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  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Mobilità in bicicletta

Legge
11 gennaio 2018, n. 2

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica

 

LEGGE 11 gennaio 2018, n. 2

Disposizioni per lo sviluppo  della  mobilita'  in  bicicletta  e  la
realizzazione della rete  nazionale  di  percorribilita'  ciclistica.
(18G00013)

(GU n.25 del 31-1-2018)
 

 Vigente al: 15-2-2018  

 

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1
 
                         Oggetto e finalita'
 
  1. La presente legge persegue l'obiettivo di promuovere l'uso della
bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia
per le attivita' turistiche  e  ricreative,  al  fine  di  migliorare
l'efficienza,  la  sicurezza  e  la  sostenibilita'  della  mobilita'
urbana, tutelare il patrimonio naturale  e  ambientale,  ridurre  gli
effetti negativi della  mobilita'  in  relazione  alla  salute  e  al
consumo di suolo, valorizzare  il  territorio  e  i  beni  culturali,
accrescere e sviluppare l'attivita' turistica,  in  coerenza  con  il
piano  strategico  di  sviluppo  del  turismo  in  Italia,   di   cui
all'articolo 34-quinquies, comma  1,  del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, e con il piano straordinario della mobilita' turistica,
di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2014,  n.
106, e secondo quanto previsto dalla legge 9 agosto 2017, n. 128,  in
materia di ferrovie turistiche.
  2. Lo Stato, le regioni, gli  enti  locali  e  gli  altri  soggetti
pubblici interessati, nell'ambito delle  rispettive  competenze,  nel
rispetto del quadro finanziario definito ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 3, lettera e), e in conformita' con la disciplina generale  dei
trasporti e del governo del territorio, perseguono l'obiettivo di cui
al comma 1, in modo da rendere lo sviluppo della mobilita' ciclistica
e delle necessarie infrastrutture di rete una componente fondamentale
delle politiche della mobilita' in tutto il territorio nazionale e da
pervenire  a  un  sistema  generale  e  integrato  della   mobilita',
sostenibile dal punto di vista  economico,  sociale  e  ambientale  e
accessibile a tutti i cittadini.
  3. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione.

                               Art. 2
 
                             Definizioni
 
  1. Ai fini della presente legge si intende per:
    a) «ciclovia»: un  itinerario  che  consenta  il  transito  delle
biciclette  nelle  due  direzioni,  dotato  di  diversi  livelli   di
protezione determinati  da  provvedimenti  o  da  infrastrutture  che
rendono la percorrenza ciclistica piu' agevole e sicura;
    b)  «rete  cicloviaria»:  l'insieme  di  diverse  ciclovie  o  di
segmenti di ciclovie raccordati  tra  loro,  descritti,  segnalati  e
legittimamente  percorribili  dal   ciclista   senza   soluzione   di
continuita';
    c) «via verde ciclabile» o «greenway»: pista o  strada  ciclabile
in  sede  propria  sulla  quale  non  e'   consentito   il   traffico
motorizzato;
    d) «sentiero ciclabile o percorso natura»: itinerario in parchi e
zone protette, sulle sponde di fiumi o in ambiti rurali, anche  senza
particolari  caratteristiche  costruttive,   dove   e'   ammessa   la
circolazione delle biciclette;
    e) «strada  senza  traffico»:  strada  con  traffico  motorizzato
inferiore alla media di cinquanta veicoli al giorno calcolata su base
annua;
    f) «strada a basso traffico»:  strada  con  traffico  motorizzato
inferiore alla media di cinquecento veicoli al  giorno  calcolata  su
base annua senza punte superiori a cinquanta veicoli all'ora;
    g) «strada 30»: strada urbana o extraurbana sottoposta al  limite
di velocita'  di  30  chilometri  orari  o  a  un  limite  inferiore,
segnalata con le modalita' stabilite dall'articolo 135, comma 14, del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495; e' considerata «strada  30»  anche  la  strada
extraurbana con sezione della carreggiata non inferiore a  tre  metri
riservata ai veicoli non a  motore,  eccetto  quelli  autorizzati,  e
sottoposta al limite di velocita' di 30 chilometri orari.
  2. Con riferimento  ai  parametri  di  traffico  e  sicurezza  sono
qualificati come ciclovie gli itinerari che comprendono  una  o  piu'
delle seguenti categorie:
    a) le piste o corsie ciclabili, come  definite  dall'articolo  3,
comma 1, numero 39), del codice  della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall'articolo 140, comma 7, del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495;
    b) gli itinerari ciclopedonali, come  definiti  dall'articolo  2,
comma 3, lettera F-bis, del codice della strada, di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
    c) le vie verdi ciclabili;
    d) i sentieri ciclabili o i percorsi natura;
    e) le strade senza traffico e a basso traffico;
    f) le strade 30;
    g) le aree pedonali, come  definite  dall'articolo  3,  comma  1,
numero 2), del codice della strada, di cui al decreto legislativo  30
aprile 1992, n. 285;
    h) le zone a traffico limitato, come  definite  dall'articolo  3,
comma 1, numero 54), del codice  della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
    i) le zone residenziali, come definite dall'articolo 3, comma  1,
numero 58), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.

