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  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19


Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 2020 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,  n.

19,   recante   misure   urgenti   per    fronteggiare    l'emergenza

epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.

33, recante ulteriori misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza

epidemiologica da COVID-19. (20A04399) 

(GU n.198 del 8-8-2020)

 

                            IL PRESIDENTE 

                      DEL CONSIGLI DEI MINISTRI 

 

  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 

  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure

urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla

legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge

n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4; 

  Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito  in  legge,

con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 22 maggio 2020, n. 35,

recante «Misure urgenti per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica

da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; 

  Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33,  recante  «Ulteriori

misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da

COVID-19»; 

  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  recante  «Misure

urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza

epidemiologica da COVID-19 deliberata  il  31  gennaio  2020»  e,  in

particolare, l'art. 1, comma 5; 

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14

luglio  2020,   recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative   del

decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per

fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19,   e   del

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2020, n. 176; 

  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 luglio 2020, recante

«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella  Gazzetta

Ufficiale 16 luglio 2020, n. 178; 

  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 24 luglio 2020, recante

«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella  Gazzetta

Ufficiale 27 luglio 2020, n. 187; 

  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 luglio 2020, recante

«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella  Gazzetta

Ufficiale 31 luglio 2020, n. 191; 

  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 1° agosto 2020, recante

«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella  Gazzetta

Ufficiale 3 agosto 2020, n. 193; 

  Vista le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020  e

del 29 luglio 2020, con le quali e'  stato  dichiarato  lo  stato  di

emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario

connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali

trasmissibili; 

  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'

dell'11 marzo 2020 con la  quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata

valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di

diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 

  Considerati  l'evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il

carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  dei

casi sul territorio nazionale; 

  Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno

epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio  nazionale

rendono   necessarie   misure   volte   a    garantire    uniformita'

nell'attuazione  dei  programmi  di  profilassi  elaborati  in   sede

internazionale ed europea; 

  Viste le linee guida per la riapertura delle attivita' economiche e

produttive della Conferenza delle regioni e delle  province  autonome

dell'11 giugno 2020, di  cui  all'allegato  9,  come  aggiornate,  da

ultimo, in data 6 agosto 2020 e trasmesse in pari data; 

  Viste le linee guida per il trasporto  scolastico  dedicato,  sulle

quali si e' espresso il Comitato tecnico-scientifico nella seduta del

5 agosto 2020; 

  Visti i verbali numeri 95, 96 e  97  di  cui  rispettivamente  alle

sedute del 16 e 20, 24, 30 luglio 2020,  nonche'  il  verbale  n.  98

della seduta del 5 agosto 2020 del  Comitato  tecnico-scientifico  di

cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3

febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni; 

  Su  proposta  del  Ministro  della  salute,  sentiti   i   Ministri

dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche'  i

Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,

dell'istruzione,  della  giustizia,  delle   infrastrutture   e   dei

trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole

alimentari e forestali, dei beni e delle attivita'  culturali  e  del

turismo, del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la  pubblica

amministrazione, per le politiche  giovanili  e  lo  sport,  per  gli

affari regionali e le  autonomie,  per  le  pari  opportunita'  e  la

famiglia,  nonche'  sentito  il  Presidente  della   Conferenza   dei

presidenti delle regioni e delle province autonome; 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

             Misure urgenti di contenimento del contagio 

                  sull'intero territorio nazionale 

 

  1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e'

fatto obbligo sull'intero territorio nazionale  di  usare  protezioni

delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al  pubblico,

inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in  cui

non sia possibile garantire continuativamente il  mantenimento  della

distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al  di

sotto dei sei anni, nonche' i soggetti con forme di  disabilita'  non

compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti

che interagiscono con i predetti. 

  2.  E'  fatto  obbligo  di  mantenere  una  distanza  di  sicurezza

interpersonale di almeno un metro,  fatte  salve  le  eccezioni  gia'

previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui  all'art.

2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo  del  Dipartimento

della protezione civile. 

  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono  comunque  derogabili

esclusivamente    con    Protocolli     validati     dal     Comitato

tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020,

n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile. 

  4. Ai fini di cui al comma 1, possono essere utilizzate  mascherine

di comunita', ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili,  anche

auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata

barriera e, al contempo, che garantiscano comfort  e  respirabilita',

forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento  al  di

sopra del naso. 

