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  • Norme di riforma del Codice della Strada
  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Modifiche al codice della strada:disegno di legge S. 1677

Direzione Studi e Ricerche - ACI
Luglio 2007

DISEGNO DI LEGGE 2480 A/R (cd “ddL Bianchi”) Testo approvato alla Camera, dal 29 giugno assegnato all’esame del Senato ( S. 1677) Scheda riepilogativa delle modifiche – Prime valutazioni di merito

 

DISEGNO DI LEGGE 2480 A/R (cd “ddL Bianchi”)
Testo approvato alla Camera, dal 29 giugno assegnato all’esame del Senato ( S. 1677)
Scheda riepilogativa delle modifiche – Prime valutazioni di merito


Il cd “disegno di legge Bianchi” (ddl 2480 A/R 2480) ha ultimato un importante passaggio, essendo stato votato, il 27 giugno scorso, da un ramo del Parlamento. A dire il vero, rispetto all’originaria previsione della proposta del Ministro Bianchi, Commissione e Camera dei Deputati hanno introdotto una serie di modifiche al Codice della Strada anche su aspetti non espressamente collegati alla sicurezza stradale.
Con la presente scheda si dà atto di tali modifiche, in attesa ovviamente di una loro conferma al Senato, unitamente ad alcune prime considerazioni di merito rispetto alle nuove previsioni normative (con specifico riferimento agli aspetti di sicurezza stradale).

Premessa
Il provvedimento, che va ad incidere su molte norme del codice della strada è preordinato, secondo le intenzioni del legislatore, all’attuazione dell’obiettivo della sicurezza stradale.
Il legislatore si è mosso lungo due direttrici fondamentali: da un lato si è operato un inasprimento delle sanzioni pecuniarie e, dove previste, di quelle detentive; dall’altro si introducono aspetti di indubbio carattere preventivo (la guida accompagnata, fra tutte), educativo (es. le misure alternative alla pena detentiva per i reati di guida sotto influenza di alcool o droghe) e di informazione (es. indicazione sui farmaci dei possibili rischi per la guida), cui l’ACI crede molto. 


1. LE MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA

Guida accompagnata (Art. 115)
E’ accordata al minore di anni 16, munito di patente per la guida della moto (categoria A1 limitata a motocicli di max 125 cc e 11 kw), la possibilità di guidare, al fine di esercitarsi, autoveicoli con massa non superiore ai 3,5 t, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del DTT e purché accompagnato nella guida da conducente titolare di patente B da almeno 10 anni. Condizione per l’autorizzazione alla guida è che il minore abbia effettuato un corso pratico di guida di 10 ore delle quali 4 in autostrada e zone extraurbane e 2 in condizione di visione notturna presso una autoscuola autorizzata.
Le principali prescrizioni e le relative sanzioni sono:
- sul veicolo condotto dal minore, recante le lettere “GA”, può prendere posto il solo accompagnatore. La violazione della disposizione comporta l’applicazione della sanzione da euro 74 a euro 296.
- Si applicano le prescrizioni relative alla limitazione della velocità per neopatentati (100 km/h per le autostrade e di 80 km/h per le strade extraurbane principali);
L’accompagnatore è solidalmente responsabile con il genitore o con il legale rappresentate del minore per il pagamento della sanzione.
- Nel caso in cui il minore compia una violazione per la quale il codice prevede la sospensione o la revoca della patente, è sempre disposta la revisione della patente posseduta .
- Qualora il minore autorizzato guidi senza avere a fianco l’accompagnatore è punito con la sanzione pecuniaria da euro 370 a 1485 euro e con il fermo del veicolo per tre mesi.
Entro 4 mesi dall’entrata in vigore della legge sono stabilite, con regolamento del Ministero dei trasporti, le norme di attuazione della guida accompagnata con riferimento a:
- condizioni soggettive ed oggettive in presenza delle quali l’autorizzazione può essere richiesta;
- modalità rilascio autorizzazione;
- condizioni di espletamento della guida;
- contenuti e modalità di certificazione del percorso didattico presso l’autoscuola;
- requisiti soggettivi dell’accompagnatore;
- caratteristiche del contrassegno “GA”

Esercitazioni di guida (art . 122)
Per il conseguimento della patente B sono previste esercitazioni di guida in autostrade, strade extraurbane e in ore notturne. Il Ministero dei Trasporti, con proprio decreto, stabilirà le modalità di svolgimento

 

