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- Dott.ssa Maristella Giuliano
Norme generali in materia di autorità amministrative indipendenti
Senato della Repubblica
Atto n. S 70
DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa del senatore ZANDA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013 Norme generali in materia di autorità amministrative indipendenti Onorevoli Senatori. -- I processi di liberalizzazione di numerosi mercati e il conseguente ritrarsi dello Stato dalla gestione diretta dell'economia impongono allo Stato di svolgere un ruolo di arbitro imparziale e non più di diretto gestore. Per questa ragione, ormai da più di venti anni si sono sviluppate in Italia le autorità indipendenti, cui vengono affidati la regolamentazione tecnica e l'aggiudicazione di diritti individuati dalla legge in specifici settori o su specifiche materie. Le autorità indipendenti si rivelano un presidio fondamentale alla correttezza e all'imparzialità dell'azione amministrativa in settori liberalizzati o in settori in cui si richiedono conoscenze tecniche sofisticate. Inoltre, l'istituzione di autorità indipendenti dovrebbe isolare l'azione amministrativa dalle influenze e, al limite, dagli arbitri della politica, cui viene sostanzialmente sottratto il potere di incidere direttamente su determinate materie. Peraltro, proprio queste caratteristiche fanno sorgere problemi di ordine esattamente speculare: l'istituzione di un'autorità indipendente dalla politica e dal resto della pubblica amministrazione, infatti, mette in tensione le consolidate categorie costituzionali e il generale principio della tripartizione dei poteri. Al proliferare incontrollato di autorità indipendenti, infatti, potrebbe corrispondere la debolezza della politica o la sfiducia nella sua azione. Pertanto, proprio per attribuire alle autorità indipendenti un ruolo più forte e autonomo, è necessario precisare con regole trasparenti il legame tra esse e il circuito democratico/parlamentare. Questa esigenza deve essere contemperata con il generale obiettivo di garantire la reale «indipendenza» delle autorità, vale a dire di evitare il doppio «rischio di cattura»: da parte del ceto politico e da parte delle imprese regolate. Per realizzare questi obiettivi, si rende necessaria una legge che, senza toccare le competenze attuali delle diverse autorità, ne armonizzi i meccanismi di nomina, lo status dei componenti e le norme sui rapporti con il Parlamento. Il disegno di legge si compone di 11 articoli. L'articolo l del disegno di legge individua le finalità e l'oggetto della legge. Lo scopo principale della riforma è di garantire «l'indipendenza di giudizio e di valutazione» delle autorità, senza disconnetterle completamente dal circuito democratico-parlamentare. Per realizzare questo scopo, l'oggetto della legge è circoscritto: essa affronta e armonizza le regole organizzative delle autorità, i rapporti col Parlamento e delle autorità tra di loro e i presupposti delle decisioni. L'ambito di applicazione della legge è individuato all'articolo 2: sono comprese tutte le autorità indipendenti, sul piano amministrativo e funzionale, dagli apparati ministeriali, cui la legge delega funzioni di regolazione o vigilanza, ma viene esclusa la Banca d'Italia, in ragione delle sue peculiarità storiche, organizzative e funzionali. In primo luogo, la legge armonizza le regole sulla nomina dei membri delle autorità, la loro durata in carica e status giuridico. Sinora, le diverse leggi istitutive delle autorità si sono mosse in ordine sparso, creando uno scenario alquanto confuso, in cui -- per ragioni non sempre chiare -- i componenti delle diverse autorità sono nominati secondo regole disparate, cosi come disparate sono le norme sul loro status. Le regole su nomina, revoca, incompatibilità e limiti all'attività dei componenti delle autorità rappresentano il punto di equilibrio tra diverse esigenze: da un lato, i componenti delle autorità non dovrebbero essere condizionati, nella loro attività, da esigenze o interessi contingenti, provenienti dal ceto politico o dagli stessi soggetti regolati; d'altro canto, però, le autorità indipendenti non possono essere completamente avulse dal circuito «democratico parlamentare», pena un inaccettabile vulnus al funzionamento della democrazia. Quest'ultima esigenza è particolarmente pressante qualora l'autorità assume compiti di regolazione o ha poteri amministrativi «discrezionali», e non solo poteri di «aggiudicazione» di diritti individuati dalla legge. A tal fine, l'articolo 3 individua un meccanismo di nomina uniforme per tutte le autorità. I membri delle autorità sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri competenti, previa delibera del Consiglio dei ministri. In tale maniera, i membri delle autorità sono legati al circuito democratico/parlamentare, attraverso una scelta del Governo in carica, che se ne assume la responsabilità politica. Al