- Normativa
- Ambiente ed energia, Urbanistica, territorio e infrastrutture, Velocipedi
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Mobilità in bicicletta
Legge
11 gennaio 2018, n. 2
LEGGE 11 gennaio 2018, n. 2
Disposizioni per lo sviluppo della mobilita' in bicicletta e la
realizzazione della rete nazionale di percorribilita' ciclistica.
(18G00013)
(GU n.25 del 31-1-2018)
Vigente al: 15-2-2018
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. La presente legge persegue l'obiettivo di promuovere l'uso della
bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia
per le attivita' turistiche e ricreative, al fine di migliorare
l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilita' della mobilita'
urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli
effetti negativi della mobilita' in relazione alla salute e al
consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali,
accrescere e sviluppare l'attivita' turistica, in coerenza con il
piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, di cui
all'articolo 34-quinquies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, e con il piano straordinario della mobilita' turistica,
di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.
106, e secondo quanto previsto dalla legge 9 agosto 2017, n. 128, in
materia di ferrovie turistiche.
2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti
pubblici interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, nel
rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, lettera e), e in conformita' con la disciplina generale dei
trasporti e del governo del territorio, perseguono l'obiettivo di cui
al comma 1, in modo da rendere lo sviluppo della mobilita' ciclistica
e delle necessarie infrastrutture di rete una componente fondamentale
delle politiche della mobilita' in tutto il territorio nazionale e da
pervenire a un sistema generale e integrato della mobilita',
sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale e
accessibile a tutti i cittadini.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «ciclovia»: un itinerario che consenta il transito delle
biciclette nelle due direzioni, dotato di diversi livelli di
protezione determinati da provvedimenti o da infrastrutture che
rendono la percorrenza ciclistica piu' agevole e sicura;
b) «rete cicloviaria»: l'insieme di diverse ciclovie o di
segmenti di ciclovie raccordati tra loro, descritti, segnalati e
legittimamente percorribili dal ciclista senza soluzione di
continuita';
c) «via verde ciclabile» o «greenway»: pista o strada ciclabile
in sede propria sulla quale non e' consentito il traffico
motorizzato;
d) «sentiero ciclabile o percorso natura»: itinerario in parchi e
zone protette, sulle sponde di fiumi o in ambiti rurali, anche senza
particolari caratteristiche costruttive, dove e' ammessa la
circolazione delle biciclette;
e) «strada senza traffico»: strada con traffico motorizzato
inferiore alla media di cinquanta veicoli al giorno calcolata su base
annua;
f) «strada a basso traffico»: strada con traffico motorizzato
inferiore alla media di cinquecento veicoli al giorno calcolata su
base annua senza punte superiori a cinquanta veicoli all'ora;
g) «strada 30»: strada urbana o extraurbana sottoposta al limite
di velocita' di 30 chilometri orari o a un limite inferiore,
segnalata con le modalita' stabilite dall'articolo 135, comma 14, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495; e' considerata «strada 30» anche la strada
extraurbana con sezione della carreggiata non inferiore a tre metri
riservata ai veicoli non a motore, eccetto quelli autorizzati, e
sottoposta al limite di velocita' di 30 chilometri orari.
2. Con riferimento ai parametri di traffico e sicurezza sono
qualificati come ciclovie gli itinerari che comprendono una o piu'
delle seguenti categorie:
a) le piste o corsie ciclabili, come definite dall'articolo 3,
comma 1, numero 39), del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall'articolo 140, comma 7, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495;
b) gli itinerari ciclopedonali, come definiti dall'articolo 2,
comma 3, lettera F-bis, del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
c) le vie verdi ciclabili;
d) i sentieri ciclabili o i percorsi natura;
e) le strade senza traffico e a basso traffico;
f) le strade 30;
g) le aree pedonali, come definite dall'articolo 3, comma 1,
numero 2), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285;
h) le zone a traffico limitato, come definite dall'articolo 3,
comma 1, numero 54), del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
i) le zone residenziali, come definite dall'articolo 3, comma 1,
numero 58), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.