  5. L'utilizzo delle mascherine di comunita' si aggiunge alle  altre

misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il

distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani)  che

restano invariate e prioritarie. 

  6. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus

COVID-19 sull'intero territorio nazionale si  applicano  le  seguenti

misure: 

    a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre

(maggiore di 37,5°) devono  rimanere  presso  il  proprio  domicilio,

contattando il proprio medico curante; 

    b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle  ville  e  ai  giardini

pubblici  e'  condizionato  al  rigoroso  rispetto  del  divieto   di

assembramento  di  cui  all'art.  1,  comma  8,  primo  periodo,  del

decreto-legge 16 maggio  2020,  n.  33,  nonche'  della  distanza  di

sicurezza interpersonale di almeno un metro; e' consentito  l'accesso

dei minori, anche assieme ai familiari o altre  persone  abitualmente

conviventi o deputate alla loro cura, ad aree  gioco  all'interno  di

parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere  attivita'  ludica  o

ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento

per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8; 

    c)  e'  consentito  l'accesso  di  bambini  e  ragazzi  a  luoghi

destinati  allo  svolgimento  di  attivita'  ludiche,  ricreative  ed

educative, anche non  formali,  al  chiuso  o  all'aria  aperta,  con

l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia  e  con  obbligo  di

adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in  conformita'

alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia  di

cui all'allegato 8; 

    d) e' consentito svolgere attivita' sportiva o attivita'  motoria

all'aperto, anche presso  aree  attrezzate  e  parchi  pubblici,  ove

accessibili,  purche'  comunque  nel  rispetto  della   distanza   di

sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva

e di almeno un metro per ogni  altra  attivita'  salvo  che  non  sia

necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone

non completamente autosufficienti; 

    e)  a  decorrere  dal  1°  settembre  2020   e'   consentita   la

partecipazione del pubblico  a  singoli  eventi  sportivi  di  minore

entita', che non superino il numero massimo di  1000  spettatori  per

gli stadi all'aperto e di 200 spettatori  per  impianti  sportivi  al

chiuso. La presenza di pubblico e' comunque consentita esclusivamente

nei  settori  degli  impianti  sportivi  nei  quali   sia   possibile

assicurare la prenotazione e  assegnazione  preventiva  del  posto  a

sedere, con adeguati  volumi  e  ricambi  d'aria,  nel  rispetto  del

distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente,  di

almeno  1  metro  con  obbligo  di  misurazione   della   temperatura

all'accesso e  utilizzo  della  mascherina  a  protezione  delle  vie

respiratorie; in casi eccezionali, per eventi sportivi  che  superino

il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi  all'aperto  e  di

200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, il  Presidente  della

Regione o Provincia autonoma puo' sottoporre specifico protocollo  di

sicurezza    alla     validazione     preventiva     del     Comitato

tecnico-scientifico ai fini dello svolgimento dell'evento; 

    f) gli eventi  e  le  competizioni  sportive  -  riconosciuti  di

interesse nazionale  e  regionale  dal  Comitato  olimpico  nazionale

italiano (CONI), dal Comitato  italiano  paralimpico  (CIP)  e  dalle

rispettive federazioni,  ovvero  organizzati  da  organismi  sportivi

internazionali - sono consentiti a  porte  chiuse  ovvero  all'aperto

senza la presenza di pubblico, nel rispetto  dei  protocolli  emanati

dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline  sportive

associate ed enti di promozione sportiva,  al  fine  di  prevenire  o

ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i

tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che  vi  partecipano;

anche le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti  e  non

professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite

a porte chiuse, nel rispetto dei  protocolli  di  cui  alla  presente

lettera; 

    g) l'attivita' sportiva di base e l'attivita' motoria  in  genere

svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi,  pubblici

e privati, ovvero presso altre strutture ove  si  svolgono  attivita'

dirette al benessere dell'individuo  attraverso  l'esercizio  fisico,

sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale  e

senza alcun assembramento, in conformita' con le linee guida  emanate

dall'Ufficio per lo sport, sentita  la  Federazione  medico  sportiva

italiana  (FMSI),  fatti  salvi  gli  ulteriori  indirizzi  operativi

emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai  sensi  dell'art.

