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  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Modifica dell'articolo 102 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa

Camera dei depuati
Proposta di legge n C 4399

Onorevoli Colleghi! — Qualsiasi veicolo motorizzato per poter circolare deve essere dotato di una targa. 

      La targa è una fonte di dati preziosa, capace di restituirci la radiografia del veicolo nonché del suo proprietario. Una visura attraverso la targa del veicolo permette di accertare l'eventuale presenza di ipoteche o fermo amministrativo sul mezzo e ci consente di accertarci che il veicolo non sia rubato. 

      Pertanto è necessario che la targa sia in ottimo stato. 

      L'articolo 102 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevede che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe di cui all'articolo 100 l'intestatario della carta di circolazione deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta. Un'operazione che per il contribuente ha un costo di circa 200 euro e che comporta una vera e propria reimmatricolazione. La stessa procedura viene applicata anche nel caso in cui una targa si usuri. 

      Nel 2002 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la circolare MOT6/1098/60G1, ha sancito il diritto del proprietario di una targa difettosa di poterla sostituire con una nuova, recante la medesima numerazione, senza alcun ulteriore onere a suo carico ma solo nel caso in cui il difetto sia imputabile al costruttore. Nel caso invece si tratti di deterioramento causato da usura, vige l'obbligo di reimmatricolazione. 

      Questa proposta di legge, modificando l'articolo 102 del citato codice della strada, innanzitutto stabilisce che, oltre allo sportello telematico dell'automobilista, le imprese di autoriparazione di cui al comma 8 dell'articolo 80 del medesimo codice rilascino una copia della targa che sia stata rubata o persa. Inoltre, propone di consentire una procedura semplificata e più economica per la sostituzione delle targhe usurate, a prescindere dalla causa di danneggiamento. 

      Infatti, stabilisce, che nei casi di logoramento o distruzione di una delle targhe di cui all'articolo 100, comma 1, dell'intestatario della carta di circolazione deve richiedere la sostituzione della targa al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale ovvero a una delle imprese di autoriparazione di cui al citato comma 8 dell'articolo 80, che ne prendono formalmente atto, ne rilasciano ricevuta e provvedono a darne comunicazione attraverso la trasmissione della certificazione della sostituzione della targa effettuata all'ufficio provinciale competente della Direzione generale per la motorizzazione. 

      Si prevedono poi sanzioni amministrative per le imprese che producano false attestazioni di sostituzione. 

      Infine, per contrastare il fenomeno, sempre più diffuso, delle modifiche delle targhe allo scopo di evitare le infrazioni statali rilevate in remoto dalle varie postazioni in uso alle Forze di polizia stradale e ai passaggi telepass, si introduce la sanzione prevista dall'articolo 489 del codice penale per chiunque circoli con una targa falsificata, manomessa o alterata.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 102 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

          «Art. 102. – (Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa). – 1. In caso di smarrimento o sottrazione di una delle targhe di cui all'articolo 100, l'intestatario della carta di circolazione deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.

          2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento o sottrazione anche di una sola delle targhe, senza che queste siano state rinvenute, l'intestatario è abilitato a richiedere la sostituzione della targa al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale ovvero a una delle imprese di autoriparazione di cui al comma 8 dell'articolo 80, anche tramite posta elettronica certificata (PEC).

          3. Le imprese di cui al comma 2, entro i termini e con le modalità stabiliti con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, trasmettono all'ufficio provinciale competente della Direzione generale per la motorizzazione la certificazione dell'effettuata sostituzione della targa.

          4. Le imprese di cui al comma 2 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di sostituzione, verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico deve essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le modalità tecniche per le sostituzioni effettuate

dalle imprese di cui al comma 2 nonché quelle inerenti i controlli periodici sulle officine e i controlli a campione effettuati dalla Direzione generale per la motorizzazione ai sensi del comma 3.

          5. Durante il periodo di cui al comma 2 è consentita la circolazione del veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura dell'intestatario, di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria; la posizione e la dimensione del pannello, nonché i caratteri di iscrizione devono essere corrispondenti a quelli della targa originaria.

          6. I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano più leggibili, l'intestatario della carta di circolazione deve richiedere una copia al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale ovvero a una delle imprese di autoriparazione di cui al comma 8 dell'articolo 80.

          7. Nei casi di logoramento o distruzione di una delle targhe di cui all'articolo 100, comma 1, l'intestatario della carta di circolazione deve richiedere la sostituzione della targa al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale ovvero a una delle imprese di autoriparazione di cui al comma 8 dell'articolo 80 che ne prende formalmente atto, ne rilascia ricevuta e provvede a darne comunicazione ai sensi del comma 3 del presente articolo.

          8. L'intestatario della carta di circolazione che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione anche di una sola delle targhe di immatricolazione o della targa per veicoli in circolazione di prova non provvede agli adempimenti di cui al comma 1, ovvero circola con il pannello di cui al comma 5 senza aver provveduto agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 338.

          9. Chiunque circoli con una targa falsificata, manomessa o alterata è punito ai sensi dell'articolo 489 del codice penale.

          10. Le imprese di autoriparazione di cui al comma 8 dell'articolo 80, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici provinciali della Direzione generale per la motorizzazione il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del comma 3 del presente articolo, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682. Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio provinciale della Direzione generale per la motorizzazione revoca la concessione.

          11. L'accertamento della falsità della certificazione di sostituzione comporta la cancellazione dal registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui al comma 8 dell'articolo 80.

          12. Chiunque produce agli organi competenti un'attestazione falsa di sostituzione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI».

 

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