Art. 3
Piano generale della mobilita' ciclistica
1. In vista degli obiettivi e delle finalita' di cui all'articolo
1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' approvato il Piano
generale della mobilita' ciclistica. Il Piano di cui al precedente
periodo costituisce parte integrante del Piano generale dei trasporti
e della logistica ed e' adottato in coerenza:
a) con il sistema nazionale delle ciclovie turistiche di cui
all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) con i programmi per la mobilita' sostenibile finanziati a
valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017.
2. Il Piano generale della mobilita' ciclistica e' articolato con
riferimento a due specifici settori di intervento, relativi,
rispettivamente, allo sviluppo della mobilita' ciclistica in ambito
urbano e metropolitano e allo sviluppo della mobilita' ciclistica su
percorsi definiti a livello regionale, nazionale ed europeo.
3. Il Piano generale della mobilita' ciclistica si riferisce a un
periodo di tre anni e reca:
a) la definizione, per ciascuno dei tre anni del periodo di
riferimento, degli obiettivi annuali di sviluppo della mobilita'
ciclistica, da perseguire in relazione ai due distinti settori di
intervento di cui al comma 2, avendo riguardo alla domanda
complessiva di mobilita';
b) l'individuazione delle ciclovie di interesse nazionale che
costituiscono la Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» di cui
all'articolo 4 e gli indirizzi per la definizione e l'attuazione dei
progetti di competenza regionale finalizzati alla realizzazione della
Rete stessa;
c) l'indicazione, in ordine di priorita', con relativa
motivazione, degli interventi da realizzare per il conseguimento
degli obiettivi di cui alla lettera a), nei limiti delle risorse di
cui alla lettera e);
d) l'individuazione degli interventi prioritari per assicurare le
connessioni della Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» di cui
all'articolo 4 con le altre modalita' di trasporto;
e) la definizione del quadro, per ciascuno dei tre anni del
periodo di riferimento, delle risorse finanziarie pubbliche e private
di cui all'articolo 10, da ripartire per il finanziamento degli
interventi previsti nel medesimo Piano generale, nonche' di quelli
indicati nei piani della mobilita' ciclistica delle regioni, dei
comuni, delle citta' metropolitane e delle province di cui,
rispettivamente, agli articoli 5 e 6;
f) gli indirizzi volti ad assicurare un efficace coordinamento
dell'azione amministrativa delle regioni, delle citta' metropolitane,
delle province e dei comuni concernente la mobilita' ciclistica e le
relative infrastrutture, nonche' a promuovere la partecipazione degli
utenti alla programmazione, realizzazione e gestione della rete
cicloviaria;
g) l'individuazione degli atti amministrativi, compresi quelli di
natura regolamentare e gli atti di indirizzo, che dovranno essere
adottati per conseguire gli obiettivi stabiliti dal medesimo Piano
generale;
h) la definizione, nei limiti delle risorse di cui alla lettera
e), delle azioni necessarie a sostenere lo sviluppo della mobilita'
ciclistica in ambito urbano, con particolare riferimento alla
sicurezza dei ciclisti e all'interscambio modale tra la mobilita'
ciclistica, il trasporto ferroviario e il trasporto pubblico locale.
4. Il Piano generale della mobilita' ciclistica puo' essere
aggiornato annualmente anche al fine di tenere conto delle ulteriori
risorse eventualmente rese disponibili ai sensi della legislazione
nel frattempo intervenuta. Gli aggiornamenti annuali sono approvati,
con le modalita' di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ciascun
anno. In sede di aggiornamento del Piano generale della mobilita'
ciclistica, la Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» di cui
all'articolo 4 puo' essere integrata con ciclovie di interesse
nazionale, individuate anche su proposta delle regioni interessate
nell'ambito dei piani regionali di cui all'articolo 5.