1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020; 

    h) e' consentito lo svolgimento anche  degli  sport  di  contatto

nelle  Regioni  e  Province  autonome  che  abbiano   preventivamente

accertato la compatibilita' delle suddette attivita' con  l'andamento

della  situazione  epidemiologica  nei  rispettivi  territori  e  che

individuino i protocolli o  le  linee  guida  idonei  a  prevenire  o

ridurre il rischio di  contagio  nel  settore  di  riferimento  o  in

settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati  dalle

Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; 

    i) al fine di consentire il regolare svolgimento di  competizioni

sportive  nazionali  e  internazionali  organizzate  sul   territorio

italiano  da  Federazioni  sportive  nazionali,  Discipline  sportive

associate o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI  o  dal

CIP,  che  prevedono  la  partecipazione   di   atleti,   tecnici   e

accompagnatori provenienti da paesi per i quali l'ingresso in  Italia

e' vietato o per i quali e' prevista la  quarantena,  questi  ultimi,

prima dell'ingresso in Italia, devono  avere  effettuato  il  tampone

naso-faringeo per verificare lo stato di salute, il  cui  esito  deve

essere indicato nella dichiarazione di cui all'art.  5,  comma  1,  e

verificato dal vettore ai sensi  dell'art.  7.  Tale  test  non  deve

essere antecedente a 48  ore  dall'arrivo  in  Italia  e  i  soggetti

interessati, per essere autorizzati all'ingresso  in  Italia,  devono

essere in possesso dell'esito che  ne  certifichi  la  negativita'  e

riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al  test  per  gli

eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i  singoli

componenti della delegazione sono autorizzati a prendere  parte  alla

competizione sportiva  internazionale  sul  territorio  italiano,  in

conformita' con lo specifico protocollo adottato  dall'ente  sportivo

organizzatore dell'evento; 

    l) lo svolgimento delle manifestazioni  pubbliche  e'  consentito

soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano

osservate le  distanze  sociali  prescritte  e  le  altre  misure  di

contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai

sensi dell'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza

di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 

    m) le attivita' di sale giochi, sale scommesse e sale bingo  sono

consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano

preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle

suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica

nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida

applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel

settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o

linee guida sono adottati dalle  Regioni  o  dalla  Conferenza  delle

regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti

nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza

con i criteri di cui all'allegato 10; 

    n) gli spettacoli aperti al pubblico in sale  teatrali,  sale  da

concerto, sale cinematografiche e in  altri  spazi  anche  all'aperto

sono svolti con  posti  a  sedere  preassegnati  e  distanziati  e  a

condizione che sia comunque assicurato  il  rispetto  della  distanza

interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia  per  gli

spettatori che non  siano  abitualmente  conviventi,  con  il  numero

massimo di  1000  spettatori  per  spettacoli  all'aperto  e  di  200

spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le

attivita' devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o

linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel

settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o

dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto

dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e

comunque in coerenza con i criteri di cui  all'allegato  10.  Restano

sospesi gli eventi che implichino assembramenti  in  spazi  chiusi  o

all'aperto quando non  e'  possibile  assicurare  il  rispetto  delle

condizioni di cui alla presente lettera. Restano comunque sospese  le

attivita' che abbiano luogo in sale da ballo e  discoteche  e  locali

assimilati, all'aperto o al chiuso. A decorrere dal 1° settembre 2020

sono consentite le manifestazione fieristiche ed i congressi,  previa

adozione di Protocolli validati dal Comitato  tecnico-scientifico  di

cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del  Capo  del

Dipartimento della protezione civile, e secondo misure  organizzative

adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da

garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la  distanza

interpersonale di almeno un metro; e' consentito lo svolgimento delle

attivita' propedeutiche alle predette riaperture. A decorrere  dal  9

agosto 2020  sono  consentite  le  attivita'  di  preparazione  delle

manifestazioni fieristiche che non comportano accesso di  spettatori.

