- Normativa
- Assicurazioni e responsabilità civile
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli
Decreto Legislativo
22 novembre 2023, n. 184
DECRETO LEGISLATIVO 22 novembre 2023, n. 184
Recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva
2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilita' civile
risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo
dell'obbligo di assicurare tale responsabilita'. (23G00196)
(GU n.290 del 13-12-2023)
Vigente al: 23-12-2023
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva
2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilita' civile
risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo
dell'obbligo di assicurare tale responsabilita';
Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante «Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2021», e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, e l'allegato A,
numero 13;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea», e, in
particolare, gli articoli 31 e 32;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada»;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante
«Codice delle assicurazioni private»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 3 agosto 2023;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 16 novembre 2023;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro delle imprese e del
made in Italy, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle
finanze, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285
1. Al nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 6, primo periodo, le parole: «all'art. 3
della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni ed
integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 124 del
codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209»;
b) all'articolo 193, comma 1, le parole: «a motore senza guida di
rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209».
Art. 2
Modifiche al codice delle assicurazioni private di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209
1. Al codice delle assicurazioni private di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1:
1) alla lettera fff), il numero 4-bis) e' sostituito dal
seguente:
«4-bis) nel caso in cui un veicolo e' spedito da uno Stato
membro ad un altro, a seconda della scelta della persona responsabile
della copertura della responsabilita' civile, lo Stato membro di
immatricolazione o, a decorrere dall'accettazione della consegna da
parte dell'acquirente, lo Stato membro di destinazione, per un
periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non e' stato
formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione;»;
2) la lettera rrr) e' sostituita dalla seguente:
«rrr) veicolo:
1) qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da
una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con:
1.1) una velocita' di progetto massima superiore a 25 km/h;
o
1.2) un peso netto massimo superiore a 25 kg e una
velocita' di progetto massima superiore a 14 km/h;
2) qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con
un veicolo di cui al numero 1), a prescindere che sia ad esso
agganciato o meno;
3) i veicoli elettrici leggeri individuati con apposito
decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'interno, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.».
b) all'articolo 1, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Fatti salvi i numeri 1) e 2) della lettera rrr) del comma 1,
le sedie a rotelle destinate esclusivamente ad essere utilizzate da
persone con disabilita' fisiche non sono considerate veicoli ai sensi
del presente codice.»;
c) all'articolo 122:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la
responsabilita' civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del
codice civile i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr),
qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto
mezzo di trasporto al momento dell'incidente»;
2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica a
prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui e'
utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.
1-ter. L'obbligo di cui al comma 1 riguarda anche i veicoli
utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso e' soggetto a
restrizioni. Resta valida, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di
cui al comma 1, la stipula, da parte di soggetti pubblici o privati,
di polizze che coprono il rischio di una pluralita' di veicoli
secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati per le
attivita' proprie di tali soggetti, sempre che i veicoli siano
analiticamente individuati nelle polizze.
1-quater. Alla violazione della disposizione di cui al
comma 1 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo
193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La violazione
della disposizione di cui al comma 1-ter e' soggetta alle sanzioni
amministrative di cui all'articolo 193, commi 2 e 3, del medesimo
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 2, e' soggetta alle
sanzioni amministrative di cui al citato articolo 193 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, aumentando della meta' la sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2 del citato articolo
193. Si applicano le disposizioni del titolo VI del medesimo decreto
legislativo n. 285 del 1992.»;
d) dopo l'articolo 122 e' inserito il seguente:
«Art. 122-bis (Deroghe). - 1. In deroga a quanto disposto
dall'articolo 122, comma 1, del presente codice e dall'articolo 193
del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione nonche'
quelli il cui uso e' vietato, in via temporanea o permanente, in
forza di una misura adottata dall'autorita' competente conformemente
alla normativa vigente, non sono soggetti all'obbligo di
assicurazione.
