- Normativa
- Ambiente ed energia
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Modifiche ed integrazioni al decreto 24 maggio 2002, recante norme di
Ministero dell'Interno
Decreto 31 marzo 2014
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 31 marzo 2014
Modifiche ed integrazioni al decreto 24 maggio 2002, recante norme di
prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio
degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per
autotrazione. (14A02768)
(GU n.83 del 9-4-2014)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante
«Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'" che, in particolare, all'art. 17,
comma 10, dispone l'individuazione, nel rispetto degli standard di
sicurezza e della normativa tecnica in vigore a livello dell'Unione
europea nonche' nel rispetto dell'autonomia delle regioni e degli
enti locali, di criteri e modalita' per l'erogazione self-service
negli impianti di distribuzione del metano e del GPL e presso gli
impianti di compressione domestici di metano, nonche' per
l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi, metano e
GPL, negli impianti di rifornimento multiprodotto;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, concernente «Regolamento recante semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2002 e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 131 del 6 giugno 2002, recante «Norme di
prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio
degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per
autotrazione»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il
Ministro delle attivita' produttive, del 27 gennaio 2006, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 dell'8
febbraio 2006, recante «Requisiti degli apparecchi, sistemi di
protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente
esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle
attivita' soggette ai controlli antincendio»;
Ritenuto di dover modificare ed aggiornare le vigenti disposizioni
in materia di sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione
stradale di gas naturale per autotrazione;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n.
98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1
Modifiche ed integrazioni alla regola tecnica di prevenzione incendi
per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per
autotrazione.
1. Alla regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di
distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione allegata al
decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2002, e successive
modificazioni, sono apportate le modifiche e le integrazioni indicate
nell'allegato al presente decreto.
2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 31 marzo 2014
Il Ministro dell'interno: Alfano
Il Ministro dello sviluppo economico: Guidi
Allegato
Modifiche ed integrazioni all'allegato
al decreto del ministro dell'interno 24 maggio 2002
Alla regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno
24 maggio 2002, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche ed integrazioni:
1. Al paragrafo 2.3 - Cabina di riduzione con dispositivo di
misura - lettera a) - Con sicurezza di 1° grado - al termine del
primo capoverso dopo le parole «spessore minimo di 15 cm» sono
aggiunte «o in altro materiale incombustibile di equivalente
resistenza meccanica.».
2. Il paragrafo 2.4 - Locale compressori - e' sostituito dal
seguente:
«2.4. Locale compressori.
Nel locale compressori i recipienti adibiti a smorzare le
pulsazioni di pressione devono avere capacita' non superiore a 300
Nm³ di gas.
Il locale compressori, con sicurezza sia di 1° che di 2°
grado, puo' avere uno o due dei quattro lati completamente aperti a
condizione che tali aperture non siano rivolte verso zone ove e'
prevista o consentita la presenza di persone estranee all'impianto.
a) Con sicurezza di 1° grado.
Il locale deve avere le stesse caratteristiche indicate al
precedente punto 2.3, lettera a), per la cabina di riduzione e di
misura.
b) Con sicurezza di 2° grado.
Il locale deve avere le stesse caratteristiche indicate al
precedente punto 2.3, lettera b), per la cabina di riduzione e di
misura».
3. Il paragrafo 2.7 - Impianto a gas - il punto 2.7.5 -
Apparecchi di distribuzione automatici - e' sostituito dal seguente:
«2.7.5. Apparecchi di distribuzione automatici.
I distributori per l'erogazione di gas naturale devono essere
provvisti di marcatura CE e relativa dichiarazione di conformita' ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.
126. Tale marcatura CE deve attestare il distributore come costruito
in maniera idonea in conformita' all'analisi di rischio effettuata
dal fabbricante ai sensi di tutte le direttive comunitarie
applicabili. Si considerano costruiti come sopra specificato i
distributori per l'erogazione di gas naturale con marcatura CE di
categoria 2 essendo la zona interna al distributore classificata
usualmente, ai fini della sicurezza, come zona 1. L'utilizzo di una
diversa categoria deve essere oggetto di un appropriato riferimento
specifico nel documento di valutazione del rischio ai fini del
controllo del Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per
territorio;
E' consentita l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi
e gassosi mediante apparecchi di distribuzione multi prodotto
conformi alle disposizioni vigenti applicabili; e' tuttavia vietato
rifornire il medesimo veicolo con piu' carburanti contemporaneamente.
