• Normativa
  • Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 22 dicembre 2015

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 22 dicembre 2015

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione  stradale
fuori dai centri abitati per l'anno 2016. (15A09790)

(GU n.303 del 31-12-2015)

 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI
 
  Visto l'art. 6, comma 1, del nuovo codice della  strada,  approvato
con  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni;
  Viste le relative disposizioni attuative contenute nell'art. 7  del
Regolamento di esecuzione e di  attuazione  del  nuovo  codice  della
strada, approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina  le
limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai  centri  abitati
in particolari giorni e per particolari veicoli;
  Considerato che, al fine di garantire in via  prioritaria  migliori
condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei  periodi  di
maggiore intensita' della stessa, si  rende  necessario  limitare  la
circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e  dei  complessi
di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima
autorizzata superiore a 7,5 t;
  Considerato che, per le stesse  motivazioni,  si  rende  necessario
limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli  adibiti
a trasporti eccezionali nonche' dei  veicoli  che  trasportano  merci
pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1  e  4,  del  nuovo  codice
della strada;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
  1. E' vietata la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli
ed ai complessi di veicoli,  per  il  trasporto  di  cose,  di  massa
complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi
e negli altri particolari giorni dell'anno 2016 di seguito elencati:
    a) tutte le domeniche  dei  mesi  di  gennaio,  febbraio,  marzo,
aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 9,00 alle ore
22,00;
    b) tutte le domeniche  dei  mesi  di  giugno,  luglio,  agosto  e
settembre, dalle ore 7,00 alle ore 22,00;
    c) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio;
    d) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;
    e) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 25 marzo;
    f) dalle ore 9,00 alle ore 16,00 del 26 marzo;
    g) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 28 marzo;
    h) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;
    i) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 2 giugno;
    l) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 2 luglio;
    m) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 9 luglio;
    n) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 16 luglio;
    o) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 23 luglio;
    p) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 29 luglio;
    q) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 30 luglio;
    r) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 5 agosto;
    s) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 6 agosto;
    t) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 15 agosto;
    u) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 20 agosto;
    v) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 27 agosto;
    z) dalle ore 9,00 alle ore 16,00 del 29 ottobre;
    aa) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 1° novembre;
    bb) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 8 dicembre;
    cc) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre.
  2. Per i complessi di veicoli  costituiti  da  un  trattore  ed  un
semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il
limite di massa di cui  al  comma  precedente  deve  essere  riferito
unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel  caso  in
cui quest'ultimo non sia atto al carico, coincide con la  tara  dello
stesso, come risultante dalla carta di circolazione. Tale limitazione
non  si  applica  se  il  trattore  circola  isolato  e   sia   stato
precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per
la prosecuzione del  trasporto  della  merce  attraverso  il  sistema
intermodale,  purche'  munito  di  idonea  documentazione  attestante
l'avvenuta riconsegna.