2. La deroga di cui al comma 1 si applica anche quando il
veicolo non e' idoneo all'uso come mezzo di trasporto, nonche' quando
il suo utilizzo e' stato volontariamente sospeso su richiesta dei
soggetti di cui all'articolo 122, comma 3, per effetto di una formale
comunicazione all'impresa di assicurazione resa ai sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Il termine di sospensione, inizialmente
comunicato dal soggetto legittimato, puo' essere prorogato piu'
volte, previa formale comunicazione all'impresa di assicurazione da
effettuarsi entro dieci giorni prima della scadenza del periodo di
sospensione in corso e non puo' avere una durata superiore a dieci
mesi, rispetto all'annualita'. Per i veicoli di cui all'articolo 60
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il termine di
sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, puo'
essere prorogato piu' volte, previa formale comunicazione all'impresa
di assicurazione da effettuarsi entro cinque giorni prima della
scadenza del periodo di sospensione in corso e non puo' avere una
durata superiore a undici mesi, rispetto all'annualita'. Con decreto
del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito l'Ivass, possono essere
disciplinati ulteriori casi e modalita' di sospensione dell'obbligo
assicurativo tenuto conto del precipuo valore collezionistico dei
veicoli di cui al medesimo articolo 60.
3. La sospensione di cui al comma 2 e' attivata dal momento
della registrazione nella banca dati di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 9 agosto 2013, n. 110, secondo le modalita'
previste dall'articolo 3, comma 2, del medesimo regolamento.
L'impresa ne da' tempestiva comunicazione all'assicurato.
4. In caso di sinistro provocato da un veicolo di cui ai commi
1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 283, comma 1,
lettera b).
5. Qualora il veicolo responsabile del sinistro stazioni
abitualmente in un altro Stato membro, il Fondo di garanzia di cui
all'articolo 283 puo' presentare una richiesta di indennizzo nei
confronti del fondo di garanzia nello Stato membro in cui il veicolo
staziona abitualmente.»;
e) all'articolo 124, comma 1, dopo le parole: «responsabilita'
civile» sono aggiunte le seguenti: «dei veicoli a motore.»;
f) l'articolo 128 e' sostituito dal seguente:
«Art. 128 (Massimali di garanzia). - 1. Per l'adempimento
dell'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile dei
veicoli a motore e dei natanti, il contratto e' stipulato per somme
non inferiori ai seguenti importi:
a) nel caso di danni alle persone un importo di euro
6.450.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
b) nel caso di danno alle cose, euro 1.300.000 per sinistro,
indipendentemente dal numero delle vittime;
b-bis) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone
classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell'articolo 47 del
codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, un importo minimo di copertura pari a euro 30.000.000 per
sinistro per i danni alle persone, indipendentemente dal numero delle
vittime, e a euro 2.000.000 per sinistro per i danni alle cose,
indipendentemente dal numero dei danneggiati.
2. Ogni cinque anni dalla data del 22 dicembre 2021, gli
importi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono indicizzati
automaticamente in linea con l'indice dei prezzi al consumo
armonizzato (IPCA) stabilito a norma del regolamento (UE) 2016/792
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativo
agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi
delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n.
2494/95 del Consiglio, per effetto degli atti delegati adottati dalla
Commissione europea entro sei mesi dalla fine di ciascun periodo di
cinque anni.»;
g) dopo l'articolo 132 e' inserito il seguente:
«Art. 132.1 (Preventivatore per il confronto dei prezzi
dell'assicurazione autoveicoli). - 1. I consumatori confrontano
gratuitamente i prezzi, le tariffe e le condizioni contrattuali delle
imprese di assicurazione che forniscono copertura nel ramo
dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, attraverso lo
strumento indipendente denominato "Preventivass", consultabile nei
siti internet dell'IVASS e del Ministero delle imprese e del made in
Italy.
2. Il preventivatore e' dotato delle seguenti caratteristiche:
a) assicura che i prestatori di servizi ricevano pari
trattamento nei risultati di ricerca;
b) indica chiaramente l'identita' dei proprietari e degli
operatori dello strumento di confronto;
c) enuncia i criteri chiari e oggettivi su cui si basa il
confronto;
d) utilizza un linguaggio chiaro;
e) fornisce informazioni precise e aggiornate e indica la
data dell'ultimo aggiornamento;
f) e' aperto a qualsiasi prestatore dell'assicurazione
obbligatoria di cui al comma 1, mette a disposizione le informazioni
pertinenti, include un'ampia gamma di offerte che copre un segmento
significativo del mercato dell'assicurazione autoveicoli e, se le
informazioni presentate non forniscono un quadro completo del
mercato, fornisce all'utente una chiara indicazione in tal senso
prima di mostrare i risultati;
g) prevede una procedura efficace per segnalare le
informazioni errate;
h) comprende una dichiarazione indicante che i prezzi si
basano sulle informazioni fornite e fa salvi ulteriori sconti
applicabili in sede di sottoscrizione del contratto.»;
h) all'art. 132-bis, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.
