- Normativa
- Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Modalità di ripartizione e di erogazione del fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica
Decreto del Presidente della Repubblica
27 Settembre 2007, n. 227
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 Settembre 2007 , n. 227
Regolamento recante le modalita' di ripartizione e di erogazione del
fondo per le misure di accompagnamento della riforma
dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica.
Capo I Disposizioni generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, che al fine di agevolare il processo di riforma del settore
dell'autotrasporto merci, previsto dalla legge 1° marzo 2005, n. 32,
favorendo la riqualificazione del sistema imprenditoriale anche
mediante la crescita dimensionale delle imprese, ha istituito nello
stato di previsione di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti un fondo denominato "Fondo per le misure di accompagnamento
della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della
logistica" con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro,
stabilendo, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dei trasporti, le modalita' di utilizzazione del "Fondo";
Visto l'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, in base al quale il 40 per cento delle disponibilita'
finanziarie del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 108, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, deve essere destinato alla
realizzazione ed al completamento di strutture logistiche intermodali
di I livello, le cui opere e servizi sono gia' previsti dai piani
regionali di trasporti;
Visto l'articolo 1, comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, che prevede il prelevamento di 42 milioni di euro dalla
dotazione iniziale del Fondo di cui al citato articolo 1, comma 108,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da destinare alla misura
prevista all'articolo 1, comma 105, della stessa legge;
Visto l'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, ai sensi del quale i destinatari degli aiuti di cui
all'articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunita' europea
possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai
sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le
modalita' stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare
fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o
depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali
illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel
decreto di cui al comma medesimo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del
12 luglio 2007, che da' attuazione al citato articolo 1, comma 1223,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.
300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n.
17, ai sensi del quale le somme stanziate dall'articolo 1, comma 108,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non impegnate entro il
31 dicembre 2006, sono mantenute in bilancio nel conto residui per
essere versate in entrata nell'anno successivo, ai fini della
riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e
che il regolamento di cui all'articolo 1, comma 108, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, e' emanato entro il 30 giugno 2007;
Visto l'articolo 12 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea, ed in particolare
l'articolo 87;
Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, ed,
in particolare il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del
22 marzo 1999, recante modalita' di applicazione dell'articolo 93 del
Trattato CE;
Vista la notifica effettuata alla Commissione europea ai sensi
dell'articolo 88, terzo paragrafo del Trattato istitutivo della
Comunita' europea, in data 4 giugno 2007;
Considerata l'esigenza di favorire lo sviluppo dell'intermodalita'
e la strutturazione delle imprese di autotrasporto;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 giugno 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 settembre 2007;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito d'applicazione e definizioni
1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le
modalita' di ripartizione e di erogazione del Fondo per misure di
accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo
sviluppo della logistica, di cui all'articolo 1, comma 108, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativamente alla quota residua di
38 milioni di euro, non impegnata entro il 31 dicembre 2006 e
riassegnata allo stato di previsione del Ministero dei trasporti ai
sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2003,
n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007,
n. 17.
2. Il 40 per cento della somma di cui al comma 1, pari a 15,2
milioni di euro, e' destinato alla realizzazione ed al completamento
di strutture logistiche intermodali di I livello, le cui opere e
servizi sono gia' previsti dai piani regionali di trasporti, ai sensi
dell'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per impresa di autotrasporto: l'impresa iscritta all'Albo
nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non
stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attivita' di autotrasporto
internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che e'
parte di un contratto di trasporto di merci su strada;
b) per catene logistiche: l'insieme della capacita' di
integrazione sistemica tra i vari soggetti che intervengono nel ciclo
complesso del trasporto sia sotto il profilo infrastrutturale che
tecnologico;
c) per miglioramento ambientale: la realizzazione di standards
piu' elevati di quelli prescritti dalla disciplina vigente in materia
di emissioni gassose, acustiche, elettromagnetiche e quant'altro
necessario al raggiungimento degli obbiettivi fissati in materia di
tutela dell'ambiente;
d) per strutture logistiche intermodali di I livello: gli
interporti di Bologna, Livorno, Marcianise Nola, Orbassano, Padova,
Parma, Rivalta Scrivia e Verona.
Capo II Modalita' di ripartizione e di erogazione del fondo
Art. 2.
