servizio;
  g) adibiti al trasporto di  carburanti  o  combustibili  liquidi  o
gassosi destinati alla distribuzione e consumo;
  h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma  8,
del  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni, che  circolano  su  strade  non  comprese  nella  rete
stradale di interesse nazionale di  cui  al  decreto  legislativo  29
ottobre 1999, n. 461.

                               Art. 9
 
  1. Il trasporto delle merci  pericolose  comprese  nella  classe  1
della  classifica  di  cui  all'art.  168,  comma  1,   del   decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e  successive  modificazioni,  e'
vietato comunque, indipendentemente dalla massa  complessiva  massima
del veicolo, oltreche' nei giorni di calendario indicati all'art.  1,
dal 27 maggio al 10 settembre  compresi,  dalle  ore  08,00  di  ogni
sabato alle ore 24,00 della domenica successiva.
  2. Per tali trasporti non sono ammesse  autorizzazioni  prefettizie
alla circolazione ad eccezione del trasporto  di  fuochi  artificiali
rientranti nella IV  e  V  categoria,  previste  nell'allegato  A  al
regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.  773,
delle leggi di pubblica sicurezza,  approvato  con  regio  decreto  6
maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel  rispetto
di tutte le normative vigenti, lungo  gli  itinerari  e  nei  periodi
temporali  richiesti,  previa  verifica  di  compatibilita'  con   le
esigenze della sicurezza della circolazione stradale.
  3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono  altresi'  essere
rilasciate autorizzazioni prefettizie per  motivi  di  necessita'  ed
urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per  le
quali siano previsti tempi di esecuzione  estremamente  contenuti  in
modo  tale  da  rendere  indispensabile,  sulla  base  di   specifica
documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la  lavorazione  a
ciclo  continuo  anche  nei  giorni  festivi.  Dette   autorizzazioni
potranno  essere   rilasciate   limitatamente   a   tratti   stradali
interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai
comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni
che  possano  costituire  potenziale  pericolo  in  dipendenza  della
circolazione  dei  veicoli.  Nelle  stesse   autorizzazioni   saranno
indicati gli itinerari, gli orari  e  le  modalita'  che  gli  stessi
prefetti  riterranno  necessari  ed  opportuni  nel  rispetto   delle
esigenze di massima sicurezza  del  trasporto  e  della  circolazione
stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali  si
ritiene  prevedibile  la  massima  affluenza  di  traffico  veicolare
turistico nella zona interessata dalla deroga.
  4. Il divieto di circolazione per le merci  pericolose  di  cui  al
comma  1  non  trova  applicazione,  per  comprovate  necessita'   di
servizio, per i veicoli e per  i  complessi  di  veicoli  di  seguito
elencati, anche se circolano scarichi:
  a) militari e delle Forze di Polizia;
  b) militari appartenenti a  Forze  armate  straniere  e  civili  da
queste commissionati,  per  esercitazioni,  operazioni  o  assistenza
militare  in  base  ad  accordi  internazionali,  purche'  muniti  di
apposito  credito  di  movimento  rilasciato  dal  comando   militare
competente;
  c) civili commissionati dalle Forze armate muniti del documento  di
accompagnamento di cui  al  decreto  ministeriale  2  settembre  1977
integrato con decreto ministeriale 24  maggio  1978,  rilasciato  dal
comando militare competente.
  Di   ogni   trasporto   deve   essere   data   informazione    alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo  nel  cui  territorio  di
competenza ha inizio il viaggio o l'ingresso in territorio nazionale.

                               Art. 10
 
  1.   Le   autorizzazioni   prefettizie   alla   circolazione   sono
estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente  nel  caso
in  cui  tale  circostanza  si  verifichi  nell'ambito  di  un  ciclo
lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che  deve  ripetersi
nel corso della stessa giornata lavorativa.

                               Art. 11
 
  1. Le prefetture-uffici territoriali  del  Governo  attueranno,  ai
sensi dell'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada,  approvato
con  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni,  le  direttive  contenute  nel  presente   decreto   e
provvederanno a  darne  conoscenza  alle  amministrazioni  regionali,
provinciali e comunali, nonche' ad ogni altro  ente  od  associazione
interessati.
  2.  Ai  fini  statistici  e  per  lo  studio   del   fenomeno,   le
prefetture-uffici territoriali del Governo  comunicano,  con  cadenza
semestrale, ai Ministeri dell'interno e delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 4 del presente
decreto.
  3. In conformita'  a  quanto  concordato  nel  protocollo  d'intesa
siglato tra Governo e associazioni di categoria in data  28  novembre
2013,  entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore   delle
disposizioni del presente decreto, sara' verificata, la  possibilita'
di apportare modifiche e integrazioni finalizzate  a  contemperare  i
livelli di sicurezza della circolazione con misure atte a favorire un
incremento di competitivita' dell'autotrasporto.
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
 
    Roma, 13 dicembre 2016
 
                                                  Il Ministro: Delrio
 

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 4616


 

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