• Normativa
  • Assicurazioni e responsabilità civile
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli

Decreto Legislativo
22 novembre 2023, n. 184

Recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità

 

DECRETO LEGISLATIVO 22 novembre 2023, n. 184

Recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva
2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilita'  civile
risultante  dalla  circolazione  di  autoveicoli   e   il   controllo
dell'obbligo di assicurare tale responsabilita'. (23G00196)

(GU n.290 del 13-12-2023)
 

 Vigente al: 23-12-2023  

 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
  Vista la direttiva (UE) 2021/2118  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 24 novembre 2021,  recante  modifica  della  direttiva
2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilita'  civile
risultante  dalla  circolazione  di  autoveicoli   e   il   controllo
dell'obbligo di assicurare tale responsabilita';
  Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti normativi dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea
2021», e, in particolare, l'articolo 1,  comma  1,  e  l'allegato  A,
numero 13;
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»,  e,  in
particolare, gli articoli 31 e 32;
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada»;
  Visto il decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  recante
«Codice delle assicurazioni private»;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 3 agosto 2023;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 novembre 2023;
  Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro delle  imprese  e  del
made in Italy, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia  e  delle
finanze, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti;
 
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
 
                               Art. 1
 
Modifiche al nuovo codice della strada di cui al decreto  legislativo
                       30 aprile 1992, n. 285
 
  1. Al nuovo codice della strada di cui al  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 9, comma 6, primo periodo, le parole: «all'art. 3
della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e  successive  modificazioni  ed
integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo  124  del
codice delle assicurazioni private di cui al  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209»;
    b) all'articolo 193, comma 1, le parole: «a motore senza guida di
rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), del  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209».

                               Art. 2
 
Modifiche al codice delle assicurazioni private  di  cui  al  decreto
                legislativo 7 settembre 2005, n. 209
 
