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  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Modifiche ed integrazioni all'allegato A del decreto del Presidente

Decreto
11 settembre 2008

 

 

 

MINISTERO DELL'INTERNO

 

DECRETO 23 settembre 2008

 

Modifiche  ed  integrazioni all'allegato A del decreto del Presidente

della  Repubblica  24 ottobre 2003, n. 340, recante la disciplina per

la  sicurezza  degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per

autotrazione.

 

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

                           di concerto con

                             IL MINISTRO

                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

  Visto   il  decreto  legislativo  8 marzo  2006,  n.  139,  recante

«Riassetto  delle  disposizioni  relative alle funzioni ed ai compiti

del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della

legge 29 luglio 2003, n. 229», ed in particolare l'art. 36;

  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003,

n.  340,  concernente  il  «Regolamento  recante  disciplina  per  la

sicurezza  degli  impianti  di  distribuzione  stradale di G.P.L. per

autotrazione»;

  Visto   il   decreto   del  Ministro  dell'interno  3 aprile  2007,

pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97

del 27 aprile 2007, recante «Modifiche ed integrazioni all'allegato A

al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. "340»;

  Visto   il  decreto  del  Ministro  dell'interno  27 gennaio  2006,

pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32

dell'8 febbraio  2006,  concernente  i  requisiti  degli  apparecchi,

sistemi   di   protezione   e  dispositivi  utilizzati  in  atmosfera

potenzialmente  esplosiva,  ai  sensi  della  direttiva  n.  94/9/CE,

presenti nelle attivita' soggette ai controlli antincendio;

  Ritenuto  di dover modificare ed aggiornare le vigenti disposizioni

in  materia  di sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione

stradale di gas combustibili per autotrazione al fine di disciplinare

le  modalita'  di  erogazione  multiprodotto  di carburanti liquidi e

gassosi;

  Acquisito  il  parere  favorevole  del  Comitato  centrale  tecnico

scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto

del  Presidente  della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 e successive

modificazioni;

  Espletata  la procedura di informazione ai sensi della direttiva n.

98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

                              

 

Decreta:

 

                              

Art. 1.

Modifiche  all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica

                             n. 340/2003

 

  1. Al fine di disciplinare le modalita' di erogazione multiprodotto

di  carburanti  liquidi  e  gassosi,  e  fermo restando il divieto di

erogazione  contemporanea  da  un  unico apparecchio di distribuzione

multiprodotto  di  carburanti  liquidi  con  G.P.L.  o  gas naturale,

nonche'  di  G.P.L.  con gas naturale, all'allegato A del decreto del

Presidente  della  Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, sono apportate

le  modifiche e le integrazioni indicate nell'allegato 1 che fa parte

integrante del presente decreto.

  Il   presente  decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo  giorno

successivo  alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

    Roma, 23 settembre 2008

 

                                             Il Ministro dell'interno

                                                      Maroni

 

 

       Il Ministro

dello sviluppo economico

         Scajola

 

       

     

                                                           Allegato 1

 

MODIFICHE  ED  INTEGRAZIONI ALL'ALLEGATO A DEL DECRETO DEL PRESIDENTE

              DELLA REPUBBLICA 24 OTTOBRE 2003, N. 340.

 

    All'allegato   A  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica

24 ottobre 2003, n. 340, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Al  punto 13.1.3 - Impianti misti - punto 1, lettera c) dopo

la  parola  «gasolio)»",  sono  aggiunte le seguenti parole: «, fatto

salvo  quanto  previsto  al  punto  15.3  in merito alle modalita' di

erogazione multiprodotto di carburanti liquidi e gassosi».

      2.  Al punto 13.1.3 - Impianti misti - punto 1, alla lettera d)

sono  aggiunte  infine  le  seguenti  parole:  «,  fatto salvo quanto

previsto  al  punto  15.3  in  merito  alle  modalita'  di erogazione

multiprodotto di carburanti liquidi e gassosi"».

      3.  Al  punto  15.3  -  Operazioni di erogazione e' aggiunto il

seguente punto:

      «3.  L'erogazione  di  carburanti  liquidi  e  gassosi mediante

apparecchi  di distribuzione multiprodotto e' consentita a condizione

che   l'erogazione   contemporanea   dei   carburanti,  dal  medesimo

apparecchio multiprodotto, avvenga esclusivamente secondo le seguenti

modalita':

        a) benzina o gasolio con benzina o gasolio;

        b) gas  di  petrolio  liquefatto (G.P.L.) con gas di petrolio

liquefatto (G.P.L.);

        c) gas naturale con gas naturale.

    A  tal  fine  deve  essere  automaticamente impedita l'erogazione

contemporanea  di  carburanti  liquidi  con  G.P.L.  o  gas naturale,

nonche'  di  G.P.L.  con  gas  naturale,  mediante l'installazione di

apposite valvole di intercettazione posizionate lungo le tubazioni di

adduzione dei diversi carburanti all'apparecchio multiprodotto»."

 

       

     

 

 

 

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