- Normativa
- Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Modifiche al Codice della Strada
Testo del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162 coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2008, n. 201
Testo del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2008, n. 201, recante: «Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonche' di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997».
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Art. 2-bis.
Disposizioni relative al trasporto
e alla circolazione di veicoli
1. Al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 57, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «E' consentito l'uso delle macchine agricole nelle
operazioni di manutenzione e tutela del territorio.»;
b) all'articolo 59:
1) al comma 1, le parole: «negli articoli dal 52 al 58» sono
sostituite dalle seguenti: «nel presente capo»;
2) al comma 2, lettera a), le parole: «nei suddetti articoli»
sono sostituite dalle seguenti: «nel presente capo»;
c) all'articolo 98, il comma 4-bis e' abrogato.
2. All'articolo 99 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di
rimorchi e' consentito, direttamente o avvalendosi di altri soggetti
abilitati, per il tramite di veicoli nuovi di categoria N o O
provvisti del foglio di via e della targa provvisoria per recarsi ai
transiti di confine per l'esportazione, il trasporto di altri veicoli
nuovi di fabbrica destinati anch'essi alla medesima finalita'.
1-ter. E' consentito ai veicoli a motore e rimorchi di categoria N
o O, muniti di foglio di via e targa provvisoria per partecipare a
riviste prescritte dall'autorita' militare, a mostre o a fiere
autorizzate di veicoli nuovi ed usati, di trasportare altri veicoli o
loro parti, anch'essi destinati alle medesime finalita'.».
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