  1.  Al  codice  delle  assicurazioni  private  di  cui  al  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 1, comma 1:
      1) alla lettera  fff),  il  numero  4-bis)  e'  sostituito  dal
seguente:
        «4-bis) nel caso in cui un veicolo e' spedito  da  uno  Stato
membro ad un altro, a seconda della scelta della persona responsabile
della copertura della responsabilita'  civile,  lo  Stato  membro  di
immatricolazione o, a decorrere dall'accettazione della  consegna  da
parte dell'acquirente,  lo  Stato  membro  di  destinazione,  per  un
periodo  di  trenta  giorni,  anche  se  il  veicolo  non  e'   stato
formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione;»;
      2) la lettera rrr) e' sostituita dalla seguente:
        «rrr) veicolo:
          1) qualsiasi veicolo a motore  azionato  esclusivamente  da
una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con:
          1.1) una velocita' di progetto massima superiore a 25 km/h;
o
          1.2) un  peso  netto  massimo  superiore  a  25  kg  e  una
velocita' di progetto massima superiore a 14 km/h;
          2) qualsiasi rimorchio destinato ad essere  utilizzato  con
un veicolo di cui al  numero  1),  a  prescindere  che  sia  ad  esso
agganciato o meno;
          3) i veicoli elettrici  leggeri  individuati  con  apposito
decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno, da adottarsi entro il termine di novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.».
      b) all'articolo 1, dopo il comma 1, e'  inserito  il  seguente:
«1-bis. Fatti salvi i numeri 1) e 2) della lettera rrr) del comma  1,
le sedie a rotelle destinate esclusivamente ad essere  utilizzate  da
persone con disabilita' fisiche non sono considerate veicoli ai sensi
del presente codice.»;
      c) all'articolo 122:
        1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
          «1. Sono  soggetti  all'obbligo  di  assicurazione  per  la
responsabilita' civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054  del
codice civile i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr),
qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in  quanto
mezzo di trasporto al momento dell'incidente»;
        2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
          «1-bis. La disposizione di cui al  comma  1  si  applica  a
prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui  e'
utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.
          1-ter. L'obbligo di cui al comma 1 riguarda anche i veicoli
utilizzati esclusivamente in  zone  il  cui  accesso  e'  soggetto  a
restrizioni. Resta valida, ai fini dell'adempimento  dell'obbligo  di
cui al comma 1, la stipula, da parte di soggetti pubblici o  privati,
di polizze che coprono  il  rischio  di  una  pluralita'  di  veicoli
secondo la prassi contrattuale  in  uso,  quando  utilizzati  per  le
attivita' proprie di  tali  soggetti,  sempre  che  i  veicoli  siano
analiticamente individuati nelle polizze.
          1-quater. Alla violazione  della  disposizione  di  cui  al
comma 1 si applicano le sanzioni amministrative di  cui  all'articolo
193 del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285.  La  violazione
della disposizione di cui al comma 1-ter e'  soggetta  alle  sanzioni
amministrative di cui all'articolo 193, commi 2  e  3,  del  medesimo
decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285.  La  violazione  delle
disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 2, e'  soggetta  alle
sanzioni amministrative di cui al citato  articolo  193  del  decreto
legislativo n. 285 del  1992,  aumentando  della  meta'  la  sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2  del  citato  articolo
193. Si applicano le disposizioni del titolo VI del medesimo  decreto
legislativo n. 285 del 1992.»;
    d) dopo l'articolo 122 e' inserito il seguente:
      «Art. 122-bis (Deroghe). -  1.  In  deroga  a  quanto  disposto
dall'articolo 122, comma 1, del presente codice e  dall'articolo  193
del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, i veicoli formalmente  ritirati  dalla  circolazione  nonche'
quelli il cui uso e' vietato, in  via  temporanea  o  permanente,  in
forza di una misura adottata dall'autorita' competente  conformemente
alla  normativa   vigente,   non   sono   soggetti   all'obbligo   di
assicurazione.
      2. La deroga di cui al comma  1  si  applica  anche  quando  il
veicolo non e' idoneo all'uso come mezzo di trasporto, nonche' quando
