- Normativa
- Veicoli ed equipaggiamenti, Documenti di circolazione
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Navette turistiche
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 9 ottobre 2015, n. 193
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 9 ottobre 2015, n. 193
Regolamento recante norme relative all'individuazione dei criteri di
assimilazione ai fini della guida e della circolazione ed
all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneita' della «navetta
turistica». (15G00206)
(GU n.283 del 4-12-2015)
Vigente al: 19-12-2015
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, recante «Nuovo codice della strada», ed in particolare
gli articoli 47, comma 1, lettera n), 59, 75, commi 2 e 3, 93, 100 e
116;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, e successive modificazioni, recante «Regolamento di
esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada»;
Vista la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia
del 22 dicembre 1995 relativa all'attuazione della fase finale
dell'unione doganale;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2
maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni, con cui e' stato
adottato il regolamento recante «Disposizioni concernenti le
procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle
macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi,
componenti ed entita' tecniche»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del 28 aprile 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008, di recepimento della
direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5
settembre 2007, e successive modificazioni, che istituisce un quadro
per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche'
dei sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli;
Viste le conclusioni della Commissione di studio, di cui al decreto
dirigenziale 8 luglio 2013 per la definizione delle caratteristiche
dei veicoli atipici;
Acquisito il parere favorevole del Ministro dell'interno, ai sensi
dell'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285;
Vista la nota del 17 ottobre 2014, con cui la Direzione generale
per la motorizzazione ha espletato la procedura d'informazione in
materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21
giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre
2000, n. 427;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2015;
Viste le note del 23 aprile 2015 e del 1° ottobre 2015, con le
quali lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del
Consiglio dei ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizione
1. La navetta turistica e' considerata un veicolo atipico, ai sensi
dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si
definisce «navetta turistica» il veicolo a motore elettrico isolato
finalizzato esclusivamente al trasporto su strada, in aree di tipo
turistico, di passeggeri seduti non superiori ad otto, escluso il
conducente, per interessi turistico-ricreativi e attrezzati per tale
utilizzo.
2. La circolazione della navetta turistica deve avvenire solo su
itinerari predefiniti, a connotazione turistica, autorizzati
dall'ente o dagli enti proprietari della strada.
3. La navetta turistica deve raggiungere, per costruzione, una
velocita' massima non superiore a 25 km/h.
4. La navetta turistica non e' idonea al traino.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Il presente decreto individua i requisiti richiesti per la
circolazione e la guida della navetta turistica.
Art. 3
Assimilazione ai fini della circolazione
1. Ai fini della circolazione su strada, la navetta turistica e'
assimilata ai veicoli di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma
2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 4
Omologazione ed accertamento
dei requisiti di idoneita' alla circolazione
1. Ad ogni veicolo costruito in serie definito «navetta turistica»
si applica l'omologazione del tipo, prevista dall'articolo 2, comma
2, lettere a) e c), del decreto ministeriale del 2 maggio 2001, n.
277, in conformita' alle prescrizioni tecniche elencate:
a) nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente
regolamento;
b) nelle direttive comunitarie, di cui all'allegato B che
costituisce parte integrante del presente regolamento;
c) ovvero nei regolamenti UNECE (United Nations Economic
Commission for Europe - Commissione economica per l'Europa delle
Nazioni Unite) e regolamenti UE ad esse equivalenti, e nelle
eventuali prescrizioni tecniche alternative;
d) nell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
2. Le prescrizioni tecniche di cui al comma 1 si applicano anche in
sede di accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione.
Art. 5
Verifiche periodiche
1. La verifica periodica della navetta turistica viene effettuata
secondo i tempi e le modalita' previsti dall'articolo 80 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 6
Immatricolazione e documenti di circolazione
delle navette turistiche
1. La circolazione della navetta turistica e' subordinata
all'immatricolazione, con le modalita' e le formalita' previste
dall'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 7
Patente per la guida delle «navette turistiche»
1. Ai fini della circolazione sulla strada, come definita
dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, per condurre le navette turistiche di cui all'articolo 1 e'
necessario essere in possesso della patente di guida della categoria
B e di titolo abilitativo in relazione all'uso.