                               Art. 2
 
  1. Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla  Sardegna,  muniti
di idonea  documentazione  attestante  l'origine  del  viaggio  e  di
destinazione  del  carico,  l'orario  di  inizio   del   divieto   e'
posticipato di ore  quattro.  Limitatamente  ai  veicoli  provenienti
dall'estero con un solo conducente e' consentito, qualora il  periodo
di riposo giornaliero - come previsto dalle norme del regolamento  CE
n.  561/2006  e  successive  modifiche  -  cada  in  coincidenza  del
posticipo di cui al presente comma, di usufruire - con decorrenza dal
termine del periodo di riposo - di un posticipo di ore quattro.
   2.  Per  i  veicoli   diretti   all'estero,   muniti   di   idonea
documentazione attestante la destinazione  del  carico,  l'orario  di
termine del divieto e' anticipato di ore due; per i  veicoli  diretti
in  Sardegna  muniti   di   idonea   documentazione   attestante   la
destinazione  del  viaggio,  l'orario  di  termine  del  divieto   e'
anticipato di ore quattro.
  3. Tale anticipazione e' estesa a ore quattro anche per  i  veicoli
diretti agli interporti di rilevanza nazionale o  comunque  collocati
in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi
alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano,  Rivalta
Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai  terminal
intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e  Milano  smistamento,
agli aeroporti per l'esecuzione di un trasporto a mezzo cargo  aereo,
e che trasportano merci destinate all'estero. La stessa anticipazione
si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unita' di carico
vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite  gli
stessi interporti, terminals intermodali ed  aereoporti,  all'estero,
nonche' ai complessi  veicolari  scarichi,  che  siano  diretti  agli
interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul  treno.
Detti veicoli devono essere muniti di idonea  documentazione  (ordine
di spedizione) attestante la destinazione delle merci.
  4. Per i veicoli  che  circolano  in  Sardegna,  provenienti  dalla
rimanente parte del territorio nazionale, purche'  muniti  di  idonea
documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario  di  inizio
del divieto e' posticipato di ore quattro. Per i complessi di veicoli
costituiti da un trattore ed un semirimorchio, la deroga  applicabile
al semirimorchio si intende estesa al trattore stradale anche  quando
quest'ultimo non sia proveniente dalla rimanente parte del territorio
nazionale. Al fine di favorire  l'intermodalita'  del  trasporto,  la
stessa deroga e' accordata ai veicoli ed ai complessi di veicoli  che
circolano  in  Sicilia,  provenienti  dalla   rimanente   parte   del
territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione
di quello proveniente dalla Calabria attraverso  i  porti  di  Reggio
Calabria  e  Villa   San   Giovanni,   purche'   muniti   di   idonea
documentazione attestante l'origine del viaggio.
  5. Per i veicoli  che  circolano  in  Sardegna,  diretti  ai  porti
dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti  verso  la  rimanente
parte del territorio  nazionale,  per  i  veicoli  che  circolano  in
Sicilia, diretti verso la rimanente parte  del  territorio  nazionale
che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione  di  quelli  diretti
alla Calabria attraverso i porti  di  Reggio  Calabria  e  Villa  San
Giovanni,  e  per  i  veicoli  impiegati   in   trasporti   combinati
strada-mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte  marittime  di
cui all'art. 1 del decreto del  Ministro  dei  trasporti  31  gennaio
2007, e successive modifiche ed integrazioni, che rientrano nel campo
di applicazione del  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione 15 febbraio 2001 (trasporto combinato), purche' muniti di
idonea documentazione attestante la destinazione  del  viaggio  e  di
lettera  di  prenotazione  (prenotazione)   o   titolo   di   viaggio
(biglietto) per l'imbarco, il divieto di cui  all'art.  1  non  trova
applicazione.
  6. Salvo quanto disposto dai commi 4 e 5, per  tenere  conto  delle
difficolta'  di   circolazione   in   presenza   dei   cantieri   per
l'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonche'  di
quelle connesse con le operazioni di  traghettamento,  da  e  per  la
Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San  Giovanni,
per i veicoli provenienti o diretti in  Sicilia,  purche'  muniti  di
idonea documentazione attestante  l'origine  e  la  destinazione  del
viaggio, l'orario di inizio del divieto e' posticipato di ore  due  e
l'orario di termine del divieto e' anticipato di ore due.
  7. Ai  fini  dell'applicazione  dei  precedenti  commi,  i  veicoli
provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Citta' del
Vaticano,  o  diretti  negli  stessi,  sono  assimilati  ai   veicoli
provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.
  8. Le disposizioni riportate  nei  precedenti  commi  si  applicano
anche per i veicoli eccezionali e per i trasporti  in  condizione  di
eccezionalita',  salvo  diverse  prescrizioni  eventualmente  imposte
nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 10, comma  6,  del
decreto  legislativo  30  aprile   1992,   n.   285,   e   successive
modificazioni.