il suo utilizzo e' stato volontariamente  sospeso  su  richiesta  dei
soggetti di cui all'articolo 122, comma 3, per effetto di una formale
comunicazione   all'impresa   di   assicurazione   resa   ai    sensi
dell'articolo 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000,  n.  445.  Il  termine  di  sospensione,  inizialmente
comunicato dal  soggetto  legittimato,  puo'  essere  prorogato  piu'
volte, previa formale comunicazione all'impresa di  assicurazione  da
effettuarsi entro dieci giorni prima della scadenza  del  periodo  di
sospensione in corso e non puo' avere una durata  superiore  a  dieci
mesi, rispetto all'annualita'. Per i veicoli di cui  all'articolo  60
del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  il  termine  di
sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto  legittimato,  puo'
essere prorogato piu' volte, previa formale comunicazione all'impresa
di assicurazione da  effettuarsi  entro  cinque  giorni  prima  della
scadenza del periodo di sospensione in corso e  non  puo'  avere  una
durata superiore a undici mesi, rispetto all'annualita'. Con  decreto
del Ministro delle imprese e del made in Italy e del  Ministro  delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  sentito  l'Ivass,  possono  essere
disciplinati ulteriori casi e modalita' di  sospensione  dell'obbligo
assicurativo tenuto conto del  precipuo  valore  collezionistico  dei
veicoli di cui al medesimo articolo 60.
      3. La sospensione di cui al comma 2  e'  attivata  dal  momento
della registrazione nella banca dati di cui all'articolo 1, comma  1,
lettera c), del regolamento di cui  al  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 9  agosto  2013,  n.  110,  secondo  le  modalita'
previste  dall'articolo  3,  comma  2,  del   medesimo   regolamento.
L'impresa ne da' tempestiva comunicazione all'assicurato.
      4. In caso di sinistro provocato da un veicolo di cui ai  commi
1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 283, comma 1,
lettera b).
      5.  Qualora  il  veicolo  responsabile  del  sinistro  stazioni
abitualmente in un altro Stato membro, il Fondo di  garanzia  di  cui
all'articolo 283 puo' presentare  una  richiesta  di  indennizzo  nei
confronti del fondo di garanzia nello Stato membro in cui il  veicolo
staziona abitualmente.»;
    e) all'articolo 124, comma 1, dopo  le  parole:  «responsabilita'
civile» sono aggiunte le seguenti: «dei veicoli a motore.»;
    f) l'articolo 128 e' sostituito dal seguente:
      «Art. 128 (Massimali  di  garanzia).  -  1.  Per  l'adempimento
dell'obbligo di  assicurazione  per  la  responsabilita'  civile  dei
veicoli a motore e dei natanti, il contratto e' stipulato  per  somme
non inferiori ai seguenti importi:
        a) nel  caso  di  danni  alle  persone  un  importo  di  euro
6.450.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
        b) nel caso di danno alle cose, euro 1.300.000 per  sinistro,
indipendentemente dal numero delle vittime;
        b-bis) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone
classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi  dell'articolo  47  del
codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.
285, un importo minimo  di  copertura  pari  a  euro  30.000.000  per
sinistro per i danni alle persone, indipendentemente dal numero delle
vittime, e a euro 2.000.000 per  sinistro  per  i  danni  alle  cose,
indipendentemente dal numero dei danneggiati.
      2. Ogni cinque anni  dalla  data  del  22  dicembre  2021,  gli
importi di cui  al  comma  1,  lettere  a)  e  b),  sono  indicizzati
automaticamente  in  linea  con  l'indice  dei  prezzi   al   consumo
armonizzato (IPCA) stabilito a norma del  regolamento  (UE)  2016/792
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativo
agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi
delle abitazioni, e  recante  abrogazione  del  regolamento  (CE)  n.
2494/95 del Consiglio, per effetto degli atti delegati adottati dalla
Commissione europea entro sei mesi dalla fine di ciascun  periodo  di
cinque anni.»;
    g) dopo l'articolo 132 e' inserito il seguente:
      «Art.  132.1  (Preventivatore  per  il  confronto  dei   prezzi
dell'assicurazione  autoveicoli). -  1.  I  consumatori   confrontano
gratuitamente i prezzi, le tariffe e le condizioni contrattuali delle
imprese  di  assicurazione  che   forniscono   copertura   nel   ramo
dell'assicurazione   obbligatoria   della   responsabilita'    civile
derivante dalla circolazione dei  veicoli  a  motore,  attraverso  lo