Le Regioni e le Province autonome, in relazione  all'andamento  della

situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire una

diversa data di ripresa delle attivita', nonche'  un  diverso  numero

massimo di spettatori in  considerazione  delle  dimensioni  e  delle

caratteristiche dei luoghi; 

    o) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure  organizzative

tali  da  evitare  assembramenti  di  persone,  tenendo  conto  delle

dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai

frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra  loro  di

almeno un metro; 

    p) le funzioni religiose con  la  partecipazione  di  persone  si

svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle

rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7; 

    q) il servizio di apertura al pubblico dei musei  e  degli  altri

istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101  del  codice  dei

beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22

gennaio 2004, n. 42, e' assicurato a condizione che detti istituti  e

luoghi, tenendo conto delle dimensioni e  delle  caratteristiche  dei

locali aperti al pubblico, nonche' dei flussi di visitatori  (piu'  o

meno  di  100.000  l'anno),  garantiscano  modalita'   di   fruizione

contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di  persone  e

da consentire che i visitatori possano  rispettare  la  distanza  tra

loro di almeno un metro. Il servizio e' organizzato tenendo conto dei

protocolli o linee guida adottati dalle Regioni  o  dalla  Conferenza

delle regioni e delle  province  autonome.  Le  amministrazioni  e  i

soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi  della

cultura  possono  individuare  specifiche  misure  organizzative,  di

prevenzione e protezione, nonche' di tutela  dei  lavoratori,  tenuto

conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attivita' svolte; 

    r)  ferma  restando  la  ripresa  delle  attivita'  dei   servizi

educativi e dell'attivita' didattica delle scuole di  ogni  ordine  e

grado secondo i  rispettivi  calendari,  le  istituzioni  scolastiche

continuano  a  predisporre  ogni  misura  utile  all'avvio  dell'anno

scolastico 2020/2021. Sono consentiti i corsi di formazione specifica

in medicina generale nonche' le attivita'  didattico-formative  degli

Istituti di formazione  dei  Ministeri  dell'interno,  della  difesa,

dell'economia e delle finanze e della giustizia. I corsi per i medici

in formazione specialistica e  le  attivita'  dei  tirocinanti  delle

professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire  anche

in modalita' non  in  presenza.  Sono  altresi'  consentiti  i  corsi

abilitanti e le prove teoriche e  pratiche  effettuate  dagli  uffici

della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso

alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori  e

i corsi sul buon funzionamento del  tachigrafo  svolti  dalle  stesse

autoscuole e  da  altri  enti  di  formazione,  nonche'  i  corsi  di

formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati  o  finanziati

dal Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  gli  esami  di

qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle

singole Regioni nonche' i  corsi  di  formazione  da  effettuarsi  in

materia di salute e sicurezza, a condizione che siano  rispettate  le

misure di cui al «Documento  tecnico  sulla  possibile  rimodulazione

delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di

lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Al fine  di

mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra

forma  di  aggregazione  alternativa.  Le   riunioni   degli   organi

collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni  ordine

e grado possono essere svolte in presenza o  a  distanza  sulla  base

della possibilita'  di  garantire  il  distanziamento  fisico  e,  di

conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Gli  enti  gestori

provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli  adempimenti

amministrativi  e  contabili  concernenti  i  servizi  educativi  per

l'infanzia. Nelle more della ripresa dell'attivita' didattica, l'ente

proprietario dell'immobile  puo'  autorizzare,  in  raccordo  con  le

istituzioni scolastiche, l'ente gestore ad utilizzarne gli spazi  per

l'organizzazione e lo svolgimento di attivita' ludiche, ricreative ed

educative, non scolastiche ne' formali, senza pregiudizio alcuno  per

le attivita' delle istituzioni  scolastiche  medesime.  Le  attivita'

dovranno essere svolte con l'ausilio di personale qualificato, e  con

obbligo a carico dei  gestori  di  adottare  appositi  protocolli  di

sicurezza conformi alle linee  guida  di  cui  all'allegato  8  e  di

procedere alle attivita' di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle

medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri  sportivi

pubblici o privati; 

    s) nelle universita' le attivita' didattiche e  curriculari  sono

svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero  dell'universita'

e della ricerca, di cui all'allegato 18. Le linee  guida  di  cui  al

precedente periodo si applicano, in quanto  compatibili,  anche  alle

istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica; 

    t) a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle

attivita'  didattiche  o  curriculari  delle  universita'   e   delle

istituzioni di alta formazione artistica musicale e  coreutica,  tali

attivita' possono essere  svolte,  ove  possibile,  con  modalita'  a

distanza, individuate dalle medesime universita' e istituzioni, avuto

anche  riguardo  alle  specifiche   esigenze   degli   studenti   con

disabilita'; le universita'  e  le  istituzioni  assicurano,  laddove

ritenuto  necessario  e  in  ogni  caso  individuandone  le  relative

modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche'  di  quelle

curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia,

che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;  le

assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono

computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali  nonche'