                               Art. 3
 
  1. Il divieto di cui  all'art.  1  non  trova  applicazione  per  i
veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati,  anche  se
circolano scarichi:
    a) adibiti a  pubblico  servizio  per  interventi  urgenti  e  di
emergenza, o che trasportano materiali ed  attrezzature  a  tal  fine
occorrenti  (Vigili  del  fuoco,  Protezione  civile,   societa'   di
erogazione di servizi pubblici essenziali - gas, luce,  acqua  -  con
documentazione a bordo  da  esibire  in  occasione  di  controlli  di
polizia, anche in momenti successivi secondo le  indicazioni  fornite
dagli stessi organi di controllo, etc.);
    b)  militari  o  con  targa  CRI  (Croce  rossa  italiana),   per
comprovate necessita' di servizio, e delle forze di polizia;
    c) utilizzati dagli enti proprietari o  concessionari  di  strade
per motivi urgenti di servizio;
    d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la  dicitura
"Servizio nettezza  urbana"  nonche'  quelli  che,  per  conto  delle
amministrazioni  comunali,  effettuano   il   servizio   "smaltimento
rifiuti",  purche'  muniti  di  apposita  documentazione   rilasciata
dall'amministrazione comunale;
    e)  appartenenti  al  Dipartimento  per  le   comunicazioni   del
Ministero dello sviluppo economico  o  alle  Poste  Italiane  S.p.a.,
purche' contrassegnati con l'emblema  «PT»  o  con  l'emblema  «Poste
Italiane», nonche' quelli di supporto,  purche'  muniti  di  apposita
documentazione  rilasciata   dall'amministrazione   delle   poste   e
telecomunicazioni, anche estera, nonche' quelli in possesso, ai sensi
del decreto  legislativo  22  luglio  1999,  n.  261,  di  licenze  e
autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento,  se  effettuano,
durante i giorni  di  divieto,  trasporti  legati  esclusivamente  ai
servizi postali;
    f) del servizio radiotelevisivo,  esclusivamente  per  urgenti  e
comprovate ragioni di servizio;
    g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili,  liquidi  o
gassosi, destinati alla distribuzione  e  consumo  sia  pubblico  che
privato;
    h) adibiti al trasporto esclusivamente  di  animali  destinati  a
gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da  effettuarsi
od effettuate nelle quarantotto ore;
    i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro  a  bordo  degli
aeromobili  o  che  trasportano  motori  e  parti  di   ricambio   di
aeromobili;
    l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi
indispensabili destinati alla marina mercantile,  purche'  muniti  di
idonea documentazione;
    m) adibiti esclusivamente al trasporto di:
      1) giornali, quotidiani e periodici;
      2) prodotti per uso medico;
      3) latte, escluso quello a lunga conservazione,  o  di  liquidi
alimentari, purche', in quest'ultimo  caso,  gli  stessi  trasportino
latte o siano diretti al  caricamento  dello  stesso.  Detti  veicoli
devono essere muniti di cartelli indicatori  di  colore  verde  delle
dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di  altezza,  con  impressa  in
nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20  m,  fissati  in
modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
    n) classificati macchine  agricole  ai  sensi  dell'art.  57  del
decreto  legislativo  30   aprile   1992,   n.   285   e   successive
modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su  strade
non comprese nella rete stradale di interesse  nazionale  di  cui  al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
    o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di  acqua  per
uso domestico, ed autocisterne adibite al trasporto di  alimenti  per
animali da allevamento;
    p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
    q) per il trasporto esclusivo di derrate alimentari deperibili in
regime ATP;
    r) per il trasporto esclusivo di prodotti alimentari  deperibili,
quali frutta e ortaggi freschi,  carni  e  pesci  freschi,  latticini
freschi, derivati del latte freschi, e  per  il  trasporto  di  fiori
recisi,  semi  vitali  non  ancora  germogliati,  pulcini   destinati
all'allevamento, uova da cova con specifica attestazione  all'interno
del documento di trasporto o  equipollente,  animali  vivi  destinati
alla macellazione o provenienti dall'estero, nonche' i  sottoprodotti
derivanti dalla macellazione di animali. Detti veicoli devono  essere
muniti di cartelli indicatori di colore  verde  delle  dimensioni  di
0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera "d"
minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo  ben  visibile  su
ciascuna delle fiancate e sul retro."
  2. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione altresi':
    a)  per  i  veicoli  prenotati  per  ottemperare  all'obbligo  di
revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purche' il  veicolo
sia munito del foglio di prenotazione e solo  per  il  percorso  piu'
breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di
svolgimento delle operazioni di revisione,  escludendo  dal  percorso
tratti autostradali;
    b) per i veicoli che compiono percorso per il rientro  alle  sedi
dell'impresa intestataria degli stessi, principale o  secondarie,  da
documentare  con  l'esibizione  di  un  aggiornato   certificato   di
iscrizione  alla  Camera  di  commercio,  industria  ed  artigianato,
purche' tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km
dalle medesime sedi a decorrere dall'orario di inizio del  divieto  e
non percorrano tratti autostradali;
    c) per i trattori isolati per il solo  percorso  per  il  rientro
presso la sede dell'impresa intestataria del  veicolo,  limitatamente
ai trattori impiegati per il trasporto combinato di cui  all'art.  2,
comma 3, ultimo periodo.
  3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, il divieto  di
cui all'art. 1 non trova applicazione per i veicoli  ed  i  complessi
dei veicoli carichi impiegati in  trasporti  combinati  strada-rotaia
(combinato  ferroviario)  o  strada-mare  (combinato  marittimo)  che
rientrino nella definizione e nell'ambito applicativo dell'art. 1 del
decreto del Ministro dei trasporti e della  navigazione  15  febbraio
2001, purche' muniti di  idonea  documentazione  CMR  o  equipollente
attestante  la  destinazione  o  la  provenienza  del  carico  e   di
prenotazione o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco. La  parte
del tragitto iniziale o terminale effettuata su strada  e  consentita
ai sensi del presente comma non puo' in nessun caso superare i 150 km
in linea d'aria dal porto o dalla stazione ferroviaria di  imbarco  o
di sbarco.

