- Normativa
- Ambiente ed energia, Velocipedi
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Monopattini elettrici
Legge n. 8
28 febbraio 2020
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162
Testo del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (in Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 305 del 31 dicembre 2019), coordinato
con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8 (in questo stesso
Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in
materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica.».
(20A01353)
(GU n.51 del 29-2-2020 - Suppl. Ordinario n. 10)
Vigente al: 29-2-2020
Capo II
Disposizioni urgenti in materia finanziaria, di organizzazione di pubbliche amministrazioni e magistrature
((Art. 33-bis
Monopattini elettrici
1. Il termine di conclusione della sperimentazione di cui
all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
indicato dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, e' prorogato di dodici
mesi. La circolazione mediante segway, hoverboard e monowheel, ovvero
analoghi dispositivi di mobilita' personale, e' consentita, solo se
sono a propulsione prevalentemente elettrica, nell'ambito della
sperimentazione disciplinata dal citato decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 e nel rispetto delle
caratteristiche tecniche e costruttive e delle condizioni di
circolazione da esso definite.
2. Il comma 75 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.
160, e' sostituito dai seguenti:
«75. Nelle more della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma
102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e fino alla data di
entrata in vigore delle nuove norme relative alla stessa
sperimentazione, sono considerati velocipedi, ai sensi dell'articolo
50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, anche al di fuori degli ambiti territoriali della
sperimentazione, i monopattini a propulsione prevalentemente
elettrica non dotati di posti a sedere, aventi motore elettrico di
potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW, rispondenti agli
altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, e
caratterizzati dai componenti elencati nell'allegato 1 al medesimo
decreto.
75-bis. Chiunque circola con un monopattino a motore avente
caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate dal comma 75 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi
delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il
monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza
nominale continua superiore a 2 kW.
75-ter. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di
cui al comma 75 possono essere condotti solo da utilizzatori che
abbiano compiuto il quattordicesimo anno di eta' e possono circolare
esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocita' di 50
km/h, ove e' consentita la circolazione dei velocipedi, nonche' sulle
strade extraurbane, se e' presente una pista ciclabile,
esclusivamente all'interno della medesima. I monopattini non possono
superare la velocita' di 25 km/h quando circolano sulla carreggiata e
di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Da mezz'ora dopo il
tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurita' e di giorno,
qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i
monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sprovvisti o
mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di
catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione
visiva, non possono essere utilizzati e possono essere solo condotti
o trasportati a mano. Chiunque circola con un monopattino a
propulsione prevalentemente elettrica in violazione delle
disposizioni del presente comma e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.
75-quater. I conducenti dei monopattini a propulsione
prevalentemente elettrica di cui al comma 75 devono procedere su
un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione
lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due,
devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il
manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario
segnalare la manovra di svolta. I conducenti di eta' inferiore a
diciotto anni hanno, altresi', l'obbligo di indossare un idoneo casco
protettivo. E' fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti o
animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare
da un altro veicolo. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il
periodo dell'oscurita' e di giorno, qualora le condizioni
atmosferiche richiedano l'illuminazione, i conducenti dei monopattini
a propulsione prevalentemente elettrica hanno l'obbligo di indossare
il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilita', di
cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del codice di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Chiunque viola le disposizioni
del presente comma e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 50 a euro 200.
75-quinquies. Chiunque circola con un dispositivo di mobilita'
personale avente caratteristiche tecniche e costruttive diverse da
quelle definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162
del 12 luglio 2019, ovvero fuori dell'ambito territoriale della
sperimentazione di cui al medesimo decreto e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.
Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
confisca del dispositivo, ai sensi delle disposizioni del titolo VI,
capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, quando il dispositivo ha un motore termico o un
motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW.
75-sexies. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi
da 75-bis a 75-quinquies, si applicano le disposizioni del titolo VI
del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si
considerano in circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilita'
personale che sono condotti nelle aree e negli spazi individuati dal
medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
75-septies. I servizi di noleggio dei monopattini a propulsione
prevalentemente elettrica di cui al comma 75, anche in modalita'
free-floating, possono essere attivati solo con apposita delibera
della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al
numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi
messi in circolazione:
a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del
servizio stesso;
b) le modalita' di sosta consentite per i dispositivi interessati;
c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree
della citta'».
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 59 del codice di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Chiunque circola con un veicolo atipico per il quale non
sono state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali
indicate dal comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Alla violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del
veicolo, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II. Si
procede in ogni caso alla sua distruzione».))