ai fini delle relative valutazioni; 

    u)  le  amministrazioni  di  appartenenza  possono,  con  decreto

direttoriale  generale  o  analogo  provvedimento  in  relazione   ai

rispettivi ordinamenti,  rideterminare  le  modalita'  didattiche  ed

organizzative dei  corsi  di  formazione  e  di  quelli  a  carattere

universitario del personale delle forze  di  polizia  e  delle  forze

armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai  quali

siano state applicate le previsioni  di  cui  all'art.  2,  comma  1,

lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo

2020, prevedendo anche il ricorso ad attivita' didattiche ed esami  a

distanza e l'eventuale soppressione di  prove  non  ancora  svoltesi,

ferma restando la validita' delle prove di esame  gia'  sostenute  ai

fini della formazione della graduatoria finale del corso; 

    v) i periodi di assenza dai  corsi  di  formazione  di  cui  alla

lettera u), comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19,

non concorrono  al  raggiungimento  del  limite  di  assenze  il  cui

superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno  o

la dimissione dai medesimi corsi; 

    z) le attivita' di centri benessere,  di  centri  termali  (fatta

eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli

essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della  vigente

normativa), di centri culturali e di centri sociali sono consentite a

condizione  che  le  Regioni   e   le   Province   autonome   abbiano

preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle

suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica

nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida

applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel

settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o

linee guida sono adottati dalle  Regioni  o  dalla  Conferenza  delle

regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti

nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza

con i criteri di cui all'allegato 10; 

    aa)  e'  fatto  divieto  agli  accompagnatori  dei  pazienti   di

permanere  nelle  sale  di  attesa  dei  dipartimenti   emergenze   e

accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse

indicazioni del personale sanitario preposto; 

    bb) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di  ospitalita'

e  lungo  degenza,  residenze  sanitarie  assistite  (RSA),  hospice,

strutture  riabilitative  e  strutture  residenziali   per   anziani,

autosufficienti e non,  e'  limitata  ai  soli  casi  indicati  dalla

direzione sanitaria della struttura, che e'  tenuta  ad  adottare  le

misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione; 

    cc) tenuto conto delle indicazioni fornite  dal  Ministero  della

salute,  d'intesa  con  il  coordinatore  degli  interventi  per   il

superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali

del  Servizio  sanitario  nazionale  assicurano  al  Ministero  della

giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del

contagio del COVID-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a

garantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione

generale della prevenzione sanitaria del Ministero  della  salute,  i

nuovi ingressi negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali

per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi  sono  posti  in

condizione di isolamento dagli altri detenuti; 

    dd)  le  attivita'  commerciali  al  dettaglio  si   svolgono   a

condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale  di

almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che

venga impedito di sostare  all'interno  dei  locali  piu'  del  tempo

necessario  all'acquisto  dei  beni;  le  suddette  attivita'  devono

svolgersi nel rispetto dei contenuti  di  protocolli  o  linee  guida

idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio  nel  settore  di

riferimento o in ambiti analoghi,  adottati  dalle  Regioni  o  dalla

Conferenza delle regioni e delle province autonome nel  rispetto  dei

principi contenuti nei protocolli o nelle  linee  guida  nazionali  e

comunque in coerenza  con  i  criteri  di  cui  all'allegato  10.  Si

raccomanda altresi' l'applicazione delle misure di  cui  all'allegato

11; 

    ee) le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui  bar,  pub,

ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione  che

le Regioni e le Province autonome abbiano  preventivamente  accertato

la compatibilita' dello  svolgimento  delle  suddette  attivita'  con

l'andamento della situazione epidemiologica nei  propri  territori  e

che individuino i protocolli o le linee guida  applicabili  idonei  a

prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento

o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida  sono  adottati

dalle Regioni o dalla  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province

autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli  o  nelle

linee guida nazionali e comunque in coerenza con  i  criteri  di  cui

all'allegato 10; continuano a essere consentite  le  attivita'  delle

mense  e  del  catering  continuativo  su  base   contrattuale,   che

garantiscono la distanza di sicurezza  interpersonale  di  almeno  un

metro.  Resta  anche  consentita  la  ristorazione  con  consegna   a

domicilio  nel  rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  sia   per