                               Art. 3
 
              Piano generale della mobilita' ciclistica
 
  1. In vista degli obiettivi e delle finalita' di  cui  all'articolo
1, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e  il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  previa
intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  e'  approvato  il  Piano
generale della mobilita' ciclistica. Il Piano di  cui  al  precedente
periodo costituisce parte integrante del Piano generale dei trasporti
e della logistica ed e' adottato in coerenza:
    a) con il sistema nazionale  delle  ciclovie  turistiche  di  cui
all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
    b) con i programmi per  la  mobilita'  sostenibile  finanziati  a
valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma  140,  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017.
  2. Il Piano generale della mobilita' ciclistica e'  articolato  con
riferimento  a  due  specifici  settori  di   intervento,   relativi,
rispettivamente, allo sviluppo della mobilita' ciclistica  in  ambito
urbano e metropolitano e allo sviluppo della mobilita' ciclistica  su
percorsi definiti a livello regionale, nazionale ed europeo.
  3. Il Piano generale della mobilita' ciclistica si riferisce  a  un
periodo di tre anni e reca:
    a) la definizione, per ciascuno  dei  tre  anni  del  periodo  di
riferimento, degli obiettivi  annuali  di  sviluppo  della  mobilita'
ciclistica, da perseguire in relazione ai  due  distinti  settori  di
intervento  di  cui  al  comma  2,  avendo  riguardo   alla   domanda
complessiva di mobilita';
    b) l'individuazione delle ciclovie  di  interesse  nazionale  che
costituiscono  la  Rete  ciclabile  nazionale  «Bicitalia»   di   cui
all'articolo 4 e gli indirizzi per la definizione e l'attuazione  dei
progetti di competenza regionale finalizzati alla realizzazione della
Rete stessa;
    c)  l'indicazione,  in  ordine   di   priorita',   con   relativa
motivazione, degli interventi  da  realizzare  per  il  conseguimento
degli obiettivi di cui alla lettera a), nei limiti delle  risorse  di
cui alla lettera e);
    d) l'individuazione degli interventi prioritari per assicurare le
connessioni  della  Rete  ciclabile  nazionale  «Bicitalia»  di   cui
all'articolo 4 con le altre modalita' di trasporto;
    e) la definizione del quadro,  per  ciascuno  dei  tre  anni  del
periodo di riferimento, delle risorse finanziarie pubbliche e private
di cui all'articolo 10,  da  ripartire  per  il  finanziamento  degli
interventi previsti nel medesimo Piano generale,  nonche'  di  quelli
indicati nei piani della  mobilita'  ciclistica  delle  regioni,  dei
comuni,  delle  citta'  metropolitane  e  delle  province   di   cui,
rispettivamente, agli articoli 5 e 6;
    f) gli indirizzi volti ad assicurare  un  efficace  coordinamento
dell'azione amministrativa delle regioni, delle citta' metropolitane,
delle province e dei comuni concernente la mobilita' ciclistica e  le
relative infrastrutture, nonche' a promuovere la partecipazione degli
utenti alla  programmazione,  realizzazione  e  gestione  della  rete
cicloviaria;
    g) l'individuazione degli atti amministrativi, compresi quelli di
natura regolamentare e gli atti di  indirizzo,  che  dovranno  essere
adottati per conseguire gli obiettivi stabiliti  dal  medesimo  Piano
generale;
    h) la definizione, nei limiti delle risorse di cui  alla  lettera
e), delle azioni necessarie a sostenere lo sviluppo  della  mobilita'
ciclistica  in  ambito  urbano,  con  particolare  riferimento   alla
sicurezza dei ciclisti e all'interscambio  modale  tra  la  mobilita'
ciclistica, il trasporto ferroviario e il trasporto pubblico locale.
  4.  Il  Piano  generale  della  mobilita'  ciclistica  puo'  essere
aggiornato annualmente anche al fine di tenere conto delle  ulteriori
risorse eventualmente rese disponibili ai  sensi  della  legislazione
nel frattempo intervenuta. Gli aggiornamenti annuali sono  approvati,
con le modalita' di cui al comma 1, entro  il  31  marzo  di  ciascun
anno. In sede di aggiornamento del  Piano  generale  della  mobilita'
ciclistica,  la  Rete  ciclabile   nazionale   «Bicitalia»   di   cui
all'articolo 4  puo'  essere  integrata  con  ciclovie  di  interesse
nazionale, individuate anche su proposta  delle  regioni  interessate
nell'ambito dei piani regionali di cui all'articolo 5.

