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L’obbligo comunicativo ex art. 126 bis del Codice della Strada alla luce della pendenza dell’opposizione avverso il preordinato verbale di contestazione
cura di Mario Tocci [avvocato del Foro di Cosenza e docente di diritto amministrativo/legislazione dei beni culturali nell’Università di Milano]
Corte di Cassazione Civile sez. II, Ordinanza 17 dicembre 2025, n. 32988 (Presidente Carrato, Relatore Trapuzzano)
Svolgimento del processo
1.– Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 204-bis del c.d.s. e 7 del D.Lgs. n. 150/2011, A.A. proponeva opposizione, davanti al Giudice di Pace di Salerno, avverso il verbale n. (Omissis) del 1° settembre 2016, notificato il 15 settembre 2016, con cui gli era stata contestata la violazione dell'art. 126-bis, secondo comma, c.d.s., con l'irrogazione della sanzione pecuniaria di euro 301,62, comprensiva di spese.
Al riguardo, l'opponente deduceva che aveva ottemperato all'intimazione, comunicando tempestivamente, in ossequio alla circolare ministeriale n. (Omissis) del 5 settembre 2011, il giustificato motivo della mancata indicazione dei dati del conducente, rappresentato dal fatto di avere impugnato il verbale presupposto di contestazione dell'infrazione al c.d.s. innanzi al competente Giudice di Pace di Nocera Inferiore, ai fini dell'annullamento dello stesso.
Rimaneva contumace la Prefettura – Ufficio territoriale di Governo di Salerno, benché ritualmente evocata in causa.
Quindi, il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 1775/2017, depositata il 31 marzo 2017, rigettava l'opposizione e confermava il verbale impugnato.
2.– Proponeva appello avverso la pronuncia di prime cure A.A., il quale lamentava 1) che l'indagine del giudice di merito avrebbe dovuto essere limitata alla verifica dell'effettiva avvenuta comunicazione del giustificato motivo della mancata indicazione dei dati richiesti; 2) che la comunicazione dei dati del conducente sarebbe divenuta obbligatoria solo in seguito alla definizione del procedimento di impugnazione avverso il verbale presupposto di contestazione dell'infrazione nel frattempo pendente.
Rimaneva contumace anche nel giudizio di gravame la Prefettura – Ufficio territoriale di Governo di Salerno.
Decidendo sul gravame interposto, il Tribunale di Salerno, con la sentenza di cui in epigrafe, respingeva l'appello e, per l'effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata.
A sostegno dell'adottata pronuncia il Tribunale rilevava per quanto di interesse in questa sede a) che la proposizione del ricorso giurisdizionale di opposizione avverso il verbale di accertamento di infrazione al c.d.s. non sospendeva o interrompeva in alcun modo il termine perentorio per la comunicazione dei dati di cui all'art. 126-bis c.d.s. ; b) che parimenti il dato letterale di cui allo stesso art. 126-bis , secondo comma, c.d.s. , come riformulato nel 2006, appariva inequivocabile laddove individuava la definitività della contestazione (a sua volta possibile nel caso in cui fossero stati definiti i procedimenti amministrativi o giurisdizionali di opposizione) come dies a quo solo ed esclusivamente per la comunicazione dei dati del trasgressore da parte dell'organo di polizia che procedeva all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e non anche da parte del soggetto intimato (proprietario del veicolo od obbligato in solido) all'organo accertatore; c) che tantomeno e per le ragioni esposte era possibile perciò assumere che la proposizione dell'impugnazione valesse come contestazione dell'infrazione.
3.– Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, A.A.
É rimasta intimata la Prefettura – Ufficio territoriale di Governo di Salerno.
Motivi della decisione
1.– Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, esteso la propria indagine oltre i limiti della mera verifica della fondatezza della contestazione riportata nel verbale impugnato, quanto all'asserita omessa ottemperanza all'invito ad effettuare la comunicazione di cui all'art. 126-bis, secondo comma, c.d.s.
Osserva il ricorrente che sarebbe stato esaustivo, ai fini dell'annullamento del verbale opposto, il contenuto della PEC dell'11 maggio 2016, con la quale l'A.A. aveva comunicato all'ente accertatore, in linea con le direttive del Ministero dell'Interno, il giustificato motivo previsto dall'art. 126-bis c.d.s. della mancata comunicazione dei dati del conducente, motivo rappresentato dal fatto di avere impugnato il verbale presupposto di contestazione dell'infrazione al c.d.s. davanti al Giudice di Pace di Nocera Inferiore, ai fini del suo annullamento.
