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Monopattini: nuove proposte di legge
Senato della Repubblica - Camera dei deputati
Atto Senato 358 - Atto Camera 865
L'atto S 358 è stato assegnato alla 8ª Commissione permanente del Senato (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) in sede redigente il 14 febbraio 2023. L'esame non è ancora iniziato. L'atto mira ad introdurre nuove disposizioni tra cui l'obbligo della copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi per la circolazione stradale con previsione di sanzioni amministrative e l'obbligo di indossare il casco durante la circolazione anche per i maggiorenni.
L'atto C 865 è stato assegnato alla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati (Trasporti, poste e telecomunicazioni) in sede referente, il 15 marzo 2023. L'esame non è ancora iniziato. L'atto ha la finalità di aumentare il livello di sicurezza nella circolazione dei monopattini sia per gli utilizzatori che gli altri utenti della strada. Infatti, secondo un rapporto dell'Automobile club d'Italia e dell'Istituto nazionale di statistica del 22 luglio 2021, a partire da maggio 2020 i monopattini elettrici sono stati coinvolti in più di 2 incidenti al giorno (564 totali) con lesioni a persone e c'è stato inoltre un decesso, la prima vittima in Italia. I feriti tra conducenti e passeggeri su monopattino ammontano a 518, i conducenti illesi a 58 mentre sono stati 33 i feriti tra i pedoni investiti da questi mezzi e 44 i feriti su altri veicoli (soprattutto biciclette e motocicli).
Di seguito i testi degli atti parlamentari in questione.
Senato della Repubblica
DISEGNO DI LEGGE n. 358
d'iniziativa del Consiglio regionale della Lombardia
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 2022
Modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, in materia di monopattini
Onorevoli Senatori. – Il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, ha modificato la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022).
Alla luce dell'intervento normativo del legislatore statale, con il quale si consente ai soggetti infradiciottenni di condurre il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica, il presente disegno di legge è volto a introdurre una serie di migliorie, rispetto alle quali si mantengono l'obbligo di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e l'obbligatorietà del casco.
Si illustrano di seguito le modifiche introdotte dall'articolo 1 del disegno di legge:
a) gli utilizzatori di monopattini non contrassegnati dal marchio «?CE?» sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, alla sospensione dell'autorizzazione alla conduzione del mezzo e alla confisca di quest'ultimo;
b) è introdotto l'obbligo della copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi per la circolazione stradale con previsione di sanzioni amministrative;
c) è esteso a tutti i conducenti, anche maggiorenni, l'obbligo di indossare il casco durante la circolazione;
d) è introdotta l'autorizzazione a condurre il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica a seguito della frequenza di un apposito corso organizzato dalle polizie locali;
e) al vigente comma 75-undevicies è apportata una modifica di coordinamento con riferimento alle sanzioni indicate alla lettera a);
f) è abrogato il comma 75-vicies ter, riguardante l'indagine interministeriale circa la necessità di introdurre l'obbligo assicurativo per la responsabilità civile verso terzi, in conseguenza della modifica di cui alla lettera b).
Relazione tecnica
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo l della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera f) del comma 75 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «?, in mancanza della quale al conducente si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 75-undevicies e le sanzioni amministrative accessorie della sospensione dell'autorizzazione di cui al comma 75-novies.1 da quindici a trenta giorni e la confisca di cui al comma 75-vicies.?»;
b) dopo il comma 75-ter è inserito il seguente:
«?75-ter.1. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. Chiunque circola senza la copertura assicurativa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 433 a euro 1.732 e alle sanzioni amministrative accessorie della confisca di cui al comma 75-vicies e della sospensione dell'autorizzazione di cui al comma 75-novies.1 sino alla stipulazione o al rinnovo del contratto assicurativo.?»;
c) al comma 75-novies, le parole: «?di età inferiore a diciotto anni?» sono soppresse;
d) dopo il comma 75-novies sono inseriti i seguenti:
«?75-novies.1. Ai fini della circolazione il conducente minorenne, che non abbia conseguito le patenti di guida di cui all'articolo 115, comma 1, lettera a), numero 2, e lettera b) del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ha l'obbligo di frequentare un corso abilitativo della durata minima di quattro ore, organizzato almeno ogni sei mesi dal comando di polizia locale del comune in cui risiede, al termine del quale è rilasciata l'autorizzazione alla conduzione del monopattino a propulsione prevalentemente elettrica che deve essere portata con sé ed esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12 del codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
75-novies.2. Al fine di sviluppare all'interno delle scuole una coscienza critica in merito ai sistemi di mobilità sulla strada, di prevenire i rischi e i pericoli ricorrenti nella circolazione stradale, nonché di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale, il Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adotta appositi programmi per introdurre nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione stradale come modulo obbligatorio nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, con particolare riferimento alla prevenzione degli incidenti stradali, all'identificazione dei rischi, allo sviluppo di comportamenti virtuosi e alle relative sanzioni e responsabilità civili e penali.?»;
e) al comma 75-undevicies sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «?, fatte salve specifiche disposizioni sanzionatorie.?»;
f) il comma 79-vicies ter è abrogato.