fine, però, di evitare che la scelta sia opaca e, soprattutto, che i componenti dell'autorità siano persone «fedeli» al Governo in carica e alla maggioranza che lo sostiene, il disegno di legge, secondo il modello già adottato per le autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità (legge n. 481 del 1995), coinvolge il Parlamento nella scelta: il nominativo proposto al Presidente della Repubblica deve ottenere il voto favorevole della Commissione parlamentare competente, con una maggioranza rafforzata che impone di coinvolgere nel voto positivo anche le minoranze parlamentari. Inoltre, al fine di evitare opacità nell'indicazione dei nominativi alle Commissioni competenti, il disegno di legge propone di selezionare i candidati attraverso una procedura trasparente, che imponga a chiunque ambisca a svolgere la funzione di commissario di un'autorità indipendente di candidarsi in maniera trasparente. Questo criterio serve essenzialmente a «democratizzare» le scelte degli organi apicali dell'amministrazione, anche quelle colorate da forti connotazioni politiche come quelle dei componenti di autorità: anche le personalità più note e di qualità indiscussa dovranno «uscire allo scoperto» (articolo 3, commi 2 e 3). Infine, i componenti delle autorità devono possedere requisiti di moralità e professionalità e, soprattutto, non possono avere ricoperto cariche elettive nell'anno precedente alla nomina, oppure essere stati membri di altre autorità o avere ricoperto incarichi amministrativi o di controllo nelle imprese vigilate (articolo 3, comma 4). Questi divieti dovrebbero evitare che le medesime persone «circolino» senza soluzione di continuità dalla politica alle autorità alle imprese vigilate. I meccanismi per impedire i rischi di cattura da parte di soggetti privati sui quali l'attività dell'autorità può incidere riguardano essenzialmente due questioni: le attività svolte nel corso della carica e le attività compiute dopo la fine di essa. L'esigenza di evitare rischi di cattura del regolatore, comunque, deve essere bilanciata con l'obiettivo di selezionare persone di grande competenza. Pertanto non si possono imporre limiti eccessivamente rigidi, i quali finirebbero col disincentivare proprio i «migliori» (che troveranno senza dubbio altre possibilità sul mercato) e di incentivare ad accettare la carica persone che intendono utilizzarla per ricavarne vantaggi d'altro genere (visibilità politica). Per realizzare questi obiettivi, e il bilanciamento tra diversi interessi, il disegno di legge prevede, in primo luogo, che la carica duri un tempo limitato, ossia quattro anni, e che sia rinnovabile una sola volta (articolo 4, comma l). Solo in casi eccezionali di inattività o violazioni di legge, si prevede che i commissari possano essere revocati con un procedimento analogo a quello della nomina (articolo 4, comma 2). Inoltre, il disegno di legge prevede stringenti incompatibilità durante la carica: i commissari non possono esercitare alcuna attività professionale e di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici e privati o ricoprire qualsivoglia altro ufficio (articolo 4, comma 3). Ovviamente, i commissari che siano dipendenti privati hanno diritto alla conservazione del posto e i dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o in aspettativa; il disegno di legge, inoltre, precisa che i dipendenti pubblici non hanno diritto ad alcun emolumento o assegno durante il periodo in cui ricoprono la carica di componente di autorità, il che pertanto implicitamente abroga l'eccezione prevista attualmente per il collocamento «fuori ruolo» dei membri del Consiglio di Stato (articolo 4, comma 4). Riguardo alle attività svolte dai componenti di autorità dopo la cessazione del mandato, i pericoli sono più insidiosi, poiché occorre impedire che i membri dell'autorità favoriscano alcuni soggetti sottoposti al loro controllo o regolazione, in cambio della promessa di vantaggi professionali dopo la cessazione dell'incarico. Al contempo, se si vogliono scegliere persone professionalmente competenti, è molto probabile che esse sin da prima siano legate ad alcune imprese da rapporti professionali o di consulenza: il rischio dell'imposizione di divieti troppo stringenti è che solo persone prive di interessi professionali nella materia accettino la carica, il che produrrebbe il rischio che a ricoprire tali cariche siano figure incaricate solo di garantire equilibri politici. Il disegno di legge si fa carico di queste esigenze e prevede un generale divieto di intrattenere rapporti di consulenza o collaborazione con imprese nei cui confronti siano state aperte istruttorie di vigilanza (anche se non sfociate in un provvedimento) per un anno dalla cessazione della carica. Questo termine diviene di due anni per i componenti nominati per un secondo mandato. Queste regole valgono per tutte le autorità; peraltro, alcune autorità svolgono attività regolatoria o di vigilanza solo su