Art. 4
Rete ciclabile nazionale «Bicitalia»
1. La Rete ciclabile nazionale denominata «Bicitalia» costituisce
la rete infrastrutturale di livello nazionale integrata nel sistema
della rete ciclabile transeuropea «EuroVelo». Essa e' composta dalle
ciclovie di interesse nazionale di cui all'articolo 3, comma 3,
lettera b), compresi i relativi accessori e pertinenze, dedicate ai
ciclisti e, in generale, agli utenti non motorizzati. Le
infrastrutture della Rete ciclabile nazionale costituiscono
infrastrutture di interesse strategico nazionale.
2. La Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» e' individuata
nell'ambito del Piano generale della mobilita' ciclistica di cui
all'articolo 3 sulla base dei seguenti criteri:
a) sviluppo complessivo non inferiore a 20.000 chilometri in base
a una struttura a rete, articolata in una serie di itinerari da nord
a sud, attraversati da itinerari da est ad ovest, che interessano
tutto il territorio nazionale;
b) integrazione e interconnessione con le reti infrastrutturali a
supporto delle altre modalita' di trasporto e con le altre reti
ciclabili presenti nel territorio;
c) collegamento con le aree naturali protette e con le zone a
elevata naturalita' e di rilevante interesse escursionistico,
paesaggistico, storico, culturale e architettonico;
d) integrazione con altre reti di percorrenza turistica di
interesse nazionale e locale, con particolare attenzione alla rete
dei cammini e sentieri, alle ippovie, alle ferrovie turistiche e ai
percorsi fluviali, lacustri e costieri;
e) sviluppo di piste ciclabili e vie verdi ciclabili o greenway;
f) utilizzo eventuale della viabilita' minore esistente;
g) recupero a fini ciclabili, per destinazione a uso pubblico, di
strade arginali di fiumi, torrenti, laghi e canali; tratturi;
viabilita' dismessa o declassata; sedimi di strade ferrate dismesse e
comunque non recuperabili all'esercizio ferroviario; viabilita'
forestale e viabilita' militare radiata; strade di servizio; altre
opere infrastrutturali lineari, comprese opere di bonifica,
acquedotti, reti energetiche, condotte fognarie, cablaggi, ponti
dismessi e altri manufatti stradali;
h) collegamento ciclabile tra comuni limitrofi, attraversamento
di ogni capoluogo regionale e penetrazione nelle principali citta' di
interesse turistico-culturale con il raggiungimento dei rispettivi
centri storici;
i) continuita' e interconnessione con le reti ciclabili urbane,
anche attraverso la realizzazione di aree pedonali e zone a traffico
limitato, nonche' attraverso l'adozione di provvedimenti di
moderazione del traffico;
l) attribuzione agli itinerari promiscui che compongono la Rete
ciclabile stessa della qualifica di itinerario ciclopedonale prevista
dall'articolo 2, comma 2, lettera F-bis, del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ove ricorrano le
caratteristiche ivi richieste, e loro assoggettamento in ogni caso a
pubblico passaggio.
3. Nel Piano generale della mobilita' ciclistica sono stabiliti gli
obiettivi programmatici concernenti la realizzazione e la gestione
della Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» e i relativi oneri
riferibili agli aspetti di rilevanza sovraregionale e di competenza
statale, cui si provvede nel rispetto del quadro finanziario definito
ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali
aggiornamenti.
4. Le regioni provvedono, sentiti gli enti locali interessati, a
predisporre i progetti necessari alla realizzazione della Rete
ciclabile nazionale «Bicitalia» entro dodici mesi dall'approvazione
del Piano generale della mobilita' ciclistica. Al fine di consentire
l'utilizzo a fini ciclabili di aree facenti parte del demanio
militare o del patrimonio della Difesa o soggette a servitu'
militari, le regioni stipulano appositi protocolli di intesa con il
Ministero della difesa.
5. Gli atti di intesa, i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni e
le approvazioni prescritti per la realizzazione dei progetti di cui
al comma 4 sono acquisiti mediante la convocazione di una conferenza
di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241.
