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Modifiche all’articolo 173 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di fumare durante la guida

Senato della Repubblica
Atto N. 622

Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI

 

Il disegno di legge n. 622 recante "Modifiche all’articolo 173 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di fumare durante la guida”, è stato presentato al Senato in data 21 maggio e il 25 giugno 2008 è stato assegnato alla Commissione VIII Lavori pubblici, comunicazioni per l’esame  in sede referente. Ha già avuto i pareri  delle commissioni permanenti: I (Aff. cost.), II (Giustizia), XII (Sanita'); l’esame in sede referente non è ancora iniziato. Il disegno di legge si propone di introdurre una nuova norma di divieto nella previsione già contenuta nell’art. 173 del Codice della strada, al fine di aumentare i livelli di prevenzione degli incidenti nel nostro sistema giuridico. La norma vieterebbe di fumare durante la guida, al pari di come già si vieta di usare il telefono cellulare in assenza di apparecchio auricolare. A parere dei relatori, l’introduzione di questo divieto aumenterebbe la sicurezza nella circolazione stradale in quanto comporterebbe il venir meno di una serie di comportamenti devianti, come usare la mano per tenere la sigaretta e non per poggiarla sul volante o sviluppare all’interno dell’abitacolo un’aria satura di fumi che possono incidere sulle capacità reattive del guidatore. Si riporta di seguito il testo integrale del disegno di legge con la relazione di accompagnamento.   DISEGNO DI LEGGEd’iniziativa dei senatori BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI,LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA e RUSSOcomunicato alla presidenza il 21 maggio 2008 Modifiche all’articolo 173 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di fumaredurante la guida     Onorevoli Senatori. – In Italia circolano oltre 30 milioni di veicoli e il bilancio annuale degli incidenti stradali si profila come un vero bollettino di guerra. Ogni giorno accadono centinaia e centinaia di incidenti che causano la morte di almeno un individuo ogni ora. Si tratta di una vera piaga sociale che, oltre a seminare dolore e lutto, comporta anche un elevato costo sociale.     Le modifiche, nel tempo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, sono state dettate dall’esigenza di porre rimedio a tale situazione attraverso l’introduzione di nuove regole che garantissero una maggiore sicurezza, soprattutto mediante la prevenzione.    Il presente disegno di legge intende provvedere all’integrazione delle già vigenti norme di prevenzione introducendo anche il divieto di fumare durante la guida, allineando, tra l’altro, la legislazione italiana a quella di alcuni Paesi europei come l’Inghilterra e la Svezia.    Chi si accende una sigaretta mentre è alla guida di un’automobile provoca una diminuzione del proprio livello di attenzione alla stessa guida, con conseguente aumento delle probabilità di provocare un incidente; lo stesso tenere in mano la sigaretta non permette di eseguire i movimenti in modo corretto e, soprattutto, sicuro.    Se, per esempio, cade l’accendino o, peggio, cade la sigaretta accesa, il guidatore, cercando di evitare che si bruci il tappetino della macchina, viene a trovarsi in una situazione di stress e di pericolo; anche solo l’accendere la sigaretta o depositare la cenere nel portacenere provoca una dispersione di attenzione in quanto comporta l’impiego di una mano e costringe, quindi, il guidatore a usarne solo una per gestire il volante. Secondo una ricerca della Brunel University, chi fuma guida più velocemente e in maniera più frenetica rispetto a chi è esente da questo vizio.    Anche il fatto che l’aria dell’abitacolo diventa irrespirabile può incidere sulla reattività del guidatore senza che egli se ne avveda, aumentando il pericolo di incidenti.    Fumare mentre si guida determina una situazione equiparabile a quanto accade in caso di uso del telefono cellulare mentre si è al volante e, come sappiamo, una recente norma introdotta nel citato codice della strada, vieta l’uso degli apparecchi radiotelefonici durante la marcia e prevede adeguate sanzioni in caso di violazione.    Un altro argomento, altrettanto valido, a sostegno del divieto di fumare durante la guida di un autoveicolo, si ravvisa nella necessità della tutela della salute dei terzi viaggiatori, in particolare i bambini, i quali sono sottoposti al dannosissimo fumo passivo.    Inoltre vi è il fatto che spesso, e per consuetudine quasi automatica, il conducente getta fuori dal finestrino il mozzicone acceso, con conseguenze imprevedibili per l’ambiente esterno. La circostanza ha spesso causato incendi sulle sterpaglie adiacenti strade a percorrenza veloce, con la comparsa improvvisa di fumo che, ostacolando la visibilità, rischia di provocare incidenti. Lo stesso gesto di eliminare dall’abitacolo di un veicolo in corsa la sigaretta, provoca, a contatto con il vento, la dispersione all’interno del veicolo di ceneri accese che possono causare incendi all’interno del veicolo stesso.    Appare, dunque, opportuno e necessario modificare la disciplina vigente, per rafforzare la prevenzione e per garantire maggiore sicurezza sulle strade nel nostro Paese, introducendo nel citato codice della strada una norma che sancisca il divieto di fumare durante la guida di autoveicoli e le relative sanzioni per chi contravviene alla norma stessa.  
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.     
1. All’articolo 173 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:         a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:    «2-bis. È vietato al conducente di fumare durante la marcia»;        b) al comma 3-bis, le parole: «disposizioni di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis»;         c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Uso di lenti, di determinati apparecchi o di articoli da fumo durante la guida».  

 

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