Al fine di cui al comma 1, gli intermediari forniscono l'indicazione
dei premi offerti dalle imprese di assicurazione mediante
collegamento telematico al preventivatore di cui all'articolo 132.1,
consultabile nei siti internet dell'IVASS e del Ministero delle
imprese del made in Italy e senza obbligo di rilascio di supporti
cartacei.»;
i) all'articolo 134:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il contraente o, se persona diversa, il proprietario
ovvero l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o
il locatario in caso di locazione finanziaria hanno diritto di
esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta,
l'attestazione sullo stato del rischio relativo ad almeno gli ultimi
cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai
veicoli a motore, oppure dell'assenza di sinistri. Le imprese di
assicurazione non trattano i contraenti in maniera discriminatoria,
ne' maggiorano i premi in ragione della loro nazionalita' o
unicamente sulla base del loro precedente Stato membro di residenza.
Le imprese di assicurazione trattano le attestazioni emesse in altri
Stati membri alla pari di quelle emesse da un'impresa di
assicurazione avente sede nel territorio della Repubblica, anche in
relazione all'applicazione di eventuali sconti. La consegna
dell'attestazione sullo stato del rischio e' effettuata per via
telematica, attraverso l'utilizzo delle banche dati elettroniche di
cui al comma 2 o di cui all'articolo 135.»;
2) il comma 1-bis e' abrogato;
3) il comma 1-ter e' abrogato;
4) al comma 2, le parole: «Il regolamento prevede l'obbligo, a
carico delle imprese di assicurazione, di inserimento delle» sono
sostituite dalle seguenti: «L'impresa di assicurazione inserisce le»;
5) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso;
6) dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:
«4-quinquies. L'impresa adotta, ai sensi dell'articolo 30,
comma 5, politiche relative all'uso delle attestazioni di
sinistralita' pregressa nel calcolare i premi e pubblica una
panoramica generale delle stesse.
4-sexies. Fino all'emanazione da parte della Commissione
europea dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 16 della
direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16
settembre 2009, il quale specifica, per mezzo di un modello, la forma
e il contenuto delle attestazioni di sinistralita' pregressa, si
applicano le disposizioni adottate dall'IVASS con proprio
regolamento.»;
l) dopo l'articolo 144 e' inserito il seguente:
«Art. 144-bis (Tutela dei danneggiati nei sinistri in cui e'
coinvolto un rimorchio trainato da un veicolo). - 1. Nel caso di un
sinistro causato da un insieme di veicoli consistente in un veicolo
trainante e in un rimorchio, laddove il rimorchio disponga di
un'assicurazione della responsabilita' civile separata, il
danneggiato puo' presentare la propria richiesta di indennizzo
direttamente all'impresa di assicurazione che ha assicurato il
rimorchio, ove:
a) possa essere identificato il rimorchio, ma non possa
essere identificato il veicolo trainante e
b) la legge nazionale applicabile al sinistro preveda che
l'assicuratore del rimorchio provveda all'indennizzo.
2. L'impresa di assicurazione del rimorchio che ha indennizzato
il danneggiato esercita l'azione di regresso nei confronti
dell'impresa che ha assicurato il veicolo trainante o del Fondo di
garanzia per le vittime della strada o dell'equivalente organismo
dello Stato membro la cui legge nazionale si applica nel caso di
sinistro.
