- Atti preparatori
- Economia dei trasporti e della mobilità
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Noleggio con conducente
Ufficio Legislativo ACI
22 ottobre 2019
Il 22 ottobre 2019, al Senato è stata annunciata la trasmissione da parte dell’Autorità della segnalazione AS1620, in materia di disciplina dell’attività di noleggio con conducente, che è stata deferita alle Commissioni Lavori Pubblici e Industria. La disciplina definitivamente introdotta nella Legge n. 21/1992 (“Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”) dal DL 135/2018 convertito, con modifiche, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”) non appare andare nella direzione auspicata dall’Autorità, la quale è più volte intervenuta a segnalare le ingiustificate distorsioni concorrenziali connesse alla disciplina del settore della mobilità non di linea e, in particolare, le restrizioni territoriali a carico dell’attività degli esercenti il servizio di NCC. Tenuto conto dell’evoluzione che il settore della mobilità non di linea ha avuto negli ultimi anni, in particolare a seguito del massiccio ingresso di strumenti tecnologici di intermediazione della domanda e dell’offerta, si impone un allargamento della considerazione del concetto di servizio su “piazza”.
A tal fine, già nella segnalazione AS 1354 del 1° marzo 2017, l’Autorità aveva auspicato una progressiva equiparazione del servizio taxi con quello di NCC, attraverso la definitiva eliminazione delle discriminazioni territoriali a carico dell’attività degli NCC e una modifica della normativa vigente per tenere conto dell’ingresso di operatori innovativi nel settore dei servizi di mobilità non di linea. Secondo l’Autorità, la nuova disciplina mantiene intatto il vecchio impianto normativo ed attua solo alcune modifiche circoscritte, che appaiono largamente insufficienti a promuovere la concorrenza nel settore in esame, a detrimento del benessere degli utenti. Ciò premesso, l’Autorità ritiene necessaria ed improrogabile una riforma organica e complessiva del settore della mobilità non di linea che tenga conto: 1) dell’esigenza di procedere quanto più possibile a un’equiparazione tra i servizi taxi e le altre forme di mobilità non di linea; 2) dell’ingresso nel settore di nuovi servizi a forte contenuto tecnologico, che hanno modificato radicalmente il paradigma di funzionamento del settore stesso, rendendo obsoleta la Legge quadro 21/1992; 3) dell’esigenza di introdurre misure a favore dei taxisti, soggetti a obblighi di servizio pubblico, per compensare gli effetti dell’apertura e dell’allargamento del settore. Nelle more di tale processo di riforma, l’Autorità auspica, come intervento di breve periodo, la modifica – ovvero l’eliminazione – delle norme introdotte nella Legge n. 21/1992 dal DL 135/2018, convertito con la Legge n. 12/2019 (in particolare l’art. 10-bis), idonee a mantenere o addirittura rafforzare ingiustificate restrizioni concorrenziali nel settore della mobilità non di linea.
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