- Normativa
- Veicoli ed equipaggiamenti, Motoveicoli e ciclomotori, Omologazione
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Motoveicoli per uso speciale adibiti a servizi sanitari di emergenza
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Decreto 15 luglio 2022
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 15 luglio 2022
Normativa tecnica ed amministrativa relativa ai motoveicoli per uso
speciale adibiti a servizi sanitari di emergenza. (22A04204)
(GU n.173 del 26-7-2022)
IL DIRETTORE GENERALE
per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini
e alle imprese in materia di trasporti e navigazione
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre
1992, n. 495, avente ad oggetto «Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada» e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto l'art. 53, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n.
285/1992, che definisce le categorie dei «motoveicoli ad uso
speciale», nonche' l'art. 200, comma 2, lettera p) del decreto del
Presidente della Repubblica n. 495/1992, che prevede la possibilita'
di ricomprendere in tale uso anche altre attrezzature riconosciute
idonee per usi speciali dal Ministero dei trasporti - Direzione
generale della M.C.T.C.;
Visto il regolamento (UE) 168/2013, relativo all'omologazione e
alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e
dei quadricicli;
Visto l'art. 177, comma 1 del decreto legislativo n. 285/1992,
cosi' come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera e-quinquies) del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, che consente
l'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i
veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di
segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, ai conducenti dei
motoveicoli impiegati in interventi di emergenza sanitaria e,
comunque, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto;
Visto il gia' citato art. 177, comma 1 del decreto legislativo n.
285/1992, nella parte in cui dispone che il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, con proprio decreto,
definisce le tipologie di motoveicoli adibite ai servizi di emergenza
e le relative caratteristiche tecniche e individua i servizi urgenti
di istituto per i quali possono essere impiegati i dispositivi;
Visto il regolamento n. 65 della Commissione economica per l'Europa
delle Nazioni Unite (UNECE), recante «Prescrizioni uniformi relative
all'omologazione di dispositivi speciali di segnalazione luminosa per
veicoli a motore e loro rimorchi» e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del Ministero dei trasporti 17 ottobre 1980,
recante «Modifiche sperimentali delle caratteristiche acustiche dei
dispositivi supplementari di allarme da applicare ad autoveicoli e
motoveicoli adibiti a servizi antincendi e ad autoambulanze»;
Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 17
dicembre 1987, n. 553 avente ad oggetto «Normativa tecnica ed
amministrativa relativa alle autoambulanze»;
Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 5
novembre 1996, concernente «Normativa tecnica ed amministrativa
relativa agli autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico
ed infermieristico a bordo»;
Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 20
novembre 1997, n. 487, recante «Regolamento recante la normativa
tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per
emergenze speciali»;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1° settembre 2009, n. 137, avente ad oggetto «Regolamento recante
disposizioni in materia di immatricolazione ed uso delle
autoambulanze»;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
29 ottobre 2010, riguardante «Disposizioni concernenti le procedure
per il riconoscimento dei requisiti previsti dall'allegato C alla
norma UNI EN 1789, relativa ai veicoli medici e loro attrezzature -
autoambulanze»;
Vista la norma UNI EN 1789:2007-A2:2014 concernente «Veicoli medici
e loro attrezzatura - autoambulanze»;
Considerata l'esigenza di disciplinare l'ammissione alla
circolazione di particolari motoveicoli ad uso speciale progettati ed
equipaggiati per il trasporto di personale e di attrezzature al fine
di consentire il primo soccorso in zone con accessi difficilmente
raggiungibili con ambulanze;
Decreta:
Art. 1
Classificazione dei motoveicoli per uso speciale
adibiti a servizi sanitari di emergenza
Sono classificati motoveicoli per uso speciale ai sensi dell'art.
53, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 e dell'art. 200, comma 2, lettera p) del decreto del Presidente
della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495 i motoveicoli
caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente
sugli stessi e destinati in maniera esclusiva per «emergenza
sanitaria per l'intervento rapido di soccorso sanitario, per il
trattamento di base, per il monitoraggio dei pazienti e per il
trasporto delle attrezzature necessarie al primo soccorso con
personale sanitario e tecnico a bordo» e/o per «trasporto di plasma,
emoderivati o emocomponenti».
