- Normativa
- Ambiente ed energia, Economia dei trasporti e della mobilità
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Modalita' di attribuzione in favore delle regioni a statuto ordinario
decreto
11 aprile 2008
MNISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 11 aprile 2008
Modalita' di attribuzione in favore delle regioni a statuto ordinario
di una quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione.
IL VICE MINISTRO
Visto l'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, che,
al comma 2, lettera d) sottopone ad accisa, tra gli altri prodotti
energetici, il gasolio impiegato come carburante;
Visto l'art. 1, comma 298, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
che stabilisce, a decorrere dall'anno 2008, l'attribuzione in favore
delle regioni a statuto ordinario di una quota dell'accisa sul
gasolio impiegato come carburante per autotrazione nella misura di
0,00860 euro per l'anno 2008, di 0,00893 euro per l'anno 2009 e di
0,00920 euro a partire dall'anno 2010 per ogni litro di gasolio
erogato nei rispettivi territori regionali;
Visto l'art. 1, comma 299, della legge n. 244 del 2007, che
stabilisce le modalita' di ripartizione delle somme spettanti alle
regioni a statuto ordinario ai sensi del comma 298, rinviando a un
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione
delle modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al
comma 298 ed allo stesso comma 299 del predetto art. 1;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
17 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del
28 aprile 2007, recante disposizioni in materia di attribuzione in
favore delle regioni a statuto ordinario di una quota dell'accisa sul
gasolio per autotrazione, ai sensi dell'art. 3, comma 12-bis, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il
13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio
dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente
l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di vice
Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
Ritenuto che si rende necessario ed urgente emanare il predetto
decreto ministeriale tenuto conto della operativita' della nuova
normativa;
Decreta:
Art. 1.
Pagamento dell'accisa di competenza regionale
1. A decorrere dal 1° maggio 2008 il versamento della quota
dell'accisa sul gasolio usato come carburante per autotrazione
immesso in consumo nell'intero territorio nazionale, spettante alle
regioni a statuto ordinario ai sensi e nelle misure stabilite
dall'art. 1, comma 298, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'
effettuato mensilmente, dai soggetti obbligati, contestualmente al
pagamento dell'accisa e con le stesse modalita' previste per i
medesimi pagamenti, nell'apposito conto corrente di tesoreria aperto
presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato «Accisa gasolio
per autotrazione - legge n. 244/2007». Per il gasolio usato come
carburante per autotrazione importato la predetta quota spettante
alle regioni e' versata dal responsabile dell'area gestione tributi
dell'Ufficio delle dogane nel predetto conto corrente nei termini
previsti per i versamenti in tesoreria dei diritti di confine.
2. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente
decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni
vigenti in materia di accisa sui prodotti energetici.
Art. 2.
Ripartizione delle somme versate alle regioni a statuto ordinario
1. La ripartizione delle somme affluite sul conto corrente di cui
all'art. 1, e' effettuata sulla base dei quantitativi di gasolio,
usato come carburante per autotrazione, erogati nell'anno precedente
dagli impianti di distribuzione di carburante come risultanti dai
registri di carico e scarico di cui all'art. 25, comma 4, del testo
unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Agenzia delle dogane,
d'ora in avanti indicata come «l'Agenzia», comunica, entro il mese
di aprile di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato
generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, d'ora in
avanti indicato come «IGEPA» i quantitativi di gasolio di cui al
comma 1, relativi a ciascuna regione, comprese quelle a statuto
speciale, unitamente all'indicazione delle percentuali, espresse con
tre cifre decimali, rappresentative dei predetti quantitativi
rispetto al totale nazionale.
3. L'IGEPA, con cadenza mensile, attribuisce a ciascuna regione a
statuto ordinario, in base alle percentuali regionali di cui al
comma 2, le somme di rispettiva competenza. Tale ripartizione e'
effettuata:
a) per le somme affluite nel mese di gennaio, entro la fine del
successivo mese di febbraio sulla base delle percentuali di cui al
comma 2 comunicate dall'Agenzia nell'anno precedente;
b) per le somme affluite nei mesi di febbraio e marzo,
rispettivamente entro la fine dei successivi mesi di marzo e aprile,
inizialmente sulla base delle percentuali di cui al comma 2
comunicate dall'Agenzia nell'anno precedente ed effettuando, entro la
fine del mese di maggio, gli eventuali conguagli sulla base delle
percentuali di cui al comma 2 comunicate per l'anno corrente;
c) per le somme affluite nei mesi da aprile a dicembre, entro la
fine del rispettivo mese successivo sulla base delle percentuali di
cui al comma 2.
4. Le somme di competenza erariale, che mensilmente residuano nel
conto corrente di tesoreria di cui all'art. 1, comma 1, a seguito
della ripartizione di cui al comma 3, sono versate dall'IGEPA
all'entrata del bilancio statale con imputazione al Capo I - capitolo
1409 accisa prodotti energetici, art. 1.
5. Le somme ripartite ai sensi del comma 3 affluiscono, in analogia
a quelle attribuite alle regioni ai sensi dell'art. 8, comma 1, del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, a titolo di accisa sulle
benzine, sui conti correnti bancari accesi da ciascuna regione a
statuto ordinario presso il proprio tesoriere.
6. Eventuali variazioni dei quantitativi di cui al comma 2 sono
comunicati, dall'Agenzia, cumulativamente ed entro il mese
di novembre di ciascun anno, all'IGEPA che provvede ad effettuare gli
eventuali conguagli nell'ambito della ripartizione di cui al comma 3
nel mese di dicembre.
Art. 3.
Disposizioni particolari per l'anno 2008
1. Per l'anno 2008 le comunicazioni di cui all'art. 2, comma 2,
sono effettuate dall'Agenzia entro il mese di maggio 2008. La
ripartizione di cui all'art. 2 e' effettuata a partire dal mese
di giugno 2008 relativamente alle somme affluite nel conto corrente
di tesoreria di cui all'art. 1, comma 1, nel precedente mese di
maggio.
2. Le somme da erogare alle regioni a statuto ordinario ai sensi
dell'art. 1, comma 298, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con
riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2008, sono
determinate dall'Agenzia sulla base dei quantitativi di gasolio usato
come carburante per autotrazione immessi in consumo nell'intero
territorio nazionale negli stessi mesi e comunicate all'IGEPA ed alla
struttura di gestione di cui all'art. 22 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, costituita presso l'Agenzia delle entrate,
entro il mese di maggio dell'anno 2008. Sulla base di tali elementi
la suddetta struttura di gestione, richiede all'Ufficio centrale di
bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze le
rettifiche in diminuzione delle quietanze emesse a favore del
bilancio dello Stato per far affluire tali somme sul conto corrente
di tesoreria di cui all'art. 1, comma 1, dandone comunicazione
all'IGEPA.
3. L'erogazione delle somme di cui al comma 2 e' effettuata
cumulativamente dall'IGEPA entro il mese successivo a quello di
afflusso delle stesse sul conto corrente di tesoreria di cui all'art.
1, comma 1. Eventuali rettifiche da apportare agli importi
complessivamente erogati alle regioni a statuto ordinario nell'anno
2007 ai sensi dell'art. 3, comma 12-bis, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, sono effettuate dall'IGEPA, congiuntamente alle
erogazioni di cui al primo periodo.
Art. 4.
Abrogazioni e norme transitorie
1. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 aprile
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2007,
e' abrogato.
Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio dell'anno 2008.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 aprile 2008
Il vice Ministro: Visco
Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n.
2 Economia e finanze, foglio n. 117
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