• Normativa
  • Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Modalità di ripartizione e di erogazione del fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica

Decreto del Presidente della Repubblica
27 Settembre 2007, n. 227

 


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 Settembre 2007 , n. 227

Regolamento  recante le modalita' di ripartizione e di erogazione del
fondo    per    le    misure   di   accompagnamento   della   riforma
dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica.

         
            Capo I Disposizioni generali
         
       
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo 1,  comma 108,  della  legge 23 dicembre 2005, n.
266,  che  al  fine  di  agevolare il processo di riforma del settore
dell'autotrasporto  merci, previsto dalla legge 1° marzo 2005, n. 32,
favorendo  la  riqualificazione  del  sistema  imprenditoriale  anche
mediante  la  crescita dimensionale delle imprese, ha istituito nello
stato di previsione di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti un fondo denominato "Fondo per le misure di accompagnamento
della  riforma  dell'autotrasporto  di  merci e per lo sviluppo della
logistica"  con  una  dotazione  iniziale  di  80  milioni  di  euro,
stabilendo,  con  regolamento  da emanarsi ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dei trasporti, le modalita' di utilizzazione del "Fondo";
  Visto  l'articolo 1,  comma 916,  della  legge 27 dicembre 2006, n.
296,   in  base  al  quale  il  40  per  cento  delle  disponibilita'
finanziarie  del  Fondo  istituito  dall'articolo 1, comma 108, della
legge   23 dicembre   2005,   n.  266,  deve  essere  destinato  alla
realizzazione ed al completamento di strutture logistiche intermodali
di  I  livello,  le  cui opere e servizi sono gia' previsti dai piani
regionali di trasporti;
  Visto  l'articolo 1,  comma 920,  della  legge 27 dicembre 2006, n.
296,  che  prevede  il  prelevamento  di  42 milioni  di  euro  dalla
dotazione  iniziale del Fondo di cui al citato articolo 1, comma 108,
della  legge  23 dicembre  2005,  n.  266,  da  destinare alla misura
prevista all'articolo 1, comma 105, della stessa legge;
  Visto  l'articolo 1,  comma 1223,  della legge 27 dicembre 2006, n.
296,   ai   sensi   del  quale  i  destinatari  degli  aiuti  di  cui
all'articolo 87  del  Trattato  istitutivo  della  Comunita'  europea
possono  avvalersi  di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai
sensi  dell'articolo 47  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le
modalita'  stabilite  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri,  da  pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare
fra  coloro  che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o
depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali
illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel
decreto di cui al comma medesimo;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 maggio  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  160 del
12 luglio  2007, che da' attuazione al citato articolo 1, comma 1223,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  Visto l'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.
300,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n.
17, ai sensi del quale le somme stanziate dall'articolo 1, comma 108,
della  legge  23 dicembre  2005,  n.  266,  non  impegnate  entro  il
31 dicembre  2006,  sono  mantenute in bilancio nel conto residui per
essere  versate  in  entrata  nell'anno  successivo,  ai  fini  della
riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e
che  il  regolamento  di  cui  all'articolo 1, comma 108, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, e' emanato entro il 30 giugno 2007;
  Visto   l'articolo 12  del  decreto-legge  2 luglio  2007,  n.  81,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea, ed in particolare
l'articolo 87;
  Vista  la  disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, ed,
in  particolare  il  regolamento  (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del
22 marzo 1999, recante modalita' di applicazione dell'articolo 93 del
Trattato CE;
  Vista  la  notifica  effettuata  alla  Commissione europea ai sensi
dell'articolo 88,   terzo  paragrafo del  Trattato  istitutivo  della
Comunita' europea, in data 4 giugno 2007;
  Considerata  l'esigenza di favorire lo sviluppo dell'intermodalita'
e la strutturazione delle imprese di autotrasporto;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 giugno 2007;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2007;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 settembre 2007;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dei  trasporti,  di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                 Ambito d'applicazione e definizioni

