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- Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta a casco
Mancato uso dei sistemi di protezione
Di Eugenio e Francesco Molfese
Sinistro stradale - mancata precedenza al motociclista sprovvisto di casco. Il Tribunale ha dichiarati la responsabilità esclusiva di quest’ultimo La C.d.A. di Reggio Calabria ha riformato parzialmente la sentenza dichiarando che sussiste la responsabilità concorsuale tra colui che non ha indossato il casco e colui che non ha dato la precedenza al motociclista.
Massima: Nel caso di scontro tra veicoli , il fatto colposo del creditore danneggiato che abbia contribuito al verificarsi dell’evento dannoso è rilevabile d’ufficio da parte del giudice , per cui la sua prospettazione non richiede la proposizione di un’eccezione in senso proprio. Il fatto colposo del danneggiato può esser considerato fattore solo concorrente nella produzione del danno inidoneo da solo, a determinarlo, ove l’incidente stradale sia stato provocato dal conducente del veicolo antagonista e la condotta del danneggiato abbia solo aggravato la lesione dell’integrità psicofisica . ( Il Tribunale di Reggio Calabria aveva ritenuto responsabile esclusivo dell’evento lesivo , il motociclista che non indossava il casco, sebbene non avesse ricevuto la precedenza dovutagli per legge da un autoveicolo. Sentenza riformata dalla Corte di Appello di Reggio Calabria che ha riconosciuto la responsabilità concorsuale e paritaria sia del conducente del motociclo, per non aver indossato il casco, sia del conducente dell’autoveicolo per non aver dato la precedenza).
1) Premessa
2) Esame della sentenza n. 377/2009della Corte di Reggio Calabria
3) Mancato utilizzo delle cinture di sicurezza ù
4) Conclusioni
1. Premessa
L’articolo prende lo spunto dalla sentenza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva negato la richiesta di risarcimento danni avanzata da un motociclista, a seguito di sinistro stradale , ritenendo che le lesioni riportate dallo stesso non si sarebbero verificate se il danneggiato avesse regolarmente indossato il casco e ciò nonostante in corso di causa fosse stata provata la piena ed esclusiva responsabilità del conducente della vettura , e quindi dalla sentenza n. 377/2009 della Corte d’Appello , che l’ha parzialmente riformata con motivazione molto articolata e condivisibile. La situazione concerne il concorso di colpa in un sinistro stradale del danneggiato, motociclista, che non ha usato il casco, ed il conducente dell’autoveicolo che non dato la precedenza al ciclomotore. Il Tribunale di Reggio, in primo grado, respingeva la domanda del motociclista, sebbene l’istruttoria avesse confermato la dinamica del sinistro ovvero che il conducente del motociclo stava regolarmente viaggiando sulla propria corsia di marcia, allorquando veniva violentemente investito da un furgone che provenendo da una strada privata , nel tentativo di immettersi nella via , violava il dovere di dare la precedenza ed investiva violentemente il ciclomotore. Assumeva il Tribunale che non sussisteva il diritto al risarcimento della vittima perché l’evento non si sarebbe determinato se il danneggiato avesse utilizzato “un valido casco protettivo al momento del sinistro” “consegue che, ai sensi dell’art. 1227 comma I c.c., che i danni richiesti dall’attore sono da considerarsi dipendenti dalla condotta colposa per il fatto che l’infortunato non ha indossato il casco prescritto dalla legge”. Quindi l’omesso uso del sistema di protezione del casco, prescritto dalla legge costituiva a parere del Tribunale un comportamento tale da determinare una situazione di totale responsabilità della vittima stessa ex art. 1227 c.c. Con argomento analogo, la situazione potrebbe configurarsi identica per l’omesso uso delle cinture di sicurezza obbligatorie. E’ stato sentenziato difatti che le lesioni personali, subite a seguito di un sinistro stradale, attribuibili al mancato uso delle cinture di sicurezza, non sono risarcibili o sono solo parzialmente risarcibili, e tale ipotesi concorre anche nel caso di “trasportati”, per l’omesso uso delle cinture di sicurezza da parte di quest’ultimo. Il trasportato, non indossando le cinture di sicurezza, concorrerebbe alla causazione dell’evento dannoso, e ciò determina la diminuzione di responsabilità del conducente trasportatore, in proporzione al contributo casuale che il trasportato ha dato alla verifica dell’evento in connessione al mancato uso delle cinture di sicurezza[1]. In altra situazione il Tribunale di Milano si è occupato di caso analogo , ed è stato accertato in sede di ctu medica che il tipo di lesione