Guida senza patente (Art. 116)
E’ introdotta la pena dell’arresto fino a un anno e l’ammenda da euro 2257 a euro 9032 nel caso di:
- guida senza aver conseguito la patente;
- guida con patente revocata;
- guida con patente non rinnovata per mancanza dei requisiti

Revisione della patente (art. 128)
La revisione della patente è sempre disposta quando:
- il conducente è stato coinvolto in un incidente stradale con sospensione della patente per almeno 2 mesi;
- il conducente minore è autore materiale di una violazione che comporta la sospensione della patente.
Nei confronti di chi non si sottoponga nei termini prescritti agli accertamenti è disposta automaticamente la sospensione della patene a tempo indeterminato fino al superamento degli stessi (non serve un ulteriore provvedimento). Sanzione in caso di circolazione: da 1.754 a 7.018 euro.

 

Limitazioni alla guida per neopatentati (Art. 117 e inserimento Art. 218-bis)
A coloro che abbiano conseguito la patente di guida ( cat. B ) nei primi tre anni dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli con potenza superiore ai 60 KW/t  , eccetto quelli adibiti al trasporto di persona invalida, purché la stessa sia presente sul veicolo (sanzione da 148 a 594 euro) .
Quando sia commessa una violazione che comporta la sanzione accessoria della sospensione della patente la durata di questa è aumentata di 1/3 qualora si tratti della prima violazione, è raddoppiata per le violazioni successive. Queste disposizioni si applicano per i primi cinque anni ( e non per i primi tre) dal conseguimento della patente qualora sia stata commessa una violazione che importi l’applicazione della sanzione della sospensione per un periodo non inferiore ad un mese.   
Cambiano le velocità massime consentite ai neopatentati (primi 3 anni dal conseguimento della patente) sulle strade extraurbane principali (80 km/h – ora il limite è a 90Km/h), mentre restano invariate quelle sulle autostrade (100 km/h).
Cambia anche il tasso alcolemico di riferimento per i neopatentati che scende allo 0.2 gr/l, valore particolarmente basso e piuttosto facile da raggiungere

 

Obblighi di comunicazione a carico dei responsabili di strutture sanitarie per i casi di coma di durata superiore a 48 ore (nuovo articolo Art. 119 bis)
I responsabili delle strutture di terapia intensiva o di neurochirurgia devono comunicare ai DTT i nominativi di coloro che abbiano subito gravi trauma cranici o che versino in stato di coma per più di 48 ore, per i quali è previsto l’obbligo di effettuare la revisione della patente.
Lo stesso obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 128 grava sul medico quando venga a conoscenza che il suo assistito sia colpito da patologia che determini una diminuzione o un pregiudizio alla sua idoneità alla guida.

Patente a punti (art. 126-bis)
Aumenta da 30 a 60 giorni il termine per la comunicazione, da parte dell’organo da cui dipende l’agente accertatore all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, della violazione contestata. La mancata comunicazione nel termine suindicato preclude la possibilità di effettuare la decurtazione.
Sono elevati da 2 a 4 i punti da attribuire, come bonus, al titolare di patente per non aver commesso infrazioni in un biennio.
Il sistema della patente a punti verrà applicato a tutti i titolari di patente rilasciata da Stato estero , secondo il sistema introdotto nel 2003: presso il CED del Dtt viene istituita una banca dati delle infrazioni compiute da titolari di patente rilasciata da uno Stato estero. Per coloro i quali hanno commesso nell’arco di un anno violazioni per almeno 20 punti è inibita la guida dei veicoli sul territorio italiano per almeno 2 anni, con provvedimento emesso dal Prefetto competente rispetto all’ultima violazione commessa. In caso di circolazione durante il periodo di inibizione:
- sanzione da 1.754 a 7.018 euro;
- ulteriore inibizione per 4 anni;

 

Superamento dei limiti di velocità e accertamenti elettronici (art. 142)
Cambia la regolamentazione della violazione delle norme per l’ipotesi di superamento dei limiti di velocità,  con l’introduzione di una nuova distinzione per i superamenti di oltre i 40 km/h : 
- oltre i 40 Km/h ma non oltre i 60 Km/h è prevista la sanzione da euro 370 a euro 1458 (inasprimento) e la sospensione della patente da un mese a tre mesi . In caso di recidiva nel biennio: sospensione patente da 8 a 18 mesi;
- oltre i 60 Km/h (previsione non contemplata nell’attuale art. 142 ) si applicherà la sanzione pecuniaria da 500 a 2000 euro  e la sospensione della patente da sei a dodici mesi. In caso di recidiva nel biennio:  sanzione della revoca della patente.
Le sanzioni relative ai limiti di velocità vengono raddoppiate se commesse alla guida di veicoli destinati al trasporto merci o di autobus. Inoltre, se il veicolo è tenuto a montare il limitatore di velocità, le sanzioni sono quelle appositamente prescritte (anche per il titolare della licenza), con accompagnamento del mezzo presso un’officina.
Con riferimento agli accertamenti elettronici è introdotto un nuovo comma 6-bis all’art.142 nel quale è stabilito che le postazioni per i rilevamenti dovranno essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo a cartelli e ad apparecchi luminosi.
Infine, è’ previsto espressamente il ricorso al c. detto “tutor “, rilevatore della velocità media.