strumento indipendente denominato  "Preventivass",  consultabile  nei
siti internet dell'IVASS e del Ministero delle imprese e del made  in
Italy.
      2. Il preventivatore e' dotato delle seguenti caratteristiche:
        a)  assicura  che  i  prestatori  di  servizi  ricevano  pari
trattamento nei risultati di ricerca;
        b) indica chiaramente l'identita'  dei  proprietari  e  degli
operatori dello strumento di confronto;
        c) enuncia i criteri chiari e oggettivi su  cui  si  basa  il
confronto;
        d) utilizza un linguaggio chiaro;
        e) fornisce informazioni precise e  aggiornate  e  indica  la
data dell'ultimo aggiornamento;
        f)  e'  aperto  a  qualsiasi  prestatore   dell'assicurazione
obbligatoria di cui al comma 1, mette a disposizione le  informazioni
pertinenti, include un'ampia gamma di offerte che copre  un  segmento
significativo del mercato dell'assicurazione  autoveicoli  e,  se  le
informazioni  presentate  non  forniscono  un  quadro  completo   del
mercato, fornisce all'utente una  chiara  indicazione  in  tal  senso
prima di mostrare i risultati;
        g)  prevede  una  procedura   efficace   per   segnalare   le
informazioni errate;
        h) comprende una dichiarazione  indicante  che  i  prezzi  si
basano  sulle  informazioni  fornite  e  fa  salvi  ulteriori  sconti
applicabili in sede di sottoscrizione del contratto.»;
    h) all'art. 132-bis, il comma 2 e' sostituito dal  seguente:  «2.
Al fine di cui al comma 1, gli intermediari forniscono  l'indicazione
dei  premi  offerti   dalle   imprese   di   assicurazione   mediante
collegamento telematico al preventivatore di cui all'articolo  132.1,
consultabile nei siti  internet  dell'IVASS  e  del  Ministero  delle
imprese del made in Italy e senza obbligo  di  rilascio  di  supporti
cartacei.»;
    i) all'articolo 134:
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
        «1. Il contraente o,  se  persona  diversa,  il  proprietario
ovvero l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o
il locatario in  caso  di  locazione  finanziaria  hanno  diritto  di
esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla  richiesta,
l'attestazione sullo stato del rischio relativo ad almeno gli  ultimi
cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria  relativo  ai
veicoli a motore, oppure dell'assenza  di  sinistri.  Le  imprese  di
assicurazione non trattano i contraenti in  maniera  discriminatoria,
ne'  maggiorano  i  premi  in  ragione  della  loro  nazionalita'   o
unicamente sulla base del loro precedente Stato membro di  residenza.
Le imprese di assicurazione trattano le attestazioni emesse in  altri
Stati  membri  alla  pari  di  quelle   emesse   da   un'impresa   di
assicurazione avente sede nel territorio della Repubblica,  anche  in
relazione  all'applicazione  di   eventuali   sconti.   La   consegna
dell'attestazione sullo stato  del  rischio  e'  effettuata  per  via
telematica, attraverso l'utilizzo delle banche dati  elettroniche  di
cui al comma 2 o di cui all'articolo 135.»;
      2) il comma 1-bis e' abrogato;
      3) il comma 1-ter e' abrogato;
      4) al comma 2, le parole: «Il regolamento prevede l'obbligo,  a
carico delle imprese di assicurazione,  di  inserimento  delle»  sono
sostituite dalle seguenti: «L'impresa di assicurazione inserisce le»;
      5) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso;
      6) dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:
        «4-quinquies. L'impresa adotta, ai  sensi  dell'articolo  30,
comma  5,  politiche   relative   all'uso   delle   attestazioni   di
sinistralita'  pregressa  nel  calcolare  i  premi  e  pubblica   una
panoramica generale delle stesse.
        4-sexies. Fino  all'emanazione  da  parte  della  Commissione
europea  dell'atto  di  esecuzione  di  cui  all'articolo  16   della
direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  del  16
settembre 2009, il quale specifica, per mezzo di un modello, la forma
e il contenuto delle  attestazioni  di  sinistralita'  pregressa,  si
applicano   le   disposizioni   adottate   dall'IVASS   con   proprio
regolamento.»;
    l) dopo l'articolo 144 e' inserito il seguente:
      «Art. 144-bis (Tutela dei danneggiati nei sinistri  in  cui  e'
coinvolto un rimorchio trainato da un veicolo). - 1. Nel caso  di  un
sinistro causato da un insieme di veicoli consistente in  un  veicolo
trainante e  in  un  rimorchio,  laddove  il  rimorchio  disponga  di
