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  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Modifiche al codice delle assicurazioni

Camera dei deputati
Atto C 1063

 

 

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BONAFEDE, AGOSTINELLI, BUSINAROLO, COLLETTI, FERRARESI, MICILLO, SARTI, TURCO

Modifiche al codice civile, alle disposizioni per la sua attuazione e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale

Presentata il 28 maggio 2013

 

      

 

Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge mira ad introdurre nuovi elementi legislativi in materia di danno non patrimoniale con il duplice obiettivo di porre una base normativa più avanzata e rispondente al moderno concetto giurisprudenziale di tale specifico danno alla persona e, al contempo, di fornire in maniera omogenea ed esaustiva i necessari parametri per la quantificazione, in sede giudiziaria, del risarcimento dello stesso. 

      Allo stato attuale, la quantificazione dei danni non patrimoniali non riceve una disciplina unitaria ed è lasciata, quasi totalmente, alla discrezionalità dei giudici con conseguente sostanziale disparità di trattamento, a seconda del luogo in cui la causa è decisa. In tal senso, la presente proposta di legge si pone l'obbiettivo di uniformare il quadro risarcitorio dei danni non patrimoniali recependo, sostanzialmente, gli autorevoli orientamenti giurisprudenziali della Corte di cassazione consolidatisi negli ultimi anni. 

      In questo modo, ad un'uniformità di risarcimenti corrisponderà, com’è giusto che sia, un'effettiva uniformità di diritti di tutti i cittadini. 

      È evidente che il danno non patrimoniale non può, per sua stessa natura, essere inquadrato rigidamente in base a valori sempre uguali ed è per tale ragione che la presente proposta di legge lascia comunque uno spazio di discrezionalità al giudice nella valutazione del caso concreto. 

      Com’è noto, nell'ambito della codicistica, il danno non patrimoniale risulta ad oggi normato per via residuale, rimandando espressamente – in particolare all'articolo 2059 del codice civile – a leggi dello Stato volte a definirne successivamente configurazioni e conseguenti quantificazioni. Tale genericità, intimamente connessa alle molteplici fattispecie di danno non patrimoniale individuate – sempre parzialmente – ora dal diritto, ora dalla giurisprudenza, ha generato nel corso degli anni duemila una copiosa e spesso contraddittoria opera di «ingegneria tabellare» al fine di fornire, in difetto di una visione di insieme, singoli criteri di quantificazione per singole tipologie di danni alla persona nei confronti di determinate categorie di danneggiati. In tal modo si è assistito a una pluralità di criteri di risarcimento del danno alla persona, fortemente variabili a seconda delle peculiari sensibilità espresse da ciascun tribunale, che hanno minato nelle fondamenta il requisito della certezza del diritto. 

      Ad oggi, mentre alcuni uffici giudiziari si avvalgono del criterio equitativo puro, altri liquidano il danno in esame con il sistema «a punto», prevalentemente ricavato dalla media delle precedenti decisioni pronunciate in materia; alcuni liquidano unitariamente il danno non patrimoniale e altri distinguono più voci; taluni pongono un limite massimo e uno minimo alla personalizzazione del risarcimento, altri non lo fanno. 

      Accentuate divergenze si registrano anche sul piano dei valori tabellari, divergenze idonee a dare luogo a una giurisprudenza per zone, difficilmente compatibile con l'idea stessa di equità, che ha anche la funzione di garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale o viceversa sotto questo profilo l'equità vale a eliminare le disparità di trattamento e le ingiustizie (Cassazione, sentenza n. 12408 del 2011). 

      La carenza di una coerente e uniforme normativa di riferimento in materia di danno non patrimoniale e la perdurante frammentazione del quadro risarcitorio hanno spinto la Corte di cassazione, mediante numerose e ravvicinate sentenze pronunciate a partire dal 2008, a intraprendere un percorso nomofilattico volto ad assicurare l'uniforme interpretazione del quadro normativo relativo ai danni non patrimoniali: tale percorso culmina senz'altro, soprattutto sotto il profilo della quantificazione, nella più nota citata sentenza n. 12408 del 2011. 

      In estrema sintesi, due sono i princìpi innovativi fissati nel citato percorso giurisprudenziale. 

