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Negato il risarcimento danni a chi, passando a piedi con il rosso, provoca un incidente nel tragitto da o per l'ufficio
Corte di Cassazione, sezione lavoro
sentenza n. 21617 del 16 ottobre 2007
Attraversare la strada a piedi con luce semaforica rossa, integra una grave violazione del codice della strada, determinando la sussistenza del rischio elettivo che interrompe il nesso causale tra l’attività protetta (percorso casa-lavoro) ed evento lesivo. Il lavoratore che ha volontariamente attraversato la strada con semaforo rosso, ha accettato il rischio derivate da un’attività vitata, pertanto le conseguenze del danno subito non sono risarcibili, a nulla rilevando l’eventuale corresponsabilità dell’investitore. In base a queste motivazioni la Suprema Corte ha respinto il ricorso del lavoratore contro l’INAIL.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCIARELLI Guglielmo -rel. Presidente-Dott. FIGURELLI Donato -Consigliere-Dott. VIDIRI Guido -Consigliere-Dott. D'AGOSTINO Giancarlo -Consigliere-Dott. BALLETTI Bruno -Consigliere-ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da:C.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIBEROLEONARDI 34, presso lo studio dell'avvocato ALIFFI SILVIO, rappresentato e difeso dall'avvocato VITALE MASSIMO, giusta delega in atti;-ricorrente-controINAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentata e difesa dagli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, RASPANTI RITA, giusta procura speciale atto notar TUCCARI CARLO FEDERICO in ROMA dell'11 febbraio 2005 REP. N. 67140;-controricorrente-avverso la sentenza n. 688 del 2004 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 08/07/04 - R.G.N. 404/2004;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26.09.07 dal Consigliere Dott. SCIARELLI Guglielmo;udito l'Avvocato ALIFFI per delega VITALE;udito l'Avvocato RASPANTI;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO I giudici di merito (la sentenza della Corte di Appello di Catania è stata depositata l'8/7/04) escludevano l'indennizzabilità dell'incidente subito, l'(OMISSIS), da C.G., che,rientrando a casa dal lavoro, mediante un pulmino che trasportava anche altri dipendenti dell'Agip, era sceso all'altezza di un semaforo, attraversando la strada col rosso, venendo investito da un'autovettura. La Corte di Appello, rifacendosi a Cass. n. 18980 del 2003, riteneva sussistere "il rischio elettivo", nascente dalla scelta arbitraria del lavoratore,passato col rosso.Il C. ha proposto ricorso per cassazione. L'Inail ha depositato controricorso.Destinata la causa alla camera di consiglio, da quella sede è stata rimessa alla pubblica udienza per la decisione. DIRITTO Con l'unico motivo si deduce che l'indennizzabilità del sinistro verrebbe esclusa solo in caso di comportamento assolutamente abnorme del lavoratore, non ricorrente nella fattispecie, nella quale l'investitore ha riconosciuto la sua corresponsabilità.Il ricorso è infondato: questo collegio condivide il convincimento già espresso da questa Corte (Cass. n. 5525/04), secondo cui la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare il rischio elettivo che esclude il nesso causale tra attività protetta (percorso casa - lavoro) ed evento.Orbene: attraversare col rosso, è violazione di una delle norme del codice stradale di più generale conoscenza e di più facile percezione. Trattasi di una delle norme fondamentali del codice stradale, da tutti ben conosciuta, la cui violazione nasce da una scelta, ben precisa e a proprio rischio, di un'attività vietata, cioè da una incuranza della norma, a nulla rilevando, quale giustifica, l'eventuale corresponsabilità dell'investitore o una situazione di pioggia (come dedotto in ricorso), non valendo tali circostanze a escludere la scelta, operata dal lavoratore, di passare col rosso e risoltasi a suo danno (nel ricorso si dice che egli non ottemperò distrattamente al rosso).Ne consegue che il ricorso va rigettato.Nulla va disposto sulle spese, in forza dell'art. 152 c.p.c., ante novella. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.Così deciso in Roma, il 26 settembre 2007.Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2007
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