- Normativa
- Ambiente ed energia, Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo, Veicoli ed equipaggiamenti
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Modifica attuazione delle misure incentivanti a favore delle imprese di autotrasporto
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto 29 ottobre 2020
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 29 ottobre 2020
Modifiche al decreto 21 ottobre 2020, recante: «Disposizioni di
attuazione delle misure incentivanti a favore delle imprese di
autotrasporto di cui al decreto 14 agosto 2020». (20A06028)
(GU n.278 del 7-11-2020)
IL DIRETTORE GENERALE
per il trasporto stradale e per l'intermodalita'
Visto il decreto interministeriale (MIT-MEF) 14 agosto 2020, n.
355, recante «Modalita' di erogazione delle risorse per investimenti
a favore delle imprese di trasporto merci su strada per l'annualita'
2020» adottato in applicazione dell'art. 53 del decreto-legge n.
124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
2019, n. 157 (registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre
2020 al numero di reg. 3283);
Visto il decreto direttoriale 21 ottobre 2020, n. 187, recante
disposizioni di attuazione del succitato decreto interministeriale in
corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
Considerato che fra le tipologie di investimenti richiamati nel
decreto direttoriale n. 187 del 21 ottobre 2020 non risulta
ricompresa, erroneamente, l'acquisizione dei veicoli euro 6 D TEMP;
Considerata, altresi', l'opportunita' di specificare l'importo
massimo erogabile per investimenti per singola impresa alla luce
dell'esistenza, per le annualita' 2019 e 2020, di analoghe misure di
aiuto che prevedono una soglia pari ad euro 550.000.000;
Decreta:
Art. 1
1. L'art. 7 del decreto direttoriale 21 ottobre 2020, n. 187, e'
cosi' riformulato:
«Art. 7 (Rottamazione e acquisizione di veicoli pesanti di massa
complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate ivi
compresi i veicoli commerciali leggeri euro 6 D TEMP di massa
complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate fino a 7
tonnellate con contestuale rottamazione di veicoli della medesima
tipologia). - 1. Ai fini della ammissione all'incentivo per la
radiazione per rottamazione di veicoli a motorizzazione termica fino
ad euro IV di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5
tonnellate con contestuale acquisizione, anche mediante locazione
finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di
merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5
tonnellate a motorizzazione termica conformi alla normativa anti
inquinamento euro VI di cui al regolamento (CE) n. 595/2009, nonche'
della ammissione dell'acquisizione di veicoli commerciali leggeri
euro 6 D-TEMP N1 N2 compresi tra 3,5 e 7 tonnellate omologati con
regolamento light duty (euro 6 D-TEMP - regolamento 715/2007) e i
veicoli omologati con la normativa heavy duty (euro VI step D -
regolamento 595/2009) e contestuale radiazione per rottamazione di
veicoli delle medesime caratteristiche, di cui al decreto
interministeriale 14 agosto 2020, n. 355, gli aspiranti all'incentivo
hanno l'onere di produrre la documentazione attestante la sussistenza
dei seguenti requisiti tecnici:
a) prova dell'avvenuta radiazione per rottamazione con
l'indicazione del numero di targa dei veicoli rottamati o con
dichiarazione dell'impresa di demolizione dell'avvenuta rottamazione
ovvero dichiarazione dell'impresa di rottamazione di presa in carico
dei suddetti veicoli con l'impegno di procedere alla loro
demolizione;
b) prova dell'avvenuta immatricolazione in Italia dei veicoli
acquisiti con l'indicazione del numero di targa, ovvero della
richiesta di immatricolazione debitamente protocollata dal competente
ufficio motorizzazione civile;
c) prova della detenzione in proprieta' o ad altro titolo dei
veicoli da rottamare per almeno tre anni precedenti all'entrata in
vigore del decreto interministeriale 14 agosto 2020 dei veicoli
rottamati. Condizione di ammissibilita' al contributo e' costituita,
altresi', dall'identita' fra il soggetto che pone in essere
l'operazione di acquisizione e di radiazione.».
2. Dopo l'art. 7 del decreto direttoriale 21 ottobre 2020, n. 187,
viene inserito l'art. 7-bis denominato «importi dei contributi»:
«Art. 7-bis (Importi dei contributi). - 1. Ai fini della verifica
circa il raggiungimento dell'importo massimo ammissibile per singola
impresa di cui all'art. 2, comma 3 del decreto interministeriale 14
agosto 2020, non rilevano gli importi ricevuti ai sensi del decreto
ministeriale n. 336/2019 e del decreto ministeriale n. 203/2020 anche
ove l'importo globalmente ricevuto dalla singola impresa dovesse
superare il limite di euro 550.000.000.
Roma, 29 ottobre 2020
Il direttore generale: Cinelli