- Normativa
- Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 22 dicembre 2015
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 22 dicembre 2015
Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale
fuori dai centri abitati per l'anno 2016. (15A09790)
(GU n.303 del 31-12-2015)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato
con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
Viste le relative disposizioni attuative contenute nell'art. 7 del
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che disciplina le
limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati
in particolari giorni e per particolari veicoli;
Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori
condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di
maggiore intensita' della stessa, si rende necessario limitare la
circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi
di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima
autorizzata superiore a 7,5 t;
Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario
limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti
a trasporti eccezionali nonche' dei veicoli che trasportano merci
pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1 e 4, del nuovo codice
della strada;
Decreta:
Art. 1
1. E' vietata la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli
ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa
complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi
e negli altri particolari giorni dell'anno 2016 di seguito elencati:
a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo,
aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 9,00 alle ore
22,00;
b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e
settembre, dalle ore 7,00 alle ore 22,00;
c) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio;
d) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;
e) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 25 marzo;
f) dalle ore 9,00 alle ore 16,00 del 26 marzo;
g) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 28 marzo;
h) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;
i) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 2 giugno;
l) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 2 luglio;
m) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 9 luglio;
n) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 16 luglio;
o) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 23 luglio;
p) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 29 luglio;
q) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 30 luglio;
r) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 5 agosto;
s) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 6 agosto;
t) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 15 agosto;
u) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 20 agosto;
v) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 27 agosto;
z) dalle ore 9,00 alle ore 16,00 del 29 ottobre;
aa) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 1° novembre;
bb) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 8 dicembre;
cc) dalle ore 9,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre.
2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un
semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il
limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito
unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in
cui quest'ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello
stesso, come risultante dalla carta di circolazione. Tale limitazione
non si applica se il trattore circola isolato e sia stato
precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per
la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema
intermodale, purche' munito di idonea documentazione attestante
l'avvenuta riconsegna.
Art. 2
1. Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti
di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e di
destinazione del carico, l'orario di inizio del divieto e'
posticipato di ore quattro. Limitatamente ai veicoli provenienti
dall'estero con un solo conducente e' consentito, qualora il periodo
di riposo giornaliero - come previsto dalle norme del regolamento CE
n. 561/2006 e successive modifiche - cada in coincidenza del
posticipo di cui al presente comma, di usufruire - con decorrenza dal
termine del periodo di riposo - di un posticipo di ore quattro.
2. Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea
documentazione attestante la destinazione del carico, l'orario di
termine del divieto e' anticipato di ore due; per i veicoli diretti
in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la
destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto e'
anticipato di ore quattro.
3. Tale anticipazione e' estesa a ore quattro anche per i veicoli
diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati
in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi
alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta
Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminal
intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento,
agli aeroporti per l'esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo,
e che trasportano merci destinate all'estero. La stessa anticipazione
si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unita' di carico
vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli
stessi interporti, terminals intermodali ed aereoporti, all'estero,
nonche' ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli
interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul treno.
Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine
di spedizione) attestante la destinazione delle merci.
4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla
rimanente parte del territorio nazionale, purche' muniti di idonea
documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio
del divieto e' posticipato di ore quattro. Per i complessi di veicoli
costituiti da un trattore ed un semirimorchio, la deroga applicabile
al semirimorchio si intende estesa al trattore stradale anche quando
quest'ultimo non sia proveniente dalla rimanente parte del territorio
nazionale. Al fine di favorire l'intermodalita' del trasporto, la
stessa deroga e' accordata ai veicoli ed ai complessi di veicoli che
circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del
territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione
di quello proveniente dalla Calabria attraverso i porti di Reggio
Calabria e Villa San Giovanni, purche' muniti di idonea
documentazione attestante l'origine del viaggio.
5. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti
dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente
parte del territorio nazionale, per i veicoli che circolano in
Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale
che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti
alla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San
Giovanni, e per i veicoli impiegati in trasporti combinati
strada-mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime di
cui all'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti 31 gennaio
2007, e successive modifiche ed integrazioni, che rientrano nel campo
di applicazione del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 15 febbraio 2001 (trasporto combinato), purche' muniti di
idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di
lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio
(biglietto) per l'imbarco, il divieto di cui all'art. 1 non trova
applicazione.
6. Salvo quanto disposto dai commi 4 e 5, per tenere conto delle
difficolta' di circolazione in presenza dei cantieri per
l'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonche' di
quelle connesse con le operazioni di traghettamento, da e per la
Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni,
per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purche' muniti di
idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del
viaggio, l'orario di inizio del divieto e' posticipato di ore due e
l'orario di termine del divieto e' anticipato di ore due.
7. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, i veicoli
provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Citta' del
Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli
provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.
8. Le disposizioni riportate nei precedenti commi si applicano
anche per i veicoli eccezionali e per i trasporti in condizione di
eccezionalita', salvo diverse prescrizioni eventualmente imposte
nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 10, comma 6, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni.
Art. 3
1. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione per i
veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se
circolano scarichi:
a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di
emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzature a tal fine
occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, societa' di
erogazione di servizi pubblici essenziali - gas, luce, acqua - con
documentazione a bordo da esibire in occasione di controlli di
polizia, anche in momenti successivi secondo le indicazioni fornite
dagli stessi organi di controllo, etc.);
b) militari o con targa CRI (Croce rossa italiana), per
comprovate necessita' di servizio, e delle forze di polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade
per motivi urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura
"Servizio nettezza urbana" nonche' quelli che, per conto delle
amministrazioni comunali, effettuano il servizio "smaltimento
rifiuti", purche' muniti di apposita documentazione rilasciata
dall'amministrazione comunale;
e) appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del
Ministero dello sviluppo economico o alle Poste Italiane S.p.a.,
purche' contrassegnati con l'emblema «PT» o con l'emblema «Poste
Italiane», nonche' quelli di supporto, purche' muniti di apposita
documentazione rilasciata dall'amministrazione delle poste e
telecomunicazioni, anche estera, nonche' quelli in possesso, ai sensi
del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di licenze e
autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento, se effettuano,
durante i giorni di divieto, trasporti legati esclusivamente ai
servizi postali;
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e
comprovate ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o
gassosi, destinati alla distribuzione e consumo sia pubblico che
privato;
h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a
gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi
od effettuate nelle quarantotto ore;
i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli
aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di
aeromobili;
l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi
indispensabili destinati alla marina mercantile, purche' muniti di
idonea documentazione;
m) adibiti esclusivamente al trasporto di:
1) giornali, quotidiani e periodici;
2) prodotti per uso medico;
3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi
alimentari, purche', in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino
latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli
devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle
dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in
nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in
modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
n) classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade
non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per
uso domestico, ed autocisterne adibite al trasporto di alimenti per
animali da allevamento;
p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
q) per il trasporto esclusivo di derrate alimentari deperibili in
regime ATP;
r) per il trasporto esclusivo di prodotti alimentari deperibili,
quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, latticini
freschi, derivati del latte freschi, e per il trasporto di fiori
recisi, semi vitali non ancora germogliati, pulcini destinati
all'allevamento, uova da cova con specifica attestazione all'interno
del documento di trasporto o equipollente, animali vivi destinati
alla macellazione o provenienti dall'estero, nonche' i sottoprodotti
derivanti dalla macellazione di animali. Detti veicoli devono essere
muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di
0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera "d"
minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su
ciascuna delle fiancate e sul retro."
2. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione altresi':
a) per i veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di
revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purche' il veicolo
sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso piu'
breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di
svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso
tratti autostradali;
b) per i veicoli che compiono percorso per il rientro alle sedi
dell'impresa intestataria degli stessi, principale o secondarie, da
documentare con l'esibizione di un aggiornato certificato di
iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato,
purche' tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km
dalle medesime sedi a decorrere dall'orario di inizio del divieto e
non percorrano tratti autostradali;
c) per i trattori isolati per il solo percorso per il rientro
presso la sede dell'impresa intestataria del veicolo, limitatamente
ai trattori impiegati per il trasporto combinato di cui all'art. 2,
comma 3, ultimo periodo.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, il divieto di
cui all'art. 1 non trova applicazione per i veicoli ed i complessi
dei veicoli carichi impiegati in trasporti combinati strada-rotaia
(combinato ferroviario) o strada-mare (combinato marittimo) che
rientrino nella definizione e nell'ambito applicativo dell'art. 1 del
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio
2001, purche' muniti di idonea documentazione CMR o equipollente
attestante la destinazione o la provenienza del carico e di
prenotazione o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco. La parte
del tragitto iniziale o terminale effettuata su strada e consentita
ai sensi del presente comma non puo' in nessun caso superare i 150 km
in linea d'aria dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o
di sbarco.
Art. 4
1. Dal divieto di cui all'art. 1 sono esclusi, purche' muniti di
autorizzazione prefettizia:
a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli
di cui all'art. 3, lettera r), che, per la loro intrinseca natura o
per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido
deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento
dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonche' i
veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti
destinati all'alimentazione degli animali;
b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine
agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade
comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e
comprovata necessita' ed urgenza, ivi compresi quelli impiegati per
esigenze legate a cicli continui di produzione industriale, a
condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni
eccezionali debitamente documentate, temporalmente limitate e
quantitativamente definite.
2. I veicoli di cui ai punti a) e c) del comma 1 autorizzati alla
circolazione in deroga, devono altresi' essere muniti di cartelli
indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40
m di altezza, con impressa in nero la lettera «a» minuscola di
altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle
fiancate e sul retro.
Art. 5
1. Per i veicoli di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), le
richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere
inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di
poter circolare, di norma alla prefettura-ufficio territoriale del
Governo della provincia di partenza, che, accertata la reale
rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui all'art. 4, comma
1, lettera a), ove non sussistano motivazioni contrarie, rilascia il
provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato:
a) l'arco temporale di validita', non superiore a sei mesi;
b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono
essere indicate le targhe di piu' veicoli se connessi alla stessa
necessita';
c) le localita' di partenza e di arrivo, nonche' i percorsi
consentiti in base alle situazioni di traffico. Se l'autorizzazione
investe solo l'ambito di una provincia puo' essere indicata l'area
territoriale ove e' consentita la circolazione, specificando le
eventuali strade sulle quali permanga il divieto;
d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali e'
consentita la circolazione;
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido solo
per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul
veicolo devono essere fissati cartelli indicatori con le
caratteristiche e modalita' gia' specificate all'art. 4, comma 2.
2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui all'art. 4, comma 1,
lettera b), le richieste di autorizzazione a circolare in deroga
devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui
si chiede di poter circolare, alla prefettura-ufficio territoriale
del Governo della provincia interessata che rilascia il provvedimento
autorizzativo sul quale sara' indicato:
a) l'arco temporale di validita', corrispondente alla durata
della campagna di produzione agricola che in casi particolari puo'
essere esteso all'intero anno solare;
b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di
veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di
tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare;
c) l'area territoriale ove e' consentita la circolazione
specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.
3. Per le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) nel
caso in cui sia comprovata la continuita' dell'esigenza di
effettuare, da parte dello stesso soggetto, piu' viaggi in regime di
deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, e'
ammessa la facolta', da parte della prefettura-ufficio territoriale
del Governo, di rinnovare, anche piu' di una volta ed in ogni caso
non oltre il termine dell'anno solare, l'autorizzazione concessa,
mediante l'apposizione di un visto di convalida, a seguito di
richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.
Art. 6
1. Per i veicoli di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), le
richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere
inoltrate, in tempo utile, di norma alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo della provincia di partenza, che, valutate
le necessita' e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni
locali e generali della circolazione, puo' rilasciare il
provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato:
a) il giorno o i giorni di validita'; l'estensione a piu' giorni
e' ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso da
effettuare, o alla tipologia di trasporto da autorizzare;
b) la targa del veicolo autorizzato; l'estensione a piu' targhe
e' ammessa in relazione alla necessita' di suddividere il trasporto
in piu' parti;
c) le localita' di partenza e di arrivo, nonche' il percorso
consentito in base alle situazioni di traffico;
d) il prodotto oggetto del trasporto;
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido solo
per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere
fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche e le modalita'
gia' specificate all'art. 4, comma 2.
2. Per le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera c),
relative ai veicoli da impiegarsi per esigenze legate a cicli
continui di produzione, la prefettura-ufficio territoriale del
Governo competente, dovra' esaminare e valutare l'indispensabilita'
della richiesta, sulla base di specifica documentazione che comprovi
la necessita', da parte dell'azienda di produzione, per motivi
contingenti, di effettuare la lavorazione a ciclo continuo anche nei
giorni festivi. Per le medesime autorizzazioni, e per quelle relative
ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati ed ai
veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso
in cui sussista, da parte dello stesso soggetto, l'esigenza di
effettuare piu' viaggi in regime di deroga per la stessa tipologia
dei prodotti trasportati, le prefetture-uffici territoriali del
Governo, ove non sussistono motivazioni contrarie, rilasciano
un'unica autorizzazione di validita' temporale non superiore a
quattro mesi, sulla quale possono essere diversificate, per ogni
giornata in cui e' ammessa la circolazione in deroga, la targa dei
veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali
prescrizioni. Nel caso di veicoli da impiegarsi per esigenze legate a
cicli continui di produzione e di veicoli adibiti al trasporto di
attrezzature per spettacoli dal vivo, l'autorizzazione puo' essere
rilasciata anche dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo
nel cui territorio di competenza ha sede lo stabilimento di
produzione o dove si svolge lo spettacolo, previo benestare della
prefettura - ufficio territoriale del Governo - nel cui territorio di
competenza ha inizio il viaggio.
Art. 7
1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4,
puo' essere rilasciata anche dalla prefettura-ufficio territoriale
del Governo nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa che
esegue il trasporto o che e' comunque interessata all'esecuzione del
medesimo. In tal caso la prefettura-ufficio territoriale del Governo
nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio che viene
effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio preventivo
benestare.
2. Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di
autorizzazione alla circolazione puo' essere presentata alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di
confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal
committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia di
servizi a cio' delegata dagli interessati. In tali casi, per la
concessione delle autorizzazioni i signori prefetti dovranno tenere
conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e
indifferibilita' del trasporto, anche della distanza della localita'
di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso
le localita' di confine.
3. Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, i
signori prefetti dovranno tener conto, nel rilascio delle
autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e c), anche
delle difficolta' derivanti dalla specifica posizione geografica
della Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le operazioni
di traghettamento.
4. Durante i periodi di divieto i prefetti nel cui territorio
ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i
veicoli provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la
sosta o autoporti, siti in prossimita' della frontiera.
Art. 8
1. Il calendario di cui all'art. 1 non si applica per i veicoli
eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:
a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di
emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine
occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
b) militari, per comprovate necessita' di servizio, e delle forze
di polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade
per motivi urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura
«Servizio Nettezza Urbana» nonche' quelli che per conto delle
amministrazioni comunali effettuano il servizio «smaltimento rifiuti»
purche' muniti di apposita documentazione rilasciata
dall'amministrazione comunale;
e) appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del
Ministero dello sviluppo economico o alle Poste Italiane S.p.a.,
purche' contrassegnati con l'emblema «PT» o con l'emblema «Poste
Italiane», nonche' quelli di supporto, purche' muniti di apposita
documentazione rilasciata dall'amministrazione delle poste e
telecomunicazioni, anche estera; nonche' quelli in possesso, ai sensi
del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di licenze e
autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento, se effettuano,
durante i giorni di divieto, trasporti legati esclusivamente ai
servizi postali;
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e
comprovate ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili liquidi o
gassosi destinati alla distribuzione e consumo;
h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma
8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete
stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 461.
Art. 9
1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1
della classifica di cui all'art. 168, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e'
vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima
del veicolo, oltreche' nei giorni di calendario indicati all'art. 1,
dal 28 maggio all'11 settembre compresi, dalle ore 08.00 di ogni
sabato alle ore 24.00 della domenica successiva.
2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie
alla circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali
rientranti nella IV e V categoria, previste nell'allegato A al
regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773,
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6
maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto
di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi
temporali richiesti, previa verifica di compatibilita' con le
esigenze della sicurezza della circolazione stradale.
3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresi' essere
rilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi di necessita' ed
urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le
quali siano previsti tempi di esecuzione estremamente contenuti in
modo tale da rendere indispensabile, sulla base di specifica
documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la lavorazione a
ciclo continuo anche nei giorni festivi. Dette autorizzazioni
potranno essere rilasciate limitatamente a tratti stradali
interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai
comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni
che possano costituire potenziale pericolo in dipendenza della
circolazione dei veicoli. Nelle stesse autorizzazioni saranno
indicati gli itinerari, gli orari e le modalita' che gli stessi
prefetti riterranno necessari ed opportuni nel rispetto delle
esigenze di massima sicurezza del trasporto e della circolazione
stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si
ritiene prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare
turistico nella zona interessata dalla deroga.
4. Il divieto di circolazione per le merci pericolose di cui al
comma 1 non trova applicazione, per comprovate necessita' di
servizio, per i veicoli e per i complessi di veicoli di seguito
elencati, anche se circolano scarichi:
a) militari e delle Forze di Polizia;
b) militari appartenenti a forze armate straniere e civili da
queste commissionati, per esercitazioni, operazioni o assistenza
militare in base ad accordi internazionali, purche' muniti di
apposito credito di movimento rilasciato dal comando militare
competente;
c) civili commissionati dalle forze armate muniti del documento
di accompagnamento di cui al decreto ministeriale 2 settembre 1977
integrato con decreto ministeriale 24 maggio 1978, rilasciato dal
comando militare competente.
5. Di ogni trasporto deve essere data informazione alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo nel cui territorio di
competenza ha inizio il viaggio o l'ingresso in territorio nazionale.
Art. 10
1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono
estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso
in cui tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo
lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi
nel corso della stessa giornata lavorativa.
Art. 11
1. Le prefetture-uffici territoriali del Governo attueranno, ai
sensi dell'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato
con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, le direttive contenute nel presente decreto e
provvederanno a darne conoscenza alle amministrazioni regionali,
provinciali e comunali, nonche' ad ogni altro ente od associazione
interessati.
2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le
prefetture-uffici territoriali del Governo comunicano, con cadenza
semestrale, ai Ministeri dell'interno e delle infrastrutture e dei
trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 4 del presente
decreto.
3. In conformita' a quanto concordato nel protocollo d'intesa
siglato tra Governo e Associazioni di categoria in data 28 novembre
2013, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni del presente decreto, sara' verificata, la possibilita'
di apportare modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare i
livelli di sicurezza della circolazione con misure atte a favorire un
incremento di competitivita' dell'autotrasporto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2015
Il Ministro: Delrio
Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, registro n. 1, foglio n. 3680