imprese di un determinato settore (ISVAP, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, COVIP, Autorità di regolazione dei trasporti). Riguardo a queste autorità settoriali, è opportuno estendere il divieto a tutte le imprese che rientrano nel settore di competenza dell'autorità, indipendentemente dal fatto che quest'ultima abbia aperto un'istruttoria specifica nei confronti dell'impresa (articolo 4, comma 5). Una figura che assume spesso un ruolo fondamentale nella gestione delle autorità e nei processi decisionali è il «segretario generale», ossia l'organo apicale della tecnostruttura dell'autorità. Il disegno dì legge ne prevede la nomina obbligatoria da parte del collegio, su proposta del presidente, attraverso una procedura di selezione pubblica analoga a quella che conduce alla nomina dei componenti dell'autorità stessa. Al segretario, la cui carica ha la medesima durata dei commissari, si applicano i divieti e le incompatibilità dì questi ultimi (articolo 6). Al fine di inserire le autorità in maniera efficace e trasparente nel circuito democratico parlamentare, il disegno di legge affronta anche i rapporti con il Parlamento. L'obiettivo è di far si che la relazione dell'autorità alle Camere cessi dì essere un incontro formale in cui il presidente dell'autorità stessa svolge una relazione generale di carattere quasi politico, ma senza entrare nel merito tecnico dei provvedimenti e senza una vera interlocuzione con i parlamentari. A tal fine, il disegno di legge prevede che la relazione venga presentata alla Commissione parlamentare competente in una o più sedute (che possono essere organizzate in una sessione ad hoc dei lavori della Commissione), in cui il presidente è chiamato a illustrare i principali provvedimenti e a rispondere alle domande dei parlamentari; inoltre, alla relazione deve essere allegato un elenco di tutti i provvedimenti emanati, di tutte le istruttorie aperte e anche di tutte le decisioni interne di non aprire un'istruttoria (articolo 7, commi 1 e 2). L'articolo 8 disciplina i rapporti istituzionali delle autorità tra di loro, con la pubblica amministrazione e nelle reti e organismi dell'Unione europea. Il disegno di legge, inoltre, estende a tutte le autorità indipendenti le norme sull'analisi di impatto della regolamentazione previsti per CONSOB, ISVAP e COVIP dall'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sulla «tutela del risparmio». Tutti i provvedimenti di carattere generale, quindi, devono essere motivati avendo, riguardo alle loro conseguenze sulla regolamentazione e sull'attività delle imprese. Per realizzare la «proporzionalità» tra intervento regolatorio e interessi degli operatori, le autorità devono consultare associazioni che rappresentino questi ultimi o, comunque, consentire loro di esprimere la loro visione sulle proposte dell'autorità che devono, quindi, essere per quanto possibile «condivise» o almeno discusse in maniera razionale. Alla fine, quindi, l'autorità dovrà realizzare un'analisi compiuta dei costi e dei benefici dell'intervento regolamentare rispetto alla situazione precedente (articolo 9). L'articolo 10 prevede che nell'esercizio della giurisdizione esclusiva nei confronti degli atti delle autorità amministrative indipendenti il giudice amministrativo conosca soltanto del palese errore di apprezzamento e della manifesta illogicità del provvedimento, oltre che dell'incompetenza e della violazione di legge. Infine, l'articolo 11 chiarisce come i princìpi e le norme sul diritto d'accesso degli atti amministrativi, di cui alla legge n. 241 del 1990, si applichino interamente alle autorità, che possono individuare procedure ad hoc per l'esercizio del diritto. DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Finalità) 1. La presente legge stabilisce princìpi e norme generali sull'organizzazione e sulle funzioni delle autorità indipendenti di cui all'articolo 2 di seguito denominate «autorità». Restano ferme, in quanto compatibili con la presente legge, le discipline di settore relative a ciascuna delle autorità dettate dalle rispettive leggi istitutive. 2. Le autorità sono costituite e disciplinate dalla legge, con compiti di regolazione e di controllo del mercato al fine di assicurare la promozione e la tutela della concorrenza, la garanzia dei diritti dei consumatori e degli utenti, la protezione di diritti ed interessi di carattere fondamentale stabiliti dalla Costituzione e dai Trattati sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea. 3. Ai fini di garantire la loro indipendenza di giudizio e di valutazione, le autorità sono dotate di autonomia organizzativa, funzionale, contabile e gestionale. Art. 2. (Ambito di applicazione) 1. Sono autorità ai fini della presente legge: a) la Commissione nazionale per le società e la borsa, istituita dal decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216; b) l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, istituito dalla