6. Le regioni, acquisiti ai sensi dei commi 4 e 5 i pareri degli
enti locali interessati, ne danno evidenza pubblicando il progetto, i
pareri e tutta la documentazione prodotta nei propri siti internet
istituzionali, approvano i progetti e provvedono a inviarli entro un
mese dall'approvazione al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
7. I progetti per la realizzazione della Rete ciclabile nazionale
«Bicitalia» sono approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro due mesi dalla ricezione, salvo che i predetti progetti
risultino difformi dalle indicazioni contenute nel Piano generale
della mobilita' ciclistica o nel relativo quadro finanziario di cui
all'articolo 3, comma 3, lettera e), e nei suoi eventuali
aggiornamenti. In caso di difformita', il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, comunica alla regione le motivazioni
della mancata approvazione del progetto, richiedendone la modifica
alla regione stessa.
8. La regione trasmette il progetto conseguentemente modificato al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro due mesi dalla
comunicazione della mancata approvazione. Esso si intende approvato,
salvo che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, non lo
respinga espressamente entro i trenta giorni successivi alla
ricezione.
9. L'approvazione dei progetti di cui al comma 4, secondo le
modalita' definite dai commi da 4 a 8, costituisce, ai sensi del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, variante a tutti gli strumenti urbanistici vigenti.
Art. 5
Piani regionali della mobilita' ciclistica
1. Per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1 le
regioni, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto del
quadro finanziario di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei
suoi eventuali aggiornamenti, predispongono e approvano con cadenza
triennale, in coerenza con il piano regionale dei trasporti e della
logistica e con il Piano nazionale della mobilita' ciclistica, il
piano regionale della mobilita' ciclistica. Il piano regionale della
mobilita' ciclistica individua gli interventi da adottare per
promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le
esigenze quotidiane sia per le attivita' turistiche e ricreative nel
territorio regionale e per conseguire le altre finalita' della
presente legge.
2. Il piano regionale della mobilita' ciclistica disciplina
l'intero sistema ciclabile regionale ed e' redatto sulla base dei
piani urbani della mobilita' sostenibile e dei relativi programmi e
progetti presentati dai comuni e dalle citta' metropolitane,
assumendo e valorizzando, quali dorsali delle reti, gli itinerari
della Rete ciclabile nazionale «Bicitalia». Il piano regionale della
mobilita' ciclistica definisce:
a) la rete ciclabile regionale, che e' individuata in coerenza
con la Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» ed e' caratterizzata
dall'integrazione e interconnessione con le reti infrastrutturali
regionali a supporto delle altre modalita' di trasporto;
b) la puntuale individuazione delle ciclovie che ricadono nel
territorio regionale incluse nella Rete ciclabile nazionale
«Bicitalia» e le eventuali proposte di integrazione o modifica della
suddetta Rete «Bicitalia»;
c) nell'ambito della rete di cui alla lettera a), gli itinerari
nelle zone rurali finalizzati alla conoscenza e alla fruizione di
sentieri di campagna, delle aree circostanti, dei laghi e dei corsi
d'acqua nonche' dei parchi, delle riserve naturali e delle altre zone
di interesse naturalistico comprese nel territorio regionale;
d) il sistema di interscambio tra la bicicletta e gli altri mezzi
di trasporto, pubblici e privati, lungo le infrastrutture di livello
provinciale, regionale e nazionale;
e) il sistema delle aree di sosta, attrezzate e non attrezzate, e
i servizi per i ciclisti, con particolare attenzione ai percorsi
extraurbani;
f) gli indirizzi relativi alla predisposizione delle reti
ciclabili urbane ed extraurbane, delle aree di sosta delle
biciclette, dei provvedimenti relativi alla sicurezza dei pedoni e
dei ciclisti, nonche' gli interventi necessari a favorire l'uso della
bicicletta nelle aree urbane;
g) la procedura di recepimento degli indirizzi di cui alla
lettera f) negli strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica, nei regolamenti edilizi e negli interventi di
costruzione o ristrutturazione degli edifici pubblici, con
particolare riferimento a quelli scolastici;
h) l'eventuale realizzazione di azioni di comunicazione,
educazione e formazione per la promozione degli spostamenti in
bicicletta e del trasporto integrato tra biciclette e mezzi di
trasporto pubblico.
