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  • Veicoli ed equipaggiamenti, Documenti di circolazione
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Navette turistiche

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 9 ottobre 2015, n. 193

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 9 ottobre 2015, n. 193

Regolamento recante norme relative all'individuazione dei criteri  di
assimilazione  ai  fini  della  guida   e   della   circolazione   ed
all'accertamento dei requisiti tecnici di  idoneita'  della  «navetta
turistica». (15G00206)

(GU n.283 del 4-12-2015)
 

 Vigente al: 19-12-2015  

 

 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive
modificazioni, recante «Nuovo codice della strada», ed in particolare
gli articoli 47, comma 1, lettera n), 59, 75, commi 2 e 3, 93, 100  e
116;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n.  495,  e  successive  modificazioni,   recante   «Regolamento   di
esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada»;
  Vista la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia
del 22  dicembre  1995  relativa  all'attuazione  della  fase  finale
dell'unione doganale;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della  navigazione  2
maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni,  con  cui  e'  stato
adottato  il  regolamento  recante   «Disposizioni   concernenti   le
procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei  rimorchi,  delle
macchine agricole, delle macchine  operatrici  e  dei  loro  sistemi,
componenti ed entita' tecniche»;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
del  28  aprile  2008,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008,  di  recepimento  della
direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  5
settembre 2007, e successive modificazioni, che istituisce un  quadro
per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,  nonche'
dei sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli;
  Viste le conclusioni della Commissione di studio, di cui al decreto
dirigenziale 8 luglio 2013 per la definizione  delle  caratteristiche
dei veicoli atipici;
  Acquisito il parere favorevole del Ministro dell'interno, ai  sensi
dell'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285;
  Vista la nota del 17 ottobre 2014, con cui  la  Direzione  generale
per la motorizzazione ha espletato  la  procedura  d'informazione  in
materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge  21
giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo  23  novembre
2000, n. 427;
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2015;
  Viste le note del 23 aprile 2015 e del  1°  ottobre  2015,  con  le
quali lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente  del
Consiglio dei ministri;
 
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1
 
 
                             Definizione
 
  1. La navetta turistica e' considerata un veicolo atipico, ai sensi
dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285.  Si
definisce «navetta turistica» il veicolo a motore  elettrico  isolato
finalizzato esclusivamente al trasporto su strada, in  aree  di  tipo
turistico, di passeggeri seduti non superiori  ad  otto,  escluso  il
conducente, per interessi turistico-ricreativi e attrezzati per  tale
utilizzo.
  2. La circolazione della navetta turistica deve  avvenire  solo  su
itinerari  predefiniti,   a   connotazione   turistica,   autorizzati
dall'ente o dagli enti proprietari della strada.
  3. La navetta turistica  deve  raggiungere,  per  costruzione,  una
velocita' massima non superiore a 25 km/h.
  4. La navetta turistica non e' idonea al traino.

                               Art. 2
 
 
                        Campo di applicazione
 
  1. Il presente decreto  individua  i  requisiti  richiesti  per  la
circolazione e la guida della navetta turistica.

                               Art. 3
 
 
              Assimilazione ai fini della circolazione
 
  1. Ai fini della circolazione su strada, la  navetta  turistica  e'
assimilata ai veicoli di categoria M1, di cui all'articolo 47,  comma
2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

                               Art. 4
 
 
                    Omologazione ed accertamento
            dei requisiti di idoneita' alla circolazione
 
  1. Ad ogni veicolo costruito in serie definito «navetta  turistica»
si applica l'omologazione del tipo, prevista dall'articolo  2,  comma
2, lettere a) e c), del decreto ministeriale del 2  maggio  2001,  n.
277, in conformita' alle prescrizioni tecniche elencate:
    a) nell'allegato A che costituisce parte integrante del  presente
regolamento;
    b)  nelle  direttive  comunitarie,  di  cui  all'allegato  B  che
costituisce parte integrante del presente regolamento;
    c)  ovvero  nei  regolamenti  UNECE  (United   Nations   Economic
Commission for Europe -  Commissione  economica  per  l'Europa  delle
Nazioni  Unite)  e  regolamenti  UE  ad  esse  equivalenti,  e  nelle
eventuali prescrizioni tecniche alternative;
    d) nell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo  30  aprile
1992, n. 285.
  2. Le prescrizioni tecniche di cui al comma 1 si applicano anche in
sede di accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione.

                               Art. 5
 
 
                        Verifiche periodiche
 
  1. La verifica periodica della navetta turistica  viene  effettuata
secondo i tempi e le modalita' previsti dall'articolo 80 del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

                               Art. 6
 
 
            Immatricolazione e documenti di circolazione
                      delle navette turistiche
 
  1.  La  circolazione  della  navetta   turistica   e'   subordinata
all'immatricolazione, con  le  modalita'  e  le  formalita'  previste
dall'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

                               Art. 7
 
 
           Patente per la guida delle «navette turistiche»
 
  1.  Ai  fini  della  circolazione  sulla  strada,   come   definita
dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.
285, per condurre le navette turistiche  di  cui  all'articolo  1  e'
necessario essere in possesso della patente di guida della  categoria
B e di titolo abilitativo in relazione all'uso.