legge 12 agosto 1982, n. 576; c) l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dalla legge 10 ottobre 1990, n.287; d) l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture istituita dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109; e) l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita dalla legge 14 novembre 1995, n. 481; f) il Garante per la protezione dei dati personali, istituito dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675; g) l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dalla legge 31 luglio 1997, n. 249; h) la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, istituita dal decreto legislativo 5 dicembre, 2005, n. 252; i) l'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Art. 3. (Nomina del collegio) 1. Ciascuna autorità è organo collegiale composto dal presidente e da due membri, fatta eccezione per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, composta dal presidente e da quattro membri. I componenti delle autorità sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri competenti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. 2. La proposta del Presidente del Consiglio dei ministri è sottoposta al parere preventivo e vincolante della Commissione parlamentare competente, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti, previa pubblicazione del curriculum vitae e audizione delle persone designate. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri competenti, sceglie il nominativo da sottoporre alla Commissione parlamentare competente, affinché questa esprima il parere di cui al comma 2, tra i soggetti che abbiano presentato la loro candidatura nell'ambito di una procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. La procedura di selezione è avviata due mesi prima della data di scadenza del mandato dei componenti delle autorità in carica con la pubblicazione del bando di cui al presente comma. 4. I componenti delle autorità sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata esperienza e competenza nei settori in cui operano le stesse autorità. Il curriculum dei componenti delle autorità è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in allegato ai decreti di nomina. 5. Non possono essere nominati componenti coloro che nell'anno precedente alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici o hanno ricoperto cariche di amministrazione o controllo, oppure incarichi dirigenziali, in imprese regolate o vigilate, nonché coloro che sono stati componenti del collegio di altra autorità. Restano ferme altresì le incompatibilità per i titolari di cariche di governo previste dalla normativa vigente. Art. 4. (Durata della carica e stato giuridico dei componenti delle autorità) 1. I componenti delle autorità sono nominati per un periodo di quattro anni e possono essere confermati nella carica una sola volta. 2. In caso di gravi e persistenti violazioni della legge istitutiva, di impossibilità di funzionamento o di prolungata inattività, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può deliberare la revoca del collegio, previo parere favorevole espresso a maggioranza di due terzi dei componenti della Commissione parlamentare competente. La revoca del collegio è disposta con decreto del Presidente della Repubblica. 3. Per l'intera durata dell'incarico, i componenti delle autorità non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi nelle imprese operanti nei settori di competenza delle autorità. 4. All'atto di accettazione della nomina, i componenti delle autorità, se dipendenti di pubbliche amministrazioni, sono collocati fuori ruolo o in posizioni analoghe rispetto a tali impieghi, per i quali, in ogni caso, non hanno diritto ad assegni o emolumenti di alcun genere. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso e i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto. 5. Per un periodo di un anno dopo la cessazione dalla carica, i componenti delle autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con imprese nei cui confronti sono state adottate misure specifiche o nei cui confronti siano state aperte istruttorie di vigilanza dell'autorità presso cui hanno svolto il mandato, né possono esercitarvi funzioni societarie. Il suddetto termine è esteso a due anni per i soggetti che sono stati nominati per un secondo mandato. Per i medesimi periodi, i componenti delle autorità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), e), g), h) e i), non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o d'impiego con qualsiasi impresa operante nel settore di competenza, né esercitarvi funzioni societarie. Ferma restando la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato, la violazione di tali divieti è punita con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla restituzione del corrispettivo percepito e, nel massimo, a quattro volte tale cifra. Ferme restando le altre disposizioni previste dagli ordinamenti di settore, all'imprenditore che abbia violato le disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Art. 5. (Disposizione transitoria) 1. Le disposizioni degli articoli 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di scadenza del mandato del presidente e dei componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 6. (Segretario generale) 1. All'amministrazione, al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'organizzazione interna di ciascuna autorità è preposto il segretario generale. 