3. Per promuovere la fruizione dei servizi di trasporto
intermodali, le regioni e gli enti locali possono stipulare, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, accordi con i gestori
del trasporto pubblico regionale e locale e delle relative
infrastrutture, anche attraverso l'inserimento di specifiche clausole
nei contratti di servizio e di programma, per rimuovere ostacoli e
barriere infrastrutturali e organizzativi, favorire l'accessibilita'
in bicicletta di parcheggi, stazioni ferroviarie, scali fluviali e
lacustri, porti e aeroporti e fornire adeguata segnalazione degli
appositi percorsi e delle modalita' di accesso ai mezzi di trasporto
pubblico, anche con riguardo alla possibilita' di trasportare la
bicicletta sugli altri mezzi di trasporto.
4. Nel piano regionale della mobilita' ciclistica sono altresi'
definiti gli obiettivi programmatici concernenti la realizzazione e
la gestione della rete regionale di percorribilita' ciclistica e i
relativi costi, nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali
aggiornamenti.
5. Il piano regionale della mobilita' ciclistica e' approvato con
deliberazione della regione ed e' inviato, entro dieci giorni
dall'approvazione, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
In sede di prima attuazione della presente legge il termine di
approvazione del piano regionale della mobilita' ciclistica e'
stabilito in dodici mesi a decorrere dalla data di approvazione del
Piano generale della mobilita' ciclistica di cui all'articolo 2,
comma 1. Il piano regionale della mobilita' ciclistica e' pubblicato
nel sito internet istituzionale dell'ente.
Art. 6
Biciplan
1. I comuni non facenti parte di citta' metropolitane e le citta'
metropolitane predispongono e adottano, nel rispetto del quadro
finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e
dei suoi eventuali aggiornamenti, i piani urbani della mobilita'
ciclistica, denominati «biciplan», quali piani di settore dei piani
urbani della mobilita' sostenibile (PUMS), finalizzati a definire gli
obiettivi, le strategie e le azioni necessari a promuovere e
intensificare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per
le esigenze quotidiane sia per le attivita' turistiche e ricreative e
a migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni. I biciplan sono
pubblicati in formato di tipo aperto nei siti internet istituzionali
dei rispettivi enti.
2. I biciplan definiscono:
a) la rete degli itinerari ciclabili prioritari o delle ciclovie
del territorio comunale destinata all'attraversamento e al
collegamento tra le parti della citta' lungo le principali direttrici
di traffico, con infrastrutture capaci, dirette e sicure, nonche' gli
obiettivi programmatici concernenti la realizzazione di tali
infrastrutture;
b) la rete secondaria dei percorsi ciclabili all'interno dei
quartieri e dei centri abitati;
c) la rete delle vie verdi ciclabili, destinata a connettere le
aree verdi e i parchi della citta', le aree rurali e le aste fluviali
del territorio comunale e le stesse con le reti di cui alle lettere
a) e b);
d) gli interventi volti alla realizzazione delle reti di cui alle
lettere a) e c) in coerenza con le previsioni dei piani di settore
sovraordinati;
e) il raccordo tra le reti e gli interventi definiti nelle
lettere precedenti e le zone a priorita' ciclabile, le isole
ambientali, le strade 30, le aree pedonali, le zone residenziali e le
zone a traffico limitato;
f) gli interventi che possono essere realizzati sui principali
nodi di interferenza con il traffico autoveicolare, sui punti della
rete stradale piu' pericolosi per i pedoni e i ciclisti e sui punti
di attraversamento di infrastrutture ferroviarie o autostradali;
g) gli obiettivi da conseguire nel territorio del comune o della
citta' metropolitana, nel triennio di riferimento, relativamente
all'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, alla sicurezza
della mobilita' ciclistica e alla ripartizione modale;
h) eventuali azioni per incentivare l'uso della bicicletta negli
spostamenti casa-scuola e casa-lavoro;
i) gli interventi finalizzati a favorire l'integrazione della
mobilita' ciclistica con i servizi di trasporto pubblico urbano,
regionale e nazionale;
l) le azioni finalizzate a migliorare la sicurezza dei ciclisti;
m) le azioni finalizzate a contrastare il furto delle biciclette;
n) eventuali azioni utili a estendere gli spazi destinati alla
sosta delle biciclette prioritariamente in prossimita' degli edifici
scolastici e di quelli adibiti a pubbliche funzioni nonche' in
prossimita' dei principali nodi di interscambio modale e a diffondere
l'utilizzo di servizi di condivisione delle biciclette
(bike-sharing);
o) le tipologie di servizi di trasporto di merci o persone che
possono essere effettuati con velocipedi e biciclette;
p) eventuali attivita' di promozione e di educazione alla
mobilita' sostenibile;
q) il programma finanziario triennale di attuazione degli
interventi definiti dal piano stesso nel rispetto del quadro
finanziario di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi
eventuali aggiornamenti.