3. Nel caso di sinistro di cui al comma 1, l'assicuratore del
rimorchio, laddove la legge nazionale applicabile al sinistro lo
obblighi a fornire un indennizzo completo, informa il danneggiato, su
richiesta di quest'ultimo e senza indebito ritardo:
a) dell'identita' dell'assicuratore del veicolo trainante o
b) qualora l'assicuratore del rimorchio non sia in grado di
identificare l'assicuratore del veicolo trainante, del meccanismo di
indennizzo previsto dal Fondo di garanzia per le vittime della strada
o dall'equivalente organismo di altro Stato membro.»;
m) all'articolo 283:
1) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) l'impresa che assicura il veicolo, al momento del
sinistro verificatosi nel territorio della Repubblica, sia
assoggettata a procedura di regolazione dell'insolvenza o a una
procedura di liquidazione, come definita ai sensi dell'articolo 268,
paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2009/138/CE, o vi venga
assoggettata in un momento successivo, e il danneggiato sia anch'esso
residente nel territorio della Repubblica. Nel caso in cui il
responsabile del sinistro sia assicurato presso un'impresa di un
altro Stato membro, il Fondo di garanzia per le vittime della strada
ha diritto di recuperare dall'omologo organismo di garanzia le somme
corrisposte ai danneggiati;»;
2) al comma 1, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) il natante risulti assicurato presso una impresa
operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o
di liberta' di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro
si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta
successivamente;»;
3) al comma 2, terzo periodo, le parole: «lettera c)» sono
sostituite dalle seguenti: «lettere c) e c-bis)»;
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c), c-bis),
d), d-bis) e d-ter), il danno e' risarcito nei limiti dei massimali
di cui all'articolo 128 e agli atti delegati di adeguamento all'IPCA
adottati dalla Commissione europea.»;
5) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Nel caso di liquidazione volontaria dell'impresa, il
Fondo di garanzia per le vittime della strada ha diritto al regresso
per l'importo pagato nei confronti dell'impresa.»;
n) dopo l'articolo 283 e' inserito il seguente:
«Art. 283-bis (Obblighi di informativa a carico del Fondo di
garanzia per le vittime della strada). - 1. Fatti salvi gli obblighi
di cui all'articolo 247, il Fondo di garanzia per le vittime della
strada informa tempestivamente i corrispondenti organismi degli Stati
membri dell'apertura della procedura di liquidazione di un'impresa
avente sede legale nel territorio della Repubblica e autorizzata
all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilita' civile per i
danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore.»;
o) all'articolo 284:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sinistri causati
da natanti in altro Stato membro»;
2) al comma 1:
2.1) dopo la parola: «altresi'» sono aggiunte le seguenti: «,
in conformita' all'articolo 283, comma 1, lettera c-bis),»;
2.2) dopo le parole: «risarcire i» sono inserite le seguenti:
«danni derivanti dai»;
2.3) la parola: «veicoli» e' sostituita dalla seguente:
«natanti»;
3) al comma 2, le parole: «Ministro dello sviluppo economico»
sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle imprese e del made in
Italy»;
p) all'articolo 285:
1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 coopera, quando
necessario, con gli omologhi organismi degli altri Stati membri, con
gli organismi di compensazione istituiti ai sensi dell'articolo
25-bis della direttiva 2009/103/CE, con tutte le altre parti
interessate, nonche' con le autorita' competenti degli Stati membri.
Tale cooperazione include la richiesta, l'ottenimento e la fornitura
di informazioni, compresi i dettagli di richieste di indennizzo
specifiche.
1-ter. L'impresa designata di cui all'articolo 286, comma 1,
informa il Fondo di cui al comma 1 della ricezione della richiesta.
Qualora il responsabile ultimo sia l'organismo dello Stato membro di
origine dell'impresa di un altro Stato membro operante nel territorio
della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di
servizi, il Fondo di cui al comma 1 provvede ad informare l'organismo
equivalente dello Stato membro di origine dell'impresa e l'impresa di
detto Stato membro soggetta a procedura di liquidazione, o il suo
amministratore straordinario o il liquidatore, quali definiti,
rispettivamente, all'articolo 268, lettere e) e f), della direttiva
2009/138/CE, della richiesta. L'impresa operante nel territorio della
Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di
servizi, assoggettata a procedura di regolazione dell'insolvenza o a
una procedura di liquidazione, come definita ai sensi dell'articolo
268, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2009/138/CE, informa il
Fondo di cui al comma 1 nel momento in cui indennizza o nega la
responsabilita' in relazione a una richiesta di indennizzo che e'
stata ricevuta dal Fondo stesso. Il Fondo di cui al comma 1, che ha
anticipato l'indennizzo al danneggiato, ha diritto di richiedere il
rimborso delle somme versate all'organismo omologo responsabile
ultimo per il sinistro.
