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  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 agosto 2007, n.

Decretp legislativo
n. 120 del 26/6/2008

 

 

DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2008 , n. 120

 

 

Modifiche  ed  integrazioni  al decreto legislativo 3 agosto 2007, n.

 

152, di attuazione della direttiva 2004/107/CE relativa all'arsenico,

 

il  cadmio,  il  mercurio,  il  nichel  e gli idrocarburi policiclici

 

aromatici nell'aria ambiente.

 

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

  Visto  il  decreto  legislativo  3 agosto  2007,  n.  152,  recante

 

attuazione  della  direttiva  2004/107/CE, concernente l'arsenico, il

 

cadmio,   il  mercurio,  il  nichel  e  gli  idrocarburi  policiclici

 

aromatici nell'aria ambiente;

 

  Vista  la  legge  25 gennaio  2006, n. 29, recante disposizioni per

 

l'adempimento  degli  obblighi derivanti all'Italia dall'appartenenza

 

alle  Comunita'  europee. Legge comunitaria 2006, ed, in particolare,

 

l'articolo 1,  comma 5,  che consente, entro diciotto mesi dalla data

 

della loro entrata in vigore, di apportare correzioni ed integrazioni

 

ai decreti legislativi ivi previsti;

 

  Considerata  la  necessita'  di  apportare  al  decreto legislativo

 

3 agosto  2007, n. 152, correzioni e integrazioni volte a precisarne,

 

in  aderenza  alla  citata  direttiva  2004/107/CE,  alcune modalita'

 

applicative;

 

  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,

 

adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;

 

  Acquisito   il   parere   della   Conferenza   unificata   di   cui

 

all'articolo 8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso

 

nella seduta del 20 marzo 2008;

 

  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

 

riunione del 30 maggio 2008;

 

  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro

 

dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare, di concerto

 

con  i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e

 

delle  finanze,  del lavoro, della salute e delle politiche sociali e

 

per i rapporti con le regioni;

 

 

             E m a n a il seguente decreto legislativo:

 

 

                               Art. 1.

 

 

Disposizioni   correttive   e  integrative  del  decreto  legislativo

 

                        3 agosto 2007, n. 152

 

 

  1.  All'articolo 2,  comma 1,  lettera h),  del decreto legislativo

 

3 agosto  2007,  n.  152,  la  parola:  «spaziale»  e' soppressa e le

 

parole: «e dei modelli» sono sostituite dalle seguenti: «o sulla base

 

dei modelli».

 

  2.  All'articolo 3  del  decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152,

 

sono apportate le seguenti modificazioni:

 

    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

 

    «2.  Le  regioni  e  le province autonome individuano, sulla base

 

delle  valutazioni effettuate ai sensi dell'articolo 4, le zone e gli

 

agglomerati  in cui i livelli degli inquinanti di cui al comma 1 sono

 

inferiori  al rispettivo valore obiettivo. In tali zone e agglomerati

 

le  regioni  e le province autonome assicurano che i livelli di detti

 

inquinanti  si  mantengano inferiori al rispettivo valore obiettivo e

 

si  adoperano  per  mantenere il migliore stato di qualita' dell'aria

 

compatibilmente con le esigenze dello sviluppo sostenibile.»;

 

    b) al comma 3, le parole: «in conformita' alle disposizioni» sono

 

sostituite  dalle  seguenti: «sulla base delle valutazioni effettuate

 

ai sensi».

 

  3. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, il

 

comma 3 e' sostituito dal seguente:

 

  «3.  Nelle  zone  e negli agglomerati diversi da quelli previsti al

 

comma 2  il  numero  delle  stazioni  di misurazione e la risoluzione

 

spaziale  delle  tecniche  di  modellizzazione  e  di stima obiettiva

 

devono  risultare  sufficienti  a  rilevare  la  concentrazione degli

 

inquinanti   di   cui  all'articolo 1,  comma 1,  conformemente  alle

 

previsioni  dell'allegato  III,  paragrafo II,  e  dell'allegato  IV,

 

paragrafo I.».

 

  4.  All'articolo 8  del  decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152,

 

sono apportate le seguenti modificazioni:

 

    a) al  comma 2,  le parole: «all'anno 2007» sono sostituite dalle

 

seguenti: «all'anno 2008»;

 

    b) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:

 

    «8-bis.  I  dati  relativi  ai  livelli di concentrazione ed alle

 

deposizioni  di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, sono trasmessi dalle

 

regioni  e dalle province autonome al Ministero dell'ambiente e della

 

tutela  del territorio e del mare e all'APAT, secondo quanto previsto

 

ai  commi 2,  3, 5 e 7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del

 

territorio  e  del  mare provvede alla trasmissione di tali dati alla

 

Commissione europea secondo quanto previsto al comma 8».

 

  5.  All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 3 agosto 2007,

 

n. 152, le parole: «,anche in via delegata,» sono soppresse.