Art. 2
Caratteristiche costruttive
1. Possono essere utilizzati come motoveicoli adibiti ai servizi di
emergenza tutti i veicoli, omologati ai sensi del regolamento (UE)
168/2018, appartenenti alla categoria internazionale L5e, con
esclusione dei tricicli con carrozzeria e dei tricicli non
basculanti.
2. I motoveicoli adibiti a servizi sanitari di emergenza
rispondono, inoltre, alle caratteristiche previste nell'allegato
tecnico al presente decreto, di cui esso costituisce parte
integrante.
Art. 3
Immatricolazione ed uso dei motoveicoli
per interventi sanitari in servizi di emergenza
Per l'immatricolazione dei motoveicoli per interventi sanitari di
emergenza si applicano le procedure previste per le autoambulanze
riportate nel decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 1° settembre 2009, n. 137.
Art. 4
Revisione
I motoveicoli adibiti al servizio sanitario di emergenza sono
sottoposti a revisione annuale.
Roma, 15 luglio 2022
Il direttore generale: D'Anzi
Allegato tecnico
Art. 1.
Classificazione
1. La classificazione di motoveicoli ad uso speciale «adibiti al
servizio sanitario di emergenza», e' da attribuirsi a tutti i veicoli
della categoria internazionale L5e, come definiti all'art. 2, con
attrezzatura permanentemente installata e funzionale allo scopo al
quale sono destinati.
2. L'attrezzatura di cui sopra e' ricoverata in alloggiamenti e/o
vani destinati ad accogliere la stessa in maniera esclusiva.
Art. 2.
Caratteristiche tecniche
1. Caratteristiche generali:
(i) la tara dei motoveicoli, oltre quanto definito per la
generalita' dei veicoli, comprende anche tutta l'attrezzatura fissa
necessaria allo svolgimento delle specifiche funzioni.
2. Segni distintivi:
(i) i motoveicoli adibiti a servizi sanitari di emergenza sono
dotati di dispositivi supplementari acustici di allarme e di
segnalazione visiva a luce lampeggiante blu previsti dall'art. 177
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il dispositivo di
segnalazione supplementare a luce blu lampeggiante e' conforme al
regolamento UNECE 65 ed e' installato in maniera tale da garantire
una visibilita' a 360°. Le caratteristiche del dispositivo
supplementare acustico di allarme sono quelle previste nel decreto
del Ministero dei trasporti del 17 ottobre 1980;
(ii) il veicolo ha colore prevalentemente bianco;
(iii) il veicolo e' dotato di una scritta, in forma chiaramente
individuabile, riportante la denominazione dell'ente che abbia la
proprieta' o la disponibilita' del veicolo;
(iv) il veicolo e' dotato della scritta «Emergenza sanitaria»,
realizzata in materiale retroriflettente microprismatico con
caratteri stampatello maiuscolo di altezza di almeno 5cm, sui
bauletti laterali e sul posteriore (se esiste lo spazio per
l'applicazione). Sono ammesse altre indicazioni (es: fascia
aziendale) purche' non luminose, retroriflettenti o fosforescenti.
3. Accessori:
(i) nel caso di montaggio di un impianto elettrico
supplementare, asservito alle eventuali attrezzature e/o
apparecchiature presenti nel vano di carico, lo stesso e' realizzato
secondo le indicazioni della norma UNI EN 1789;
(ii) i materiali di rivestimento del vano di carico che ospita
i contenitori di trasporto sono lavabili e disinfettabili ed e'
opportuno prevedere aperture di drenaggio;
(iii) i motoveicoli sono dotati di adeguati volumi di stivaggio
per il materiale di soccorso. Il materiale sanitario e' riposto
esclusivamente nei vani di carico (borse laterali, bauletto
posteriore, vano sottosella) onde evitare interferenze con il
conducente e con le operazioni di salita/discesa degli operatori.