• Normativa
  • Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Modifiche al Codice della Strada

Testo del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162 coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2008, n. 201

 

Testo del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2008, n. 201, recante: «Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonche' di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997».


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Art. 2-bis.

                 Disposizioni relative al trasporto
                   e alla circolazione di veicoli

   1.  Al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  all'articolo  57,  comma  1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:   «E'   consentito   l'uso  delle  macchine  agricole  nelle
operazioni di manutenzione e tutela del territorio.»;
   b) all'articolo 59:
    1)  al  comma  1,  le  parole: «negli articoli dal 52 al 58» sono
sostituite dalle seguenti: «nel presente capo»;
    2)  al  comma  2,  lettera a), le parole: «nei suddetti articoli»
sono sostituite dalle seguenti: «nel presente capo»;
   c) all'articolo 98, il comma 4-bis e' abrogato.
  2.  All'articolo 99 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis.  Alle  fabbriche  costruttrici  di  veicoli  a  motore e di
rimorchi  e' consentito, direttamente o avvalendosi di altri soggetti
abilitati,  per  il  tramite  di  veicoli  nuovi  di  categoria N o O
provvisti  del foglio di via e della targa provvisoria per recarsi ai
transiti di confine per l'esportazione, il trasporto di altri veicoli
nuovi di fabbrica destinati anch'essi alla medesima finalita'.
  1-ter.  E' consentito ai veicoli a motore e rimorchi di categoria N
o  O,  muniti  di foglio di via e targa provvisoria per partecipare a
riviste  prescritte  dall'autorita'  militare,  a  mostre  o  a fiere
autorizzate di veicoli nuovi ed usati, di trasportare altri veicoli o
loro parti, anch'essi destinati alle medesime finalita'.».


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