2.– Con il secondo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 126-bis c.d.s., per avere il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, ritenuto che la comunicazione in ordine all'impugnazione del verbale presupposto di contestazione dell'infrazione al c.d.s. non costituisse giustificato motivo ai fini della sospensione o interruzione dell'obbligo di comunicazione dei dati del conducente.
Obietta il ricorrente che non sarebbe stato rilevato l'accoglimento del ricorso proposto avverso il verbale contenente l'irrogazione della sanzione principale presupposta, come risultante dalla prodotta sentenza del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, procedimento necessariamente correlato con l'obbligo di comunicazione previsto dalla citata disposizione.
3.– I due motivi – che possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto avvinti da evidenti ragioni di connessione logica e giuridica – sono fondati.
Ed invero, contrariamente all'assunto della sentenza impugnata, in materia di illeciti stradali, la violazione prevista dall'art. 126-bis, secondo comma, c.d.s. – consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta – si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti. Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei predetti procedimenti, l'amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l'obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione; mentre, in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24012 del 03/08/2022; Sez. 6-2, Sentenza n. 20974 del 06/10/2014; nello stesso senso, da ultimo, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 425 del 08/01/2025; Sez. 2, Ordinanza n. 28951 dell'11/11/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 26553 dell'11/10/2024).
Nella fattispecie il Tribunale non ha tenuto conto che la mancata comunicazione di tali dati era stata giustificata proprio dalla pendenza del procedimento di opposizione avverso il verbale di contestazione dell'infrazione al codice della strada n. (OMISSIS) del 30 marzo 2016 per violazione dell'art. 142, ottavo comma, c.d.s. commessa il 18 marzo 2016, in ordine al veicolo targato (OMISSIS), come comprovata dall'esito favorevole di tale opposizione, risultante dalla prodotta sentenza del Giudice di Pace di Nocera Inferiore n. 6192/2017, depositata il 6 febbraio 2017 (priva dell'attestazione relativa al suo passaggio in giudicato).
4.– In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorso deve essere accolto, la pronuncia impugnata va cassata e, decidendo nel merito – poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 , secondo comma, seconda parte, c.p.c. –, l'opposizione avverso il verbale n. (Omissis) del 1° settembre 2016, notificato il 15 settembre 2016 – con cui era contestata all'A.A. la violazione dell'art. 126-bis, secondo comma, c.d.s. –, deve essere accolta, con il conseguente annullamento del suddetto verbale.
Le spese di lite dei gradi di merito e del giudizio di legittimità devono essere dichiarate irripetibili – ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. (alla luce anche della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018) – in ragione del pregresso contrasto della giurisprudenza di questa Corte (come rilevato da Cass. Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 22874 del 27/07/2023) – ancora esistente al momento della proposizione dell'appello –, contrasto che è stato superato solo con le successive richiamate pronunce a decorrere dal 2022 in poi.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione proposta dal ricorrente e, per l'effetto, annulla il verbale opposto.
Dichiara irripetibili le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.
Conclusione
Così deciso in Roma il 9 dicembre 2025.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2025.
L’obbligo comunicativo ex art. 126 bis del Codice della Strada alla luce della pendenza dell’opposizione avverso il preordinato verbale di contestazione
(nota a Cass. Civ., sez. II, ord. 17 dicembre 2025, n. 32988)
a cura di Mario Tocci
[avvocato del Foro di Cosenza e docente di diritto amministrativo/legislazione dei beni culturali nell’Università di Milano]
L'art. 126 bis, comma 2, del Codice della Strada stabilisce che sul proprietario del veicolo asseritamente strumentale alla posizione in essere di un presunto illecito amministrativo da circolazione stradale (e sull’eventuale responsabile in solido) incombe l'obbligo di trasmettere all'autorità di polizia che ha redatto il verbale di relativa contestazione i dati anagrafici e della patente di guida del conducente che era alla guida del mezzo nel momento esatto della rilevata infrazione ipotizzata. Questo adempimento deve avvenire entro un termine perentorio di 60 giorni, decorrenti dalla notifica del verbale stesso, salvo che non sussista un giustificato motivo di forza maggiore. In difetto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria ulteriore, autonoma e particolarmente onerosa, che va ad aggravare la posizione del trasgressore.