3. Gli strumenti di pianificazione di cui al comma 1 costituiscono
atti di indirizzo per la programmazione pluriennale delle opere di
competenza dei rispettivi enti.
4. Gli enti interessati assicurano la coerenza degli atti di
pianificazione territoriale e urbanistica con gli strumenti di
pianificazione di cui al comma 1.
Art. 7
Disposizioni particolari per le citta' metropolitane
e per le province
1. Le citta' metropolitane e le province adottano le misure
necessarie per garantire un'idonea attuazione delle finalita' di cui
all'articolo 1 nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali
aggiornamenti.
2. Le citta' metropolitane e le province, nell'ambito
dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85,
lettere a) e b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, definiscono gli
interventi di pianificazione finalizzati a promuovere l'uso della
bicicletta come mezzo di trasporto, in coerenza con il piano
regionale della mobilita' ciclistica di cui all'articolo 5 e con i
piani di cui al comma 1 dell'articolo 6. Gli strumenti di
pianificazione di cui al presente comma sono pubblicati nel sito
internet istituzionale dell'ente.
3. Gli strumenti di pianificazione di cui al comma 2 individuano la
rete ciclabile e ciclopedonale nel territorio di competenza, in
attuazione e a integrazione della rete di livello regionale e in
corrispondenza con le reti individuate nei biciplan.
4. Gli strumenti di pianificazione di cui al comma 2 costituiscono
atti di indirizzo per la programmazione pluriennale delle opere di
competenza dei rispettivi enti. Gli enti interessati assicurano la
coerenza degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica con
gli strumenti di pianificazione di cui al precedente periodo.
Art. 8
Disposizioni particolari per i comuni
1. I comuni possono prevedere, in prossimita' di aeroporti, di
stazioni ferroviarie, di autostazioni, di stazioni metropolitane e di
stazioni di mezzi di trasporto marittimi, fluviali e lacustri, ove
presenti, la realizzazione di velostazioni, ossia di centri per il
deposito custodito di biciclette, l'assistenza tecnica e l'eventuale
servizio di noleggio.
2. Per la realizzazione delle velostazioni di cui al comma 1, i
comuni possono stipulare convenzioni con le aziende che gestiscono la
sosta di veicoli, le strutture destinate a parcheggio, le stazioni
ferroviarie, metropolitane o automobilistiche o le stazioni di mezzi
di trasporto marittimo, fluviale e lacustre, ove presenti.
3. La gestione delle velostazioni di cui al comma 1 puo' essere
affidata ai soggetti di cui al comma 2, alle aziende di gestione dei
servizi di trasporto pubblico, a cooperative sociali e di servizi o
ad associazioni, secondo procedure di affidamento a evidenza pubblica
conformi alla normativa vigente.
4. I comuni prevedono nei regolamenti edilizi misure finalizzate
alla realizzazione di spazi comuni e attrezzati per il deposito di
biciclette negli edifici adibiti a residenza e ad attivita' terziarie
o produttive e nelle strutture pubbliche.