un'assicurazione   della   responsabilita'   civile   separata,    il
danneggiato  puo'  presentare  la  propria  richiesta  di  indennizzo
direttamente  all'impresa  di  assicurazione  che  ha  assicurato  il
rimorchio, ove:
        a) possa essere  identificato  il  rimorchio,  ma  non  possa
essere identificato il veicolo trainante e
        b) la legge nazionale applicabile  al  sinistro  preveda  che
l'assicuratore del rimorchio provveda all'indennizzo.
      2. L'impresa di assicurazione del rimorchio che ha indennizzato
il  danneggiato  esercita  l'azione   di   regresso   nei   confronti
dell'impresa che ha assicurato il veicolo trainante o  del  Fondo  di
garanzia per le vittime della  strada  o  dell'equivalente  organismo
dello Stato membro la cui legge nazionale  si  applica  nel  caso  di
sinistro.
      3. Nel caso di sinistro di cui al comma 1,  l'assicuratore  del
rimorchio, laddove la legge  nazionale  applicabile  al  sinistro  lo
obblighi a fornire un indennizzo completo, informa il danneggiato, su
richiesta di quest'ultimo e senza indebito ritardo:
        a) dell'identita' dell'assicuratore del veicolo trainante o
        b) qualora l'assicuratore del rimorchio non sia in  grado  di
identificare l'assicuratore del veicolo trainante, del meccanismo  di
indennizzo previsto dal Fondo di garanzia per le vittime della strada
o dall'equivalente organismo di altro Stato membro.»;
    m) all'articolo 283:
      1) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
        «c)  l'impresa  che  assicura  il  veicolo,  al  momento  del
sinistro  verificatosi   nel   territorio   della   Repubblica,   sia
assoggettata a procedura  di  regolazione  dell'insolvenza  o  a  una
procedura di liquidazione, come definita ai sensi dell'articolo  268,
paragrafo 1, lettera d)  della  direttiva  2009/138/CE,  o  vi  venga
assoggettata in un momento successivo, e il danneggiato sia anch'esso
residente nel  territorio  della  Repubblica.  Nel  caso  in  cui  il
responsabile del sinistro sia  assicurato  presso  un'impresa  di  un
altro Stato membro, il Fondo di garanzia per le vittime della  strada
ha diritto di recuperare dall'omologo organismo di garanzia le  somme
corrisposte ai danneggiati;»;
      2) al comma 1, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
        «c-bis) il natante  risulti  assicurato  presso  una  impresa
operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o
di liberta' di prestazione di servizi, e che al momento del  sinistro
si  trovi  in  stato  di  liquidazione  coatta  o  vi   venga   posta
successivamente;»;
      3) al comma 2, terzo periodo,  le  parole:  «lettera  c)»  sono
sostituite dalle seguenti: «lettere c) e c-bis)»;
      4) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
        «4. Nei casi previsti dal comma 1, lettere  b),  c),  c-bis),
d), d-bis) e d-ter), il danno e' risarcito nei limiti  dei  massimali
di cui all'articolo 128 e agli atti delegati di adeguamento  all'IPCA
adottati dalla Commissione europea.»;
      5) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
        «5-bis. Nel caso di liquidazione volontaria dell'impresa,  il
Fondo di garanzia per le vittime della strada ha diritto al  regresso
per l'importo pagato nei confronti dell'impresa.»;
    n) dopo l'articolo 283 e' inserito il seguente:
      «Art. 283-bis (Obblighi di informativa a carico  del  Fondo  di
garanzia per le vittime della strada). - 1. Fatti salvi gli  obblighi
di cui all'articolo 247, il Fondo di garanzia per  le  vittime  della
strada informa tempestivamente i corrispondenti organismi degli Stati
membri dell'apertura della procedura di  liquidazione  di  un'impresa
avente sede legale nel  territorio  della  Repubblica  e  autorizzata
all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilita' civile per i
danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore.»;
    o) all'articolo 284:
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «Sinistri  causati
da natanti in altro Stato membro»;
      2) al comma 1:
        2.1) dopo la parola: «altresi'» sono aggiunte le seguenti: «,
in conformita' all'articolo 283, comma 1, lettera c-bis),»;
        2.2) dopo le parole: «risarcire i» sono inserite le seguenti:
«danni derivanti dai»;
        2.3) la  parola:  «veicoli»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«natanti»;
        3) al comma 2, le parole: «Ministro dello sviluppo economico»
sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle imprese e del made in