riportato dal danneggiato, era stato provocato dall’urto del capo contro il parabrezza e che tale danno era stato causato proprio dal mancato uso delle cinture di sicurezza. In questo caso il Giudice ha stabilito un concorso di colpa, determinato nella misura del 50%. Il punto della questione è quello di valutare in che misura la lesione non si sarebbe verificata se la vittima avesse usato diligenza nel utilizzare i mezzi di protezione casco e cintura di sicurezza. Come si è detto innanzi, la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria è stata impugnata dinnanzi alla Corte d’Appello, in quanto il Tribunale aveva stabilito che “la mancanza di uso del casco sarebbe stata l’unica causa delle lesioni subite, al punto da ritenere non rilevante l’omessa precedenza da parte del conducente del veicolo investitore, e respingere la domanda dell’attore”.
2. Esame della sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria
La Corte d’Appello di Reggio Calabria, ha riconosciuto il concorso di colpa di entrambi i conducenti dei veicoli, modificando parzialmente la sentenza del Tribunale di Reggio che aveva respinto totalmente la domanda dell’infortunato. I Si ritiene che questo pronunciato sia corretto giuridicamente e moralmente oltre che pienamente condivisibile. La corte ha stabilito un concorso di colpa del danneggiato in quanto, dagli elementi di fatto, era ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, e secondo la considerazione che tale indagine fattuale era di facile ricostruzione [2]. La valutazione del Giudice deve essere completa, e tale valutazione non può essere limitata a quanto dedotto da parte convenuta (l’investitore conducente del furgone) in quanto sostanzialemtne il Giudice dovrà fare un’indagine propria onde accertare autonomamente e di ufficio il grado di responsabilità di ognuno delle parti in causa. Il Giudice in definitiva deve valutare, se il risarcimento richiesto, debba essere condizionato o ridotto dalla condotta dello stesso attore. La Corte di Appello ha rilevato ed ha affermato una responsabilità parziale del convenuto appellato e non esclusiva della vittima. Infatti nel primo grado, come riferito, il Tribunale aveva escluso ogni diritto al risarcimento dei danni per l’attore, vittima dell’incidente, per aver omesso l’urto del casco protettivo, escludendo qualsiasi responsabilità al conducente dell’altro automezzo investitore, per omessa precedenza, e quindi ritenendo incontestata la sua responsabilità. Secondo la regola della causalità giuridica, invece, il Giudice deve provvedere all’accertamento del legame causale tra l’evento lesivo, molto grave, nel caso, che è la fonte di responsabilità e le ulteriori conseguenze pregiudizievoli che da esse scaturiscono. La decisione riferisce che “Secondo prevalente e preferibile indirizzo, in tema di risarcimento del danno, il fatto colposo del creditore che abbia contribuito al verificarsi dell’evento dannoso (ipotesi regolata dall’articolo 1227, primo comma, codice civile) è rilevabile d’ufficio, per cui la sua prospettazione non richiede la proposizione di un’eccezione in senso proprio, costituendo mera difesa, a differenza dell’aggravamento del danno derivante dal comportamento colposo successivo del danneggiato, previsto dal secondo comma della medesima disposizione[3][4], con la conseguenza che, nel primo caso, il Giudice deve proporre d’ufficio l’indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa intrinseca alla ricostruzione del fatto storico[5]. “Al fine di affermare il concorso di colpa del trasportato nell’entità delle lesioni subite a seguito di un sinistro stradale, il mero esame del referto di pronto soccorso non è funzionalmente e scientificamente diretto alla verifica della compatibilità delle lesioni mortali con l’utilizzo o meno delle cinture di sicurezza (o mancato utilizzo del casco), e dunque può costituire un indizio, non univoco, da consolidare attraverso l’indicazione di ulteriori elementi di prova”[6] In materia di responsabilità civile, in caso di mancata adozione del casco o delle cinture di sicurezza da parte di un passeggero, poi deceduto, di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, “verificandosi un’ipotesi di cooperazione del fatto colposo, cioè di cooperazione nell’azione produttiva dell’evento, è legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno in favore dei congiunti della vittima. I genitori di persona deceduta in conseguenza dell’altrui fatto illecito, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro, hanno l’onere di allegare e provare ce il figlio deceduto avrebbe verosimilmente contribuito ai bisogni della famiglia”[7].