                               Art. 4
 
  1. Dal divieto di cui all'art. 1 sono esclusi,  purche'  muniti  di
autorizzazione prefettizia:
    a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi  da  quelli
di cui all'art. 3, lettera r), che, per la loro intrinseca  natura  o
per fattori climatici  e  stagionali,  sono  soggetti  ad  un  rapido
deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento
dai luoghi di produzione a quelli di deposito o  vendita,  nonche'  i
veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al  trasporto  di  prodotti
destinati all'alimentazione degli animali;
    b) i veicoli ed i complessi  di  veicoli,  classificati  macchine
agricole, destinati al trasporto di cose,  che  circolano  su  strade
comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
    c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e
comprovata necessita' ed urgenza, ivi compresi quelli  impiegati  per
esigenze  legate  a  cicli  continui  di  produzione  industriale,  a
condizione  che  tali  esigenze   siano   riferibili   a   situazioni
eccezionali  debitamente  documentate,   temporalmente   limitate   e
quantitativamente definite.
  2. I veicoli di cui ai punti a) e c) del comma 1  autorizzati  alla
circolazione in deroga, devono altresi'  essere  muniti  di  cartelli
indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40
m di altezza, con impressa  in  nero  la  lettera  «a»  minuscola  di
altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle
fiancate e sul retro.

