• Normativa
  • Veicoli ed equipaggiamenti, Documenti di circolazione
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto 8 gennaio 2021

Innovazioni in materia di accertamento delle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e aggiornamento della carta di circolazione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 gennaio 2021 

Innovazioni  in  materia  di  accertamento  delle   modifiche   delle

caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e  aggiornamento

della carta di circolazione. (21A00743) 

(GU n.37 del 13-2-2021)

 

 

                             IL MINISTRO 

                DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

 

  Vista  la  legge  8  agosto  1991,  n.  264,  recante:  «Disciplina

dell'attivita'  di  consulenza  per  la  circolazione  dei  mezzi  di

trasporto»; 

  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante:  «Disposizioni  in

materia  di  sicurezza  della  circolazione  stradale  e   disciplina

dell'attivita' di autoriparazione»; 

  Visto il decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  recante:

«Nuovo codice della strada», e, in particolare, l'art. 78,  comma  1,

in materia di modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli

in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione; 

  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con

modificazioni, dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  recante:

«Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,  e,

in particolare, l'art. 49, comma 5-ter, lettera g), che  modifica  il

citato  art.  78,  comma  1,  prevedendo  che   il   Ministro   delle

infrastrutture e dei trasporti individui,  con  proprio  decreto,  le

modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli,

compresi quelli con adattamenti per le persone con  disabilita',  per

le  quali  la  visita  e  prova  presso  i  competenti   uffici   del

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali  ed

il personale non sono piu' richieste, nonche' stabilisca le modalita'

e le procedure per i relativi accertamenti  e  l'aggiornamento  della

carta di circolazione; 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,

n. 495, recante: «Regolamento di esecuzione e  attuazione  del  nuovo

codice della strada», e, in particolare, l'appendice V all'art. 227 e

l'art. 236; 

  Considerata la necessita' di dare attuazione a quanto disposto  dal

novellato art. 78, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992; 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

                              Finalita' 

 

  1. Il presente decreto individua le  tipologie  di  modifica  delle

caratteristiche costruttive  e  funzionali  dei  veicoli,  anche  con

riferimento  ai  veicoli  con  adattamenti   per   le   persone   con

disabilita', per le quali non e' prevista la visita  e  prova  presso

gli uffici motorizzazione civile, nonche' le modalita' e le procedure

per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione. 

  2.  Le  tipologie  di  modifica  e  la  documentazione   necessaria

all'aggiornamento  della  carta   di   circolazione   sono   indicate

nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente

decreto. 

                               Art. 2 

 

                 Requisiti e adempimenti delle ditte 

                     esecutrici delle modifiche 

 

  1. Le modifiche delle caratteristiche costruttive e  funzionali  di

cui  all'allegato  A  sono  effettuate   dalle   officine   esercenti

l'attivita'   di   autoriparazione   nell'ambito   delle   specifiche

competenze. 

  2. Le officine di cui al comma 1 sono accreditate presso  l'Ufficio

motorizzazione    civile    territorialmente    competente,    previa

sottoscrizione  del  disciplinare  di   cui   all'allegato   C,   che

costituisce parte integrante del presente decreto. 

  3. Ad ogni officina accreditata,  l'Ufficio  motorizzazione  civile

assegna un codice identificativo alfanumerico  secondo  le  modalita'

stabilite con apposito provvedimento del  direttore  della  Direzione

generale per la motorizzazione. 

  4. Le modifiche sono eseguite dalle officine di cui al comma 1  nel

rispetto della normativa vigente in materia, nonche'  in  conformita'

alle   direttive   emanate   dalla   Direzione   generale   per    la

motorizzazione, alle prescrizioni del costruttore del veicolo e  alle

istruzioni del manuale di installazione fornito dal  costruttore  dei

componenti o dei dispositivi installati. 

  5.  L'officina  rilascia   apposita   dichiarazione,   redatta   in

conformita' al modello  riportato  all'allegato  B,  che  costituisce

parte integrante del presente decreto, ed attestante che l'esecuzione

dei lavori e' avvenuta  a  regola  d'arte,  nel  rispetto  di  quanto

previsto dal comma 4. Ove prevista dalla normativa  tecnica  vigente,

l'officina rilascia, altresi', la  certificazione  di  origine  degli

elementi installati annotando,  in  ordine  progressivo  su  apposito

registro con pagine numerate e preventivamente vidimato  dall'Ufficio

motorizzazione civile, il numero di targa del veicolo, il  numero  di

telaio, l'intestatario, il tipo di modifica e la data in cui e' stata

effettuata la modifica stessa. 

                               Art. 3 

 

       Modalita' di aggiornamento della carta di circolazione 

 

  1. Entro trenta giorni dalla data di realizzazione delle modifiche,

l'intestatario del veicolo presenta apposita istanza di aggiornamento

della carta di circolazione, corredata della  documentazione  di  cui

all'allegato A,  all'Ufficio  motorizzazione  civile  competente  nel

territorio in cui ha sede l'officina che ha  apportato  le  modifiche

stesse. 

  2. L'Ufficio motorizzazione civile  provvede  all'emissione  di  un

tagliando adesivo, da  applicare  sulla  carta  di  circolazione  del

veicolo, che riporta i dati  variati  o  integrati  a  seguito  delle

modifiche apportate. 

  3. Se l'aggiornamento della carta di circolazione e' effettuato per

il tramite di uno studio di  consulenza  automobilistica,  l'istanza,

corredata della  relativa  documentazione  di  cui  al  comma  1,  e'

custodita dal medesimo studio di consulenza per i  successivi  cinque

anni  ed  esibita  in  caso  di  controlli  da  parte  degli   uffici

motorizzazione civile o degli altri enti preposti alla vigilanza. 