1-quater. Qualora il responsabile ultimo sia l'organismo
dello Stato membro di origine dell'impresa di un altro Stato membro,
il Fondo di cui al comma 1, che ha indennizzato il danneggiato, ha
diritto di richiedere il rimborso delle somme versate al
corrispondente organismo del suddetto Stato membro che provvede al
pagamento entro sei mesi o entro il diverso termine convenuto.»;
2) al comma 2, le parole: «Ministro dello sviluppo economico»
sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle imprese del made in
Italy»;
3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Nei casi di cui all'articolo 283, comma 1, lettera
c), il contributo di cui al comma 3 e' versato esclusivamente dalle
imprese autorizzate dall'IVASS all'esercizio nel territorio della
Repubblica delle assicurazioni per la responsabilita' civile per i
danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore.»;
q) all'articolo 286:
1) al comma 1, dopo le parole: «lettere a), b), c)» sono
inserite le seguenti: «, c-bis)» e le parole: «Ministro dello
sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle
imprese e del made in Italy»;
2) al comma 2, le parole: «Ministero dello sviluppo economico»
sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e del made
in Italy»;
r) all'articolo 287:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «lettere a), b)»
sono inserite le seguenti: «, c-bis)»;
2) al comma 5, le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle
seguenti: «lettere c) e c-bis)» e dopo le parole: «dell'impresa di
assicurazione» sono aggiunte le seguenti: «o altro soggetto che
gestisce la procedura cui e' soggetta l'impresa»;
s) l'articolo 288 e' sostituito dal seguente:
«Art. 288 (Diritti dei danneggiati nei confronti del Fondo di
garanzia per le vittime della Strada). - 1. I danneggiati da veicoli
assicurati con imprese con sede legale nel territorio della
Repubblica che esercitano i rami di responsabilita' civile dei
veicoli a motore e dei natanti soggette a procedure di cui
all'articolo 283, comma 1, lettere c) e c-bis), possono far valere,
nei limiti delle somme indicate dall'articolo 283, comma 4, i diritti
derivanti dal contratto nei confronti della CONSAP - Fondo di
garanzia per le vittime della strada, richiedendo l'indennizzo
direttamente all'impresa designata per il territorio in cui e'
avvenuto il sinistro.
2. Entro tre mesi dalla richiesta di cui al comma 1, l'impresa
designata:
a) formula un'offerta di indennizzo motivata con la quale
chiarisce di essere tenuta a provvedere all'indennizzo, in quanto la
richiesta non e' contestata e i danni sono stati parzialmente o
interamente quantificati o
b) fornisce una risposta motivata con la quale chiarisce di
non essere tenuta a provvedere all'indennizzo, o con la quale neghi
la responsabilita' ovvero dichiari che la responsabilita' non e'
chiaramente determinata ovvero che i danni non sono stati interamente
quantificati.
3. Laddove l'indennizzo sia dovuto in conformita' al comma 2,
lettera a), l'impresa designata provvede a indennizzare il
danneggiato senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi
dall'accettazione, da parte del danneggiato, dell'offerta motivata di
indennizzo. Ove i danni siano stati quantificati solo parzialmente,
l'impresa designata provvede a indennizzare il danneggiato entro tre
mesi dall'accettazione dell'offerta. La somma corrisposta e' imputata
alla liquidazione definitiva del danno.
4. L'impresa designata non subordina il pagamento
dell'indennizzo alla condizione che il danneggiato dimostri che la
persona fisica o giuridica responsabile non e' in grado o rifiuta di
pagare, o a condizioni diverse da quelle stabilite nei commi 1, 2 e
3.
5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, comma
1, in quanto compatibili.»;
t) all'articolo 290, comma 2, le parole: «lettera c)» sono
sostituite dalle seguenti: «lettere c) e c-bis)» e le parole: «posta
in liquidazione coatta» sono soppresse;
u) all'articolo 292, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Nel caso previsto dall'articolo 283, comma 1, lettere c) e
c-bis), l'impresa designata che, anche in via di transizione, ha
risarcito il danno e' surrogata, per importo pagato, nei diritti
dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa. Se l'impresa e'
posta in liquidazione coatta sussistono gli stessi privilegi
stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.»;
v) all'articolo 296:
1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Per l'esercizio delle funzioni di cui al all'articolo 297,
comma 1-bis, la CONSAP utilizza il contributo di cui all'articolo
285, comma 3-bis.»;
2) dopo il comma 2-bis e' aggiunto, in fine, il seguente:
«2-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146,
comma 1, in quanto compatibili.»;
z) all'articolo 297, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L'Organismo di indennizzo italiano e' altresi'
incaricato di risarcire gli aventi diritto, che abbiano residenza nel
territorio della Repubblica, per danni a cose o a persone derivanti
da sinistri avvenuti in un altro Stato membro qualora l'impresa di
assicurazione sia assoggettata a procedura di liquidazione, o ad
altra procedura equivalente, indipendentemente dall'accertamento
dello stato di insolvenza, o vi venga assoggettata in un momento
successivo.