Nel caso specifico oggetto d’esame, per vero, era stata avanzata un'impugnazione giudiziale contro un verbale elevato proprio per la violazione del disposto dell'art. 126 bis del Codice della Strada. L'opponente aveva argomentato che la mancata ottemperanza all'obbligo di comunicare i dati identificativi del conducente del veicolo al momento della presunta infrazione fosse giustificata dalla contemporanea pendenza del procedimento di opposizione incoato avverso il verbale relativo al prodromico reputato illecito.
I giudici di primo e secondo grado non avevano condiviso tale linea difensiva, ritenendo che la mera proposizione del ricorso in opposizione non producesse alcun effetto sospensivo sul decorso del termine dei 60 giorni per la comunicazione dei dati del conducente in questione. Essi avevano quindi confermato la legittimità della sanzione accessoria per omessa comunicazione.
Tuttavia, con l'ordinanza recentemente emessa e qui in analisi, la Corte di Cassazione ha ribaltato tale conclusione.
La Suprema Regolatrice ha chiarito in modo netto che l'obbligo di comunicazione dei dati del conducente – ex art. 126 bis, comma 2, del Codice della Strada – non matura e non diviene esigibile fintantoché i procedimenti giurisdizionali o amministrativi promossi contro il verbale presupposto (quello relativo all'infrazione originaria) non si siano definitivamente conclusi; sicché, soltanto al termine di tali contenziosi l'obbligo comunicativo può considerarsi sorto e perfezionato.
Siffatto orientamento interpretativo è ormai prevalente e consolidato nella giurisprudenza di legittimità, rappresentando la soluzione maggioritaria e condivisa dagli Ermellini. Tra i precedenti significativi che lo supportano, si annoverano le ordinanze nn. 24012/2022, 28951/2024, 26553/2024 425/2025 nonché la sentenza n. 20974/2014, le quali hanno già delineato i principi guida in materia con argomentazioni analoghe e dettagliate.
Va tuttavia ricordata l’esistenza di un orientamento minoritario diametralmente opposto (cfr.: Cass. Civ., ord., 8479/2020 e Trib. Roma, 10484/2019) alla stregua del quale si riteneva che l'obbligo di comunicazione decorresse in modo perentorio e ininterrotto dalla notifica del verbale, senza alcun effetto sospensivo derivante dal ricorso.
Applicando, dunque, i principi ormai definitivamente affermati, si perviene a una conclusione chiara e indiscutibile: il proprietario del veicolo (o chi per esso, parimenti obbligato) che abbia tempestivamente impugnato il verbale di accertamento dell'infrazione principale non è tenuto a effettuare la comunicazione dei dati del conducente entro i 60 giorni dalla notifica di esso. Di conseguenza, l’obbligo comunicativo de quo risulta di fatto sospeso e procrastinato in attesa dell'esito definitivo di tutte le impugnazioni interposte.
Dalla descritta impostazione derivano inevitabilmente due scenari alternativi, entrambi logicamente coerenti con i principi enucleati:
Se l'opposizione trova accoglimento e il verbale relativo all'infrazione presupposta viene annullato in toto, decade integralmente il presupposto fattuale e giuridico per configurare qualsiasi violazione dell'obbligo di comunicazione ex art. 126 bis del Codice della Strada. Donde, nessuna sanzione accessoria per omessa comunicazione potrà essere legittimamente irrogata o mantenuta, in quanto l'illecito principale – che ne costituiva il fondamento – risulta radicalmente caducato e privo di efficacia.
Ove, invece, l’opposizione sia rigettata e il verbale presupposto venga confermato, l'obbligo di comunicazione dei dati di cui si discetta "si riattiva" ex post, diventando immediatamente esigibile. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che il termine di 60 giorni per adempiere non decorre retroattivamente dalla data originaria della notifica del primo verbale. Al contrario, per garantire la legittimità di un'eventuale successiva sanzione per omissione, l'Amministrazione competente sarà obbligata a emettere un nuovo e formale invito all’uopo, dalla cui notifica inizieranno a decorrere i 60 giorni per l'adempimento delle prescrizioni dell'art. 126 bis, comma 2, del Codice della Strada.