l'attivita'  di  confezionamento  che  di   trasporto,   nonche'   la

ristorazione con asporto, fermo restando l'obbligo di  rispettare  la

distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 

    ff) restano comunque aperti gli esercizi di  somministrazione  di

alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo

di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza  interpersonale

di almeno un metro; 

    gg) le attivita' inerenti ai servizi alla persona sono consentite

a  condizione  che  le  Regioni  e  le  Province   autonome   abbiano

preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle

suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica

nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida

applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel

settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o

linee guida sono adottati dalle  regioni  o  dalla  Conferenza  delle

regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti

nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza

con i criteri di cui all'allegato  10;  resta  fermo  lo  svolgimento

delle attivita' inerenti ai  servizi  alla  persona  gia'  consentite

sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del

26 aprile 2020; 

    hh)    restano    garantiti,    nel    rispetto    delle    norme

igienico-sanitarie,  i  servizi  bancari,  finanziari,   assicurativi

nonche'   l'attivita'   del   settore   agricolo,    zootecnico    di

trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne  forniscono

beni e servizi; 

    ii) il Presidente della Regione  dispone  la  programmazione  del

servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico  locale,  anche

non di linea, finalizzata alla  riduzione  e  alla  soppressione  dei

servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere

l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze  e  al  solo

fine di assicurare i servizi minimi  essenziali,  la  cui  erogazione

deve,  comunque,  essere  modulata  in  modo  tale  da   evitare   il

sovraffollamento dei mezzi di  trasporto  nelle  fasce  orarie  della

giornata in cui si registra la maggiore presenza di  utenti.  Per  le

medesime finalita' il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,

con decreto adottato di concerto con il Ministro della  salute,  puo'

disporre, al fine di contenere  l'emergenza  sanitaria  da  COVID-19,

riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto,  anche

internazionale,  automobilistico,  ferroviario,  aereo,  marittimo  e

nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli  utenti,

agli equipaggi, nonche' ai vettori ed agli armatori; 

    ll) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che: 

      a) esse siano attuate anche mediante modalita' di lavoro agile,

ove possano essere svolte al  proprio  domicilio  o  in  modalita'  a

distanza; 

      b) siano incentivate le ferie e  i  congedi  retribuiti  per  i

dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione

collettiva; 

      c) siano  assunti  protocolli  di  sicurezza  anti-contagio  e,

laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale  di

almeno un metro come principale misura di contenimento, con  adozione

di strumenti di protezione individuale; 

      d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi

di lavoro, anche utilizzando  a  tal  fine  forme  di  ammortizzatori

sociali; 

    mm) le attivita' degli stabilimenti balneari  sono  esercitate  a

condizione  che  le  Regioni   e   le   Province   autonome   abbiano

preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle

suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica

nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida

idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio  nel  settore  di

riferimento o in settori analoghi. Detti  protocolli  o  linee  guida

sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e  delle

province autonome nel rispetto di  quanto  stabilito  dalla  presente

lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato  10.

Per tali attivita' e nelle spiagge di libero accesso deve  essere  in

ogni caso assicurato  il  mantenimento  del  distanziamento  sociale,

garantendo comunque la distanza interpersonale  di  sicurezza  di  un

metro, secondo le  prescrizioni  adottate  dalle  Regioni,  idonee  a

prevenire o ridurre  il  rischio  di  contagio,  tenuto  conto  delle

caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilita'. I

protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso: 

      1) l'accesso  agli  stabilimenti  balneari  e  gli  spostamenti

all'interno dei medesimi; 

      2) l'accesso dei fornitori esterni; 

      3) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve  le

specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione

di cibi e bevande e di ristorazione; 

      4) la distribuzione e il  distanziamento  delle  postazioni  da

assegnare ai bagnanti; 

      5) le misure igienico-sanitarie per  il  personale  e  per  gli

utenti; 

      6) le  modalita'  di  svolgimento  delle  attivita'  ludiche  e

sportive; 

      7) lo svolgimento di eventuali servizi navetta  a  disposizione

degli utenti; 

      8) le modalita' di informazione agli ospiti  e  agli  operatori

circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da  seguire

all'interno degli stabilimenti balneari; 