Il Giudice pertanto deve provvedere alla valutazione
a)della colpa della vittima nella determinazione della conseguenza del danno a lui ascrivibile (mancanza del casco)
b)considerare l’antecedente, riguardo alla condotta del responsabile, che ha contributo a generare le lesioni, in considerazione al fatto che l’altra parte non ha concesso la precedenza dovuta per legge al motorino che percorreva regolarmente la sua corsia.
Le condotte degli individui autori del fatto, sono condotte distinte, l’una, omissiva, quella del conducente del motociclo per mancato utilizzo del casco, e l’altra commissiva del conducente dell’auto il quale non ha dato la precedenza al motorino. La Corte ha sentenziato “nel caso di specie la frattura cranica subita dall’attore debba essere imputata al conducente del furgone investitore a titolo di colpa essendo violata la norma di prudenza che mirava a prevenire questo evento” ne consegue che la relazione tra la lesione fisica dell’attore e la condotta del convenuto, pone un problema di causalità di fatto e deve quindi essere accertata la responsabilità reciproca di enrambe le parti, la prima del conducente del veicolo che non ha dato la precedenza al ciclomotore, e la seconda del creditore investito che non ha utilizzato il casco alla guida del motociclo. In questo caso interviene 1227 comma I, codice civile , secondo cui il “creditore” investito ha contributo a provocare l’evento parzialmente. La sentenza della Corte sembra corretta in quanto, altrimenti come era stato stabilito dalla sentenza del Tribunale si avrebbe una ingiustizia manifesta nell’assolvere un conducente che non ha dato la precedenza disposta per legge. Dell’obbligo dell’utilizzo del casco si è interessata anche la Corte Costituzionale, con una pronuncia in cui dichiarava infondata la norma dell’art. 171 C.d.S., nella parte in cui prevede “l’esenzione dall’obbligo di indossare il casco per coloro che risultino affetti da patologie che ne impediscano l’uso, contrariamente a quanto previsto dall’art. 172 della stessa legge per coloro che si trovano in un’analoga situazione rispetto alle cinture di sicurezza”[8].