Italy»;
    p) all'articolo 285:
      1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
        «1-bis.  Il  Fondo  di  cui  al  comma  1   coopera,   quando
necessario, con gli omologhi organismi degli altri Stati membri,  con
gli organismi  di  compensazione  istituiti  ai  sensi  dell'articolo
25-bis  della  direttiva  2009/103/CE,  con  tutte  le  altre   parti
interessate, nonche' con le autorita' competenti degli Stati  membri.
Tale cooperazione include la richiesta, l'ottenimento e la  fornitura
di informazioni, compresi  i  dettagli  di  richieste  di  indennizzo
specifiche.
        1-ter. L'impresa designata di cui all'articolo 286, comma  1,
informa il Fondo di cui al comma 1 della ricezione  della  richiesta.
Qualora il responsabile ultimo sia l'organismo dello Stato membro  di
origine dell'impresa di un altro Stato membro operante nel territorio
della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di
servizi, il Fondo di cui al comma 1 provvede ad informare l'organismo
equivalente dello Stato membro di origine dell'impresa e l'impresa di
detto Stato membro soggetta a procedura di  liquidazione,  o  il  suo
amministratore  straordinario  o  il  liquidatore,  quali   definiti,
rispettivamente, all'articolo 268, lettere e) e f),  della  direttiva
2009/138/CE, della richiesta. L'impresa operante nel territorio della
Repubblica in regime di  stabilimento  o  di  libera  prestazione  di
servizi, assoggettata a procedura di regolazione dell'insolvenza o  a
una procedura di liquidazione, come definita ai  sensi  dell'articolo
268, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2009/138/CE, informa  il
Fondo di cui al comma 1 nel momento  in  cui  indennizza  o  nega  la
responsabilita' in relazione a una richiesta  di  indennizzo  che  e'
stata ricevuta dal Fondo stesso. Il Fondo di cui al comma 1,  che  ha
anticipato l'indennizzo al danneggiato, ha diritto di  richiedere  il
rimborso  delle  somme  versate  all'organismo  omologo  responsabile
ultimo per il sinistro.
        1-quater. Qualora  il  responsabile  ultimo  sia  l'organismo
dello Stato membro di origine dell'impresa di un altro Stato  membro,
il Fondo di cui al comma 1, che ha indennizzato  il  danneggiato,  ha
diritto  di  richiedere  il   rimborso   delle   somme   versate   al
corrispondente organismo del suddetto Stato membro  che  provvede  al
pagamento entro sei mesi o entro il diverso termine convenuto.»;
      2) al comma 2, le parole: «Ministro dello  sviluppo  economico»
sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle imprese del  made  in
Italy»;
      3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
        «3-bis. Nei casi di cui all'articolo 283,  comma  1,  lettera
c), il contributo di cui al comma 3 e' versato  esclusivamente  dalle
imprese autorizzate dall'IVASS  all'esercizio  nel  territorio  della
Repubblica delle assicurazioni per la responsabilita'  civile  per  i
danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore.»;
    q) all'articolo 286:
      1) al comma 1, dopo  le  parole:  «lettere  a),  b),  c)»  sono
inserite le  seguenti:  «,  c-bis)»  e  le  parole:  «Ministro  dello
sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti:  «Ministro  delle
imprese e del made in Italy»;
      2) al comma 2, le parole: «Ministero dello sviluppo  economico»
sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e  del  made
in Italy»;
    r) all'articolo 287:
      1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «lettere a),  b)»
sono inserite le seguenti: «, c-bis)»;
      2) al comma 5, le parole: «lettera c)»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «lettere c) e c-bis)» e dopo le  parole:  «dell'impresa  di
assicurazione» sono aggiunte  le  seguenti:  «o  altro  soggetto  che
gestisce la procedura cui e' soggetta l'impresa»;
    s) l'articolo 288 e' sostituito dal seguente:
      «Art. 288 (Diritti dei danneggiati nei confronti del  Fondo  di
garanzia per le vittime della Strada). - 1. I danneggiati da  veicoli
assicurati  con  imprese  con  sede  legale  nel   territorio   della
Repubblica che  esercitano  i  rami  di  responsabilita'  civile  dei
veicoli  a  motore  e  dei  natanti  soggette  a  procedure  di   cui
all'articolo 283, comma 1, lettere c) e c-bis), possono  far  valere,
nei limiti delle somme indicate dall'articolo 283, comma 4, i diritti
derivanti dal  contratto  nei  confronti  della  CONSAP  -  Fondo  di
garanzia  per  le  vittime  della  strada,  richiedendo  l'indennizzo