      9) le spiagge di libero accesso; 

    nn) le attivita' delle  strutture  ricettive  sono  esercitate  a

condizione che sia  assicurato  il  mantenimento  del  distanziamento

sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di  sicurezza

di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli  e  delle

linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e

delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il  rischio  di

contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10,

tenuto conto  delle  diverse  tipologie  di  strutture  ricettive.  I

protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso: 

      1)  le  modalita'  di  accesso,  ricevimento,  assistenza  agli

ospiti; 

      2) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve  le

specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione

di cibi e bevande e di ristorazione; 

      3) le misure igienico-sanitarie per le camere  e  gli  ambienti

comuni; 

      4) l'accesso dei fornitori esterni; 

      5) le  modalita'  di  svolgimento  delle  attivita'  ludiche  e

sportive; 

      6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta  a  disposizione

dei clienti; 

      7) le modalita' di informazione agli ospiti  e  agli  operatori

circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da  seguire

all'interno  delle  strutture  ricettive  e  negli  eventuali   spazi

all'aperto di pertinenza. 

                               Art. 2 

 

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento  in  sicurezza

  delle attivita' produttive industriali e commerciali 

 

  1. Sull'intero territorio nazionale tutte le  attivita'  produttive

industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto  dall'art.  1,

rispettano i contenuti del protocollo condiviso  di  regolamentazione

delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione  del

virus COVID-19 negli ambienti di lavoro  sottoscritto  il  24  aprile

2020 fra il Governo e  le  parti  sociali  di  cui  all'allegato  12,

nonche',  per  i  rispettivi  ambiti  di  competenza,  il  protocollo

condiviso di regolamentazione per il  contenimento  della  diffusione

del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il  24  aprile  2020  fra  il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro

e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13,

e il protocollo condiviso di  regolamentazione  per  il  contenimento

della diffusione del COVID-19  nel  settore  del  trasporto  e  della

logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14. 

                               Art. 3 

 

                Misure di informazione e prevenzione 

                  sull'intero territorio nazionale 

 

  1.  Sull'intero  territorio  nazionale  si  applicano  altresi'  le

seguenti misure: 

    a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure  per

la prevenzione della diffusione delle infezioni per via  respiratoria

previste dalla normativa vigente e dal Ministero della  salute  sulla

base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' e i

responsabili delle  singole  strutture  provvedono  ad  applicare  le

indicazioni per la sanificazione e  la  disinfezione  degli  ambienti

fornite dal Ministero della salute; 

    b) e' raccomandata l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione

igienico sanitaria di cui all'allegato 19; 

    c) nei  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui  al  decreto

legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle  scuole  di  ogni  ordine  e

grado, nelle  universita',  negli  uffici  delle  restanti  pubbliche

amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,

ovvero di maggiore affollamento e  transito,  le  informazioni  sulle

misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19; 

    d) i  sindaci  e  le  associazioni  di  categoria  promuovono  la

diffusione delle informazioni sulle misure  di  prevenzione  igienico

sanitarie  di  cui  all'allegato  19  anche   presso   gli   esercizi

commerciali; 

    e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle  aree

di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti  i

locali aperti al pubblico, in conformita' alle  disposizioni  di  cui

alla direttiva  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  25

febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche'

degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle

mani; 

    f) le aziende di trasporto pubblico  anche  a  lunga  percorrenza

adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti

a cadenza ravvicinata. 

  2.  Nel  predisporre,  anche  attraverso  l'adozione  di   appositi

protocolli,  le  misure  necessarie  a   garantire   la   progressiva

riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei

propri  dipendenti  con  le  modalita'  di  cui  all'art.   263   del

decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  le  pubbliche  amministrazioni

assicurano il rispetto  delle  prescrizioni  vigenti  in  materia  di

tutela della salute adottate dalle competenti autorita'. 

