- Normativa
- Veicoli ed equipaggiamenti, Documenti di circolazione
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto 8 gennaio 2021
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 8 gennaio 2021
Innovazioni in materia di accertamento delle modifiche delle
caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e aggiornamento
della carta di circolazione. (21A00743)
(GU n.37 del 13-2-2021)
IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, recante: «Disciplina
dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante: «Disposizioni in
materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina
dell'attivita' di autoriparazione»;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante:
«Nuovo codice della strada», e, in particolare, l'art. 78, comma 1,
in materia di modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli
in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante:
«Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», e,
in particolare, l'art. 49, comma 5-ter, lettera g), che modifica il
citato art. 78, comma 1, prevedendo che il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti individui, con proprio decreto, le
modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli,
compresi quelli con adattamenti per le persone con disabilita', per
le quali la visita e prova presso i competenti uffici del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed
il personale non sono piu' richieste, nonche' stabilisca le modalita'
e le procedure per i relativi accertamenti e l'aggiornamento della
carta di circolazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, recante: «Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo
codice della strada», e, in particolare, l'appendice V all'art. 227 e
l'art. 236;
Considerata la necessita' di dare attuazione a quanto disposto dal
novellato art. 78, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto individua le tipologie di modifica delle
caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli, anche con
riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con
disabilita', per le quali non e' prevista la visita e prova presso
gli uffici motorizzazione civile, nonche' le modalita' e le procedure
per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.
2. Le tipologie di modifica e la documentazione necessaria
all'aggiornamento della carta di circolazione sono indicate
nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Art. 2
Requisiti e adempimenti delle ditte
esecutrici delle modifiche
1. Le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali di
cui all'allegato A sono effettuate dalle officine esercenti
l'attivita' di autoriparazione nell'ambito delle specifiche
competenze.
2. Le officine di cui al comma 1 sono accreditate presso l'Ufficio
motorizzazione civile territorialmente competente, previa
sottoscrizione del disciplinare di cui all'allegato C, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Ad ogni officina accreditata, l'Ufficio motorizzazione civile
assegna un codice identificativo alfanumerico secondo le modalita'
stabilite con apposito provvedimento del direttore della Direzione
generale per la motorizzazione.
4. Le modifiche sono eseguite dalle officine di cui al comma 1 nel
rispetto della normativa vigente in materia, nonche' in conformita'
alle direttive emanate dalla Direzione generale per la
motorizzazione, alle prescrizioni del costruttore del veicolo e alle
istruzioni del manuale di installazione fornito dal costruttore dei
componenti o dei dispositivi installati.
5. L'officina rilascia apposita dichiarazione, redatta in
conformita' al modello riportato all'allegato B, che costituisce
parte integrante del presente decreto, ed attestante che l'esecuzione
dei lavori e' avvenuta a regola d'arte, nel rispetto di quanto
previsto dal comma 4. Ove prevista dalla normativa tecnica vigente,
l'officina rilascia, altresi', la certificazione di origine degli
elementi installati annotando, in ordine progressivo su apposito
registro con pagine numerate e preventivamente vidimato dall'Ufficio
motorizzazione civile, il numero di targa del veicolo, il numero di
telaio, l'intestatario, il tipo di modifica e la data in cui e' stata
effettuata la modifica stessa.
Art. 3
Modalita' di aggiornamento della carta di circolazione
1. Entro trenta giorni dalla data di realizzazione delle modifiche,
l'intestatario del veicolo presenta apposita istanza di aggiornamento
della carta di circolazione, corredata della documentazione di cui
all'allegato A, all'Ufficio motorizzazione civile competente nel
territorio in cui ha sede l'officina che ha apportato le modifiche
stesse.
2. L'Ufficio motorizzazione civile provvede all'emissione di un
tagliando adesivo, da applicare sulla carta di circolazione del
veicolo, che riporta i dati variati o integrati a seguito delle
modifiche apportate.
3. Se l'aggiornamento della carta di circolazione e' effettuato per
il tramite di uno studio di consulenza automobilistica, l'istanza,
corredata della relativa documentazione di cui al comma 1, e'
custodita dal medesimo studio di consulenza per i successivi cinque
anni ed esibita in caso di controlli da parte degli uffici
motorizzazione civile o degli altri enti preposti alla vigilanza.
