• Giurisprudenza
  • Segnaletica, Limiti di velocità
  • Dott.ssa Maristella Giuliano e Dott.ssa Tiziana Santucci

Necessità del provvedimento derogatorio del limite di velocità imposto dalle norme ordinarie

Corte di Cassazione VI Sezione Civile
Ordinanza 24 novembre 2021, n. 36412 - massima a cura della dott.ssa Maristella Giuliano

Limiti di velocità – violazioni – segnaletica – limiti inferiori – mancanza di un provvedimento – indicazione generica nel verbale - inammissibile

L’esistenza di un provvedimento derogatorio al limite di velocità imposto dalle norme ordinarie, deve dedursi da provvedimenti emanati dall’amministrazione comunale. A tal fine non è sufficiente indicare la sussistenza del limite derogatorio inferiore, sulla base di un’indicazione generica contenuta nel verbale di contestazione, che appare solo riferibile alla presenza della segnaletica stradale.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Presidente:

Luigi Giovanni LOMBARDO

Rel. Consigliere:

Mario BERTUZZI

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

 

Rilevato che:

 il Comune di Puglianello ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, che aveva annullato il verbale di contestazione elevato dal Comando della Polizia municipale di detto comune a A. A. per la violazione dell'art. 142, comma 8, codice della strada, per avere superato il limite di velocità di 60 km orari, sulla base della considerazione che, essendo tale limite di velocità derogatorio del limite di 90 km/h vigente per le strade extraurbane secondarie, l'Amministrazione non aveva fornito la prova, attraverso la sua produzione in giudizio, del provvedimento che aveva introdotto il diverso limite di velocità;

 

A. A. ha depositato controricorso.

 

Considerato che:

 il primo motivo di ricorso, denunziando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2700 cod. civ., assume l'erroneità della sentenza impugnata per non avere riconosciuto efficacia fidefacente al verbale di contestazione in cui si dava atto nel tratto di strada percorso dall'opponente sussisteva il limite di velocità di km/h 60 e per non avere considerato che tale limite era asseverato dalla segnaletica stradale presente in loco;

 il motivo è manifestamente infondato, in quanto, con riferimento alla prima censura, l'indicazione contenuta nel verbale circa l'esistenza del limite di velocità non vale a superare il rilievo del giudice a quo che ha ritenuto l'opposizione fondata per non avere il comune provato l'esistenza di un provvedimento derogatorio al limite di velocità imposto dalle norme ordinarie, non potendo la sussistenza di tale atto reputarsi implicita e presupposta nella predetta indicazione del verbale, che appare del tutto generica e riferibile anche alla sola esistenza della segnaletica stradale;

 con riferimento anche alla seconda censura, l'affermazione del Tribunale in ordine alla insufficienza a tal fine della sola segnaletica stradale appare conforme all'orientamento di questa Corte, secondo cui la sussistenza in capo agli automobilisti di un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in materia di circolazione stradale presuppone il perfezionamento di una fattispecie complessa, rappresentata dal provvedimento della competente autorità impositivo dell'obbligo (o del divieto) e dalla pubblicazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge, con la conseguenza che il provvedimento in questione non può ritenersi implicito nell'installazione del segnale nel luogo della contravvenzione, atteso che l'obbligatorietà della prescrizione contenuta nel segnale rimane condizionata dal riscontro della sussistenza del provvedimento in esecuzione del quale esso è stato apposto (Cass. 3939 del 2016; Cass. n. 3660 del 2009);

 il secondo motivo denunzia contraddittorietà e illogicità della motivazione, per avere il giudice attribuito efficacia fidefacente al verbale di contestazione nella parte in cui esso dava atto della presenza di cartelli di preavviso del dispositivo elettronico di rilevazione della velocità negandola invece in ordine alla sussistenza del limite di velocità;

 anche questo motivo è infondato per le ragioni sopra dette, tenuto conto che il Tribunale non ha affatto negato la presenza di segnaletica comportante il limite di velocità il cui superamento è stato contestato, ma ha ritenuto non provata da parte dell'amministrazione la legittimità di tale limite in assenza di provvedimento derogatorio;

 

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 366 bis cod. proc. civ;

 

le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

 deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002.

 

Per questi motivi

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

 Condanna il ricorrente in solido al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

 Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

 

Così deciso nella camera di consiglio del 24 giugno 2021.

 

Il Presidente: LOMBARDO

Il Consigliere estensore: BERTUZZI

 

 

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2021.