                               Art. 4 

 

           Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero 

 

  1. Sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori  di  cui

all'elenco  E  dell'allegato  20,  l'ingresso  e  il   transito   nel

territorio nazionale alle persone che hanno transitato o  soggiornato

negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E  nei  quattordici

giorni  antecedenti,  nonche'  gli  spostamenti  verso  gli  Stati  e

territori di cui all'elenco F dell'allegato 20, salvo  che  ricorrano

uno o piu' dei seguenti motivi, comprovati mediante la  dichiarazione

di cui all'art. 5, comma 1: 

    a) esigenze lavorative; 

    b) assoluta urgenza; 

    c) esigenze di salute; 

    d) esigenze di studio; 

    e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; 

    f) ingresso nel territorio nazionale da  parte  di  cittadini  di

Stati membri dell'Unione europea,  di  Stati  parte  dell'accordo  di

Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e  Irlanda  del  nord,  di

Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica  di  San  Marino,

dello Stato della Citta' del Vaticano; 

    g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari  delle

persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli  articoli

2 e 3  della  direttiva  2004/38/CE  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 29 aprile 2004,  relativa  al  diritto  dei  cittadini

dell'Unione e dei  loro  familiari  di  circolare  e  di  soggiornare

liberamente nel  territorio  degli  Stati  membri,  che  modifica  il

regolamento (CEE) n.  1612/68  ed  abroga  le  direttive  64/221/CEE,

68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 60/364/CEE,

90/365/CEE e 93/96/CEE; 

    h) ingresso nel territorio nazionale da  parte  di  cittadini  di

Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai  sensi  della  direttiva

2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status

dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo,

nonche' di cittadini di  Stati  terzi  che  derivano  il  diritto  di

residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale; 

    i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari  delle

persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagli  articoli

2 e 3  della  direttiva  2004/38/CE  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 29 aprile 2004,  relativa  al  diritto  dei  cittadini

dell'Unione e dei  loro  familiari  di  circolare  e  di  soggiornare

liberamente nel  territorio  degli  Stati  membri,  che  modifica  il

regolamento (CEE) n.  1612/68  ed  abroga  le  direttive  64/221/CEE,

68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 60/364/CEE,

90/365/CEE e 93/96/CEE. 

  2. Sono vietati l'ingresso e il transito nel  territorio  nazionale

alle persone  che  hanno  transitato  o  soggiornato  negli  Stati  e

territori di cui all'elenco F dell'allegato 20 nei quattordici giorni

antecedenti, salvo che nei seguenti casi: 

    1) persone di cui al comma 1, lettere  f)  e  g),  con  residenza

anagrafica in Italia da data anteriore a quella indicata  nell'elenco

F dell'allegato 20; 

    2) equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto; 

    3) funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione  europea

o di organizzazioni  internazionali,  agenti  diplomatici,  personale

amministrativo e tecnico delle missioni  diplomatiche,  funzionari  e

impiegati  consolari,  personale  militare,  italiano  e   straniero,

nell'esercizio delle loro funzioni. 

  3. Sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del

territorio nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge

n. 33 del 2020, nonche' le limitazioni  disposte  in  relazione  alla

provenienza da specifici Stati e  territori  ai  sensi  dell'art.  1,

comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020. 

                               Art. 5 

 

        Obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso 

                nel territorio nazionale dall'estero 

 

  1. Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in  Italia

stabiliti all'art. 4, chiunque fa ingresso per qualsiasi  durata  nel

territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli  elenchi

B, C, D, E ed F dell'allegato 20 e' tenuto a  consegnare  al  vettore

all'atto  dell'imbarco  e  a  chiunque  sia  deputato  a   effettuare

controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47  del

decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,

recante  l'indicazione  in  modo  chiaro  e  dettagliato,   tale   da

consentire le verifiche, di: 

    a) Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o

transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia; 

    b) motivi dello spostamento conformemente all'art. 4, nel caso di

ingresso  da  Stati  e  territori  di  cui  agli  elenchi  E   ed   F

dell'allegato 20; 

    c) nel caso  di  soggiorno  o  transito  nei  quattordici  giorni

anteriori all'ingresso in Italia in uno o piu' Stati e  territori  di

cui agli elenchi C, D, E e F dell'allegato 20: 

      1) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in  Italia

dove sara' svolto il periodo di sorveglianza sanitaria  e  isolamento

fiduciario; 

      2)  mezzo  di  trasporto  privato  che  verra'  utilizzato  per

raggiungere il luogo di cui al numero 1)  ovvero,  esclusivamente  in

caso di  ingresso  in  Italia  mediante  trasporto  aereo  di  linea,

ulteriore mezzo aereo di linea  di  cui  si  prevede  l'utilizzo  per

raggiungere  la  localita'  di  desti

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