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Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
Senato della Repubblica
Atto n. S 839
DISEGNO DI LEGGE n 839
d’iniziativa dei senatori CONSIGLIO, COMAROLI e MUNERATO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 2013
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento e modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché di revisione dei medesimi
Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge nasce dalla volontà di semplificare le procedure volte a modificare le caratteristiche funzionali e costruttive dei veicoli a motore. Attualmente, per modificare o sostituire componenti, pur se omologati e conformi agli standard dell'Unione europea, sono necessarie una prova e una visita presso la motorizzazione civile e il rilascio, da parte della casa costruttrice, di un nulla osta. Con questo disegno di legge si raggiungono due obiettivi distinti, ma ben collegati. Il primo è di allargare il mercato e consentire non solo agli uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la possibilità di omologare i veicoli che hanno subito modifiche. Per questo scopo, gli articoli 1 e 2 recano delle modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, affiancando agli uffici ministeriali competenti anche altre strutture private, con specifici requisiti fissati con decreto ministeriale, riconosciute a livello nazionale.
Questo è utile soprattutto perché la gestione esclusiva all'ente statale italiano rende lungo e difficile un iter che negli altri Paesi europei è molto più snello perché svolto da una serie di enti privati riconosciuti. Questo fatto, sommato alla possibilità espressa nelle direttive dell'Unione europea che consente di ottenere liberamente in uno dei Paesi membri dell'Unione europea l'attestato d'idoneità alla circolazione stradale di diverse categorie di veicoli, fa sì che tutti gli utenti interessati (stime indicative parlano di una cifra intorno agli 800.000), vadano all'estero. La modifica qui proposta si rende quindi necessaria per interrompere questa «migrazione» delle aziende presso enti stranieri riconosciuti per l'espletamento di queste necessarie e obbligatorie formalità ai fini della commercializzazione dei loro prodotti, con aggravio di costi e con grandi disagi per gli utenti interessati e con gravi perdite economiche sia per le imprese coinvolte che per le casse dello Stato. Per non parlare poi dell'elevato numero di persone che, non potendosi sobbarcare le onerose procedure e vista l'incapacità dell'ente pubblico di applicare istituzionalmente le norme vigenti, incorre nella clandestinità e nell'abusivismo, con ovvi pericoli per la sicurezza stradale. Su questo punto il nostro Paese è già stato ufficialmente richiamato al rispetto delle direttive dell'Unione europea con la risoluzione 2007/2120 (INI) del Parlamento europeo, del 15 gennaio 2008, approvata a larga maggioranza, «Cars 21: Un quadro normativo competitivo nel settore automobilistico».
Con l'aumento della crisi in corso a livello internazionale si rende urgente e necessario dare un segnale di apertura al settore degli autoveicoli, che già soffre della crisi mondiale incombente e che non può più sopportare anche la paralisi degli organismi locali deputati alle attività di omologazione. Inoltre, per rispettare il principio della libera concorrenza del mercato è indispensabile liberalizzare totalmente quest'ultima attività tecnica, come già avvenuto per tutti gli altri settori, onde consentire all'utenza di ottenere regolarmente i servizi al migliore prezzo di mercato. Con il presente disegno di legge, che introduce questa liberalizzazione e che ne determina le modalità operative, si potrà in breve tempo consentire la completa ristrutturazione delle attività di omologazione, aggiornamento e revisione dei veicoli e dei loro accessori e consentire alle nostre aziende di non doversi sobbarcare onerosi viaggi all'estero. Inoltre, lo Stato non solo non dovrà investire alcuna risorsa, ma potrà introitare nelle proprie casse diversi milioni di euro l'anno, che invece oggi sono versati dalle nostre aziende nelle casse degli altri Paesi membri dell'Unione europea.