 

  6.  L'allegato  I  al decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, e'

 

sostituito dal seguente allegato:

 

                                                          «Allegato I

 

                                       (previsto all'art. 3, comma 1)

 

 

 

Valori   obiettivo   per   l'arsenico,  il  cadmio  il  nichel  e  il

 

                           benzo(a)pirene

 

 

 

=====================================================================

 

           Inquinante           |        Valore obiettivo [1]

 

=====================================================================

 

             Arsenico           |              6,0 ng/m3

 

              Cadmio            |              5,0 ng/m3

 

              Nichel            |              20,0 ng/m3

 

          Benzo(a)pirene        |              1,0 ng/m3

 

 

    [1]  Il  valore obiettivo e' riferito al tenore totale di ciascun

 

inquinante  presente  nella  frazione PM10 del materiale particolato,

 

calcolato  come  media  su  un  anno  civile»    7.  All'allegato II,

 

paragrafo II, punto 2, del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152,

 

le  parole:  «e  tecniche  di modellizzazione, utilizzando a tal fine

 

anche  le  informazioni  ricavate dagli inventari delle emissioni» e'

 

sostituito   dal  seguente:  «con  le  informazioni  derivanti  dagli

 

inventari delle emissioni e delle tecniche di modellizzazione».

 

  8. All'allegato III, paragrafo II, del decreto legislativo 3 agosto

 

2007, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

    a) al  punto  1,  lettera a),  le  parole:  «presso le aree» sono

 

sostituite dalle seguenti: «nelle aree»;

 

    b) al  punto  1,  lettera b),  dopo la parola: «popolazione» sono

 

inserite le seguenti: «in generale»;

 

    c) al  punto  3,  le  parole:  «L'area di rappresentativita» sono

 

sostituite   dalle   seguenti:   «In   via   ordinaria,   l'area   di

 

rappresentativita»;

 

    d) al  punto  5,  secondo  periodo, le parole: «installata, negli

 

stessi  siti,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «installata,  con

 

riferimento   agli   stessi  siti,»  e  la  parola:  «sottovento»  e'

 

sostituita dalla seguente: «sopravento».

 

  9.   All'allegato   III,   paragrafo III,   punto  2,  del  decreto

 

legislativo 3 agosto 2007, n. 152, le parole: «sull'ambiente esterno»

 

sono  soppresse  e dopo le parole: «pianificazione territoriale» sono

 

aggiunte le seguenti: «ed agli altri vincoli imposti dalla legge».

 

  10.  All'allegato  III,  paragrafo IV, secondo periodo, del decreto

 

legislativo  3 agosto  2007, n. 152, dopo la parola: «documentazione»

 

sono  aggiunte  le  seguenti:  «in modo da garantire che i criteri di

 

selezione restino validi nel tempo».

 

  11.  All'allegato IV, paragrafo I, punto 3, del decreto legislativo

 

3 agosto  2007,  n.  152, dopo le parole: «percentuali di incertezza»

 

sono inserite le seguenti: «riportate in tabella».

 

  12.  All'allegato  V del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152,

 

sono apportate le seguenti modificazioni:

 

    a) il  titolo  e' sostituito dal seguente: «Metodi di riferimento

 

per la valutazione dei livelli degli inquinanti»;

 

    b) al  punto  2.1.  il  periodo  da: «,o il metodo previsto dalla

 

norma ISO 12884:2000» fino a: «liquid cromatography» e' soppresso;

 

    c) ai  punti  4  e  5,  le parole: «dei tassi di» sono sostituite

 

dalla seguente: «della»;

 

    d) al  punto 7, le parole: «le procedure», ovunque presenti, sono

 

sostituite dalle seguenti: «le procedure di prova».

 

  13.  All'appendice I del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152,

 

al  punto  3.1,  la  parola:  «Alconox» e' sostituita dalla seguente:

 

«Detergente»   e   al   punto   4.2,  ultimo  capoverso,  la  parola:

 

«concentrazione» e' sostituita dalla seguente: «quantita».

 

  14. All'appendice II del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152,

 

sono apportate le seguenti modificazioni:

 

    a) il  titolo  e' sostituito dal seguente: «Metodo di riferimento

 

per il campionamento e l'analisi della deposizione del mercurio»;

 

    b) al  punto  4,  la  parola:  «Swagelook»  e'  sostituita  dalle

 

seguenti: «per tubi in teflon»;

 

    c) al  punto  5.12,  le  parole:  «(Merk cod. 1.06839.1000)» e le

 

parole:  «tipo  swagelook»  sono soppresse; le parole: «lo swagelook»

 

sono   sostituite   dalle   seguenti:  «il  raccordo»  e  la  parola:

 

«swagelook» e' sostituita dalla seguente: «raccordo».

 

 

       

 

     

 

                               Art. 2.

 

 

                      Disposizioni finanziarie

 

 

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

 

maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.

 

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

 

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

 

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

 

osservare.

 

    Dato a Roma, addi' 26 giugno 2008

 

 

 

       

 

     

 

 

 

 

 

 

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