Gli apparecchi di distribuzione devono essere dotati di giunto
antistrappo sulla manichetta di carico del veicolo.
Il collegamento dell'apparecchio di distribuzione alla linea di
adduzione del gas deve essere effettuato tramite una valvola di
eccesso di flusso.
Prima della pistola di erogazione gas al veicolo deve essere
inserita una valvola di non ritorno. L'impianto di scarico in
atmosfera deve essere in grado di resistere alle sollecitazioni
meccaniche prodotte dal gas effluente alla pressione di esercizio.
Il condotto di scarico in atmosfera deve essere convogliato in
area sicura e comunque l'estremita' superiore di detto condotto deve
essere situata ad una distanza dal piano di calpestio non minore di
2,50 m e protetta da dispositivo taglia fiamma inossidabile.
I distributori devono essere collegati elettricamente a terra
secondo quanto prescritto al punto 2.9. Ogni apparecchio di
distribuzione deve fare capo ad un dispositivo di intercettazione
posto alla radice dell'apparecchio stesso.
Al fine di impedire l'erogazione a pressione superiore a 220
bar, su ciascun punto di erogazione degli apparecchi di distribuzione
deve essere inserito:
un sistema di controllo automatico della pressione che
interagisca con la testata contometrica;
oppure
un sistema di equivalente efficacia e non manomissibilita'.
Gli apparecchi di distribuzione automatici asserviti ad un
dispositivo self-service devono essere dotati di pistola di
erogazione conforme a quanto specificato dal regolamento ECE-ONU R110
e dalla norma ISO 14469-1 e adatta all'alloggiamento del connettore
di carica di qualsiasi veicolo alimentato a gas naturale, che sia
conforme alle norme ISO 15501-1:2000 e ISO 15501-2:2000. La pistola
deve garantire l'erogazione solo ad accoppiamento avvenuto ed il suo
impiego deve risultare agevole.
In prossimita' dell'apparecchio di distribuzione asservito ad
un dispositivo self-service deve essere installato un dispositivo che
comanda l'erogazione del gas mediante l'azione manuale sul
dispositivo stesso. Il rilascio del dispositivo determina l'immediato
blocco dell'erogazione.
Negli impianti self-service presidiati, in prossimita'
dell'apparecchio di distribuzione, deve essere posizionato un sistema
di comunicazione che permetta all'utente di ricevere assistenza da
parte del personale addetto e deve essere installato almeno un punto
di controllo a distanza dell'apparecchio di distribuzione dal quale
il personale addetto possa comandare l'interruzione dell'erogazione.
Negli impianti self-service non presidiati, in prossimita'
dell'apparecchio di distribuzione, deve essere previsto un sistema di
comunicazione remoto, attivabile mediante un apposito pulsante, con
un centralino dedicato attivo h24, che consenta all'utente di
ricevere assistenza all'operazione di rifornimento nonche' permetta
di segnalare un incidente o una situazione di emergenza ricevendo
istruzioni sulle operazioni da compiere e sul comportamento da
tenere. Il personale in servizio presso il suddetto centralino deve
avere conseguito l'attestato di idoneita' tecnica di cui all'art. 3
della legge 28 novembre1996, n. 609, a seguito della frequenza del
corso di tipo C di cui all'allegato IX del decreto 10 marzo 1998.
Sull'apparecchio di distribuzione automatico asservito ad un
dispositivo self-service devono essere previsti dispositivi di
segnalazione all'utente e, nel caso di impianti self-service
presidiati, al personale addetto, per il corretto riposizionamento
della pistola di erogazione nell'apposito alloggiamento.».
4. Al paragrafo 4.5 - Segnaletica di sicurezza - al termine del
penultimo capoverso dopo le parole: «- il divieto di riempire
recipienti mobili (bombole);» sono aggiunte le seguenti: « - il
divieto di rifornire contemporaneamente il medesimo veicolo con piu'
carburanti.».
5. Il paragrafo 4.7 - Funzionamento in modalita' self-service -
e' sostituito dal seguente:
«4.7. Funzionamento in modalita' self-service.
E' consentito il rifornimento in modalita' self-service, nel
rispetto delle prescrizioni contenute nella presente regola tecnica,
sia nell'ambito degli impianti di distribuzione stradale di gas
naturale per autotrazione monocarburante sia negli impianti misti.