                               Art. 8
 
Riconoscimento dei requisiti tecnici di idoneita'  alla  circolazione
  delle navette turistiche gia'  immesse  in  circolazione  in  altri
  Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti allo  Spazio
  Economico Europeo ed in Turchia
 
  1. La navetta turistica, gia'  immessa  in  circolazione  in  altri
Stati membri dell'Unione europea, negli  Stati  aderenti  all'accordo
sullo Spazio Economico Europeo ed in  Turchia,  per  l'immissione  in
circolazione su strada in Italia  e'  soggetta  alla  verifica  delle
condizioni di idoneita'  alla  circolazione  e  di  protezione  degli
utenti,  sulla  base  di  certificazioni  rilasciate  nei  Paesi   di
provenienza.
  2. La verifica di cui al  comma  1,  ove  si  evinca  da  un  esame
documentale che le condizioni di idoneita'  alla  circolazione  e  di
protezione  degli  utenti  sono  equivalenti  o  superiori  a  quelle
richieste dal presente regolamento, non comporta  la  ripetizione  di
controlli gia'  esperiti  nell'ambito  dell'originaria  procedura  di
approvazione.
  3. La verifica delle condizioni di riconoscimento, di cui al  comma
2, deve essere effettuata  presso  i  Centri  Prova  Autoveicoli  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
 
    Roma, 9 ottobre 2015
 
                                                  Il Ministro: Delrio
 
 
Visto, Il Guardasigilli: Orlando
 

Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 3370

                                                           Allegato A
 
                                       (articolo 4, comma 1, lett. a)
 
            CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI ATIPICI
                   DENOMINATI «NAVETTA TURISTICA»
 
1. Caratteristiche del veicolo
    1.1 Lunghezza: fino ad un massimo di  6,00  m.  (tutto  compreso,
escluse sporgenze laddove previsto da norme vigenti).
    1.2 Larghezza: massima 2,00 m. (tutto compreso, escluse sporgenze
laddove previsto da norme vigenti).
    1.3  Altezza  massima:  2,50  m.  (tutto  compreso,  escluse   le
sporgenze laddove previsto da norme vigenti).
    1.4 Altezza minima interna del vano passeggeri: 1,50 m.
    1.5 Massa massima ammessa a pieno carico: 2.500 kg.
    1.6 Massa minima in ordine di marcia: non  inferiore  a  450  kg.
(esclusa la massa delle batterie).
    1.7 Velocita' massima per costruzione: 25 km/h (si  applicano  le
procedure del regolamento ECE 68).
    1.8 Assi numero: 2, ruote numero: 4.
    1.9 Obbligo di parabrezza.
2. Caratteristiche dell'allestimento interno del veicolo
  2.1 Sedili
    Le dimensioni minime devono essere:
    2.1.1 Larghezza: 400 mm.
    2.1.2 Profondita': 350 mm.
    2.1.3 Altezza dello schienale: 350 mm.
    2.1.4 Distanza fra le due file di sedili: 650 mm. (la  misura  va
effettuata a 650 mm dal pavimento).
    2.1.5 Distanza fra sedili contrapposti: 1.300 mm  (la  misura  va
effettuata a 650 mm dal pavimento).
    Non e' ammesso il trasporto di persone in piedi.
  2.2 Porte/uscite
    I veicoli devono essere  dotati  o  di  porte  o  di  equivalenti
sistemi di protezione laterali degli occupanti.
    2.2.1 Le porte se presenti, devono essere dotate di un meccanismo
di chiusura.
    I comandi di apertura delle porte  devono  essere  opportunamente
protetti dalla possibilita' di  azionamento  accidentale  durante  la
marcia.
    2.2.2 Dimensioni minime delle uscite:
      Larghezza 400 mm;
      Finestrino, se presente:  la  superficie  del  finestrino  deve
poter contenere un rettangolo di 400 x 700 mm.
  2.3 Finiture interne e sicurezza
    2.3.1 La parte interna del veicolo non deve presentare  asperita'
pericolose e spigoli vivi; il raggio di curvatura minimo delle  parti
sporgenti non deve essere inferiore a 5 mm.
3. Motorizzazioni
    Il veicolo  deve  essere  equipaggiato  con  motore  di  trazione
elettrico.
    Potenza nominale continua massima: 15 KW.
    Rapporto massimo potenza/massa complessiva (a p.c.): 7,5 KW/t.
4. Prescrizioni
    Deve essere prevista una sede per estintore ed uno spazio per  il
posizionamento di una cassetta di pronto soccorso.

                             ALLEGATO B
 
                   (articolo 4, comma 1, lett. b)
 
ELENCO DELLE PRESCRIZIONI  PER  L'OMOLOGAZIONE  DEI  VEICOLI  ATIPICI
                         "NAVETTA TURISTICA"
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

   

 

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