 

 

Uso del cellulare alla la guida (Art. 173)
Per l’uso del cellulare durante la guida o per l’uso di apparecchi auricolari per l’ascolto della musica (Ipod, cuffiette audio ecc.) oltre alla sanzione pecuniaria (aumentata) da 148 a 594 euro è prevista la sospensione della patente da uno a tre mesi (da due a sei mesi nel caso di recidiva biennale).

 

Comportamenti durante la circolazione in autostrade (Art. 176)
Revoca della patente in caso di guida contromano e per l’inversione del senso di marcia in autostrada (ora punite con la sospensione da 6 a 24 mesi).

Guida in stato di ebbrezza (Art. 186)
Per la guida in stato di ebbrezza sono inasprite tanto la pena dell’arresto, che nel caso di incidente può giungere fino a 2 mesi, tanto quella pecuniaria ( fino a 4000 euro). E’ previsto, inoltre, il fermo del veicolo per 90 giorni.
Per coloro che abbiano conseguito la patente da non più di tre anni la soglia minima del tasso alcolemico determinante per riscontrare lo stato di ebbrezza penalmente rilevante è di 0,2 grammi per litro, contro gli ordinari 0,5.  Qualora il tasso alcolemico riscontrato sia superiore a 1,5 grammi per litro, la sanzione dell’arresto va da 3 a 6 mesi con sospensione della patente da sei mesi a due anni .
E’ prevista in ogni caso la revoca della patente:
- qualora uno stesso soggetto compia più violazioni nel corso di un biennio.;
- quando il reato è stato commesso da conducente di Autobus o veicolo destinato al trasporto merci (con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 t)
In caso di rifiuto dell’accertamento:
- sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro che sale, se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, da 3.000 a 12000 euro;
- sospensione patente da 6 mesi a 2 anni e sottoposizione del conducente a visita medica entro 60 giorni presso le commissioni mediche locali per l’accertamento dei requisiti fisici e psichici;
- fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni (se il veicolo non appartiene a persona estranea alla violazione);
- revoca della patente in caso di doppio rifiuto all’accertamento in due anni

 

 

 


Guida sotto l’influenza di droghe (Art. 187)
Allo stesso modo che per la guida in stato di ebbrezza sono state innalzate tanto le sanzioni pecuniarie quanto quelle detentive . In particolare:
- arresto fino a 2 mesi (da 2 a 4 mesi se si provoca un incidente);
- ammenda da 500 a 2.000 euro (da 1.000 a 4.000 euro se provoca un incidente);
- sospensione patente (da 6 mesi a 2 anni);
- fermo amministrativo per 90 giorni (se il veicolo appartiene al conducente);
- revoca patente in caso di recidiva biennale
- revoca della patente se il reato è commesso da conducente di autobus o veicolo destinato a trasporto cose (oltre le 3,5 t);
In caso di rifiuto dell’accertamento le sanzioni sono le stesse previste per il caso precedente (guida in stato di ebbrezza).
E’ previsto il ritiro provvisorio della patente per un periodo non superiore a 10 giorni nelle more degli accertamenti (accertamenti di screening e accertamenti presso le strutture sanitarie).  

Da segnalare che per entrambe le fattispecie di reato (guida in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di droghe) è prevista, su richiesta di parte, la possibilità di applicare in luogo della misura detentiva dell’arresto la misura alternativa dell’affidamento in prova ai Servizi sociali, che esercitino preferibilmente la loro attività nell’assistenza alle vittime dei sinistri stradali e alle loro famiglie. 


Controlli preventivi sui conducenti titolari di C.A.P. o CQP (nuovo articolo, Art. 187-bis)
Gli Uffici del Dtt (personale, affari generali e pianificazione generali dei trasporti) dispongono sui conducenti titolari di certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente accertamenti sanitari non invasivi, periodici e a campione, volti a verificare il non abituale consumo di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotiche. Tali accertamenti (da eseguirsi senza maggiori oneri per la finanza pubblica) sono effettuati dalla ASL territorialmente competente. In caso di riscontro di alterazione fisica (da alcol o da droghe), viene disposta la sospensione della CAP o della CQP per 2 mesi.

Entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, con regolamento, dovranno essere modificate le disposizioni del Regolamento al CdS per assicurare l’esecuzione degli artt. 186, 187 e 187-bis .

 

Comportamento in caso di incidente (Art. 189)
Non è escluso l’arresto in flagranza del conducente che si sia fermato per prestare soccorso, quando dall’incidente sia derivato il delitto di omicidio o lesioni colpose, qualora ricorrano i presupposti della guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche di cui all’articolo 186 o della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 187.
Sono in ogni caso inasprite le sanzioni di cui agli artt. 589, 590 e 593 c.p. quando il fatto (omicidio colposo, lesioni colpose e omissione di soccorso) derivi da incidente stradale cagionato da conducente che guidi in stato di ebbrezza o sotto l’uso di sostanze stupefacenti.

Proventi delle sanzioni pecuniarie (Art. 208)
Una parte della quota destinata al Dtt del Ministero dei trasporti sarà destinata per la sperimentazione di nuove tecnologie da installare sui veicoli di nuova costruzione, come i dispositivi per il blocco automatico tramite etilometro (es. alcool-lock), i sensori di allacciamento delle cinture di sicurezza e gli adattatori di velocità.

Aspetti procedurali (Artt. 202, 203, 204-bis, 207, 224-ter)
Sono aumentati da 60 a 90 giorni i termini per effettuare il pagamento in misura ridotta e per presentare ricorso al prefetto e al giudice di pace.
Le disposizioni concernenti i veicoli immatricolati all’estero (es. pagamento delle sanzioni nelle mani dell’agente) non si applicano più ai veicoli immatricolati in Italia ma guidati da conducenti con patente rilasciata da paese extra-Ue.
E’ introdotto un nuovo articolo (224-ter) che disciplina le procedure di fermo e confisca del veicolo quando sia commesso un reato, per le quali, a rigore, trova applicazione la normativa di cui agli artt. 213 e 214.
L’estinzione del reato per morte dell’imputato comporta l’estinzione della sanzione amministrativa, per le cause diverse dalla morte sarà il prefetto a verificare la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L’estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull’applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
Il provvedimento, inoltre (art. 23),  introduce la restituzione ai proprietari dei ciclomotori e dei motocicli con i quali si sono compiute quelle violazioni (mancato uso del casco, trasporto secondo passeggero, circolazione con ciclomotore non corrispondente  alle caratteristiche tecniche, ecc.) per le quali, precedentemente al novembre 2006 (data di entrata in vigore della L.286/2006), tali veicoli venivano confiscati (salvo, ovviamente, i casi di confisca definitiva e previo recupero delle spese di recupero e custodia).

Accertamenti tecnici per la circolazione dei veicoli a motore nonché di sanzioni per violazioni di norme sulla circolazione dei ciclomotori (Artt. 78, 80 e 97 CdS)
Sono sottoposti agli accertamenti per la verifica della conformità alle prescrizioni tecniche e alle caratteristiche costruttive da parte del DTT anche i veicoli da equipaggiare con impianti di alimentazione  a GPL o a metano. Alla circolazione del veicolo non sottoposto a revisione consegue la sospensione della stessa da annotarsi sulla carta di circolazione da parte dell’organo accertatore .
Inasprite le sanzioni (da euro 1000 a  euro 4000 ) a carico di chi fabbrichi o metta in circolazione ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella fissata dal codice, mentre la sanzione pecuniaria da applicare a carico di chi effettui sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità viene individuata da euro 148 a euro 594).
Inasprite anche le sanzioni per circolazione di ciclomotore con targa i cui dati non sono chiaramente visibili (minima euro 74, massima euro 296).

Trasporto professionale (Art. 174 e 178)
Devono essere esibiti agli organi di polizia stradale, al DTT e all’Ispettorato del lavoro, i registri e le copie dell’orario di lavoro degli autotrasportatori, secondo quanto stabilito dalla direttiva CE 561/2006 ovvero, per la durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti di cronotachigrafo,  disciplinati dalle disposizioni dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada del 1o luglio 1970 (AETR), e successive modificazioni. 
Nel caso di violazione dei limiti massimi di durata della guida sono previste sanzioni pecuniarie, modulate a seconda dell’entità della violazione, alle quali segue anche il ritiro dei documenti e l’intimazione al conducente di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o riposo.
La violazione del divieto di circolazione è sanzionata con il ritiro della patente di guida.
La reiterazione delle infrazioni, può anche comportare a carico dell’impresa che effettua il trasporto, la sospensione da 1 a 3 mesi del titolo abilitativo o dell’autorizzazione al trasporto

Autoscuole (art. 123)
Al momento non è stato possibile ricostruire le modifiche.