                               Art. 5
 
  1. Per i veicoli di  cui  all'art.  4,  comma  1,  lettera  c),  le
richieste di autorizzazione  a  circolare  in  deroga  devono  essere
inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si  chiede  di
poter circolare, di norma alla  prefettura-ufficio  territoriale  del
Governo  della  provincia  di  partenza,  che,  accertata  la   reale
rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui all'art. 4, comma
1, lettera a), ove non sussistano motivazioni contrarie, rilascia  il
provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato:
    a) l'arco temporale di validita', non superiore a sei mesi;
    b) la targa del veicolo autorizzato  alla  circolazione;  possono
essere indicate le targhe di piu' veicoli  se  connessi  alla  stessa
necessita';
    c) le localita' di partenza  e  di  arrivo,  nonche'  i  percorsi
consentiti in base alle situazioni di traffico.  Se  l'autorizzazione
investe solo l'ambito di una provincia puo'  essere  indicata  l'area
territoriale ove  e'  consentita  la  circolazione,  specificando  le
eventuali strade sulle quali permanga il divieto;
    d) il prodotto o  i  prodotti  per  il  trasporto  dei  quali  e'
consentita la circolazione;
    e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido solo
per il trasporto dei prodotti indicati  nella  richiesta  e  che  sul
veicolo  devono   essere   fissati   cartelli   indicatori   con   le
caratteristiche e modalita' gia' specificate all'art. 4, comma 2.
  2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui all'art. 4, comma 1,
lettera b), le richieste di  autorizzazione  a  circolare  in  deroga
devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in  cui
si chiede di poter circolare,  alla  prefettura-ufficio  territoriale
del Governo della provincia interessata che rilascia il provvedimento
autorizzativo sul quale sara' indicato:
    a) l'arco temporale  di  validita',  corrispondente  alla  durata
della campagna di produzione agricola che in  casi  particolari  puo'
essere esteso all'intero anno solare;
    b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di
veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di
tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare;
    c)  l'area  territoriale  ove  e'  consentita   la   circolazione
specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.
  3. Per le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) nel
caso  in  cui  sia  comprovata  la   continuita'   dell'esigenza   di
effettuare, da parte dello stesso soggetto, piu' viaggi in regime  di
deroga e la costanza della tipologia  dei  prodotti  trasportati,  e'
ammessa la facolta', da parte della  prefettura-ufficio  territoriale
del Governo, di rinnovare, anche piu' di una volta ed  in  ogni  caso
non oltre il termine  dell'anno  solare,  l'autorizzazione  concessa,
mediante l'apposizione  di  un  visto  di  convalida,  a  seguito  di
richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.

                               Art. 6
 
  1. Per i veicoli di  cui  all'art.  4,  comma  1,  lettera  c),  le
richieste di autorizzazione  a  circolare  in  deroga  devono  essere
inoltrate,  in  tempo  utile,  di   norma   alla   prefettura-ufficio
territoriale del Governo della provincia di partenza,  che,  valutate
le necessita' e le urgenze prospettate, in relazione alle  condizioni
locali  e   generali   della   circolazione,   puo'   rilasciare   il
provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato:
    a) il giorno o i giorni di validita'; l'estensione a piu'  giorni
e'  ammessa  solo  in  relazione  alla  lunghezza  del  percorso   da
effettuare, o alla tipologia di trasporto da autorizzare;
    b) la targa del veicolo autorizzato; l'estensione a  piu'  targhe
e' ammessa in relazione alla necessita' di suddividere  il  trasporto
in piu' parti;
    c) le localita' di partenza e  di  arrivo,  nonche'  il  percorso
consentito in base alle situazioni di traffico;
    d) il prodotto oggetto del trasporto;
    e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido solo
per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono  essere
fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche  e  le  modalita'
gia' specificate all'art. 4, comma 2.
  2. Per le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma  1,  lettera  c),
relative ai  veicoli  da  impiegarsi  per  esigenze  legate  a  cicli
continui  di  produzione,  la  prefettura-ufficio  territoriale   del
Governo competente, dovra' esaminare e  valutare  l'indispensabilita'
della richiesta, sulla base di specifica documentazione che  comprovi
la necessita',  da  parte  dell'azienda  di  produzione,  per  motivi
contingenti, di effettuare la lavorazione a ciclo continuo anche  nei
giorni festivi. Per le medesime autorizzazioni, e per quelle relative
ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere  e  mercati  ed  ai
veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso
in cui sussista,  da  parte  dello  stesso  soggetto,  l'esigenza  di
effettuare piu' viaggi in regime di deroga per  la  stessa  tipologia
dei  prodotti  trasportati,  le  prefetture-uffici  territoriali  del
Governo,  ove  non  sussistono  motivazioni   contrarie,   rilasciano
un'unica  autorizzazione  di  validita'  temporale  non  superiore  a
quattro mesi, sulla quale  possono  essere  diversificate,  per  ogni
giornata in cui e' ammessa la circolazione in deroga,  la  targa  dei
veicoli   autorizzati,   il   percorso   consentito,   le   eventuali
prescrizioni. Nel caso di veicoli da impiegarsi per esigenze legate a
cicli continui di produzione e di veicoli  adibiti  al  trasporto  di
attrezzature per spettacoli dal vivo,  l'autorizzazione  puo'  essere
rilasciata anche dalla prefettura-ufficio  territoriale  del  Governo
nel  cui  territorio  di  competenza  ha  sede  lo  stabilimento   di
produzione o dove si svolge lo  spettacolo,  previo  benestare  della
prefettura - ufficio territoriale del Governo - nel cui territorio di
competenza ha inizio il viaggio.