Art. 4
Vigilanza da parte degli uffici motorizzazione civile
1. Gli uffici motorizzazione civile effettuano la vigilanza sulle
officine e sugli studi di consulenza automobilistica ai fini della
corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto.
2. La vigilanza sulle officine e' effettuata mediante controlli a
campione sui veicoli che sono stati oggetto delle modifiche delle
caratteristiche costruttive e funzionali di cui al presente decreto,
al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni tecniche previste
dalla normativa vigente e delle istruzioni di installazione di cui
all'art. 2, comma 4. In caso di accertata violazione, l'Ufficio
motorizzazione civile provvede a ritirare il codice identificativo di
cui all'art. 2, comma 3.
3. La vigilanza sugli studi di consulenza automobilistica e'
effettuata mediante controlli a campione, al fine di accertare, ai
sensi dell'art. 3, comma 3, la regolarita', la completezza e la
custodia della documentazione. In caso di accertata violazione,
l'Ufficio motorizzazione civile provvede alla segnalazione agli
organi territoriali competenti di cui all'art. 9 della legge 8 agosto
1991, n. 264.
4. Il metodo di campionamento dei controlli di cui ai commi 2 e 3
e' stabilito con provvedimento del direttore della Direzione generale
per la motorizzazione.
Art. 5
Disposizioni transitorie e modifiche degli allegati
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti i
procedimenti di modifica delle caratteristiche costruttive e
funzionali previste all'allegato A per i quali, alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli intestatari dei veicoli
hanno prenotato la visita e prova presso il competente Ufficio
motorizzazione civile.
2. Gli allegati al presente decreto sono aggiornati con
provvedimento del direttore della Direzione generale per la
motorizzazione.
Roma, 8 gennaio 2021
Il Ministro: De Micheli
Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare, reg. n. 471
Allegato A
Parte 1 (articolo 1, comma 2)
Modifiche ai veicoli per le quali l'aggiornamento
della carta di circolazione non e' subordinato a visita e prova
1. Sostituzione serbatoio GPL del sistema di alimentazione bifuel
o monofuel;
2. Installazione gancio di traino sui veicoli delle categorie
internazionali M1 ed N1;
3. Installazione doppi comandi per veicoli da adibire ad
esercitazioni di guida;
4. Installazione di adattamenti per la guida dei veicoli da parte
di conducenti disabili
4.1. Pomello al volante;
4.2. Centralina comandi servizi
4.3. Inversione dei pedali acceleratore-freno nella
configurazione speculare a quella originaria;
4.4. Spostamento leve comandi servizi (luci, tergicristalli,
etc.)
4.5. Specchio retrovisore grandangolare interno
4.6. Specchio retrovisore aggiuntivo esterno
Allegato A
Parte 2 (articolo 1, comma 2)
Documentazione per l'aggiornamento della carta di circolazione
1.1 Documentazione comune a tutte le tipologie di modifica
1.1.1 Domanda di aggiornamento della carta di circolazione
redatta sul modello TT2119, allegando:
1.1.1.1 attestati dei versamenti prescritti per aggiornamento
della carta di circolazione senza visita e prova con emissione di
tagliando autoadesivo;
1.1.1.2 copia della carta di circolazione o del documento unico
del veicolo oggetto di modifica;
1.1.1.3 dichiarazione, redatta ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, e successive
modificazioni, attestante che i lavori di modifica siano stati
eseguiti a perfetta regola d'arte, in ottemperanza alle norme
tecniche alle norme tecniche vigenti in materia, alle disposizioni
emanate dalla Direzione generale per la motorizzazione, alle
prescrizioni del costruttore del veicolo oggetto di modifiche ed in
conformita' alle istruzioni del manuale di installazione fornito dal
costruttore dei componenti o dei dispositivi eventualmente
installati. La dichiarazione e' redatta secondo il modello riportato
in allegato B.
1.1.1.4 certificato di conformita' o di origine del componente
o dispositivo, se prescritto dalle disposizioni di cui al punto
precedente;
1.1.1.5 nulla osta del costruttore del veicolo, nei casi
prescritti dalle disposizioni di cui al punto 2.1.1.3
1.2 Schede di dettaglio
le schede di dettaglio di singola tipologia di modifica sono
riportate all'allegato B
Allegato B
(articolo 2, comma 5)
Schede di dettaglio e fac-simile dichiarazione
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato C
(articolo 2, comma 2)
Disciplinare
Parte di provvedimento in formato grafico