                               Art. 4
 
                Rete ciclabile nazionale «Bicitalia»
 
  1. La Rete ciclabile nazionale denominata  «Bicitalia»  costituisce
la rete infrastrutturale di livello nazionale integrata  nel  sistema
della rete ciclabile transeuropea «EuroVelo». Essa e' composta  dalle
ciclovie di interesse nazionale  di  cui  all'articolo  3,  comma  3,
lettera b), compresi i relativi accessori e pertinenze,  dedicate  ai
ciclisti  e,  in  generale,   agli   utenti   non   motorizzati.   Le
infrastrutture   della   Rete   ciclabile   nazionale   costituiscono
infrastrutture di interesse strategico nazionale.
  2.  La  Rete  ciclabile  nazionale   «Bicitalia»   e'   individuata
nell'ambito del Piano generale  della  mobilita'  ciclistica  di  cui
all'articolo 3 sulla base dei seguenti criteri:
    a) sviluppo complessivo non inferiore a 20.000 chilometri in base
a una struttura a rete, articolata in una serie di itinerari da  nord
a sud, attraversati da itinerari da est  ad  ovest,  che  interessano
tutto il territorio nazionale;
    b) integrazione e interconnessione con le reti infrastrutturali a
supporto delle altre modalita' di  trasporto  e  con  le  altre  reti
ciclabili presenti nel territorio;
    c) collegamento con le aree naturali protette e  con  le  zone  a
elevata  naturalita'  e  di  rilevante   interesse   escursionistico,
paesaggistico, storico, culturale e architettonico;
    d) integrazione  con  altre  reti  di  percorrenza  turistica  di
interesse nazionale e locale, con particolare  attenzione  alla  rete
dei cammini e sentieri, alle ippovie, alle ferrovie turistiche  e  ai
percorsi fluviali, lacustri e costieri;
    e) sviluppo di piste ciclabili e vie verdi ciclabili o greenway;
    f) utilizzo eventuale della viabilita' minore esistente;
    g) recupero a fini ciclabili, per destinazione a uso pubblico, di
strade  arginali  di  fiumi,  torrenti,  laghi  e  canali;  tratturi;
viabilita' dismessa o declassata; sedimi di strade ferrate dismesse e
comunque  non  recuperabili  all'esercizio  ferroviario;   viabilita'
forestale e viabilita' militare radiata; strade  di  servizio;  altre
opere  infrastrutturali  lineari,   comprese   opere   di   bonifica,
acquedotti, reti  energetiche,  condotte  fognarie,  cablaggi,  ponti
dismessi e altri manufatti stradali;
    h) collegamento ciclabile tra comuni  limitrofi,  attraversamento
di ogni capoluogo regionale e penetrazione nelle principali citta' di
interesse turistico-culturale con il  raggiungimento  dei  rispettivi
centri storici;
    i) continuita' e interconnessione con le reti  ciclabili  urbane,
anche attraverso la realizzazione di aree pedonali e zone a  traffico
limitato,  nonche'  attraverso   l'adozione   di   provvedimenti   di
moderazione del traffico;
    l) attribuzione agli itinerari promiscui che compongono  la  Rete
ciclabile stessa della qualifica di itinerario ciclopedonale prevista
dall'articolo 2, comma 2, lettera F-bis, del codice della strada,  di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ove  ricorrano  le