  1.   Le  disposizioni  del  presente  regolamento  disciplinano  le
modalita'  di  ripartizione  e  di erogazione del Fondo per misure di
accompagnamento  della  riforma  dell'autotrasporto di merci e per lo
sviluppo  della  logistica,  di  cui all'articolo 1, comma 108, della
legge  23 dicembre  2005, n. 266, relativamente alla quota residua di
38  milioni  di  euro,  non  impegnata  entro  il  31 dicembre 2006 e
riassegnata  allo  stato di previsione del Ministero dei trasporti ai
sensi  dell'articolo 6,  comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2003,
n.  300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007,
n. 17.
  2.  Il  40  per  cento  della  somma di cui al comma 1, pari a 15,2
milioni  di euro, e' destinato alla realizzazione ed al completamento
di  strutture  logistiche  intermodali  di  I livello, le cui opere e
servizi sono gia' previsti dai piani regionali di trasporti, ai sensi
dell'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  3. Ai fini del presente regolamento si intende:
    a) per  impresa  di  autotrasporto:  l'impresa  iscritta all'Albo
nazionale   delle   persone   fisiche  e  giuridiche  che  esercitano
l'autotrasporto  di  cose  per  conto  di terzi, ovvero l'impresa non
stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attivita' di autotrasporto
internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che e'
parte di un contratto di trasporto di merci su strada;
    b) per   catene   logistiche:   l'insieme   della   capacita'  di
integrazione sistemica tra i vari soggetti che intervengono nel ciclo
complesso  del  trasporto  sia  sotto il profilo infrastrutturale che
tecnologico;
    c) per  miglioramento  ambientale:  la realizzazione di standards
piu' elevati di quelli prescritti dalla disciplina vigente in materia
di  emissioni  gassose,  acustiche,  elettromagnetiche  e quant'altro
necessario  al  raggiungimento degli obbiettivi fissati in materia di
tutela dell'ambiente;
    d) per   strutture  logistiche  intermodali  di  I  livello:  gli
interporti  di  Bologna, Livorno, Marcianise Nola, Orbassano, Padova,
Parma, Rivalta Scrivia e Verona.

       
     
         
            Capo II Modalita' di ripartizione e di erogazione del fondo
         
       
                               Art. 2.
                 Ripartizione percentuale del fondo

  1. La somma di 15,2 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 2,
e'  destinata  all'acquisizione  ed  all'approntamento  di sistemi di
analisi   automatizzati  dei  contenuti  delle  Unita'  di  trasporto
intermodali   (UTI),  da  utilizzare  nelle  strutture  interportuali
individuate all'articolo 1, comma 3, lettera d).
  2.  Le  restanti  risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1,
pari  a  22,8  milioni  di  euro,  sono  destinate alla erogazione di
contributi  alle  imprese  di  autotrasporto, ivi comprese le imprese
controllate  dalle  stesse, operanti nel settore delle infrastrutture
di  supporto  all'attivita'  di  autotrasporto,  per le iniziative di
seguito indicate:
    a) investimenti    in   impianti   tecnologici,   informatici   e
telematici, con particolare riguardo alla tracciabilita' dei percorsi
ed all'organizzazione aziendale;
    b) investimenti  in  aree attrezzate ed in infrastrutture, atte a
favorire  la  sosta  dei  veicoli  pesanti e la custodia delle merci,
nonche'  le pause di riposo dei conducenti in condizioni di sicurezza
ed ambientalmente favorevoli;
    c) interventi  volti  a  realizzare  l'utilizzo  di  modalita' di
trasporto  alternative al trasporto stradale e l'ottimizzazione della
catena logistica;
    d) investimenti per l'acquisto di attrezzature e dispositivi atti
a  migliorare  la  sicurezza  e  l'impatto  ambientale  del trasporto
stradale;
    e) interventi a favore dello smaltimento dei rifiuti prodotti dal
trasporto stradale di merci;
      f) iniziative per la formazione del personale.
  3.   Alle   iniziative   di   cui   al   comma 2   sono  destinati,
compatibilmente  con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di
Stato ed entro i limiti massimi di intensita' fissati dalla normativa
europea  per  le  singole  tipologie  di intervento, contributi nelle
misure  percentuali di seguito indicate, rispetto all'importo globale
disponibile, di 22,8 milioni di euro:
    40 per cento per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c);
    30 per cento per gli interventi di cui alla lettera d);
    20 per cento per gli interventi di cui alla lettera e);
    10 per cento per le iniziative di cui alla lettera f).
  4.  Con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti, da adottarsi entro
trenta   giorni   dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento,  sono  definite  le modalita' operative per l'erogazione
delle risorse di cui ai commi 1 e 2, nonche', per ciascuna iniziativa
indicata   al  comma 2,  le  specifiche  tipologie  degli  interventi
finanziabili.    Limitatamente    agli    interventi    relativi   ad
infrastrutture materiali, e' acquisito il concerto del Ministro delle
infrastrutture.   Con   lo   stesso   decreto,   in   funzione  delle
disponibilita'  finanziarie  e  delle istanze presentate dai soggetti
interessati,  possono  essere  rimodulate  le  percentuali  di cui al
comma 3.

       
     
                               Art. 3.
                            Finanziamenti

  1. Le  risorse  finanziarie  di  cui  all'articolo 2, comma 2, sono
concesse mediante contributi.
  2.  Le  stesse  risorse  finanziarie  sono  concesse anche mediante
credito   di  imposta,  da  utilizzare  in  compen-sazione  ai  sensi
dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241, e
successive  modificazioni,  secondo  le  modalita'  da  stabilire con
decreto  del  Ministero  dei  trasporti,  di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.

       
     
                               Art. 4.

            Procedura di richiesta dei benefici - Istanze

  1.  Con  il decreto di cui all'articolo 2, sono stabiliti termini e
modalita'  per  accedere  ai  benefici  di  cui al medesimo articolo,
nonche'  i  modelli  delle  istanze  e  le  indicazioni che le stesse
dovranno  contenere, fra le quali dovranno obbligatoriamente figurare
quelle relative a:
    a) ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
    b) sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
    c) legale  rappresentante  dell'impresa  o  del raggruppamento di
imprese;
    d) indirizzo   del   legale  rappresentante  dell'impresa  o  del
raggruppamento di imprese;
    e) dichiarazione di cui al comma 1223 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296;
    f) firma   del   legale   rappresentante   dell'impresa   o   del
raggruppamento di imprese.

       
     
                               Art. 5.
Valutazione delle istanze e procedure per l'erogazione dei contributi

  1.   Con  il  decreto  di  cui  all'articolo 2,  e'  istituita  una
Commissione,  nell'ambito  del Ministero dei trasporti, che provvede,
con  le  risorse  umane  e  strumentali gia' in dotazione alla stessa
Amministrazione,   a   valutare   le   istanze  presentate  ai  sensi
dell'articolo 4.
  2.  Con  lo  stesso  decreto,  sono  individuati  i  criteri cui la
Commissione  istituita  ai  sensi  del comma 1 dovra' attenersi nella
valutazione  delle  istanze,  fra  i  quali  il  volume dei trasporti
effettuati in ambito comunitario, il numero dei dipendenti occupati e
quello dei veicoli in disponibilita' dell'impresa.

       
     
                               Art. 6.
                     Oneri a carico dello Stato

  1.  Il  presente regolamento non comporta oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 27 settembre 2007

                             NAPOLITANO

                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Bianchi, Ministro dei trasporti
                                  Padoa       Schioppa,      Ministro
                                  dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella

  Registrato alla Corte dei conti 28 novembre 2007
  Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 9, foglio n. 241

 

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