                               Art. 4 

 

        Vigilanza da parte degli uffici motorizzazione civile 

 

  1. Gli uffici motorizzazione civile effettuano la  vigilanza  sulle

officine e sugli studi di consulenza automobilistica  ai  fini  della

corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. 

  2. La vigilanza sulle officine e' effettuata mediante  controlli  a

campione sui veicoli che sono stati  oggetto  delle  modifiche  delle

caratteristiche costruttive e funzionali di cui al presente  decreto,

al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni tecniche previste

dalla normativa vigente e delle istruzioni di  installazione  di  cui

all'art. 2, comma 4.  In  caso  di  accertata  violazione,  l'Ufficio

motorizzazione civile provvede a ritirare il codice identificativo di

cui all'art. 2, comma 3. 

  3. La  vigilanza  sugli  studi  di  consulenza  automobilistica  e'

effettuata mediante controlli a campione, al fine  di  accertare,  ai

sensi dell'art. 3, comma 3,  la  regolarita',  la  completezza  e  la

custodia della  documentazione.  In  caso  di  accertata  violazione,

l'Ufficio  motorizzazione  civile  provvede  alla  segnalazione  agli

organi territoriali competenti di cui all'art. 9 della legge 8 agosto

1991, n. 264. 

  4. Il metodo di campionamento dei controlli di cui ai commi 2  e  3

e' stabilito con provvedimento del direttore della Direzione generale

per la motorizzazione. 

                               Art. 5 

 

         Disposizioni transitorie e modifiche degli allegati 

 

  1. Le disposizioni del presente decreto  si  applicano  a  tutti  i

procedimenti  di  modifica  delle   caratteristiche   costruttive   e

funzionali  previste  all'allegato  A  per  i  quali,  alla  data  di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli intestatari  dei  veicoli

hanno prenotato la  visita  e  prova  presso  il  competente  Ufficio

motorizzazione civile. 

  2.  Gli  allegati  al  presente   decreto   sono   aggiornati   con

provvedimento  del  direttore  della  Direzione   generale   per   la

motorizzazione. 

 

    Roma, 8 gennaio 2021 

 

                                              Il Ministro: De Micheli 

 

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2021 

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e

dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del

territorio e del mare, reg. n. 471 

                             Allegato A 

 

                    Parte 1 (articolo 1, comma 2) 

 

          Modifiche ai veicoli per le quali l'aggiornamento 

   della carta di circolazione non e' subordinato a visita e prova 

 

    1. Sostituzione serbatoio GPL del sistema di alimentazione bifuel

o monofuel; 

    2. Installazione gancio di traino  sui  veicoli  delle  categorie

internazionali M1 ed N1; 

    3.  Installazione  doppi  comandi  per  veicoli  da  adibire   ad

esercitazioni di guida; 

    4. Installazione di adattamenti per la guida dei veicoli da parte

di conducenti disabili 

      4.1. Pomello al volante; 

      4.2. Centralina comandi servizi 

      4.3.   Inversione   dei   pedali    acceleratore-freno    nella

configurazione speculare a quella originaria; 

      4.4. Spostamento leve comandi  servizi  (luci,  tergicristalli,

etc.) 

      4.5. Specchio retrovisore grandangolare interno 

      4.6. Specchio retrovisore aggiuntivo esterno 

                             Allegato A 

 

                    Parte 2 (articolo 1, comma 2) 

 

   Documentazione per l'aggiornamento della carta di circolazione 

 

    1.1 Documentazione comune a tutte le tipologie di modifica 

      1.1.1 Domanda di  aggiornamento  della  carta  di  circolazione

redatta sul modello TT2119, allegando: 

      1.1.1.1 attestati dei versamenti prescritti  per  aggiornamento

della carta di circolazione senza visita e  prova  con  emissione  di

tagliando autoadesivo; 

      1.1.1.2 copia della carta di circolazione o del documento unico

del veicolo oggetto di modifica; 

      1.1.1.3  dichiarazione,  redatta  ai  sensi  del  decreto   del

Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, e successive

modificazioni, attestante  che  i  lavori  di  modifica  siano  stati

eseguiti  a  perfetta  regola  d'arte,  in  ottemperanza  alle  norme

tecniche alle norme tecniche vigenti in  materia,  alle  disposizioni

emanate  dalla  Direzione  generale  per  la   motorizzazione,   alle

prescrizioni del costruttore del veicolo oggetto di modifiche  ed  in

conformita' alle istruzioni del manuale di installazione fornito  dal

costruttore  dei   componenti   o   dei   dispositivi   eventualmente

installati. La dichiarazione e' redatta secondo il modello  riportato

in allegato B. 

      1.1.1.4 certificato di conformita' o di origine del  componente

o dispositivo, se prescritto  dalle  disposizioni  di  cui  al  punto

precedente; 

      1.1.1.5 nulla  osta  del  costruttore  del  veicolo,  nei  casi

prescritti dalle disposizioni di cui al punto 2.1.1.3 

    1.2 Schede di dettaglio 

      le schede di dettaglio di singola tipologia  di  modifica  sono

riportate all'allegato B 

                             Allegato B 

 

                        (articolo 2, comma 5) 

 

           Schede di dettaglio e fac-simile dichiarazione 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

                             Allegato C 

 

                        (articolo 2, comma 2) 

 

                            Disciplinare 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico