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Limitazioni per i neopatentati

Camera dei deputati
Atto Camera 985

L'atto C 985 è stato assegnato alla 9ª Commissione permanente della Camera (Trasporti, poste e telecomunicazioni) per l'esame  in sede referente, il 3 maggio 2023. L'esame non è ancora iniziato, L'atto  mira a ridurre l'incidentalità stradale affrontando i due fattori di maggiore rischio evidenziati dall'analisi dei dati citati: la guida in orario notturno e il coinvolgimento di conducenti di giovane età.

CAMERA DEI DEPUTATI N. 985

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ROSATO

Introduzione dell'articolo 186-ter del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente il limite al trasporto di passeggeri in ore notturne da parte dei conducenti di età inferiore a ventuno anni o neo-patentati

Presentata il 13 marzo 2023

Onorevoli Colleghi! – La cronaca più recente ripropone nella loro drammatica quotidianità le stragi del venerdì e del sabato sera. Molti giovani, a volte giovanissimi, rimangono coinvolti in incidenti stradali in orario notturno al rientro al proprio domicilio.

La presente proposta di legge, in armonia con altre previsioni presenti nel nostro ordinamento, intende introdurre alcune disposizioni finalizzate a ridurre il numero di incidenti stradali nel nostro Paese e in particolare nel contesto che vede coinvolti i giovani. Come riportato nell'ultima analisi svolta dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nel 2021 il bilancio è di quasi 3.000 vittime e di più di 200.000 feriti se si computano oltre ai conducenti e ai passeggeri anche i pedoni coinvolti negli incidenti stradali.

Analizzando le diverse fattispecie si osserva come le vittime si concentrino maggiormente tra i più giovani. In particolare l'aumento del numero di decessi a seguito di incidenti stradali, nel 2021, risulta essere accentuato nella fascia di età dei giovanissimi, da 15 a 19 anni, tenendo conto che per i minorenni il dato si riferisce agli incidenti che si sono verificati con mezzi diversi dagli autoveicoli, quali i monopattini, i motoveicoli e le biciclette. Anche il numero di feriti vede coinvolta la fascia di età da 15 a 29 anni, pari a oltre il 30 per cento del totale.

Il dato relativo al maggiore coinvolgimento dei giovani nei sinistri stradali è confermato anche rispetto ai dati assoluti relativi alla popolazione residente.

Tale distribuzione del tasso di mortalità che interessa in modo particolare i più giovani non è frutto di casualità. Secondo il rapporto del Centro di monitoraggio della sicurezza stradale della regione Lazio (CEREMSS) l'età è uno dei fattori che influisce maggiormente sul rischio di incidentalità. I giovani, oltre a essere meno esperti nella guida, si trovano ancora in una fase di sviluppo che limita la loro capacità di esercitare alcune funzioni quali la pianificazione, il controllo degli impulsi, il ragionamento e l'integrazione delle informazioni.

Ulteriore fattore che non può essere sottovalutato riguarda il processo di socializzazione che culmina negli anni corrispondenti a quelli immediatamente successivi al conseguimento della patente di guida. Nel percorso che li porta all'indipendenza dai genitori i giovani sono fortemente influenzati dai coetanei che spesso non possono rappresentare un modello per la guida sicura. Anche per questo i giovani guidano spesso in condizioni più rischiose: in orari notturni o quando sono molto stanchi, dopo aver assunto alcolici, a velocità superiore a quella consentita o senza utilizzare i dispositivi di sicurezza.

Come sopra ricordato, la guida in orario notturno rappresenta una condizione di maggiore rischio di incidente stradale, come indicato dal citato rapporto dell'ISTAT riferito all'anno 2021 da cui emerge una chiara correlazione tra il numero di incidenti stradali e l'orario in cui gli stessi avvengono.

Una maggiore incidentalità, non in termini assoluti vista la minor circolazione nelle ore notturne, si registra dopo il tramonto e prima dell'alba. È possibile notare quindi un legame tra il numero di incidenti e la minore visibilità registrata nelle ore più buie della giornata, ulteriormente dimostrata peraltro dalla riduzione dell'incidentalità registrata in Italia nei periodi in cui sono state adottate restrizioni alla circolazione dopo le ore 22.

La presente proposta di legge mira a ridurre l'incidentalità stradale affrontando i due fattori di maggiore rischio evidenziati dall'analisi dei dati citati: la guida in orario notturno e il coinvolgimento di conducenti di giovane età.

A tale fine, si dispone il divieto di guida con più di un passeggero a bordo nelle ore notturne, dalla mezzanotte alle ore 5 del mattino, per i conducenti di età inferiore a ventuno anni e nei primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B. Tale disposizione dovrebbe rappresentare una forma di deterrenza alla guida insicura dei soggetti più fragili limitando la loro circolazione notturna, già di per sé una condizione di rischio anche per i conducenti con un maggiore grado di esperienza, in compagnia di passeggeri che, per il già esposto processo di socializzazione, potrebbero persino rappresentare uno stimolo alla violazione delle norme del codice della strada.

La norma configura una nuova ipotesi di reato ed è stata inserita dopo l'articolo 186-bis del codice della strada che sanziona la guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni e per i neo-patentati.

Il quadro sanzionatorio proposto è mutuato dagli articoli 186 e 186-bis del medesimo codice della strada, fatto salvo l'incremento della quota dell'ammenda prevista in favore del Fondo contro l'incidentalità notturna.

La presente proposta di legge consta di un solo articolo che introduce un nuovo articolo 186-ter del codice della strada composto da otto commi. Il comma 1 disciplina il divieto di guida in orario notturno con più di un passeggero a bordo per i neo-patentati e i conducenti di età inferiore a ventuno anni. Il comma 2 prevede le pene applicabili in caso di violazione del divieto di cui al comma 1. Il comma 3 prevede una circostanza aggravante nel caso di incidente stradale. Il comma 4 individua il tribunale competente per il giudizio sulle violazioni del divieto di cui al comma 1. Il comma 5 concerne le sanzioni accessorie. Il comma 6 disciplina il trasporto del veicolo nel caso in cui venga accertata la violazione del divieto di cui al comma 1. Il comma 7 dispone l'incremento della quota dell'ammenda da destinare al Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160. Infine, il comma 8 dispone sulla sostituzione della pena detentivae pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 186-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

«Art. 186-ter. – (Limite al trasporto di passeggeri in ore notturne da parte dei conducenti di età inferiore a ventuno anni o neo-patentati) – 1. Ai conducenti di età inferiore a ventuno anni e ai conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B è vietato trasportare più di un passeggero dalle ore 24 alle ore 5.

2. In caso di violazione del comma 1 il conducente è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e con l'arresto fino a sei mesi. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio.

3. Se il conducente, in caso di violazione del comma 1, provoca un incidente stradale, le pene di cui al medesimo comma 2 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.

4. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

5. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui al comma 2 si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

6. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.

7. Una quota pari al 30 per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.

8. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-bis dell'articolo 186».

 

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