CAMERA DEI DEPUTATI N. 865
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
Modifiche ai commi 75-octies e 75-novies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, in materia di monopattini
Presentata il 6 febbraio 2023
Onorevoli Deputati! — Il cosiddetto decreto «Milleproroghe 2020» (decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8), all'articolo 33-bis, oltre a prorogare di ventiquattro mesi il termine di conclusione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, indicato dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, e a consentire la circolazione mediante segway, hoverboard e monowheel, ovvero analoghi dispositivi di mobilità personale, solo se sono a propulsione prevalentemente elettrica, nell'ambito della sperimentazione disciplinata dal citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 e nel rispetto delle caratteristiche tecniche e costruttive e delle condizioni di circolazione da esso definite, ha anche disposto modifiche al comma 75 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), riguardante i monopattini elettrici.
Le modifiche introdotte con l'inserimento, anche, dei commi da 75-ter a 75-septies hanno certamente colmato alcune delle lacune determinate dalla precedente formulazione del citato comma 75. Tuttavia, ne permangono altre, attinenti al tema fondamentale della sicurezza.
È evidente, infatti, la pericolosità dei monopattini elettrici, che, combinando velocità e agilità di circolazione, sono frequentemente coinvolti in incidenti stradali, spesso con conseguenze estreme, soprattutto per il conducente o per eventuali pedoni. Secondo un rapporto dell'Automobile club d'Italia e dell'Istituto nazionale di statistica del 22 luglio 2021, a partire da maggio 2020 i monopattini elettrici sono stati coinvolti in più di 2 incidenti al giorno (564 totali) con lesioni a persone e c'è stato inoltre un decesso, la prima vittima in Italia. I feriti tra conducenti e passeggeri su monopattino ammontano a 518, i conducenti illesi a 58 mentre sono stati 33 i feriti tra i pedoni investiti da questi mezzi e 44 i feriti su altri veicoli (soprattutto biciclette e motocicli).
Si aggiunge che il legislatore, proprio al fine di tutelare la sicurezza della circolazione, ha altresì previsto la confisca del monopattino per chiunque circoli con il suddetto mezzo a motore con modifiche delle caratteristiche tecniche previste per il medesimo (si vedano, in tal senso, il comma 75-undevicies dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, ai sensi del quale: «Chiunque circola con un monopattino a motore avente requisiti diversi da quelli di cui al comma 75 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400», e il comma 75-vicies, secondo cui: «Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 75-quater consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kW»).
Finalità della presente proposta di legge è quella di rafforzare, mediante la modifica dei commi 75-octies e 75-novies dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, introdotti dall'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le misure per la circolazione in sicurezza non solo degli utilizzatori dei monopattini elettrici, ma anche degli altri utenti della strada. Infatti, per il potenziale rischio che comporta la guida di tale mezzo, soprattutto da parte dei più giovani, si ritiene necessario limitare la conduzione dei monopattini elettrici alle sole persone che abbiano compiuto diciotto anni di età, con conseguente divieto per tutti i minorenni di utilizzare i suddetti monopattini (il vigente comma 75-octies ne consente, invece, l'utilizzo ai minori che abbiano compiuto quattordici anni). Inoltre, con la modifica al comma 75-novies si propone di estendere a tutti i conducenti dei monopattini elettrici l'obbligo di indossare idoneo casco protettivo (attualmente l'obbligo sussiste per i soli conducenti di età inferiore a diciotto anni).
Con l'articolo 2 della presente proposta di legge si intende esplicitare che le modifiche introdotte dall'articolo 1 (utilizzo dei monopattini elettrici consentito solo ai maggiorenni, obbligo di casco protettivo esteso a tutti gli utilizzatori anche maggiori di anni diciotto) si applicano dalla data di entrata in vigore della legge.
La presente proposta di legge non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica, in quanto avente carattere ordinamentale.
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).
La proposta di legge statale in oggetto intende apportare alcune modifiche alla disciplina in materia di monopattini elettrici.
