• Normativa
  • Ambiente ed energia, Economia dei trasporti e della mobilità
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Modalita' di attribuzione in favore delle regioni a statuto ordinario

decreto
11 aprile 2008

 

MNISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 11 aprile 2008

 

Modalita' di attribuzione in favore delle regioni a statuto ordinario

di una quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione.

 

                          IL VICE MINISTRO

 

 

  Visto  l'art.  21  del  testo  unico delle disposizioni legislative

concernenti  le  imposte  sulla  produzione  e sui consumi e relative

sanzioni   penali   e   amministrative,   approvato  con  il  decreto

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, che,

al  comma 2,  lettera d)  sottopone ad accisa, tra gli altri prodotti

energetici, il gasolio impiegato come carburante;

  Visto  l'art.  1,  comma 298, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,

che  stabilisce, a decorrere dall'anno 2008, l'attribuzione in favore

delle  regioni  a  statuto  ordinario  di  una  quota dell'accisa sul

gasolio  impiegato  come  carburante per autotrazione nella misura di

0,00860  euro  per  l'anno 2008, di 0,00893 euro per l'anno 2009 e di

0,00920  euro  a  partire  dall'anno  2010  per ogni litro di gasolio

erogato nei rispettivi territori regionali;

  Visto  l'art.  1,  comma 299,  della  legge  n.  244  del 2007, che

stabilisce  le  modalita'  di ripartizione delle somme spettanti alle

regioni  a  statuto  ordinario ai sensi del comma 298, rinviando a un

decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione

delle   modalita'  di  applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al

comma 298 ed allo stesso comma 299 del predetto art. 1;

  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze

17 aprile  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  98  del

28 aprile  2007,  recante  disposizioni in materia di attribuzione in

favore delle regioni a statuto ordinario di una quota dell'accisa sul

gasolio  per  autotrazione, ai sensi dell'art. 3, comma 12-bis, della

legge 28 dicembre 1995, n. 549;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con

l'unita  delega  di  funzioni,  registrato  alla  Corte  dei conti il

13 giugno  2006  -  Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio

dei   Ministri,   registro   n.   7,   foglio   n.  397,  concernente

l'attribuzione  all'on.  prof.  Vincenzo  Visco  del  titolo  di vice

Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

   Ritenuto  che  si  rende necessario ed urgente emanare il predetto

decreto  ministeriale  tenuto  conto  della  operativita' della nuova

normativa;

                              Decreta:

 

 

                               Art. 1.

            Pagamento dell'accisa di competenza regionale

 

 

  1.  A  decorrere  dal  1° maggio  2008  il  versamento  della quota

dell'accisa  sul  gasolio  usato  come  carburante  per  autotrazione

immesso  in  consumo nell'intero territorio nazionale, spettante alle

regioni  a  statuto  ordinario  ai  sensi  e  nelle  misure stabilite

dall'art.  1,  comma 298,  della  legge  24 dicembre 2007, n. 244, e'

effettuato  mensilmente,  dai  soggetti obbligati, contestualmente al

pagamento  dell'accisa  e  con  le  stesse  modalita'  previste per i

medesimi  pagamenti, nell'apposito conto corrente di tesoreria aperto

presso  la  Tesoreria  centrale dello Stato intestato «Accisa gasolio

per  autotrazione  -  legge  n.  244/2007». Per il gasolio usato come

carburante  per  autotrazione  importato  la predetta quota spettante

alle  regioni  e' versata dal responsabile dell'area gestione tributi

dell'Ufficio  delle  dogane  nel  predetto conto corrente nei termini

previsti per i versamenti in tesoreria dei diritti di confine.

  2.  Per  l'inosservanza  delle  disposizioni  di  cui  al  presente

decreto trovano  applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni

vigenti in materia di accisa sui prodotti energetici.

 

       

     

                               Art. 2.

  Ripartizione delle somme versate alle regioni a statuto ordinario

 

 

  1.  La  ripartizione delle somme affluite sul conto corrente di cui

all'art.  1,  e'  effettuata  sulla base dei quantitativi di gasolio,

usato  come carburante per autotrazione, erogati nell'anno precedente

dagli  impianti  di  distribuzione  di carburante come risultanti dai

registri  di  carico e scarico di cui all'art. 25, comma 4, del testo

unico  delle  accise  approvato con il decreto legislativo 26 ottobre

1995, n. 504.

  2.  Per  le  finalita'  di  cui al comma 1, l'Agenzia delle dogane,

d'ora  in  avanti  indicata come «l'Agenzia», comunica, entro il mese

di aprile di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze

-  Dipartimento  della  Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato

generale  per  la  finanza  delle pubbliche amministrazioni, d'ora in

avanti  indicato  come  «IGEPA»  i  quantitativi di gasolio di cui al

comma 1,  relativi  a  ciascuna  regione,  comprese  quelle a statuto

speciale,  unitamente all'indicazione delle percentuali, espresse con

tre   cifre   decimali,  rappresentative  dei  predetti  quantitativi

rispetto al totale nazionale.

