- Normativa
- Ambiente ed energia
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Modalità di calcolo per determinare il calo/eccedenza dei carburanti
Agenzia delle Dogane
risposta ad un quesito
Istanza di interpello prodotta ai sensi dell’art. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212, dal gestore di un impianto di distribuzione carburante stradale e relativo alle modalità di calcolo per determinare il calo/eccedenza dei carburanti.
QUESITO
Con l’istanza in esame il sig. XY ha chiesto alla Direzione Regionale per l’Emilia Romagna se, in conseguenza della diversificazione dei prodotti commercializzati, sia con riferimento alle benzine che ai gasoli, (come, ad esempio, il prodotto “diesel blu”, commercialmente distinto dal comune “diesel”), anche il calcolo dei cali/ eccedenze debba attualmente essere effettuato distinguendo i singoli prodotti, anziché le categorie degli stessi, come risultanti dall’articolo 21 del citato T.U.A.
Esaminata l’istanza l’ Ufficio:
considerato
che, ai sensi dell’articolo 11, comma 1 della legge 27 luglio 2000 n. 212 e dell’articolo 3, comma 1, lett. b) del relativo Regolamento n. 209 del 26 aprile 2001, l’istanza di interpello, per essere ammissibile deve riguardare casi concreti e personali per i quali sussistono obiettive condizioni di incertezza nella
interpretazione di una disposizione normativa;
ha ritenuto
che la richiesta in questione non presenta i requisiti previsti per la proposizione di una valida istanza di interpello,
e pertanto l’ha dichiarata inammissibile.
L’istanza in esame non riguarda, infatti, l’interpretazione di norme giuridiche, è semplicemente finalizzata a conoscere le eventuali modifiche intervenute nel metodo di calcolo dei cali/eccedenze a seguito della diversificazione commerciale di prodotti appartenenti alla medesima categoria fiscale.
Al di fuori dall’istituto dell’interpello, considerando l’istanza come quesito, l’Ufficio ha rilevato quanto segue.
Nel caso di specie, permane l’applicazione dell’articolo 21 del T.U.A. che individua la suddivisione fiscalmente rilevante dei prodotti sulla base della loro classificazione tariffaria e non della mera denominazione commerciale del prodotto.
In particolare i prodotti denominati diesel blu e diesel, cui si riferisce l’istanza, rientrano nella medesima “categoria fiscale”, individuata dall’articolo 21 comma 2 lett. d) (1) - oli da gas o gasolio di cui ai codici NC da 27101941 a 27101949, aventi uguale aliquota fiscale (2) e uguale percentuale di calo naturale consentito (1% in volume a 15°), secondo la misura indicata nella Tabella A allegata al D.M. 55/2000 - Regolamento recante norme in materia di cali naturali e tecnici delle merci soggette a vincolo doganale e accise .
Inoltre, come precisato con circolare n. 86/2000 (che illustra le innovazioni apportate dal citato DM 55/2000) “ nulla e' innovato per quanto concerne la procedura per la determinazione dei cali ammissibili presso i distributori stradali di carburante e presso i depositi commerciali di gasolio, che resta quella
prevista dall'art. 50, comma 2, del testo unico delle accise”.
Detto articolo, oltre a definire l’irregolare tenuta della contabilità e dei registri anche per gli impianti stradali di distribuzione di carburante (3), individua le modalità di calcolo delle deficienze, riconoscendo i cali di cui all’art. 50, comma 2 del TUA ammessi entro 1/12 del calo annuo riferito all’erogato nel periodo,
secondo la misura consentita dal summenzionato DM 55/2000 sui citati prodotti commerciali (1%).
Infine, per quanto concerne le eccedenze, si applica l’art. 48 comma 2 del TUA che ammette, su tutti i prodotti, un’eventuale eccedenza entro lo 0,5 % ° del quantitativo erogato.
(1) testo in vigore dal 1° giugno 2007, come modificato dal Dlgs .n. 26/2207
(2) Vedi Allegato 1 al T.U.A.
(3) “La tenuta della contabilità e dei registri si considera irregolare quando viene accertata una differenza tra le giacenze reali e le risultanze contabili superiore ai cali e alle perdite di cui all'art. 4. Per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti si considera irregolare la tenuta del registro di carico e scarico quando la predetta differenza supera un dodicesimo del calo annuo consentito per i singoli carburanti, riferito alle erogazioni effettuate nel periodo preso a base della verifica (…)”.
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