3. Mancato utilizzo delle cinture di sicurezza
Bisogna rilevare che statisticamente nel nord d’Italia otto persone su dieci usano le cinture di sicurezza ed il casco protettivo, ma la situaizone inversa si verifica al sud ed il commento precedente ne è la prova, si spera quindi che certe situazioni dannose e spiacevoli non si verifichino più o che almeno diminuiscano di numero. Presso il Ministero è stata constituita “una direzione generale del Sistema della Sicurezza Stradale” della disciplina della circolazione e sembra che nell’anno 2009 abbia avuto discreti risultati con un contenimento ed un abbattimento della sinistrosità stradale. Il sistema di monitoraggio si basa sulla volontaria partecipazione di operatori sanitari e di enti e prevede l’osservanza dell’uso dei dispositivi di sicurezza passiva tra cui casco e cinture di sicurezza con rilevazione effettuata sulle strade. Come si è detto in precedenza, riguardo all’uso del casco e delle cinture di sicurezza, onde verificare l’efficacia della normativa, l’Italia si è allineata alle principali nazioni europee che da tempo avevano analoghi sistemi di monitoraggio, in conformità della raccomandazione della commissione europea del 6.04.2004 n. 345. E’ stato appunto rilevato che, per quanto riguarda le cinture di sicurezza nel nord vi è un uso abbastanza soddisfacente, al centro dell’Italia vi dovrà essere un miglioramento, mentre al sud occorrerà incrementare con determinazione l’uso delle cinture di sicurezza; in nessuna regione italiana vi sono le stesse percentuali dei paesi europei che hanno raggiunto percentuali superiori al 95%. Anche, sul mancato uso delle cinture di sicurezza è stata interessata la Corte Costituzionale per stabilire se la norma dell’art. 172 del C.d.S. è incostituzionale, ma la Corte[9] ha dichiarato “la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 172 del C.d.S., sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione sollevata dal G.d.P. di Rotondella”. Volendo esaminare l’orientamento della Suprema Corte in materia si deve osservare che al trasportato che non indossa le cinture di sicurezza viene attribuito un concorso di colpa nell’entità delle lesioni subite a seguito di un sinistro stradale[10]. Così in un caso similare la Cassazione ha anche stabilito che in caso di mancata adozione delle cinture di sicurezza da parte del passeggero, poi deceduto, è legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno in favore dei congiunti della vittima[11]. Solo per completezza di casistica, in merito al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, si segnala che i funzionari dell’Ordine Pubblico avevano multato un automobilista che si trovava, fermo, in fila in un parcheggio che non usava le cinture di sicurezza. “La Cassazione ha ritenuto non sanzionabile tale fatto omissivo[12]”, ed in un’altra sentenza la Suprema Corte ha stabilito che il conducente di un veicolo “è tenuto ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza ed in caso di sua resistenza, può rifiutare il trasporto o ad omettere la ripresa della marcia”[13]. Poiché si parla di prevenzione una ultima nota aggiuntiva sull’uso del cellulare è d’uopo: gli studi hanno dimostrato che l’uso del cellulare durante la guida costuisce il rischio emergente più grave per la circolazione stradale. Si deve precisare che anche i pedoni non sono esenti da responsabilità, specie nei confronti di coloro che attraversano la strada sulle strisce pedonali con mentre stanno utlilizzando il telefono cellulare . Medesimo discorso dovrebbe essere fatto per il “fumo” alla guida considerato che non si vede perché il legislatore debba imporre di non “tenere le mani occupate dal telefonino” e non dalla sigaretta!
Conclusioni
Bisogna auspicare:
a)miglioramento della sicurezza stradale per una riduzione degli incidenti, con maggior rispetto delle norme del Codice soprattutto per quanto riguarda l’uso del casco e delle cinture di sicurezza;
b) utilizzare il telefono in macchina con il viva voce;
c)controllo della velocità;
d)contenimento dell’uso delle sostanze alcoliche e stupefacenti da parte dei conducenti, che sono una causa rilevante di gravi sinistri e quasi sempre mortali.
E’ dimostrato, infatti che l’uso delle cinture di sicurezza e quelle del casco dimezzano la mortalità, le conseguenze dei sinistri stradali diventano minori. Condividiamo quindi la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che si allinea all’orientamento della Corte di Cassazione .