  3.  L'IGEPA,  con cadenza mensile, attribuisce a ciascuna regione a

statuto  ordinario,  in  base  alle  percentuali  regionali di cui al

comma 2,  le  somme  di  rispettiva  competenza. Tale ripartizione e'

effettuata:

    a) per  le  somme affluite nel mese di gennaio, entro la fine del

successivo  mese  di febbraio  sulla base delle percentuali di cui al

comma 2 comunicate dall'Agenzia nell'anno precedente;

    b) per   le   somme   affluite  nei  mesi  di febbraio  e  marzo,

rispettivamente  entro la fine dei successivi mesi di marzo e aprile,

inizialmente   sulla   base  delle  percentuali  di  cui  al  comma 2

comunicate dall'Agenzia nell'anno precedente ed effettuando, entro la

fine  del  mese  di  maggio, gli eventuali conguagli sulla base delle

percentuali di cui al comma 2 comunicate per l'anno corrente;

    c) per  le somme affluite nei mesi da aprile a dicembre, entro la

fine  del  rispettivo mese successivo sulla base delle percentuali di

cui al comma 2.

  4.  Le  somme di competenza erariale, che mensilmente residuano nel

conto  corrente  di  tesoreria  di cui all'art. 1, comma 1, a seguito

della  ripartizione  di  cui  al  comma 3,  sono  versate  dall'IGEPA

all'entrata del bilancio statale con imputazione al Capo I - capitolo

1409 accisa prodotti energetici, art. 1.

  5. Le somme ripartite ai sensi del comma 3 affluiscono, in analogia

a  quelle  attribuite alle regioni ai sensi dell'art. 8, comma 1, del

decreto  legislativo  7 agosto 1997, n. 279, a titolo di accisa sulle

benzine,  sui  conti  correnti  bancari  accesi da ciascuna regione a

statuto ordinario presso il proprio tesoriere.

  6.  Eventuali  variazioni  dei  quantitativi di cui al comma 2 sono

comunicati,   dall'Agenzia,   cumulativamente   ed   entro   il  mese

di novembre di ciascun anno, all'IGEPA che provvede ad effettuare gli

eventuali  conguagli nell'ambito della ripartizione di cui al comma 3

nel mese di dicembre.

 

       

     

                               Art. 3.

              Disposizioni particolari per l'anno 2008

 

 

  1.  Per  l'anno  2008  le comunicazioni di cui all'art. 2, comma 2,

sono  effettuate  dall'Agenzia  entro  il  mese  di maggio  2008.  La

ripartizione  di  cui  all'art.  2  e'  effettuata a partire dal mese

di giugno  2008  relativamente alle somme affluite nel conto corrente

di  tesoreria  di  cui  all'art.  1,  comma 1, nel precedente mese di

maggio.

  2.  Le  somme  da erogare alle regioni a statuto ordinario ai sensi

dell'art.  1,  comma 298,  della  legge 24 dicembre 2007, n. 244, con

riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2008, sono

determinate dall'Agenzia sulla base dei quantitativi di gasolio usato

come  carburante  per  autotrazione  immessi  in  consumo nell'intero

territorio nazionale negli stessi mesi e comunicate all'IGEPA ed alla

struttura  di  gestione  di  cui  all'art. 22 del decreto legislativo

9 luglio  1997,  n.  241,  costituita presso l'Agenzia delle entrate,

entro  il  mese di maggio dell'anno 2008. Sulla base di tali elementi

la  suddetta  struttura di gestione, richiede all'Ufficio centrale di

bilancio  presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  le

rettifiche  in  diminuzione  delle  quietanze  emesse  a  favore  del

bilancio  dello  Stato per far affluire tali somme sul conto corrente

di  tesoreria  di  cui  all'art.  1,  comma 1,  dandone comunicazione

all'IGEPA.

  3.  L'erogazione  delle  somme  di  cui  al  comma 2  e' effettuata

cumulativamente  dall'IGEPA  entro  il  mese  successivo  a quello di

afflusso delle stesse sul conto corrente di tesoreria di cui all'art.

1,   comma 1.   Eventuali   rettifiche   da  apportare  agli  importi

complessivamente  erogati  alle regioni a statuto ordinario nell'anno

2007  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 12-bis, della legge 28 dicembre

1995,   n.  549,  sono  effettuate  dall'IGEPA,  congiuntamente  alle

erogazioni di cui al primo periodo.

 

       

     

                               Art. 4.

                   Abrogazioni e norme transitorie

 

 

  1.  Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 aprile

2007,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2007,

e' abrogato.

 

       

     

                               Art. 5.

                          Entrata in vigore

 

 

  1. Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio dell'anno 2008.

  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

    Roma, 11 aprile 2008

                                              Il vice Ministro: Visco

 

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2008

Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n.

2 Economia e finanze, foglio n. 117

 

       

 

 

 

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