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  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Normativa tecnica monopattini elettrici

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Decreto 18 agosto 2022

Normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 18 agosto 2022

Normativa   tecnica   relativa   ai   monopattini    a    propulsione
prevalentemente elettrica. (22A04913)

(GU n.202 del 30-8-2022)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE
          per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini
        e alle imprese in materia di trasporti e navigazione
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  recante  Nuovo
codice della strada e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice
della strada, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;
  Visti l'art. 68 del  Nuovo  codice  della  strada  (Caratteristiche
costruttive  e  funzionali  e  dispositivi  di  equipaggiamento   dei
velocipedi), l'art. 223 (Dispositivi di frenatura e  di  segnalazione
acustica dei velocipedi), l'art.  224  (Dispositivi  di  segnalazione
visiva dei velocipedi) e l'appendice IV all'art. 225 (Dispositivi  di
segnalazione visiva dei velocipedi)  del  regolamento  di  esecuzione
dello stesso codice;
  Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160  come  emendato
dall'art. 1-ter del decreto-legge  n.  121  del  10  settembre  2021,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 9 novembre 2021
e dall'art. 10  del  decreto-legge  n.  228  del  30  dicembre  2021,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 28 febbraio 2022
che definisce  le  disposizioni  per  garantire  la  sicurezza  della
circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica;
  Visto l'art. 1  comma  75-quinquies  della  legge  n.  160  del  27
dicembre  2019  che  prevede  che  «I   monopattini   a   propulsione
prevalentemente elettrica, per quanto non previsto dai commi da 75  a
75-vicies ter, sono equiparati ai velocipedi»;
  Visto l'art. 6, comma 3 punto g) del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  23  dicembre  2020,  n.  190  come  emendato
dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  24
giugno 2021, n. 115 concernente il regolamento di organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, secondo
cui la disciplina tecnica della  micro-mobilita'  e  della  mobilita'
eco-sostenibile  e'  svolta   dalla   Direzione   generale   per   la
motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia
di trasporti e navigazione;
  Tenuto conto delle disposizioni di cui  al  decreto  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti n. 229  del  4  giugno  2019  in
merito alle modalita' di attuazione e agli strumenti operativi per la
«sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi  per  la
mobilita' personale a propulsione prevalentemente elettrica»,  tra  i
quali si annoverano anche i monopattini elettrici;
  Considerato  che  i  monopattini  a   propulsione   prevalentemente
elettrica  hanno  caratteristiche  tecniche   diverse   rispetto   ai
velocipedi come definiti dall'art. 50 del Nuovo codice della strada e
che, ai fini della sicurezza, e' necessario  adottare  una  specifica
disciplina;
  Considerata l'esigenza di definire le caratteristiche tecniche  dei
monopattini a propulsione prevalentemente elettrica per  tener  conto
delle differenze esistenti con i velocipedi, ai fini della  sicurezza
degli utilizzatori dei monopattini stessi;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
                 Definizione e disposizioni generali
 
  Per  «monopattino  a  propulsione  prevalentemente  elettrica»  (di
seguito monopattino elettrico) si intende un veicolo a due  assi  con
un solo motore elettrico, dotato di manubrio e non dotato di sedile.
  I componenti che costituiscono il monopattino elettrico sono quelli
elencati nell'allegato 1 al decreto ministeriale 4 giugno 2019.  

                               Art. 2
 
                  Caratteristiche tecniche generali
 
  La potenza nominale continua del motore elettrico non  deve  essere
superiore a 0,50 kW.
  I monopattini elettrici devono essere muniti di pneumatici.
  Il diametro minimo delle ruote e' di 203,2 mm (8"). Gli  pneumatici
devono essere dotati di battistrada. Lo spessore del battistrada deve
essere  tale  da  garantire  una  sufficiente  tenuta  in  tutte   le
condizioni di uso.
  I monopattini elettrici devono essere dotati di  un  regolatore  di
velocita' configurabile in funzione del limite di velocita' - 6  km/h
previsto per le aree pedonali e di 20 km/h previsto negli altri  casi
- come definito dall'art. 1 comma 75-quaterdecies della citata  legge
n. 160.
  Le dimensioni massime dei monopattini elettrici sono:
    2.000 mm di lunghezza;
    750 mm di  larghezza  nel  suo  punto  piu'  largo,  compreso  il
manubrio ed esclusi gli eventuali indicatori di svolta;
    1.500 mm di altezza.
  La massa in ordine di marcia (ovvero la massa del veicolo a  vuoto,
pronto per il normale utilizzo, comprendente la massa dei  liquidi  e
delle dotazioni di serie indicate dalle specifiche  del  costruttore,
con esclusione del peso delle batterie) non deve essere  superiore  a
40 kg.
  Ai monopattini elettrici si  applica  la  marcatura  «CE»  prevista
dalla direttiva n. 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 maggio 2006 e successive modifiche ed integrazioni.
  Ogni monopattino elettrico deve riportare, in  apposita  etichetta,
l'indicazione del carico  massimo  che  puo'  sopportare  in  normali
condizioni di uso.

                               Art. 3
 
                          Impianto frenante
 
  I monopattini elettrici devono essere dotati di freno  su  entrambe
le ruote.
  Il dispositivo frenante deve essere indipendente per ciascun asse e
deve essere tale  da  agire  in  maniera  pronta  ed  efficace  sulle
rispettive ruote.
  I  dispositivi  indipendenti  di  frenatura,  l'uno   sulla   ruota
anteriore e l'altro su quella posteriore, possono agire  sulla  ruota
(pneumatico o cerchione) ovvero sul mozzo, ovvero, in generale, sugli
organi di trasmissione.