1-ter. Nei casi di cui all'articolo 297, comma 1-bis, il
contributo di cui all'articolo 285, comma 3-bis, e' versato
esclusivamente dalle imprese autorizzate dall'IVASS all'esercizio nel
territorio della Repubblica delle assicurazioni per la
responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei
veicoli a motore.
1-quater. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 247,
l'Organismo di indennizzo italiano informa tempestivamente i
corrispondenti organismi degli Stati membri dell'apertura della
procedura di liquidazione coatta amministrativa di un'impresa
autorizzata dall'IVASS all'esercizio nel territorio della Repubblica
delle assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati
dalla circolazione dei veicoli a motore.»;
aa) all'articolo 298:
1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Gli aventi diritto possono altresi' presentare
all'Organismo di indennizzo italiano richiesta di risarcimento nei
casi previsti dall'articolo 297, comma 1-bis.»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. La persona lesa residente in Italia, entro due mesi
dall'accadimento del sinistro, puo' chiedere l'indennizzo
all'Organismo di indennizzo italiano nelle situazioni previste
nell'articolo 297, comma 1, lettere b) e c). L'Organismo di
indennizzo italiano pone fine al suo intervento in caso di successiva
risposta motivata dell'impresa di assicurazione o del suo mandatario
per la liquidazione dei sinistri alla richiesta degli aventi diritto
al risarcimento, a condizione che tale risposta sia inviata entro il
termine di due mesi dalla presentazione della richiesta all'Organismo
di indennizzo italiano.»;
3) al comma 6, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) l'amministratore straordinario o il commissario
liquidatore, nel caso in cui l'impresa sia assoggettata,
rispettivamente, alla procedura di amministrazione straordinaria o di
liquidazione coatta amministrativa.»;
4) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. L'impresa di assicurazione del veicolo responsabile
del sinistro informa l'Organismo di indennizzo italiano nel momento
in cui indennizza o nega la responsabilita' in relazione a una
richiesta che e' stata ricevuta anche dall'Organismo ai sensi del
comma 1-bis del medesimo articolo.
6-ter. Entro tre mesi dalla richiesta, l'Organismo di
indennizzo italiano:
a) formula un'offerta di indennizzo motivata con la quale
chiarisce di essere tenuto a provvedere all'indennizzo, in quanto la
richiesta non e' contestata e i danni sono stati parzialmente o
interamente quantificati; o
b) fornisce una risposta motivata con la quale chiarisce di
non essere tenuto a provvedere all'indennizzo, o con la quale neghi
la responsabilita' ovvero dichiari che la responsabilita' non e'
chiaramente determinata ovvero che i danni non sono stati interamente
quantificati.
6-quater. Laddove l'indennizzo sia dovuto in conformita' al
comma 6-ter, lettera a), l'Organismo di indennizzo italiano provvede
a indennizzare l'avente diritto senza indebito ritardo e, in ogni
caso, entro tre mesi dall'accettazione da parte dell'avente diritto
dell'offerta motivata di indennizzo. Ove i danni siano stati
quantificati solo parzialmente, l'Organismo di indennizzo italiano
provvede a indennizzare l'avente diritto entro tre mesi
dall'accettazione dell'offerta. La somma corrisposta e' imputata alla
liquidazione definitiva del danno.
6-quinquies. L'Organismo di indennizzo italiano coopera,
quando necessario, con gli omologhi organismi degli altri Stati
membri, con i Fondi di garanzia di cui all'articolo 10-bis della
direttiva 2009/103/CE, nonche' con gli altri organismi di indennizzo
di cui all'articolo 24 della direttiva 2009/103/CE, nonche' con le
Autorita' competenti degli Stati membri e con le altre parti
interessate. Tale cooperazione include la richiesta, l'ottenimento e
la fornitura di informazioni, compresi i dettagli di richieste di
indennizzo specifiche.».
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere
dal 23 dicembre 2023.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 22 novembre 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Fitto, Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR
Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy
Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Nordio, Ministro della giustizia
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Piantedosi, Ministro dell'interno
Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Nordio