      Il primo riguarda il definitivo superamento del concetto di danno biologico, novellato di fatto in maniera estensiva da un danno non patrimoniale inteso come summa del danno biologico, morale ed esistenziale. Il secondo afferma che per il risarcimento del danno non patrimoniale si debba fare riferimento a un unico parametro di riferimento in tutto il territorio nazionale, individuato nelle tabelle elaborate dall'osservatorio sulla giustizia civile del tribunale di Milano. La Suprema Corte, nella citata sentenza, stabilisce difatti che «I valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano costituiranno d'ora innanzi, per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi equo, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità». 

      Parallelamente, in base alle norme del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 (articoli 138 e 139), di seguito «codice delle assicurazioni private», il legislatore aveva affidato a un emanando decreto recante la Tabella unica nazionale (TUN) la definizione degli importi per i risarcimenti al danno biologico derivante da sinistri di autovetture o di natanti. Una Tabella, redatta allo scopo di stilare caratteri omogenei per la valutazione del danno biologico, che invero risulta – non solo a parere dei proponenti – inefficace allo scopo a essa attribuito sia sotto il profilo della razionalizzazione delle tabelle di valutazione, sia sotto il profilo, strettamente di merito, legato alle tipologie e alla qualità di quantificazione dei valori risarcitori. 

      Pertanto, il citato decreto ministeriale, approvato sotto forma di schema nel 2011, è ormai prossimo alla sua definitiva promulgazione nonostante i pareri fortemente contrari espressi solo per citare i più rilevanti soggetti istituzionali, dal Consiglio di Stato (parere n. 4209 del 17 novembre 2011, adunanza n. 8/11) e dal Parlamento (mozione approvata n. 1-00740 – seduta n. 540 del 24 ottobre 2011). 

      Giova a tale proposito ricordare il parere del massimo organo di giustizia amministrativa che individua due rilevanti criticità della TUN. 

      La prima concerne lo sviluppo economico della TUN, la quale non sembra tenere conto della disposizione contenuta nell'articolo 138 del codice delle assicurazioni private, secondo il quale l'incidenza sul valore della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato deve crescere in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi stessi. Per il Consiglio di Stato, la sequenza dei coefficienti moltiplicatori dell'attuale Tabella «non sembra rispettare il criterio della crescita più che proporzionale rispetto all'aumento dei punti di invalidità» e «un eventuale scostamento del testo regolamentare dal criterio previsto espressamente dalla legge autorizzativa provocherebbe con molta probabilità la disapplicazione della norma regolamentare da parte del giudice civile investito dalla domanda risarcitoria, con conseguente inutilità dell'esercizio della potestà normativa in esame». 

      In secondo luogo, il Consiglio di Stato suggerisce di adottare, a livello normativo, l'estensione per analogia dei parametri economici anche ad altre discipline risarcitorie quando siano lesi diritti della persona sostanzialmente sovrapponibili ma determinati da fatti diversi dalla circolazione stradale. Se si limitasse l'applicazione ai soli incidenti stradali: «Infatti, analoghe conseguenze sul piano lesivo verrebbero ad ottenere differenti trattamenti risarcitori, a seconda del solo fatto che la lesione sia avvenuta nell'ambito della circolazione stradale o meno». 

      Mentre la Camera dei deputati, con un'apposita mozione approvata a larga maggioranza, ha addirittura impegnato il Governo «a ritirare il provvedimento, ingiustificato e lesivo dei diritti dei danneggiati» la cui applicazione determinerebbe un calo medio dal 40 per cento al 50 per cento dei risarcimenti del danno alla persona in caso di sinistro stradale «e a predisporre, in tempi rapidi, un nuovo decreto teso a determinare valori medi di risarcimento del danno biologico per le lesioni di non lieve entità che prendano a riferimento quelli delle tabelle elaborate dal tribunale di Milano». 

      Poste tali premesse, arriviamo dunque a esaminare la presente proposta di legge. 

      L'articolo 1 introduce, nel libro quarto, titolo IX, del codice civile, due nuovi articoli dopo l'articolo 2059 (danni non patrimoniali): l'articolo 2059-bis (quantificazione del danno non patrimoniale derivante da lesione del diritto alla salute) e l'articolo 2059-ter (quantificazione del danno non patrimoniale derivante da lesione di altri diritti). 