                               Art. 7
 
  1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4,
puo' essere rilasciata anche  dalla  prefettura-ufficio  territoriale
del Governo nel cui territorio di competenza ha  sede  l'impresa  che
esegue il trasporto o che e' comunque interessata all'esecuzione  del
medesimo. In tal caso la prefettura-ufficio territoriale del  Governo
nel cui territorio di competenza  ha  inizio  il  viaggio  che  viene
effettuato in regime di deroga deve  fornire  il  proprio  preventivo
benestare.
  2.  Per  i  veicoli  provenienti   dall'estero,   la   domanda   di
autorizzazione  alla  circolazione  puo'   essere   presentata   alla
prefettura-ufficio  territoriale  del  Governo  della  provincia   di
confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche  dal
committente o dal destinatario  delle  merci  o  da  una  agenzia  di
servizi a cio' delegata dagli  interessati.  In  tali  casi,  per  la
concessione delle autorizzazioni i signori prefetti  dovranno  tenere
conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di  urgenza  e
indifferibilita' del trasporto, anche della distanza della  localita'
di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso
le localita' di confine.
  3. Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia,  i
signori  prefetti  dovranno   tener   conto,   nel   rilascio   delle
autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere  a)  e  c),  anche
delle difficolta'  derivanti  dalla  specifica  posizione  geografica
della Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le  operazioni
di traghettamento.
  4. Durante i periodi di  divieto  i  prefetti  nel  cui  territorio
ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente,  i
veicoli provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per  la
sosta o autoporti, siti in prossimita' della frontiera.

                               Art. 8
 
  1. Il calendario di cui all'art. 1 non si  applica  per  i  veicoli
eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:
    a) adibiti a  pubblico  servizio  per  interventi  urgenti  e  di
emergenza, o  che  trasportano  materiali  ed  attrezzi  a  tal  fine
occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
    b) militari, per comprovate necessita' di servizio, e delle forze
di polizia;
    c) utilizzati dagli enti proprietari o  concessionari  di  strade
per motivi urgenti di servizio;
    d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la  dicitura
«Servizio  Nettezza  Urbana»  nonche'  quelli  che  per  conto  delle
amministrazioni comunali effettuano il servizio «smaltimento rifiuti»
purche'    muniti    di    apposita     documentazione     rilasciata
dall'amministrazione comunale;
    e)  appartenenti  al  Dipartimento  per  le   comunicazioni   del
Ministero dello sviluppo economico  o  alle  Poste  Italiane  S.p.a.,
purche' contrassegnati con l'emblema  «PT»  o  con  l'emblema  «Poste
Italiane», nonche' quelli di supporto,  purche'  muniti  di  apposita
documentazione  rilasciata   dall'amministrazione   delle   poste   e
telecomunicazioni, anche estera; nonche' quelli in possesso, ai sensi
del decreto  legislativo  22  luglio  1999,  n.  261,  di  licenze  e
autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento,  se  effettuano,
durante i giorni  di  divieto,  trasporti  legati  esclusivamente  ai
servizi postali;
    f) del servizio radiotelevisivo,  esclusivamente  per  urgenti  e
comprovate ragioni di servizio;
    g) adibiti al trasporto di carburanti o  combustibili  liquidi  o
gassosi destinati alla distribuzione e consumo;
    h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell'art.  104,  comma
8, del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni, che  circolano  su  strade  non  comprese  nella  rete
stradale di interesse nazionale di  cui  al  decreto  legislativo  29
ottobre 1999, n. 461.