Corte di Appello di Reggio Calabria Sez. Civ. Sent. del 4 dicembre 2009 n. 377
MASSIMA
Nel caso di scontro tra veicoli , il fatto colposo del creditore danneggiato che abbia contribuito al verificarsi dell’evento dannoso è rivelabile d’ufficio da parte del giudice , per cui la sua prospettazione non richiede la proposizione di un’eccezione in senso proprio . Il fatto colposo del danneggiato può esser considerato fattore solo concorrente nella produzione del danno , inidoneo da solo a determinarlo, ove l’incidente stradale sia stato provocato dal conducente del veicolo antagonista e la condotta del danneggiato abbia solo aggravato la lesione dell’integrità psicofisica. (Nell’ipotesi si è ritenuto che l’omesso uso del casco protettivo non possa escludere in via assoluta la colpa del conducente della vettura antagonista, il quale abbia causato la collisione omettendo di dare la precedenza , ma solo determinare una corresponsabilità della vittima nella misura del 50% , con conseguente riduzione del danno in proporzione , in ragione della violazione dei rispettivi obblighi di comportamento dei conducenti dei veicoli venuti a collisione)
MOTIVI DELLA DECISIONE
… OMISSIS…
È invece proprio l’art. 1227 comma 1 c.c. che pone l’unica vera deroga al principio di equivalenza causale, per l’ipotesi in cui alla produzione dell’evento abbia contribuito il danneggiato con la propria condotta colposa: come tale essa non può però interpretarsi (anche per ragioni di carattere letterale) come idonea a consentire un radicale “azzeramento” (ovvero esclusione) della responsabilità dell’autore del primo fatto dannoso, ché ciò varrebbe ad obliterare sul piano naturalistico il legame causale pur sempre esistente con questo. Alla luce delle esposte premesse, risulta agevole comprendere l’equivoco in cui è incorso il primo giudicante, che è quello di aver considerato il fatto colposo del danneggiato come fattore causale esclusivo nella determinazione del danno, laddove invece esso può considerarsi fattore solo concorrente, inidoneo da solo a determinarlo (è evidente infatti che, se non vi fosse stato il sinistro stradale, il mancato uso del casco non avrebbe di per sé potuto recare alcun danno all’attore), ma piuttosto inserentesi nella sequenza causale che indubbiamente collega il fatto del conducente dell’autovettura investitrice con il trauma cranico, interrompendola, ma non elidendola del tutto con la sovrapposizione di una serie causale nuova, autonoma e autosufficiente. L’equivoco potrebbe essere stato agevolato dalla fisionomia della condotta del danneggiato, la quale dà vita ad una ipotesi concorsuale peculiare in ragione del fatto che la mancata adozione del casco (e in genere delle misure di sicurezza imposte agli autisti) non incide sulla verificazione del sinistro stradale, ma soltanto sulla produzione della lesione all’integrità fisica di uno dei conducenti ad esso conseguente. In questo modo, la lesione all’integrità fisica della vittima del sinistro si presta ad essere, di primo acchito, catalogata tra le conseguenze dannose ulteriori di un fatto illecito autonomo preesistente rappresentato dalla collisione materiale tra gli autoveicoli (e ad essere quindi ricondotta alla previsione di cui al secondo comma dell’art. 1227 c.c. che, per le ragioni dette, accetta invece concettualmente che il fatto colposo del danneggiato possa condurre ad escludere del tutto dal risarcimento le conseguenze dannose ad esso riconducibili). L’equivoco tuttavia è destinato a cadere una volta che quella lesione sia ricondotta -come deve- all’interno della struttura del fatto illecito contestato al convenuto, il quale non è costituito dalla sola collisione e/o dalla inosservanza delle regole del codice stradale (che in sé e per sé, se non seguita, appunto, da alcun danno, non sarebbe fonte di alcuna responsabilità civile) ma da tale fatto in quanto causa di danno alla persona, che come tale costituisce dunque elemento perfettivo della fattispecie fonte di responsabilità. Occorrendo, pertanto, procedere solo ad una ponderazione dell’efficienza causale ascrivibile all’una e all’altra delle concause, reputa questa Corte che, alla luce delle segnalate emergenze della consulenza tecnica d’ufficio, questa debba condurre a riconoscere ad entrambe un contributo causale di pari importanza e, quindi, alla riduzione dell’obbligo risarcitorio in capo al conducente dell’autovettura nella misura del 50%. La violazione degli obblighi di diligenza imposti ad entrambi i soggetti coinvolti e, sul piano fattuale, l’efficienza causale dell’una e dell’altra condotta non possono ritenersi preponderanti l’una rispetto all’altra, essendo l’evento verificatosi direttamente riconducibile, in pari misura, a ciascuno di essi e, per converso, entrambi gli obblighi imposti proprio al fine di prevenire simili conseguenze. Entro la detta misura percentuale va pertanto affermata la responsabilità del conducente dell’autovettura e, con essa, ex art. 2054 c.c., della proprietaria dell’autovettura e, ex art. 18 legge 24 dicembre 1969, n. 990 (ora art. 144 D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), della convenuta compagnia assicuratrice.