      Con l'articolo 2059-bis viene innanzitutto individuata la definizione di danno non patrimoniale derivante da lesione del diritto alla salute, così come complessivamente configurato dai giudici della Suprema Corte, unificando le nozioni giurisprudenziali di danno biologico e di danno morale. Per la quantificazione di tale danno sono individuate le tabelle di riferimento, derivanti dalle più recenti tabelle elaborate dal citato osservatorio sulla giustizia civile del tribunale di Milano, che vengono introdotte (articolo 2), unitamente all'articolo aggiuntivo 84-bis, nelle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto n. 318 del 1942, di seguito «disposizioni per l'attuazione del codice civile». 

      Con l'articolo 2059-ter si afferma che il risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesione di altri diritti debba essere quantificato, laddove non previsto espressamente dalla legge, mediante la valutazione in via equitativa del giudice. Fermo restando che, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del danno liquidato ai sensi del primo comma, possa essere aumentato, come previsto dal secondo comma, dal giudice fino al 50 per cento. 

      I due articoli in questione, così come formulati, recepiscono quel percorso giurisprudenziale che, pur indirizzando i propri dettami interpretativi nella direzione di un danno non patrimoniale unitario, ha comunque differenziato e tratteggiato alcune voci di pregiudizi non patrimoniali al fine di descrivere i singoli interessi lesi nella sfera giuridica del danneggiato. Non si tratta di frammentare la figura del danno non patrimoniale ma, semplicemente, di constatare la diversità ontologica di alcuni tipi di danno rispetto ad altri. 

      In questo senso, spicca la figura del danno alla salute che, per sua natura, ha una maggiore propensione a una quantificazione articolata sui valori tabellari (in linea con la Corte di cassazione sono riprese le tabelle del citato osservatorio). 

      Dall'altro lato, vi sono i danni non patrimoniali derivanti da lesione di diritti differenti da quello alla salute. In tale caso è evidente che le tabelle non possono essere di aiuto. Per tale ragione, il punto di partenza è rappresentato dai tentativi del legislatore di intervenire in singoli settori per fornire criteri di calcolo del danno non patrimoniale: l'articolo 2059-ter, al primo comma, riserva uno spazio al legislatore e, tra le righe, auspica un suo successivo e settoriale intervento. 

      Uno spazio imprescindibile e incomprimibile viene lasciato all'equità del giudice, il quale non solo è chiamato a supplire il legislatore in tutti i casi in cui quest'ultimo non sia intervenuto nella quantificazione dei danni non patrimoniali differenti dal danno alla salute, ma è anche titolare di un potere di adattamento (nei limiti del 50 per cento) al caso concreto di tutti i parametri previsti per legge. 

      All'articolo 2 della proposta di legge si dispone l'introduzione, nella sezione IV del capo I delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, dell'articolo 84-bis che, al primo comma, ai fini della quantificazione, fa riferimento alle tabelle che vengono contestualmente introdotte come allegato A alle medesime disposizioni. 

      Tali tabelle seguono e riflettono il ricordato indirizzo giurisprudenziale, che ha rilevato l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute e ha constatato l'inadeguatezza dei valori monetari finora utilizzati nella liquidazione del cosiddetto «danno biologico» a risarcire gli altri profili del danno non patrimoniale. Si propone pertanto, come già rilevato, un calcolo basato sulla liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, adattabile direttamente dal giudice, nella misura del 50 per cento, al caso concreto. 

      Per quanto attiene, dunque, la liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psicofisica, ci si riferisce al cosiddetto «punto» (relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, cosiddetto «danno biologico permanente», aumentato – in riferimento all'inserimento nel valore di liquidazione «medio» anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla «sofferenza soggettiva» – di una percentuale fissa del 50 per cento. Si tratta di una novità rispetto all'aumento in percentuale ponderata prevista dal citato osservatorio, al fine di consentire un più ampio margine di discrezionalità al giudice. 

      Le stesse tabelle individuano, altresì, una misura per la liquidazione congiunta dell'intero danno non patrimoniale «temporaneo» derivante da lesione alla persona. Per il ristoro del danno non patrimoniale «temporaneo» complessivo, corrispondente a un giorno di invalidità temporanea al 100 per cento, si indica una forbice di valori monetari compresa fra 96 e 144 euro. 