                               Art. 9
 
  1. Il trasporto delle merci  pericolose  comprese  nella  classe  1
della  classifica  di  cui  all'art.  168,  comma  1,   del   decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e  successive  modificazioni,  e'
vietato comunque, indipendentemente dalla massa  complessiva  massima
del veicolo, oltreche' nei giorni di calendario indicati all'art.  1,
dal 28 maggio all'11 settembre compresi,  dalle  ore  08.00  di  ogni
sabato alle ore 24.00 della domenica successiva.
   2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni  prefettizie
alla circolazione ad eccezione del trasporto  di  fuochi  artificiali
rientranti nella IV  e  V  categoria,  previste  nell'allegato  A  al
regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.  773,
delle leggi di pubblica sicurezza,  approvato  con  regio  decreto  6
maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel  rispetto
di tutte le normative vigenti, lungo  gli  itinerari  e  nei  periodi
temporali  richiesti,  previa  verifica  di  compatibilita'  con   le
esigenze della sicurezza della circolazione stradale.
  3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono  altresi'  essere
rilasciate autorizzazioni prefettizie per  motivi  di  necessita'  ed
urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per  le
quali siano previsti tempi di esecuzione  estremamente  contenuti  in
modo  tale  da  rendere  indispensabile,  sulla  base  di   specifica
documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la  lavorazione  a
ciclo  continuo  anche  nei  giorni  festivi.  Dette   autorizzazioni
potranno  essere   rilasciate   limitatamente   a   tratti   stradali
interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai
comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni
che  possano  costituire  potenziale  pericolo  in  dipendenza  della
circolazione  dei  veicoli.  Nelle  stesse   autorizzazioni   saranno
indicati gli itinerari, gli orari  e  le  modalita'  che  gli  stessi
prefetti  riterranno  necessari  ed  opportuni  nel  rispetto   delle
esigenze di massima sicurezza  del  trasporto  e  della  circolazione
stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali  si
ritiene  prevedibile  la  massima  affluenza  di  traffico  veicolare
turistico nella zona interessata dalla deroga.
  4. Il divieto di circolazione per le merci  pericolose  di  cui  al
comma  1  non  trova  applicazione,  per  comprovate  necessita'   di
servizio, per i veicoli e per  i  complessi  di  veicoli  di  seguito
elencati, anche se circolano scarichi:
    a) militari e delle Forze di Polizia;
    b) militari appartenenti a forze armate  straniere  e  civili  da
queste commissionati,  per  esercitazioni,  operazioni  o  assistenza
militare  in  base  ad  accordi  internazionali,  purche'  muniti  di
apposito  credito  di  movimento  rilasciato  dal  comando   militare
competente;
    c) civili commissionati dalle forze armate muniti  del  documento
di accompagnamento di cui al decreto ministeriale  2  settembre  1977
integrato con decreto ministeriale 24  maggio  1978,  rilasciato  dal
comando militare competente.
  5.  Di  ogni  trasporto  deve   essere   data   informazione   alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo  nel  cui  territorio  di
competenza ha inizio il viaggio o l'ingresso in territorio nazionale.

                               Art. 10
 
  1.   Le   autorizzazioni   prefettizie   alla   circolazione   sono
estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente  nel  caso
in  cui  tale  circostanza  si  verifichi  nell'ambito  di  un  ciclo
lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che  deve  ripetersi
nel corso della stessa giornata lavorativa.

                               Art. 11
 
  1. Le prefetture-uffici territoriali  del  Governo  attueranno,  ai
sensi dell'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada,  approvato
con  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni,  le  direttive  contenute  nel  presente   decreto   e
provvederanno a  darne  conoscenza  alle  amministrazioni  regionali,
provinciali e comunali, nonche' ad ogni altro  ente  od  associazione
interessati.
   2.  Ai  fini  statistici  e  per  lo  studio  del   fenomeno,   le
prefetture-uffici territoriali del Governo  comunicano,  con  cadenza
semestrale, ai Ministeri dell'interno e delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 4 del presente
decreto.
  3. In conformita'  a  quanto  concordato  nel  protocollo  d'intesa
siglato tra Governo e Associazioni di categoria in data  28  novembre
2013,  entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore   delle
disposizioni del presente decreto, sara' verificata, la  possibilita'
di apportare modifiche e integrazioni finalizzate  a  contemperare  i
livelli di sicurezza della circolazione con misure atte a favorire un
incremento di competitivita' dell'autotrasporto.
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
 
    Roma, 22 dicembre 2015
 
                                                  Il Ministro: Delrio
 

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 3680

   

 

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