                               Art. 4
 
              Luci, catadiottri e segnalatore acustico
 
  I monopattini elettrici devono essere dotati:
    di un segnalatore acustico;
    di indicatori luminosi di svolta;
    anteriormente di una luce bianca o gialla e posteriormente di una
luce rossa, entrambe a luce fissa;
    posteriormente di catadiottri rossi;
    di catadiottri gialli applicati sui lati.
  Sono ammesse anche luci di arresto.
  Il suono emesso dal campanello deve essere di  intensita'  tale  da
poter essere percepito ad almeno 30 m di distanza.
  L'installazione e le caratteristiche tecniche della luce  anteriore
bianca o gialla,  della  luce  di  posizione  posteriore  rossa,  del
dispositivo catadiottrico posteriore a  luce  riflessa  rossa  e  dei
dispositivi catadiottrici a luce riflessa gialla devono soddisfare  i
requisiti previsti dall'art. 224 del  regolamento  di  attuazione  al
nuovo codice della strada. In alternativa a quanto ivi prescritto, e'
possibile installare i  dispositivi  catadiottrici  a  luce  riflessa
gialla sui fianchetti del monopattino elettrico e la  luce  anteriore
ad un'altezza massima da terra di 1400 mm.
  Gli indicatori di svolta devono essere di colore giallo  ambra.  Il
lampeggiamento deve avvenire alla frequenza di f = 1,5 ± 0,5  Hz  con
durata  dell'impulso  superiore  a  0,3   s,   misurata   al   95   %
dell'intensita' luminosa  massima.  Detti  indicatori  devono  essere
posti  sia  in  posizione  anteriore  che  posteriore   rispetto   al
conducente e simmetricamente all'asse longitudinale del  veicolo,  ad
una altezza compresa tra un minimo di 150 mm ed un massimo di 1400 mm
da terra. Nel caso in cui vengano posizionati in modo tale da  essere
visibili  sia  anteriormente  sia  posteriormente  (ad  esempio   sul
manubrio) sono sufficienti solo due indicatori di  svolta.  Le  altre
caratteristiche degli indicatori di svolta devono essere  conformi  a
quanto prescritto per le luci posteriori dei velocipedi dall'art. 224
del regolamento di attuazione al nuovo codice  della  strada  ma  con
un'intensita'  della  luce  emessa  non  inferiore  a   0,3   candele
nell'applicazione del comma 5 dell'art. 224.
  Le eventuali luci di arresto devono emettere luce rossa  e  possono
essere installate ad una altezza compresa tra un minimo di 150 mm  ed
un massimo di 1400 mm da terra. L'intensita' della  luce  emessa  non
deve essere inferiore a 0,3 candele entro un campo di  ±10  gradi  in
verticale e di ±10 gradi in  orizzontale.  Le  altre  caratteristiche
delle luci di arresto devono essere conformi a quanto prescritto  per
le luci posteriori dei velocipedi dall'art. 224  del  regolamento  di
attuazione al nuovo codice della strada.
  Se la luce di posizione e' raggruppata o reciprocamente incorporata
con una luce di arresto,  il  rapporto  tra  le  intensita'  luminose
effettivamente misurate delle  due  luci,  accese  contemporaneamente
all'intensita' della luce di  posizione  posteriore  e/o  della  luce
d'ingombro quando accesa da sola, deve essere almeno pari a  5:1  nel
campo delimitato dalle rette orizzontali passanti per ± 5° V e  dalle
rette verticali passanti per ± 10° H della tabella  di  distribuzione
della luce.
  I dispositivi luminosi anteriore, posteriore, di svolta e  la  luce
di arresto devono essere ad alimentazione elettrica e possono  essere
alimentati sia da una batteria autonoma sia dalla stessa batteria che
alimenta anche il motore elettrico.
  In  alternativa  a  quanto  sopra  disposto,  per  tutti  i  citati
dispositivi  e'  accettata  la  conformita'  alle  prescrizioni   dei
regolamenti UNECE 6, 50 e 148  ovvero  della  norma  ISO  6742-1:2015
(Cycles - Lighting and retro-reflective devices -  Part  1:  Lighting
and light signalling devices), ovvero  della  norma  ISO  6742-2:2015
(Cycles  -  Lighting  and  retro-reflective   devices   -   Part   2:
Retro-reflective devices) ovvero della norma UNI EN 17128:2020.
    

                               Art. 5
 
                  Disposizioni finali e transitorie
 
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo   giorno
successivo  alla  pubblicazione  nella   Gazzetta   ufficiale   della
Repubblica italiana. Esso si  applica  obbligatoriamente  a  tutti  i
monopattini  elettrici  nuovi  commercializzati  in  Italia  dal   30
settembre 2022.  Tuttavia,  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto, e' possibile la sua applicazione facoltativa.
  I monopattini elettrici gia' in circolazione in Italia prima del 30
settembre 2022 dovranno  essere  adeguati,  per  quanto  riguarda  la
presenza degli indicatori  di  svolta  e  dell'impianto  frenante  su
entrambe le ruote, entro il 1° gennaio 2024,  ai  sensi  dell'art.  1
comma 75-bis della legge n. 160 del 27 dicembre 2019. In tal caso  e'
fatto  obbligo  agli  utilizzatori  di  conformarsi   alle   suddette
prescrizioni, utilizzando kit appositamente previsti per  il  proprio
monopattino. I suddetti kit dovranno garantire il mantenimento  della
conformita'  alla  direttiva  n.  2006/42/CE  a  cui  i   monopattini
elettrici devono essere rispondenti.
    Roma, 18 agosto 2022
 
                                        Il direttore generale: D'Anzi 

 

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