Ripartizione percentuale del fondo
1. La somma di 15,2 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 2,
e' destinata all'acquisizione ed all'approntamento di sistemi di
analisi automatizzati dei contenuti delle Unita' di trasporto
intermodali (UTI), da utilizzare nelle strutture interportuali
individuate all'articolo 1, comma 3, lettera d).
2. Le restanti risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1,
pari a 22,8 milioni di euro, sono destinate alla erogazione di
contributi alle imprese di autotrasporto, ivi comprese le imprese
controllate dalle stesse, operanti nel settore delle infrastrutture
di supporto all'attivita' di autotrasporto, per le iniziative di
seguito indicate:
a) investimenti in impianti tecnologici, informatici e
telematici, con particolare riguardo alla tracciabilita' dei percorsi
ed all'organizzazione aziendale;
b) investimenti in aree attrezzate ed in infrastrutture, atte a
favorire la sosta dei veicoli pesanti e la custodia delle merci,
nonche' le pause di riposo dei conducenti in condizioni di sicurezza
ed ambientalmente favorevoli;
c) interventi volti a realizzare l'utilizzo di modalita' di
trasporto alternative al trasporto stradale e l'ottimizzazione della
catena logistica;
d) investimenti per l'acquisto di attrezzature e dispositivi atti
a migliorare la sicurezza e l'impatto ambientale del trasporto
stradale;
e) interventi a favore dello smaltimento dei rifiuti prodotti dal
trasporto stradale di merci;
f) iniziative per la formazione del personale.
3. Alle iniziative di cui al comma 2 sono destinati,
compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di
Stato ed entro i limiti massimi di intensita' fissati dalla normativa
europea per le singole tipologie di intervento, contributi nelle
misure percentuali di seguito indicate, rispetto all'importo globale
disponibile, di 22,8 milioni di euro:
40 per cento per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c);
30 per cento per gli interventi di cui alla lettera d);
20 per cento per gli interventi di cui alla lettera e);
10 per cento per le iniziative di cui alla lettera f).
4. Con decreto del Ministro dei trasporti, da adottarsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, sono definite le modalita' operative per l'erogazione
delle risorse di cui ai commi 1 e 2, nonche', per ciascuna iniziativa
indicata al comma 2, le specifiche tipologie degli interventi
finanziabili. Limitatamente agli interventi relativi ad
infrastrutture materiali, e' acquisito il concerto del Ministro delle
infrastrutture. Con lo stesso decreto, in funzione delle
disponibilita' finanziarie e delle istanze presentate dai soggetti
interessati, possono essere rimodulate le percentuali di cui al
comma 3.
Art. 3.
Finanziamenti
1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 2, sono
concesse mediante contributi.
2. Le stesse risorse finanziarie sono concesse anche mediante
credito di imposta, da utilizzare in compen-sazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, secondo le modalita' da stabilire con
decreto del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
Art. 4.
Procedura di richiesta dei benefici - Istanze
1. Con il decreto di cui all'articolo 2, sono stabiliti termini e
modalita' per accedere ai benefici di cui al medesimo articolo,
nonche' i modelli delle istanze e le indicazioni che le stesse
dovranno contenere, fra le quali dovranno obbligatoriamente figurare
quelle relative a:
a) ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
b) sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
c) legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di
imprese;
d) indirizzo del legale rappresentante dell'impresa o del
raggruppamento di imprese;
e) dichiarazione di cui al comma 1223 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296;
f) firma del legale rappresentante dell'impresa o del
raggruppamento di imprese.
Art. 5.
Valutazione delle istanze e procedure per l'erogazione dei contributi
1. Con il decreto di cui all'articolo 2, e' istituita una
Commissione, nell'ambito del Ministero dei trasporti, che provvede,
con le risorse umane e strumentali gia' in dotazione alla stessa
Amministrazione, a valutare le istanze presentate ai sensi
dell'articolo 4.
2. Con lo stesso decreto, sono individuati i criteri cui la
Commissione istituita ai sensi del comma 1 dovra' attenersi nella
valutazione delle istanze, fra i quali il volume dei trasporti
effettuati in ambito comunitario, il numero dei dipendenti occupati e
quello dei veicoli in disponibilita' dell'impresa.
Art. 6.
Oneri a carico dello Stato
1. Il presente regolamento non comporta oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 27 settembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bianchi, Ministro dei trasporti
Padoa Schioppa, Ministro
dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti 28 novembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 9, foglio n. 241