caratteristiche ivi richieste, e loro assoggettamento in ogni caso  a
pubblico passaggio.
  3. Nel Piano generale della mobilita' ciclistica sono stabiliti gli
obiettivi programmatici concernenti la realizzazione  e  la  gestione
della  Rete  ciclabile  nazionale  «Bicitalia»  e  i  relativi  oneri
riferibili agli aspetti di rilevanza sovraregionale e  di  competenza
statale, cui si provvede nel rispetto del quadro finanziario definito
ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei  suoi  eventuali
aggiornamenti.
  4. Le regioni provvedono, sentiti gli enti  locali  interessati,  a
predisporre  i  progetti  necessari  alla  realizzazione  della  Rete
ciclabile nazionale «Bicitalia» entro dodici  mesi  dall'approvazione
del Piano generale della mobilita' ciclistica. Al fine di  consentire
l'utilizzo a  fini  ciclabili  di  aree  facenti  parte  del  demanio
militare  o  del  patrimonio  della  Difesa  o  soggette  a  servitu'
militari, le regioni stipulano appositi protocolli di intesa  con  il
Ministero della difesa.
  5. Gli atti di intesa, i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni  e
le approvazioni prescritti per la realizzazione dei progetti  di  cui
al comma 4 sono acquisiti mediante la convocazione di una  conferenza
di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto  1990,  n.
241.
  6. Le regioni, acquisiti ai sensi dei commi 4 e 5  i  pareri  degli
enti locali interessati, ne danno evidenza pubblicando il progetto, i
pareri e tutta la documentazione prodotta nei  propri  siti  internet
istituzionali, approvano i progetti e provvedono a inviarli entro  un
mese  dall'approvazione  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti.
  7. I progetti per la realizzazione della Rete  ciclabile  nazionale
«Bicitalia» sono approvati dal Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro due  mesi  dalla  ricezione,  salvo  che  i  predetti  progetti
risultino difformi dalle indicazioni  contenute  nel  Piano  generale
della mobilita' ciclistica o nel relativo quadro finanziario  di  cui
all'articolo  3,  comma  3,  lettera  e),  e   nei   suoi   eventuali
aggiornamenti.  In   caso   di   difformita',   il   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, comunica alla regione  le  motivazioni
della mancata approvazione del progetto,  richiedendone  la  modifica
alla regione stessa.
  8. La regione trasmette il progetto conseguentemente modificato  al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro due  mesi  dalla
comunicazione della mancata approvazione. Esso si intende  approvato,
salvo che il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  non  lo
respinga  espressamente  entro  i  trenta  giorni   successivi   alla
ricezione.
  9. L'approvazione dei progetti  di  cui  al  comma  4,  secondo  le
modalita' definite dai commi da 4 a  8,  costituisce,  ai  sensi  del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001, n. 380, variante a tutti gli strumenti urbanistici vigenti.