Come è noto, il legislatore statale era dapprima intervenuto sulla materia con il comma 75 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) e successivamente con l'articolo 33-bis del cosiddetto decreto «Milleproroghe 2020» (decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8), il quale, per quanto in questa sede interessa, ha modificato e arricchito la disciplina riguardante i monopattini elettrici disponendo la sostituzione dell'originario comma 75 con gli attuali commi da 75 a 75-septies, oltre a prorogare di ventiquattro mesi il termine di conclusione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, indicato dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, e a consentire la circolazione mediante segway, hoverboard e monowheel, ovvero analoghi dispositivi di mobilità personale, solo se sono a propulsione prevalentemente elettrica, nell'ambito della sperimentazione disciplinata dal citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 e nel rispetto delle caratteristiche tecniche e costruttive e delle condizioni di circolazione da esso definite.
La proposta di legge, come si desume chiaramente dalla relazione accompagnatoria, riconosce che con le modifiche introdotte dal citato articolo 33-bis sono state certamente colmate alcune delle lacune determinate dalla formulazione originaria del citato comma 75, disponendo anche misure di maggior tutela della sicurezza della circolazione, come ad esempio attraverso la disposizione di cui al comma 75-undevicies, con la quale si è prevista la confisca del monopattino per chiunque circoli con il suddetto mezzo a motore con modifiche delle caratteristiche tecniche previste per il medesimo, o come attraverso l'inserimento anche dei commi 75-ter e 75-quater, che hanno certamente colmato alcune delle lacune determinate dalla precedente formulazione del citato comma 75. Allo stesso tempo, però, non si sono ritenute sufficienti tali modifiche e integrazioni a fronte di notevoli preoccupazioni derivanti dalla pericolosità dei monopattini elettrici, che, combinando velocità e agilità di circolazione, sono frequentemente coinvolti in incidenti stradali, spesso con conseguenze estreme, soprattutto per il conducente o per eventuali pedoni: secondo un rapporto dell'Automobile club d'Italia e dell'Istituto nazionale di statistica del 22 luglio 2021, infatti, a partire da maggio 2020 i monopattini elettrici sono stati coinvolti in più di 2 incidenti al giorno (564 totali) con lesioni a persone e c'è stato inoltre un decesso, la prima vittima in Italia. I feriti tra conducenti e passeggeri su monopattino ammontano a 518, i conducenti illesi a 58 mentre sono stati 33 i feriti tra i pedoni investiti da questi mezzi e 44 i feriti su altri veicoli (soprattutto biciclette e motocicli).
La finalità della proposta di legge, dunque, concentrandosi sulla persona e non sul mezzo, è quella di rafforzare – mediante la modifica dei commi 75-octies e 75-novies dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 – nella circolazione la sicurezza non solo degli utilizzatori dei monopattini elettrici, ma anche degli altri utenti della strada, prevedendo, all'articolo 1:
il divieto per tutti i minorenni di utilizzare i suddetti monopattini (modifica al comma 75-octies), proprio per il potenziale rischio che comporta la guida di tale mezzo, soprattutto da parte dei più giovani; la conduzione dei monopattini elettrici viene consentita esclusivamente alle persone che abbiano compiuto diciotto anni di età (il vigente comma 75-octies ne consente, invece, l'utilizzo anche ai minori che abbiano compiuto quattordici anni);
l'estensione a tutti i conducenti dei monopattini elettrici, e quindi a prescindere dall'età, dell'obbligo di indossare idoneo casco protettivo (modifica del comma 75-novies), mentre attualmente l'obbligo sussiste per i soli conducenti di età inferiore a diciotto anni).
Con l'articolo 2 della proposta di legge si intende esplicitare che le modifiche introdotte dall'articolo 1 (utilizzo dei monopattini elettrici consentito solo ai maggiorenni, obbligo di casco protettivo esteso a tutti gli utilizzatori anche maggiori di anni diciotto) si applicano dalla data di entrata in vigore della medesima proposta di legge.
Dal punto di vista finanziario si attesta la neutralità finanziaria delle disposizioni previste dalla presente proposta di legge, alla cui attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE
Art. 1.
(Modifiche ai commi 75-octies e 75-novies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 75-octies, la parola: «quattordicesimo» è sostituita dalla seguente: «diciottesimo»;
b) al comma 75-novies, le parole: «di età inferiore a diciotto anni» sono soppresse.
Art. 2.
(Decorrenza dell'applicazione)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Documenti allegati
- Atto_Senato_358.pdf 37 KB
- Atto_Camera_865.pdf 212 KB