• Normativa
  • Ambiente ed energia, Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo, Veicoli ed equipaggiamenti
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Modifica attuazione delle misure incentivanti a favore delle imprese di autotrasporto

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto 29 ottobre 2020

Modifiche al decreto 21 ottobre 2020, recante: «Disposizioni di attuazione delle misure incentivanti a favore delle imprese di autotrasporto di cui al decreto 14 agosto 2020»

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 29 ottobre 2020

Modifiche al decreto  21  ottobre  2020,  recante:  «Disposizioni  di
attuazione delle  misure  incentivanti  a  favore  delle  imprese  di
autotrasporto di cui al decreto 14 agosto 2020». (20A06028)

(GU n.278 del 7-11-2020)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE
          per il trasporto stradale e per l'intermodalita'
 
  Visto il decreto interministeriale (MIT-MEF)  14  agosto  2020,  n.
355, recante «Modalita' di erogazione delle risorse per  investimenti
a favore delle imprese di trasporto merci su strada per  l'annualita'
2020» adottato in applicazione  dell'art.  53  del  decreto-legge  n.
124/2019, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre
2019, n. 157 (registrato dalla Corte dei conti in  data  8  settembre
2020 al numero di reg. 3283);
  Visto il decreto direttoriale 21  ottobre  2020,  n.  187,  recante
disposizioni di attuazione del succitato decreto interministeriale in
corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
  Considerato che fra le tipologie  di  investimenti  richiamati  nel
decreto  direttoriale  n.  187  del  21  ottobre  2020  non   risulta
ricompresa, erroneamente, l'acquisizione dei veicoli euro 6 D TEMP;
  Considerata,  altresi',  l'opportunita'  di  specificare  l'importo
massimo erogabile per investimenti  per  singola  impresa  alla  luce
dell'esistenza, per le annualita' 2019 e 2020, di analoghe misure  di
aiuto che prevedono una soglia pari ad euro 550.000.000;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
  1. L'art. 7 del decreto direttoriale 21 ottobre 2020,  n.  187,  e'
cosi' riformulato:
  «Art. 7 (Rottamazione e acquisizione di veicoli  pesanti  di  massa
complessiva a pieno carico pari o  superiore  a  3,5  tonnellate  ivi
compresi i veicoli  commerciali  leggeri  euro  6  D  TEMP  di  massa
complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate fino a 7
tonnellate con contestuale rottamazione  di  veicoli  della  medesima
tipologia). - 1.  Ai  fini  della  ammissione  all'incentivo  per  la
radiazione per rottamazione di veicoli a motorizzazione termica  fino
ad euro IV di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5
tonnellate con contestuale  acquisizione,  anche  mediante  locazione
finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica, adibiti  al  trasporto  di
merci di massa complessiva a pieno carico  pari  o  superiore  a  3,5
tonnellate a motorizzazione  termica  conformi  alla  normativa  anti
inquinamento euro VI di cui al regolamento (CE) n. 595/2009,  nonche'
della ammissione dell'acquisizione  di  veicoli  commerciali  leggeri
euro 6 D-TEMP N1 N2 compresi tra 3,5 e  7  tonnellate  omologati  con
regolamento light duty (euro 6 D-TEMP -  regolamento  715/2007)  e  i
veicoli omologati con la normativa heavy  duty  (euro  VI  step  D  -
regolamento 595/2009) e contestuale radiazione  per  rottamazione  di
veicoli  delle  medesime   caratteristiche,   di   cui   al   decreto
interministeriale 14 agosto 2020, n. 355, gli aspiranti all'incentivo
hanno l'onere di produrre la documentazione attestante la sussistenza
dei seguenti requisiti tecnici:
    a)  prova   dell'avvenuta   radiazione   per   rottamazione   con
l'indicazione del  numero  di  targa  dei  veicoli  rottamati  o  con
dichiarazione dell'impresa di demolizione dell'avvenuta  rottamazione
ovvero dichiarazione dell'impresa di rottamazione di presa in  carico
dei  suddetti  veicoli  con  l'impegno   di   procedere   alla   loro
demolizione;
    b) prova dell'avvenuta immatricolazione  in  Italia  dei  veicoli
acquisiti  con  l'indicazione  del  numero  di  targa,  ovvero  della
richiesta di immatricolazione debitamente protocollata dal competente
ufficio motorizzazione civile;
    c) prova della detenzione in proprieta' o  ad  altro  titolo  dei
veicoli da rottamare per almeno tre anni  precedenti  all'entrata  in
vigore del decreto  interministeriale  14  agosto  2020  dei  veicoli
rottamati. Condizione di ammissibilita' al contributo e'  costituita,
altresi',  dall'identita'  fra  il  soggetto  che  pone   in   essere
l'operazione di acquisizione e di radiazione.».
  2. Dopo l'art. 7 del decreto direttoriale 21 ottobre 2020, n.  187,
viene inserito l'art. 7-bis denominato «importi dei contributi»:
  «Art. 7-bis (Importi dei contributi). - 1. Ai fini  della  verifica
circa il raggiungimento dell'importo massimo ammissibile per  singola
impresa di cui all'art. 2, comma 3 del decreto  interministeriale  14
agosto 2020, non rilevano gli importi ricevuti ai sensi  del  decreto
ministeriale n. 336/2019 e del decreto ministeriale n. 203/2020 anche
ove l'importo globalmente  ricevuto  dalla  singola  impresa  dovesse
superare il limite di euro 550.000.000.
 
    Roma, 29 ottobre 2020
 
                                       Il direttore generale: Cinelli