                               Art. 5
 
             Piani regionali della mobilita' ciclistica
 
  1. Per il conseguimento delle finalita' di cui  all'articolo  1  le
regioni, nell'ambito delle proprie  competenze  e  nel  rispetto  del
quadro finanziario di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), e  dei
suoi eventuali aggiornamenti, predispongono e approvano  con  cadenza
triennale, in coerenza con il piano regionale dei trasporti  e  della
logistica e con il Piano nazionale  della  mobilita'  ciclistica,  il
piano regionale della mobilita' ciclistica. Il piano regionale  della
mobilita'  ciclistica  individua  gli  interventi  da  adottare   per
promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per  le
esigenze quotidiane sia per le attivita' turistiche e ricreative  nel
territorio regionale  e  per  conseguire  le  altre  finalita'  della
presente legge.
  2.  Il  piano  regionale  della  mobilita'  ciclistica   disciplina
l'intero sistema ciclabile regionale ed e'  redatto  sulla  base  dei
piani urbani della mobilita' sostenibile e dei relativi  programmi  e
progetti  presentati  dai  comuni  e  dalle   citta'   metropolitane,
assumendo e valorizzando, quali dorsali  delle  reti,  gli  itinerari
della Rete ciclabile nazionale «Bicitalia». Il piano regionale  della
mobilita' ciclistica definisce:
    a) la rete ciclabile regionale, che e'  individuata  in  coerenza
con la Rete ciclabile  nazionale  «Bicitalia»  ed  e'  caratterizzata
dall'integrazione e interconnessione  con  le  reti  infrastrutturali
regionali a supporto delle altre modalita' di trasporto;
    b) la puntuale individuazione delle  ciclovie  che  ricadono  nel
territorio  regionale  incluse   nella   Rete   ciclabile   nazionale
«Bicitalia» e le eventuali proposte di integrazione o modifica  della
suddetta Rete «Bicitalia»;
    c) nell'ambito della rete di cui alla lettera a),  gli  itinerari
nelle zone rurali finalizzati alla conoscenza  e  alla  fruizione  di
sentieri di campagna, delle aree circostanti, dei laghi e  dei  corsi
d'acqua nonche' dei parchi, delle riserve naturali e delle altre zone
di interesse naturalistico comprese nel territorio regionale;
    d) il sistema di interscambio tra la bicicletta e gli altri mezzi
di trasporto, pubblici e privati, lungo le infrastrutture di  livello
provinciale, regionale e nazionale;
    e) il sistema delle aree di sosta, attrezzate e non attrezzate, e
i servizi per i ciclisti,  con  particolare  attenzione  ai  percorsi
extraurbani;
    f)  gli  indirizzi  relativi  alla  predisposizione  delle   reti
ciclabili  urbane  ed  extraurbane,  delle  aree   di   sosta   delle
biciclette, dei provvedimenti relativi alla sicurezza  dei  pedoni  e
dei ciclisti, nonche' gli interventi necessari a favorire l'uso della
bicicletta nelle aree urbane;
    g) la procedura  di  recepimento  degli  indirizzi  di  cui  alla
lettera  f)  negli  strumenti  di   pianificazione   territoriale   e
urbanistica,  nei  regolamenti  edilizi   e   negli   interventi   di
costruzione  o   ristrutturazione   degli   edifici   pubblici,   con
particolare riferimento a quelli scolastici;
    h)  l'eventuale  realizzazione  di   azioni   di   comunicazione,
educazione e  formazione  per  la  promozione  degli  spostamenti  in
bicicletta e del  trasporto  integrato  tra  biciclette  e  mezzi  di
trasporto pubblico.
  3.  Per  promuovere  la  fruizione   dei   servizi   di   trasporto
intermodali, le regioni e gli enti locali  possono  stipulare,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, accordi con i gestori
del  trasporto  pubblico  regionale  e  locale   e   delle   relative
infrastrutture, anche attraverso l'inserimento di specifiche clausole
nei contratti di servizio e di programma, per  rimuovere  ostacoli  e
barriere infrastrutturali e organizzativi, favorire  l'accessibilita'
in bicicletta di parcheggi, stazioni ferroviarie,  scali  fluviali  e
lacustri, porti e aeroporti e  fornire  adeguata  segnalazione  degli
appositi percorsi e delle modalita' di accesso ai mezzi di  trasporto
pubblico, anche con riguardo  alla  possibilita'  di  trasportare  la
bicicletta sugli altri mezzi di trasporto.
  4. Nel piano regionale della  mobilita'  ciclistica  sono  altresi'
definiti gli obiettivi programmatici concernenti la  realizzazione  e
la gestione della rete regionale di percorribilita'  ciclistica  e  i
relativi costi, nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi
dell'articolo  3,  comma  3,  lettera  e),  e  dei   suoi   eventuali
aggiornamenti.
  5. Il piano regionale della mobilita' ciclistica e'  approvato  con
deliberazione  della  regione  ed  e'  inviato,  entro  dieci  giorni
dall'approvazione, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
In sede di prima  attuazione  della  presente  legge  il  termine  di
approvazione  del  piano  regionale  della  mobilita'  ciclistica  e'
stabilito in dodici mesi a decorrere dalla data di  approvazione  del
Piano generale della mobilita'  ciclistica  di  cui  all'articolo  2,
comma 1. Il piano regionale della mobilita' ciclistica e'  pubblicato
nel sito internet istituzionale dell'ente.