Art. 8
Riconoscimento dei requisiti tecnici di idoneita' alla circolazione
delle navette turistiche gia' immesse in circolazione in altri
Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti allo Spazio
Economico Europeo ed in Turchia
1. La navetta turistica, gia' immessa in circolazione in altri
Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo
sullo Spazio Economico Europeo ed in Turchia, per l'immissione in
circolazione su strada in Italia e' soggetta alla verifica delle
condizioni di idoneita' alla circolazione e di protezione degli
utenti, sulla base di certificazioni rilasciate nei Paesi di
provenienza.
2. La verifica di cui al comma 1, ove si evinca da un esame
documentale che le condizioni di idoneita' alla circolazione e di
protezione degli utenti sono equivalenti o superiori a quelle
richieste dal presente regolamento, non comporta la ripetizione di
controlli gia' esperiti nell'ambito dell'originaria procedura di
approvazione.
3. La verifica delle condizioni di riconoscimento, di cui al comma
2, deve essere effettuata presso i Centri Prova Autoveicoli del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 9 ottobre 2015
Il Ministro: Delrio
Visto, Il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, registro n. 1, foglio n. 3370
Allegato A
(articolo 4, comma 1, lett. a)
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI ATIPICI
DENOMINATI «NAVETTA TURISTICA»
1. Caratteristiche del veicolo
1.1 Lunghezza: fino ad un massimo di 6,00 m. (tutto compreso,
escluse sporgenze laddove previsto da norme vigenti).
1.2 Larghezza: massima 2,00 m. (tutto compreso, escluse sporgenze
laddove previsto da norme vigenti).
1.3 Altezza massima: 2,50 m. (tutto compreso, escluse le
sporgenze laddove previsto da norme vigenti).
1.4 Altezza minima interna del vano passeggeri: 1,50 m.
1.5 Massa massima ammessa a pieno carico: 2.500 kg.
1.6 Massa minima in ordine di marcia: non inferiore a 450 kg.
(esclusa la massa delle batterie).
1.7 Velocita' massima per costruzione: 25 km/h (si applicano le
procedure del regolamento ECE 68).
1.8 Assi numero: 2, ruote numero: 4.
1.9 Obbligo di parabrezza.
2. Caratteristiche dell'allestimento interno del veicolo
2.1 Sedili
Le dimensioni minime devono essere:
2.1.1 Larghezza: 400 mm.
2.1.2 Profondita': 350 mm.
2.1.3 Altezza dello schienale: 350 mm.
2.1.4 Distanza fra le due file di sedili: 650 mm. (la misura va
effettuata a 650 mm dal pavimento).
2.1.5 Distanza fra sedili contrapposti: 1.300 mm (la misura va
effettuata a 650 mm dal pavimento).
Non e' ammesso il trasporto di persone in piedi.
2.2 Porte/uscite
I veicoli devono essere dotati o di porte o di equivalenti
sistemi di protezione laterali degli occupanti.
2.2.1 Le porte se presenti, devono essere dotate di un meccanismo
di chiusura.
I comandi di apertura delle porte devono essere opportunamente
protetti dalla possibilita' di azionamento accidentale durante la
marcia.
2.2.2 Dimensioni minime delle uscite:
Larghezza 400 mm;
Finestrino, se presente: la superficie del finestrino deve
poter contenere un rettangolo di 400 x 700 mm.
2.3 Finiture interne e sicurezza
2.3.1 La parte interna del veicolo non deve presentare asperita'
pericolose e spigoli vivi; il raggio di curvatura minimo delle parti
sporgenti non deve essere inferiore a 5 mm.
3. Motorizzazioni
Il veicolo deve essere equipaggiato con motore di trazione
elettrico.
Potenza nominale continua massima: 15 KW.
Rapporto massimo potenza/massa complessiva (a p.c.): 7,5 KW/t.
4. Prescrizioni
Deve essere prevista una sede per estintore ed uno spazio per il
posizionamento di una cassetta di pronto soccorso.
ALLEGATO B
(articolo 4, comma 1, lett. b)
ELENCO DELLE PRESCRIZIONI PER L'OMOLOGAZIONE DEI VEICOLI ATIPICI
"NAVETTA TURISTICA"
Parte di provvedimento in formato grafico
Documenti allegati
- navetta_turistica.pdf 36 KB