      Il secondo comma del nuovo articolo 84-bis prevede inoltre che, in caso di morte del soggetto danneggiato, il risarcimento del danno sia quantificato nella misura dell'80 per cento del danno non patrimoniale indicato dalle tabelle. Laddove la menomazione accertata abbia inciso, nel periodo intercorso tra la lesione e la morte, in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, tale danno non patrimoniale potrà essere liquidato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, con l'aumento del 50 per cento. È evidente che la norma introduce nel nostro ordinamento, senza mezzi termini, il cosiddetto «danno tanatologico». In questo modo si metterebbe fine a ogni tipo di diatriba giurisprudenziale sulla configurabilità o no di tale danno e, soprattutto, si metterebbe fine alla cavillosa individuazione, da parte dei giudici, di un tempo minimo, tra la lesione e la morte, da per poter riconoscere un risarcimento al danneggiato. Allo stato attuale si assiste al paradosso secondo cui il danneggiante che abbia leso e ucciso nello stesso momento il danneggiato non è tenuto ad alcun risarcimento nei confronti di quest'ultimo: tale paradosso sarebbe completamente superato introducendo un evidente elemento di maggiore giustizia sociale. 

      L'articolo 3 prevede il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale collegando tale fattispecie, per quanto attiene il suo risarcimento, alle tabelle di cui all'allegato 2 annesso alla legge. Il ristoro del danno da perdita del rapporto parentale è pertanto riconosciuto in favore: di ciascun genitore per la morte di un figlio: da 163.080 a 326.150 euro; del figlio per la morte di un genitore: da 163.080 a 326.150 euro; del coniuge (non separato) o del convivente sopravvissuto: da 163.080 a 326.150 euro; del fratello per la morte di un fratello: da 23.600 a 141.620 euro; del nonno per la morte di un nipote: da 23.600 a 141.620 euro. 

      Il quarto comma del nuovo articolo 84-bis e il comma 3 dell'articolo 3 sono tesi a fare salvo, in sede di quantificazione, lo stesso principio ispiratore delle tabelle elaborate dal citato osservatorio, ovvero quello della media dei valori risarcitori derivanti dalla ricognizione della più recente giurisprudenza. A tale fine, favorendo una quantificazione uniforme dei danni non patrimoniali, si stabilisce che il Ministero della giustizia provvede, nel mese di gennaio di ogni anno, alla pubblicazione di una raccolta di sentenze emesse nell'anno precedente concernenti la quantificazione dei danni non patrimoniali. Tale disposizione avrà una forte incidenza soprattutto per quanto concerne le quantificazioni ai sensi del nuovo articolo 2059-ter, terzo comma, del codice civile. 

      L'articolo 4 reca, poi, modifiche al codice delle assicurazioni private e, in particolare, degli articoli 138 e 139, fonti del diritto per quanto riguarda la TUN. Tali modifiche sono il corollario del principio secondo cui non vi è motivo di risarcire in maniera differente i danni che derivano da una delle condotte contemplate dal medesimo codice. 

      I due articoli dedicati, nel testo vigente, al risarcimento del danno biologico di «non lieve entità» e di «lieve entità», sono sostituiti dai rispettivi nuovi articoli 138, sul danno non patrimoniale temporaneo da lesione alla persona, e 139, sul danno non patrimoniale permanente da lesione alla persona. Essi, rimandano espressamente per la quantificazione dei rispettivi danni, inclusi quelli derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti in maniera coerente e omogenea, alle tabelle di cui all'allegato A annesso alle disposizioni per l'attuazione del codice civile. Per entrambe le tipologie di danno, i novellati articoli 138 e 139 prevedono la formula secondo la quale, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del danno liquidato può essere aumentato dal giudice fino al 50 per cento. 

      L'articolo 5, infine, nell'enunciare le disposizioni transitorie e finali, abroga il decreto del Ministro della salute 3 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2003, recante la «Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità», un provvedimento che si ritiene oggettivamente superato dall'impostazione generale affermata dalla presente proposta di legge e sostituito nella sua efficacia risarcitoria dalle tabelle di cui all'allegato 1. Il medesimo articolo abroga, altresì, l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. 

      Al comma 3 si afferma che i criteri di valutazione e di liquidazione del danno previsti sopra si applicano a tutte le fattispecie in cui il risarcimento del danno non è stato già determinato in via transattiva ovvero non è stato ancora liquidato dal giudice con sentenza anche non passata in giudicato. 

      Il comma 4 prevede l'aggiornamento delle tabelle di cui agli allegati 1 e 2 annessi alla legge. 

      Il comma 5, infine, stabilisce la data di entrata in vigore della legge.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al codice civile in materia di danno non patrimoniale).