…Omissis…
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, nella contumacia -che dichiara- degli appellati Assitalia S.p.a. e G. T., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 750/05 R.G. A.C., sull’appello proposto con atto di citazione notificato in data 11 novembre 2005, da S. F. contro la Firs Ass.ni s.p.a. in l.c.a., l’Assitalia S.p.a., quale impresa designta per il F.G.V.S. e G. T., avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1335/04 del 4 ottobre 2004, così provvede: 1) accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata: a) dichiara l’esclusiva responsabilità del conducente del furgone di proprietà dell’appellata G. nella causazione del sinistro de quo e la tenutezza di quest’ultima e della compagnia assicuratrice, al risarcimento dei danni, limitatamente alla quota del 50% stante il concorso, in pari misura percentuale, del fatto colposo del danneggiato, ai sensi dell’art. 1227 comma 1 c.c.; b) condanna conseguentemente L’Assitalia S.p.a., quale impresa designata per il F.G.V.S., e G. T., in solido, al pagamento in favore dell’appellante, per le causali esposte in parte motiva, della complessiva somma di € 9.899,14; 2) compensa per metà, tra le parti, le spese di ambo i gradi di giudizio e condanna gli appellati, in solido, alla rifusione, in favore dell’appellante, della restante parte liquidata: a) per il primo grado in complessivi € 740,00 (di cui € 40,00 per spese vive, € 300,00 per diritti, € 400,00 per onorario), oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A.; b) per il secondo in complessivi € 1.305,16 (di cui € 45,16 per spese vive, € 360,00 per diritti, € 900,00 per onorario), oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A.. Condanna altresì gli appellati, in solido, al rimborso, in favore dell’appellante, di metà delle spese e dei compensi di c.t.u. liquidati in primo grado.
Depositata in Cancelleria il 04.12.2009
----------------------------------------------------------------------------------------------------- [1] Trib. di Cassino 15.06.2000 in Danno e Responsabilità –IPSOA - 2004 [2] Cass. 12 marzo 2004 n. 5226 [3] cfr Cass., 25 settembre 2008 n. 24080 [4] Cass. 23 gennaio 2006, n. 1213 [5] Cassazione 12 marzo 2004, n. 5127 [6] Cassazione civ. sez. III, 2 marzo 2007, n. 4954 [7] Cassazione civ., sez. III, 28 agosto 2007, n. 18177, in Arch. Giur. circ. e sin. [8] Corte Costituzionale 6.11.2001 n. 348 in Arch. Giur. Circ. e Sin. 2002,99 [9] ordinanza del 21.04.2006 n. 169 [10] Cass. Civ. Sez. III 2.03.2007 n. 4954 c.d.s. IPSOA 2009 [11] Cass. Sez. III 28.08.2007 n. 18177 in Arch. Giur. Circ. e Sin. [12] Cass. Civ. Sez. II sent. 23.04.2007 n. 9674 [13] Cass. Pen. Sez. IV 20.11.1996 n. 9904