 


 
2. LE ALTRE MISURE INTRODOTTE A FAVORE DELLA SICUREZZA

Delega per la riforma del CdS
Il Governo è delegato ad adottare entro 2 anni uno o più decreti legislativi di riforma al CdS secondo i seguenti principi:
- coordinamento e armonizzazione delle norme del CdS con le altre norme (comunitarie, nazionali, regionali) di settore;
- semplificazione delle procedure e della normativa tecnica, con delegificazione delle norme suscettibili di frequente aggiornamento;
- revisione e semplificazione del sistema sanzionatorio.


Disposizioni per il miglioramento della circolazione e della segnaletica
Con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri dell’interno e delle infrastrutture verranno individuate le strade sulle quali si registrano i più alti tassi di incidentalità, sulle quali è fatto obbligo ai proprietari e concessionari di intervenire allo scopo di effettuare “immediati interventi” di natura manutentiva. Più precisamente, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli enti proprietari e i concessionari dovranno eseguire:
- attività manutentive;
- nuovi e più intensi controlli;
- interventi di miglioramento della segnaletica;
- qualunque altro intervento dovesse rendersi necessario allo scopo di ridurre gli incidenti;
- iniziative volte alla sostituzione delle barriere di sicurezza  stradale installate anteriormente a 1992  e all’eliminazione del “rischio di impatto uccelli contro vetrate, superfici trasparenti e pannelli fonoassorbenti” collocati lungo la rete stradale.
Il Governo è autorizzato a modificare il Regolamento CdS al fine di introdurre misure, anche sanzionatorie, volte ad assicurare il rispetto da parte di Regioni, Province e Comuni,  dell'obbligo di devolvere il 50 % dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie alle finalità previste dall’articolo 208, con riguardo al miglioramento della circolazione sulle strade e al potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale.


Destinazione delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della nuova legge
Le maggiori entrate derivanti dai proventi delle sanzioni pecuniarie sono destinate ad all’ammodernamento e alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, al potenziamento dell’illuminazione, al miglioramento della segnaletica, e alla realizzazione di campagne pubblicitarie di prevenzione in materia di sicurezza stradale “ad alto impatto emotivo”.


Raccolta e invio dati relativi all’incidentalità
Le forze dell’ordine dovranno fornire al Dtt i dati relativi all’incidentalità stradale ai fini dell’aggiornamento:
- dell’archivio nazionale delle strade;
- dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida
Con Decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Interno, verranno  stabiliti termini e modalità per la trasmissione in via telematica.
Per “l’avvio degli interventi di raccolta e invio dei dati” è previsto uno stanziamento di 1,5 milioni di euro anno per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.


Cultura della sicurezza
Divieto di propaganda pubblicitaria di veicoli a motore con riferimento alla loro velocità, pena l’applicazione di sanzioni da parte dell’Autorità garante della concorrenza ( da euro 50.000 a euro 500.000), con destinazione vincolata ad attività di educazione stradale.
Promozione della consapevolezza dei rischi di incidentalità stradale in caso di guida in stato di ebbrezza attraverso l’esposizione nei locali di ritrovo giovanile che somministrano bevande alcoliche di apposite tabelle contenenti indicazioni circa le quantità in centimetri cubici delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcoolemico

Quadricicli
Il Ministro dei Trasporti entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore della legge emanerà un decreto per definire le modalità di accertamento dei requisiti di sicurezza dei quadricicli leggeri (cd microcar).

Farmaci e guida
Entro 4 mesi dall’entrata in vigore della legge, il Ministero della salute individua i prodotti farmaceutici che producono effetti negativi sullo stile e la qualità della  guida degli utenti della strada. Sulle confezioni esterne o sui contenitori di tali prodotti deve essere riportato un simbolo convenzionale di allarme (cartoncino pieghevole nel caso le confezioni dei prodotti siano troppo piccole): entro il 31.12.2008 le imprese farmaceutiche dovranno uniformarsi a tali disposizioni (sanzioni da 10.000 a 25.000 euro ed, eventualmente, sospensione dell’autorizzazione all’immissione del prodotto).

Direzione Studi
5 luglio 2007

 

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