direttamente all'impresa  designata  per  il  territorio  in  cui  e'
avvenuto il sinistro.
      2. Entro tre mesi dalla richiesta di cui al comma 1,  l'impresa
designata:
        a) formula un'offerta di indennizzo  motivata  con  la  quale
chiarisce di essere tenuta a provvedere all'indennizzo, in quanto  la
richiesta non e' contestata e  i  danni  sono  stati  parzialmente  o
interamente quantificati o
        b) fornisce una risposta motivata con la quale  chiarisce  di
non essere tenuta a provvedere all'indennizzo, o con la  quale  neghi
la responsabilita' ovvero dichiari  che  la  responsabilita'  non  e'
chiaramente determinata ovvero che i danni non sono stati interamente
quantificati.
      3. Laddove l'indennizzo sia dovuto in conformita' al  comma  2,
lettera  a),  l'impresa  designata   provvede   a   indennizzare   il
danneggiato senza indebito ritardo e in  ogni  caso  entro  tre  mesi
dall'accettazione, da parte del danneggiato, dell'offerta motivata di
indennizzo. Ove i danni siano stati quantificati  solo  parzialmente,
l'impresa designata provvede a indennizzare il danneggiato entro  tre
mesi dall'accettazione dell'offerta. La somma corrisposta e' imputata
alla liquidazione definitiva del danno.
      4.   L'impresa   designata   non   subordina    il    pagamento
dell'indennizzo alla condizione che il danneggiato  dimostri  che  la
persona fisica o giuridica responsabile non e' in grado o rifiuta  di
pagare, o a condizioni diverse da quelle stabilite nei commi 1,  2  e
3.
      5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146,  comma
1, in quanto compatibili.»;
    t) all'articolo 290,  comma  2,  le  parole:  «lettera  c)»  sono
sostituite dalle seguenti: «lettere c) e c-bis)» e le parole:  «posta
in liquidazione coatta» sono soppresse;
    u) all'articolo 292, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      «2. Nel caso previsto dall'articolo 283, comma 1, lettere c)  e
c-bis), l'impresa designata che, anche  in  via  di  transizione,  ha
risarcito il danno e' surrogata,  per  importo  pagato,  nei  diritti
dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa.  Se  l'impresa  e'
posta  in  liquidazione  coatta  sussistono  gli   stessi   privilegi
stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.»;
    v) all'articolo 296:
      1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
        «Per l'esercizio delle funzioni di cui al  all'articolo  297,
comma 1-bis, la CONSAP utilizza il  contributo  di  cui  all'articolo
285, comma 3-bis.»;
      2) dopo il comma 2-bis e' aggiunto, in fine, il seguente:
        «2-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146,
comma 1, in quanto compatibili.»;
    z) all'articolo 297, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
      «1-bis.  L'Organismo  di  indennizzo   italiano   e'   altresi'
incaricato di risarcire gli aventi diritto, che abbiano residenza nel
territorio della Repubblica, per danni a cose o a  persone  derivanti
da sinistri avvenuti in un altro Stato membro  qualora  l'impresa  di
assicurazione sia assoggettata a  procedura  di  liquidazione,  o  ad
altra  procedura  equivalente,  indipendentemente   dall'accertamento
dello stato di insolvenza, o vi  venga  assoggettata  in  un  momento
successivo.
      1-ter. Nei casi  di  cui  all'articolo  297,  comma  1-bis,  il
contributo  di  cui  all'articolo  285,  comma  3-bis,   e'   versato
esclusivamente dalle imprese autorizzate dall'IVASS all'esercizio nel
territorio   della   Repubblica   delle    assicurazioni    per    la
responsabilita' civile per i danni  causati  dalla  circolazione  dei
veicoli a motore.
      1-quater. Fatti salvi gli obblighi  di  cui  all'articolo  247,
l'Organismo  di  indennizzo  italiano   informa   tempestivamente   i
corrispondenti  organismi  degli  Stati  membri  dell'apertura  della
procedura  di  liquidazione  coatta  amministrativa   di   un'impresa
autorizzata dall'IVASS all'esercizio nel territorio della  Repubblica
delle assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati
dalla circolazione dei veicoli a motore.»;
    aa) all'articolo 298:
      1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
        «1-bis.  Gli  aventi  diritto  possono  altresi'   presentare
all'Organismo di indennizzo italiano richiesta  di  risarcimento  nei
casi previsti dall'articolo 297, comma 1-bis.»;
      2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
        «5. La persona lesa  residente  in  Italia,  entro  due  mesi