E' consentito il funzionamento in modalita' self-service se
presso l'impianto di tipo presidiato, e' presente un addetto in grado
di intervenire con cognizione di causa e tempestivamente in caso di
emergenza. A tal fine l'addetto deve seguire un corso antincendio per
attivita' a rischio di incendio elevato ai sensi del decreto
ministeriale 10 marzo 1998 e acquisire la perfetta conoscenza del
piano di emergenza e delle relative modalita' di intervento per
mettere in sicurezza l'impianto.
L'addetto deve verificare che il veicolo sia in possesso dei
requisiti per l'accesso al servizio self-service, compresi gli
aspetti relativi alla validita' delle bombole installate.
E' inoltre consentito il rifornimento self-service presso
impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione non
presidiati a condizione che:
gli impianti siano dotati di un sistema di videosorveglianza,
con registrazione delle immagini in conformita' alla normativa
vigente, che consenta la visione dell'apparecchio di distribuzione e
della zona di rifornimento dei veicoli;
gli utenti siano stati preventivamente autorizzati da parte
di soggetti abilitati mediante l'attivazione di apposita scheda a
riconoscimento elettronico rilasciata dai gestori o da altri soggetti
che ne hanno titolo, previa verifica del possesso dei seguenti
requisiti:
a) veicolo dotato di connettore di tipo unificato
IS014469.1 ubicato all'esterno del vano motore in posizione
facilmente accessibile;
b) validita' delle bombole installate sul veicolo;
c) adeguata istruzione del proprietario del veicolo sulle
modalita' di effettuazione del rifornimento self-service e dei rischi
connessi, nonche' delle avvertenze, limitazioni, divieti e
comportamento da tenere in caso di emergenza; la suddetta istruzione
deve prevedere una dimostrazione pratica sul corretto utilizzo del
distributore self-service e sulle modalita' di rifornimento del
veicolo e deve essere accompagnata da apposito opuscolo.
La scheda a riconoscimento elettronico riporta il nominativo
dell'utente a cui viene rilasciata e la targa del veicolo ed ha
validita' legata alla validita' delle bombole installate sul veicolo.
L'utente sottoscrive apposito documento con la contestuale
attivazione della suddetta scheda elettronica che lo abilita al
rifornimento con modalita' self-service, impegnandosi ad utilizzarla
solo personalmente e per il rifornimento del veicolo specificato,
assumendosi cosi' ogni responsabilita' in merito al corretto uso di
tale sistema di rifornimento, pena il ritiro della stessa.
L'apparecchiatura preposta al riconoscimento della scheda elettronica
ed a fornire il consenso all'erogazione del gas, deve essere conforme
alla normativa vigente ed idonea al luogo di installazione.».
6. Al paragrafo 4.7 - Funzionamento in modalita' self-service -
il punto 4.7.1 - Istruzioni per gli utenti del distributore
self-service - e' sostituito dal seguente:
«4.7.1 Istruzioni per gli utenti del distributore asservito ad
un dispositivo self-service.
In prossimita' degli apparecchi di distribuzione, in posizione
facilmente visibile, idonea cartellonistica deve indicare le seguenti
istruzioni che l'utente e' tenuto a rispettare:
per ogni informazione relativa all'operazione di erogazione,
contattare il personale addetto attraverso il previsto sistema di
segnalazione (negli impianti presidiati);
e' vietato utilizzare impropriamente la scheda (negli
impianti non presidiati);
per ricevere assistenza all'operazione di erogazione o in
caso di necessita' premere il pulsante e attendere la risposta
dell'operatore oppure, lontano dalla zona di erogazione, chiamare il
seguente numero di telefono del centralino attivo h24 (negli impianti
non presidiati);
in caso di emergenza chiamare i seguenti numeri di telefono,
lontano dalla zona di erogazione: Vigili del Fuoco 115, Soccorso
Sanitario 118, Carabinieri 112, Polizia 113, Guardia di Finanza 117
(negli impianti non presidiati);
prima del rifornimento, spegnere il motore e azionare il
freno di stazionamento;
rimuovere il cappuccio antipolvere dal connettore di
rifornimento del veicolo;
collegare correttamente la pistola di erogazione al
connettore di rifornimento del veicolo;
azionare il dispositivo che comanda l'erogazione del gas ed
accertarsi che il rifornimento avvenga regolarmente;
in caso di necessita' premere il pulsante di emergenza ed
allontanarsi;
al completamento dell'operazione di rifornimento, scollegare
con cautela la pistola di erogazione dal connettore di rifornimento
del veicolo;
riporre la pistola di erogazione nella posizione corretta
nell'apposito alloggiamento sull'erogatore;
riposizionare il cappuccio antipolvere sul connettore di
rifornimento del veicolo.».