                               Art. 6
 
                              Biciplan
 
  1. I comuni non facenti parte di citta' metropolitane e  le  citta'
metropolitane predispongono  e  adottano,  nel  rispetto  del  quadro
finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e
dei suoi eventuali aggiornamenti,  i  piani  urbani  della  mobilita'
ciclistica, denominati «biciplan», quali piani di settore  dei  piani
urbani della mobilita' sostenibile (PUMS), finalizzati a definire gli
obiettivi,  le  strategie  e  le  azioni  necessari  a  promuovere  e
intensificare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia  per
le esigenze quotidiane sia per le attivita' turistiche e ricreative e
a migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni. I biciplan  sono
pubblicati in formato di tipo aperto nei siti internet  istituzionali
dei rispettivi enti.
  2. I biciplan definiscono:
    a) la rete degli itinerari ciclabili prioritari o delle  ciclovie
del  territorio   comunale   destinata   all'attraversamento   e   al
collegamento tra le parti della citta' lungo le principali direttrici
di traffico, con infrastrutture capaci, dirette e sicure, nonche' gli
obiettivi  programmatici  concernenti  la   realizzazione   di   tali
infrastrutture;
    b) la rete secondaria  dei  percorsi  ciclabili  all'interno  dei
quartieri e dei centri abitati;
    c) la rete delle vie verdi ciclabili, destinata a  connettere  le
aree verdi e i parchi della citta', le aree rurali e le aste fluviali
del territorio comunale e le stesse con le reti di cui  alle  lettere
a) e b);
    d) gli interventi volti alla realizzazione delle reti di cui alle
lettere a) e c) in coerenza con le previsioni dei  piani  di  settore
sovraordinati;
    e) il raccordo tra  le  reti  e  gli  interventi  definiti  nelle
lettere  precedenti  e  le  zone  a  priorita'  ciclabile,  le  isole
ambientali, le strade 30, le aree pedonali, le zone residenziali e le
zone a traffico limitato;
    f) gli interventi che possono essere  realizzati  sui  principali
nodi di interferenza con il traffico autoveicolare, sui  punti  della
rete stradale piu' pericolosi per i pedoni e i ciclisti e  sui  punti
di attraversamento di infrastrutture ferroviarie o autostradali;
    g) gli obiettivi da conseguire nel territorio del comune o  della
citta' metropolitana,  nel  triennio  di  riferimento,  relativamente
all'uso della bicicletta come  mezzo  di  trasporto,  alla  sicurezza
della mobilita' ciclistica e alla ripartizione modale;
    h) eventuali azioni per incentivare l'uso della bicicletta  negli
spostamenti casa-scuola e casa-lavoro;
    i) gli interventi finalizzati  a  favorire  l'integrazione  della
mobilita' ciclistica con i  servizi  di  trasporto  pubblico  urbano,
regionale e nazionale;
    l) le azioni finalizzate a migliorare la sicurezza dei ciclisti;
    m) le azioni finalizzate a contrastare il furto delle biciclette;
    n) eventuali azioni utili a estendere gli  spazi  destinati  alla
sosta delle biciclette prioritariamente in prossimita' degli  edifici
scolastici e di  quelli  adibiti  a  pubbliche  funzioni  nonche'  in
prossimita' dei principali nodi di interscambio modale e a diffondere
l'utilizzo   di   servizi   di    condivisione    delle    biciclette
(bike-sharing);
    o) le tipologie di servizi di trasporto di merci  o  persone  che
possono essere effettuati con velocipedi e biciclette;
    p)  eventuali  attivita'  di  promozione  e  di  educazione  alla
mobilita' sostenibile;
    q)  il  programma  finanziario  triennale  di  attuazione   degli
interventi  definiti  dal  piano  stesso  nel  rispetto  del   quadro
finanziario di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e),  e  dei  suoi
eventuali aggiornamenti.
  3. Gli strumenti di pianificazione di cui al comma 1  costituiscono
atti di indirizzo per la programmazione pluriennale  delle  opere  di
competenza dei rispettivi enti.
  4. Gli enti  interessati  assicurano  la  coerenza  degli  atti  di
pianificazione  territoriale  e  urbanistica  con  gli  strumenti  di
pianificazione di cui al comma 1.

                               Art. 7
 
        Disposizioni particolari per le citta' metropolitane
                          e per le province
 
  1. Le  citta'  metropolitane  e  le  province  adottano  le  misure
necessarie per garantire un'idonea attuazione delle finalita' di  cui
all'articolo 1 nel rispetto del quadro finanziario definito ai  sensi
dell'articolo  3,  comma  3,  lettera  e),  e  dei   suoi   eventuali
aggiornamenti.
  2.   Le   citta'   metropolitane   e   le   province,   nell'ambito
dell'esercizio delle  funzioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  85,
lettere a) e b), della legge 7 aprile 2014, n.  56,  definiscono  gli
interventi di pianificazione finalizzati  a  promuovere  l'uso  della
bicicletta  come  mezzo  di  trasporto,  in  coerenza  con  il  piano
regionale della mobilita' ciclistica di cui all'articolo 5  e  con  i
piani  di  cui  al  comma  1  dell'articolo  6.  Gli   strumenti   di
pianificazione di cui al presente  comma  sono  pubblicati  nel  sito
internet istituzionale dell'ente.
  3. Gli strumenti di pianificazione di cui al comma 2 individuano la
rete ciclabile e  ciclopedonale  nel  territorio  di  competenza,  in
attuazione e a integrazione della rete  di  livello  regionale  e  in
corrispondenza con le reti individuate nei biciplan.
  4. Gli strumenti di pianificazione di cui al comma 2  costituiscono
atti di indirizzo per la programmazione pluriennale  delle  opere  di
competenza dei rispettivi enti. Gli enti  interessati  assicurano  la
coerenza degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica  con
gli strumenti di pianificazione di cui al precedente periodo.

                               Art. 8
 
                Disposizioni particolari per i comuni
 
  1. I comuni possono prevedere,  in  prossimita'  di  aeroporti,  di
stazioni ferroviarie, di autostazioni, di stazioni metropolitane e di
stazioni di mezzi di trasporto marittimi, fluviali  e  lacustri,  ove
presenti, la realizzazione di velostazioni, ossia di  centri  per  il
deposito custodito di biciclette, l'assistenza tecnica e  l'eventuale
servizio di noleggio.
  2. Per la realizzazione delle velostazioni di cui  al  comma  1,  i
comuni possono stipulare convenzioni con le aziende che gestiscono la
sosta di veicoli, le strutture destinate a  parcheggio,  le  stazioni
ferroviarie, metropolitane o automobilistiche o le stazioni di  mezzi
di trasporto marittimo, fluviale e lacustre, ove presenti.
  3. La gestione delle velostazioni di cui al  comma  1  puo'  essere
affidata ai soggetti di cui al comma 2, alle aziende di gestione  dei
servizi di trasporto pubblico, a cooperative sociali e di  servizi  o
ad associazioni, secondo procedure di affidamento a evidenza pubblica
conformi alla normativa vigente.
  4. I comuni prevedono nei regolamenti  edilizi  misure  finalizzate
alla realizzazione di spazi comuni e attrezzati per  il  deposito  di
biciclette negli edifici adibiti a residenza e ad attivita' terziarie
o produttive e nelle strutture pubbliche.
  5. In sede di  attuazione  degli  strumenti  urbanistici  i  comuni
stabiliscono i parametri di dotazione di  stalli  per  le  biciclette
destinati ad uso pubblico e ad uso pertinenziale.

                               Art. 9
 
          Modifica all'articolo 1 del codice della strada,
                   in materia di principi generali
 
  1. Al comma 2 dell'articolo 1 del codice della strada,  di  cui  al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «al  principio
della  sicurezza  stradale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «ai
principi della sicurezza stradale e della  mobilita'  sostenibile»  e
dopo le parole:  «fluidita'  della  circolazione»  sono  aggiunte  le
seguenti: «; di promuovere l'uso dei velocipedi».
  2. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 61, al comma  1,  lettera  c),  le  parole:  «Gli
autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati
di strutture  portasci  o  portabagagli  applicate  posteriormente  a
sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza  massima»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di  linea
possono  essere  dotati  di  strutture  portasci,  portabiciclette  o
portabagagli  applicate  a  sbalzo  posteriormente  o,  per  le  sole
strutture portabiciclette, anche anteriormente»;
    b) all'articolo 164, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
    «2-bis. Nel caso di autobus da noleggio, da  gran  turismo  e  di
linea, in deroga al comma 2, e' consentito  l'utilizzo  di  strutture
portabiciclette applicate a sbalzo anteriormente; tale struttura puo'
sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore fino ad  un  massimo
di 80 cm dalla sagoma propria del mezzo».

                               Art. 10
 
                      Disposizioni finanziarie
 
  1. Per la definizione del quadro finanziario di cui all'articolo 3,
comma 3, lettera e), concorrono:
    a) le risorse di cui all'articolo 1, comma  640,  primo  periodo,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
    b) le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma  140,  della
legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  destinate  ai  programmi  per  la
mobilita' sostenibile, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017;
    c) le risorse relative al finanziamento e al cofinanziamento  dei
programmi  operativi  finanziati   dai   fondi   strutturali   e   di
investimento europei, ove prevedano misure rientranti nell'ambito  di
applicazione della presente legge,  nonche'  le  risorse  individuate
dalle regioni e dagli enti locali a valere sui propri bilanci;
    d)  gli  eventuali  proventi  di  sponsorizzazioni  da  parte  di
soggetti privati, nonche' i lasciti, le donazioni  e  altri  atti  di
liberalita' finalizzati al finanziamento della mobilita' ciclistica.

                               Art. 11
 
            Relazione annuale sulla mobilita' ciclistica
 
  1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta  entro
il 30 giugno di ogni anno alle Camere una relazione  sullo  stato  di
attuazione della presente legge e della legge  19  ottobre  1998,  n.
366, nella quale in particolare indica:
    a) l'entita'  delle  risorse  finanziarie  stanziate  e  spese  a
livello locale, regionale, nazionale e  dell'Unione  europea  per  la
realizzazione degli interventi di cui alla presente legge;
    b)  il  numero  e  la  qualita'  degli  interventi  finanziati  e
realizzati con le risorse di cui alla lettera a);
    c)  lo  stato  di  attuazione  della  Rete  ciclabile   nazionale
«Bicitalia» e  il  cronoprogramma  degli  interventi  previsti  dalla
programmazione nazionale;
    d)  i  risultati  conseguiti  nell'incremento   della   mobilita'
ciclistica  nei  centri  urbani,   nella   riduzione   del   traffico
automobilistico, dell'inquinamento atmosferico e dei sinistri e danni
agli utenti della strada, nonche' nel rafforzamento  della  sicurezza
della mobilita' ciclistica;
    e)  lo  stato  di  attuazione  dell'integrazione  modale  tra  la
bicicletta e gli altri mezzi di trasporto locale e regionale;
    f)  la  partecipazione  a  progetti  e  a  programmi  dell'Unione
europea;
    g) un'analisi comparata con le  iniziative  assunte  negli  altri
Paesi membri dell'Unione europea.
  2. Entro il 1º aprile di ciascun anno, le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano presentano una relazione al  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti sullo stato di attuazione  degli
interventi previsti  dalla  presente  legge,  sulla  loro  efficacia,
sull'impatto  sui  cittadini  e  sulla  societa',   sugli   obiettivi
conseguiti e sulle misure  da  adottare  per  migliorare  l'efficacia
degli  interventi  previsti  dal  piano  regionale  della   mobilita'
ciclistica nel rispettivo territorio.
  3. La relazione di cui al comma 1 e' pubblicata nel  sito  internet
istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  in
formato di tipo aperto, come definito dalla lettera a)  del  comma  3
dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  4.   Le   amministrazioni    pubbliche    interessate    provvedono
all'attuazione delle disposizioni  contenute  nel  presente  articolo
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 11 gennaio 2018
 
                             MATTARELLA
 
                               Gentiloni  Silveri,   Presidente   del
                               Consiglio dei ministri
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando


 

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