5. In sede di attuazione degli strumenti urbanistici i comuni
stabiliscono i parametri di dotazione di stalli per le biciclette
destinati ad uso pubblico e ad uso pertinenziale.
Art. 9
Modifica all'articolo 1 del codice della strada,
in materia di principi generali
1. Al comma 2 dell'articolo 1 del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «al principio
della sicurezza stradale» sono sostituite dalle seguenti: «ai
principi della sicurezza stradale e della mobilita' sostenibile» e
dopo le parole: «fluidita' della circolazione» sono aggiunte le
seguenti: «; di promuovere l'uso dei velocipedi».
2. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 61, al comma 1, lettera c), le parole: «Gli
autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati
di strutture portasci o portabagagli applicate posteriormente a
sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza massima» sono sostituite
dalle seguenti: «Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea
possono essere dotati di strutture portasci, portabiciclette o
portabagagli applicate a sbalzo posteriormente o, per le sole
strutture portabiciclette, anche anteriormente»;
b) all'articolo 164, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Nel caso di autobus da noleggio, da gran turismo e di
linea, in deroga al comma 2, e' consentito l'utilizzo di strutture
portabiciclette applicate a sbalzo anteriormente; tale struttura puo'
sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore fino ad un massimo
di 80 cm dalla sagoma propria del mezzo».
Art. 10
Disposizioni finanziarie
1. Per la definizione del quadro finanziario di cui all'articolo 3,
comma 3, lettera e), concorrono:
a) le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, primo periodo,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinate ai programmi per la
mobilita' sostenibile, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017;
c) le risorse relative al finanziamento e al cofinanziamento dei
programmi operativi finanziati dai fondi strutturali e di
investimento europei, ove prevedano misure rientranti nell'ambito di
applicazione della presente legge, nonche' le risorse individuate
dalle regioni e dagli enti locali a valere sui propri bilanci;
d) gli eventuali proventi di sponsorizzazioni da parte di
soggetti privati, nonche' i lasciti, le donazioni e altri atti di
liberalita' finalizzati al finanziamento della mobilita' ciclistica.
Art. 11
Relazione annuale sulla mobilita' ciclistica
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta entro
il 30 giugno di ogni anno alle Camere una relazione sullo stato di
attuazione della presente legge e della legge 19 ottobre 1998, n.
366, nella quale in particolare indica:
a) l'entita' delle risorse finanziarie stanziate e spese a
livello locale, regionale, nazionale e dell'Unione europea per la
realizzazione degli interventi di cui alla presente legge;
b) il numero e la qualita' degli interventi finanziati e
realizzati con le risorse di cui alla lettera a);
c) lo stato di attuazione della Rete ciclabile nazionale
«Bicitalia» e il cronoprogramma degli interventi previsti dalla
programmazione nazionale;
d) i risultati conseguiti nell'incremento della mobilita'
ciclistica nei centri urbani, nella riduzione del traffico
automobilistico, dell'inquinamento atmosferico e dei sinistri e danni
agli utenti della strada, nonche' nel rafforzamento della sicurezza
della mobilita' ciclistica;
e) lo stato di attuazione dell'integrazione modale tra la
bicicletta e gli altri mezzi di trasporto locale e regionale;
f) la partecipazione a progetti e a programmi dell'Unione
europea;
g) un'analisi comparata con le iniziative assunte negli altri
Paesi membri dell'Unione europea.
2. Entro il 1º aprile di ciascun anno, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano presentano una relazione al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti sullo stato di attuazione degli
interventi previsti dalla presente legge, sulla loro efficacia,
sull'impatto sui cittadini e sulla societa', sugli obiettivi
conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare l'efficacia
degli interventi previsti dal piano regionale della mobilita'
ciclistica nel rispettivo territorio.
3. La relazione di cui al comma 1 e' pubblicata nel sito internet
istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in
formato di tipo aperto, come definito dalla lettera a) del comma 3
dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono
all'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 gennaio 2018
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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