Il secondo obiettivo della presente proposta è quello di semplificare le procedure di omologazione dei veicoli modificati. Attualmente, l'articolo 78 del codice della strada, congiuntamente all'articolo 75, prevede che ogni modifica alle caratteristiche funzionali e costruttive comporti la visita e la prova presso i competenti uffici. Inoltre, i corrispondenti articoli del regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, prevedono che la visita e la prova siano subordinate al rilascio di un nulla osta da parte della casa costruttrice (che ovviamente non ha alcun interesse a rilasciare un'autorizzazione a montare componenti speciali non di sua produzione). In Germania non è necessario alcun nulla osta, ma sono gli enti accreditati a fornire la necessaria certificazione. L'articolo 3 del disegno di legge modifica quindi l'articolo 78 del codice della strada, dando la possibilità (per i soli veicoli a 2 e 3 ruote, a 4 ruote con capienza massima di otto posti e ai veicoli per trasporto merci di massa inferiore a 3,5 tonnellate) di apportare modifiche senza preventivo nulla osta della casa costruttrice e senza visita e prova. In sostituzione di tali adempimenti è prevista una relazione tecnica, redatta sulla base di prove e di collaudi secondo la normativa dell'Unione europea da un centro di certificazione riconosciuto in Italia o in un Paese membro dell'Unione europea.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 72 del codice della strada, in materia di dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi)
1. All'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, le parole: «Dipartimento per i trasporti terrestri» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, ovvero da parte di enti di certificazione riconosciuti, i cui requisiti sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'interno»;
b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite gli uffici competenti, provvede a effettuare periodici controlli presso gli enti di certificazione riconosciuti, di cui al comma 8, anche al fine di disporre la sospensione o l'interdizione dei medesimi dallo svolgimento dell'attività di omologazione, nonché l'eventuale ritiro dal mercato dei componenti indebitamente certificati o risultati pericolosi».
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, predispone le modalità di impiego del Centro elaborazione dati (CED) da parte degli enti riconosciuti per i fini di cui all'articolo 72, comma 8, del codice della strada, come modificato dal comma 1 del presente articolo. I decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono emanati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 230, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, comprendendo, tra i soggetti atti ad omologare il dispositivo, oltre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -- Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, anche gli enti di certificazione riconosciuti ai sensi dell'articolo 72, comma 8, del codice della strada, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
Art. 2.
(Modifiche agli articoli 75 e 76 del codice della strada, in materia di requisiti di idoneità e di certificazioni)
1. All'articolo 75, comma 3-quater, del citato codice della strada sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero da enti di certificazione riconosciuti ai sensi dell'articolo 72, comma 8».
2. All’articolo 76 del citato codice della strada, al comma 1, le parole: «Dipartimento per i trasporti terrestri» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ovvero l'ente di certificazione riconosciuto ai sensi dell'articolo 72, comma 8,» e, al comma 5, le parole: «Dipartimento per i trasporti terrestri» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici ovvero l'ente di certificazione riconosciuto ai sensi dell'articolo 72, comma 8».
3. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare gli articoli 234, commi 2 e 3, e 235, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, al fine di adeguare le disposizioni ivi contenute agli articoli 75 e 76 del codice dalla strada, come modificati dal comma 1 del presente articolo.
Art. 3.