      1. Nel titolo IX del libro quarto del codice civile, dopo l'articolo 2059 sono aggiunti i seguenti:

      «Art. 2059-bis. – (Determinazione del danno non patrimoniale derivante da lesione del diritto alla salute). – Il danno non patrimoniale derivante da lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di produrre reddito, inclusi il pregiudizio costituito dall'eventuale sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in sé considerato e l'eventuale incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, è determinato in base alle tabelle di cui all'articolo 84-bis delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

      Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi del primo comma può essere aumentato dal giudice fino al 50 per cento.

 

      Art. 2059-ter. – (Determinazione del danno non patrimoniale derivante da lesione di altri diritti). – Il danno non patrimoniale derivante da lesione di diritti diversi dal diritto alla salute di cui all'articolo 2059-bis è determinato dal giudice secondo i criteri di valutazione previsti dalla legge.

      Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato,

 

qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi del primo comma può essere aumentato dal giudice fino al 50 per cento. 

      In assenza dei criteri di valutazione previsti dalla legge, il giudice determina il risarcimento del danno non patrimoniale di cui al primo comma mediante valutazione equitativa».

Art. 2.

(Introduzione dell'articolo 84-bis e dell'allegato A delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie).

      1. Nella sezione IV del capo I delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, di seguito denominate «disposizioni per l'attuazione del codice civile», dopo l'articolo 84 è aggiunto il seguente:

      «Art. 84-bis. – (Determinazione del danno non patrimoniale). – La determinazione del danno non patrimoniale di cui all'articolo 2059-bis del codice è effettuata in base alle tabelle di cui all'allegato A alle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.

      In caso di morte del soggetto danneggiato, il risarcimento del danno non patrimoniale da quest'ultimo subìto è stabilito nella misura dell'80 per cento del danno non patrimoniale indicato nelle tabelle di cui al primo comma.

      Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, qualora la menomazione accertata abbia inciso, nel periodo intercorso tra la lesione e la morte, in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi del primo comma può essere aumentato dal giudice fino al 50 per cento.

      Al fine di favorire l'uniformità nella valutazione dei danni non patrimoniali di cui agli articoli 2059-bis e 2059-ter del codice, il Ministero della giustizia provvede, nel mese di gennaio di ogni anno, alla

 

pubblicazione di una raccolta di sentenze emesse nell'anno precedente concernenti la determinazione dei danni non patrimoniali».

      2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice civile è aggiunto, in fine, l'allegato A, di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

 

Art. 3.

(Determinazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale).

      1. Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale derivante dalla lesione all'intangibilità e all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia è determinato in base alla tabella di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge.

      2. Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice fino al 50 per cento.

      3. Al fine di favorire l'uniformità nella valutazione dei danni non patrimoniali di cui al presente articolo, il Ministero della giustizia provvede, nel mese di gennaio di ogni anno, alla pubblicazione di una raccolta di sentenze emesse nell'anno precedente concernenti la determinazione dei danni non patrimoniali.

 

Art. 4.

(Modifica degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di danno biologico).

      1. Gli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto

 

legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: 

      «Art. 138. – (Danno non patrimoniale temporaneo da lesione alla persona). – 1. Il risarcimento del danno non patrimoniale temporaneo da lesione alla persona, inclusi quelli derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è determinato in misura corrispondente a ciascun giorno di inabilità assoluta in base alle tabelle di cui all'allegato A alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318. 

      2. Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice fino al 50 per cento.

      Art. 139. – (Danno non patrimoniale permanente da lesione alla persona). – 1. Il risarcimento del danno non patrimoniale permanente da lesione alla persona, inclusi quelli derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è determinato in base alle tabelle di cui all'allegato A alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.

      2. Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice fino al 50 per cento».

 

Art. 5.

(Disposizioni transitorie e finali).

      1. Il decreto del Ministro della salute 3 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

 

n. 211 dell'11 settembre 2003, recante «Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità», è abrogato. 

      2. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è abrogato. 

      3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutte le fattispecie in cui il risarcimento del danno non è stato già determinato in via transattiva ovvero non è stato ancora liquidato dal giudice con sentenza, anche non passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della legge medesima. 

      4. Gli importi indicati nelle tabelle di cui agli allegati 1 e 2 annessi alla presente legge sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della salute, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). 

      5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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