- Atti preparatori
- Comportamenti alla guida, Norme di riforma del Codice della Strada
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Modifica dell'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Abolizione dell'obbligo di uso delle luce diurne per i veicoli a motore diversi dai ciclomotori e dai motocicli
Camera dei deputati
atto n. 2195
Il disegno di legge n. 2195 è stato assegnato alla 9° Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) in sede referente e sottoposto ai pareri della 1° Commissione (Affari costituzionali)e 2° (Giustizia).
Tale disegno di legge propone la sostituzione dell'attuale artircolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 che prevede:
1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d'ingombro. Durante la marcia, per i ciclomotori ed i motocicli è obbligatorio l'uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati. Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in luogo di questi dispositivi, se il veicolo ne è dotato, possono essere utilizzate le luci di marcia diurna. (1)
[1-bis. Per i ciclomotori ed i motocicli, in qualsiasi condizione di marcia, è obbligatorio l'uso dei proiettori anabbaglianti e delle luci di posizione. ](2)
[1-ter. Durante la marcia sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, delle luci della targa, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci d'ingombro.] (2)
2. Ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 34,98 a euro 143,19.
(1) Comma modificato dal decreto-legge n. 151/2003, con le modificazioni della legge di conversione n. 214 del 1° agosto 2003.
(2) Comma abrogato dal decreto-legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003.
con il seguente:
- Art. 1.
«Art. 152. - (Segnalazione visiva e illuminazione dei ciclomotori e dei motocicli). - 1. Durante la marcia, per i ciclomotori e per i motocicli è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148».