(Modifica dell'articolo 78 del codice della strada, in materia di modifiche dellecaratteristiche costruttive)
1. L'articolo 78 del citato codice della strada è sostituito dal seguente:
«Art. 78. - (Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione). -- 1. I veicoli a motore e i loro rimorchi, ad eccezione di quanto previsto al comma 2, devono essere sottoposti a visita e a prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ovvero presso gli enti di certificazione riconosciuti ai sensi dell'articolo 72, comma 8, quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, i soggetti di cui al citato articolo 72, comma 8, che hanno effettuato le modifiche, ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A., solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Le modifiche delle caratteristiche costruttive, limitatamente ai veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M1 e N1, sono consentite senza preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo e senza la visita e la prova di cui al comma 1, qualora ciascun componente o insieme di componenti modificati sia certificato da un'apposita relazione rilasciata da enti di omologazione e certificazione riconosciuti in Italia o in uno Stato membro dell'Unione europea e firmata da un tecnico in possesso di laurea in ingegneria, che ne attesti le caratteristiche tecniche e la possibilità d'installazione per ciascun modello di veicolo. La relazione redatta sulla base di collaudi e di prove effettuati in conformità a disposizioni tecniche previste dalle direttive dell'Unione europea, ovvero, se esistenti, da equivalenti regolamenti ECE/ONU, o da normative in vigore in uno Stato membro dell'Unione europea, certifica che le caratteristiche tecniche e funzionali del componente o dell'insieme dei componenti sono equivalenti o superiori a quelle originarie in dotazione al veicolo, nel rispetto della sicurezza attiva e passiva del veicolo stesso e della protezione dell'ambiente. Per eventuali componenti o entità tecniche per i quali non esistono procedure di prova in base a direttive europee o a regolamenti ECE/ONU, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede, sulla base di specifica richiesta, alla loro emanazione, sentiti uno o più enti di omologazione e certificazione. La relazione, ove necessario, deve altresì prevedere l'eventuale obbligo di visita e di prova da parte del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ovvero da parte degli enti di certificazione riconosciuti. Nel regolamento sono stabilite le modalità per l'aggiornamento della carta di circolazione.
3. Per le modifiche effettuate su un singolo veicolo, impiegando componenti diversi da quelli certificati di cui al comma 2, sono obbligatorie la visita e la prova presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ovvero presso gli enti di certificazione riconosciuti, che attesta l'idoneità delle modifiche apportate e la corretta installazione.
4. Chiunque circoli con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato, senza che tali modifiche siano state realizzate nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596.
5. Le violazioni di cui al comma 4 importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II».
2. II Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 236 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, al fine di adeguare le disposizioni ivi contenute all'articolo 78 del codice dalla strada, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
Art. 4.
(Modifiche agli articoli 80 e 81 del codice della strada, in materia di revisioni)
1. All'articolo 80 del citato codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Dipartimento per i trasporti terrestri» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ovvero da enti di certificazione riconosciuti ai sensi dell'articolo 72, comma 8»;
b) al comma 5, le parole: «Dipartimento per i trasporti terrestri» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ovvero gli enti di certificazione riconosciuti, ai sensi dell'articolo 72, comma 8»;
c) al comma 10, secondo periodo, le parole: «Dipartimento per i trasporti terrestri» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ovvero da personale di enti di certificazione riconosciuti ai sensi dell'articolo 72, comma 8,»;
d) al comma 12, le parole: «dal Dipartimento per i trasporti terrestri» sono sostituite dalle seguenti: «dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ovvero da enti di certificazione riconosciuti ai sensi dell'articolo 72, comma 8, del presente decreto» e le parole: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -- Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -- Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ovvero da enti di certificazione riconosciuti ai sensi dell'articolo 72, comma 8, con le modalità di cui al comma 10»;
e) al comma 15, primo periodo, le parole: «Dipartimento per i trasporti terrestri» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ovvero da parte di enti di certificazione riconosciuti ai sensi dell'articolo 72, comma 8,».
2. All'articolo 81 del citato codice della strada, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero da personale di enti di certificazione riconosciuti ai sensi dell'articolo 72, comma 8, munito di uno dei medesimi titoli di studio elencati»;
b) al comma 2, le parole: «I dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «Il personale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici o degli enti di certificazione riconosciuti ai sensi dell'articolo 72, comma 8,»;
c) nella rubrica, le parole: «Dipartimento per i trasporti terrestri» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici».
3. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare gli articoli 238, 239 e 242 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, al fine di adeguare le disposizioni ivi contenute agli articoli 80 e 81 del codice dalla strada, come modificati dai commi 1 e 2 del presente articolo.
Art. 5.
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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