dall'accadimento   del   sinistro,   puo'    chiedere    l'indennizzo
all'Organismo  di  indennizzo  italiano  nelle  situazioni   previste
nell'articolo  297,  comma  1,  lettere  b)  e  c).  L'Organismo   di
indennizzo italiano pone fine al suo intervento in caso di successiva
risposta motivata dell'impresa di assicurazione o del suo  mandatario
per la liquidazione dei sinistri alla richiesta degli aventi  diritto
al risarcimento, a condizione che tale risposta sia inviata entro  il
termine di due mesi dalla presentazione della richiesta all'Organismo
di indennizzo italiano.»;
      3) al comma 6, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
        «d-bis)  l'amministratore  straordinario  o  il   commissario
liquidatore,  nel   caso   in   cui   l'impresa   sia   assoggettata,
rispettivamente, alla procedura di amministrazione straordinaria o di
liquidazione coatta amministrativa.»;
      4) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
        «6-bis. L'impresa di assicurazione del  veicolo  responsabile
del sinistro informa l'Organismo di indennizzo italiano  nel  momento
in cui indennizza o  nega  la  responsabilita'  in  relazione  a  una
richiesta che e' stata ricevuta anche  dall'Organismo  ai  sensi  del
comma 1-bis del medesimo articolo.
        6-ter.  Entro  tre  mesi  dalla  richiesta,  l'Organismo   di
indennizzo italiano:
          a) formula un'offerta di indennizzo motivata con  la  quale
chiarisce di essere tenuto a provvedere all'indennizzo, in quanto  la
richiesta non e' contestata e  i  danni  sono  stati  parzialmente  o
interamente quantificati; o
          b) fornisce una risposta motivata con la quale chiarisce di
non essere tenuto a provvedere all'indennizzo, o con la  quale  neghi
la responsabilita' ovvero dichiari  che  la  responsabilita'  non  e'
chiaramente determinata ovvero che i danni non sono stati interamente
quantificati.
        6-quater. Laddove l'indennizzo sia dovuto in  conformita'  al
comma 6-ter, lettera a), l'Organismo di indennizzo italiano  provvede
a indennizzare l'avente diritto senza indebito  ritardo  e,  in  ogni
caso, entro tre mesi dall'accettazione da parte  dell'avente  diritto
dell'offerta  motivata  di  indennizzo.  Ove  i  danni  siano   stati
quantificati solo parzialmente, l'Organismo  di  indennizzo  italiano
provvede   a   indennizzare   l'avente   diritto   entro   tre   mesi
dall'accettazione dell'offerta. La somma corrisposta e' imputata alla
liquidazione definitiva del danno.
        6-quinquies.  L'Organismo  di  indennizzo  italiano  coopera,
quando necessario, con  gli  omologhi  organismi  degli  altri  Stati
membri, con i Fondi di garanzia  di  cui  all'articolo  10-bis  della
direttiva 2009/103/CE, nonche' con gli altri organismi di  indennizzo
di cui all'articolo 24 della direttiva 2009/103/CE,  nonche'  con  le
Autorita'  competenti  degli  Stati  membri  e  con  le  altre  parti
interessate. Tale cooperazione include la richiesta, l'ottenimento  e
la fornitura di informazioni, compresi i  dettagli  di  richieste  di
indennizzo specifiche.».

                               Art. 3
 
                 Clausola di invarianza finanziaria
 
  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli  adempimenti
previsti dal presente decreto con le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente.

                               Art. 4
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si  applicano  a  decorrere
dal 23 dicembre 2023.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 22 novembre 2023
 
                             MATTARELLA
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
                                  Fitto,  Ministro  per  gli   affari
                                  europei, il Sud,  le  politiche  di
                                  coesione e il PNRR
 
                                  Urso, Ministro delle imprese e  del
                                  made in Italy
 
                                  Tajani,   Ministro   degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale
 
                                  Nordio, Ministro della giustizia
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze
 
                                  Piantedosi, Ministro dell'interno
 
                                  Salvini,       Ministro       delle
                                  infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Nordio

 

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