2. Il segretario generale è nominato dal collegio, su proposta del presidente dell'autorità, tra i soggetti che abbiano presentato la loro candidatura nell'ambito di una procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un apposito bando. 3. Il segretario generale dura in carica quattro anni e la sua carica è rinnova bile una sola volta, salvo revoca per giusta causa. Al segretario generale si applicano le norme sui requisiti soggettivi, sulle incompatibilità, sui divieti in corso di carica e sui divieti successivi alla scadenza della carica di cui agli articoli 3 e 4. Art. 7. (Rapporti con il Parlamento) 1. Le autorità di cui alla presente legge riferiscono al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti presentando una relazione annuale alla Commissione parlamentare competente. Alla relazione è allegato un elenco delle decisioni assunte dall'autorità, delle istruttorie aperte e delle decisioni di non procedere a istruttoria. 2. La relazione di cui al comma 1 è illustrata nel corso di una o più audizioni del presidente dell'autorità, il quale illustra l'attività svolta, le principali scelte regolatorie e le principali decisioni. 3. Le autorità possono presentare al Parlamento e al Governo. segnalazioni e, su richiesta, esprimono pareri in ordine alle iniziative legislative o regolamentari necessarie alla promozione della concorrenza e al perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi istitutive. 4. Le autorità trasmettono al Parlamento i regolamenti che disciplinano le procedure di analisi di impatto della regolamentazione e le relazioni delle analisi d'impatto della regolamentazione da loro realizzate sulla base di tali procedure. Art. 8. (Rapporti istituzionali e reciproci) 1. Le autorità collaborano tra loro nelle materie di competenza concorrente, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, e assicurano la leale cooperazione, anche attraverso segnalazioni e scambi di informazioni, con le autorità e le amministrazioni competenti dell'Unione europea e degli altri Stati, al fine di agevolare le rispettive funzioni. 2. Le autorità sono gli unici soggetti designati a partecipare alle reti e agli organismi dell'Unione europea e internazionali che riuniscono le autorità nazionali di regolamentazione, vigilanza e garanzia nei settori e, negli ambiti di rispettiva competenza. 3. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alle autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione necessaria per l'adempimento delle loro funzioni. 4. Nell'esercizio dei poteri ispettivi e di raccolta di informazioni previsti dalle leggi istitutive, le autorità possono avvalersi, in relazione alle specifiche finalità degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale disponibili in modo da non determinare oneri aggiuntivi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dal Corpo della guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal presente comma sono coperti dal segreto d'ufficio e sono senza indugio comunicati alle autorità che hanno richiesto la collaborazione. Art. 9. (Analisi d'impatto della regolamentazione) 1. Per l'emanazione di atti regolamentari e generali a contenuto normativo, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, le autorità si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione. 2. I provvedimenti di cui al comma 1 devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono e sono accompagnati da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori, dei risparmiatori dei consumatori e degli utenti. 3. Nella definizione del contenuto dei provvedimenti di cui al comma 1, le autorità tengono conto in ogni caso del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari. A questo fine, esse consultano gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari, dei consumatori e degli utenti. 4. Le autorità sottopongono a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori, dei risparmiatori, dei consumatori e degli utenti. 5. Le autorità disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei princìpi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi. Art. 10. (Disposizioni sull'impugnazione di atti delle autorità) 1. All'articolo 7, comma 5, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'esercizio della giurisdizione esclusiva nei confronti dei provvedimenti adottati dai soggetti di cui all'articolo 133, comma 1, lettera l), il giudice amministrativo conosce, oltre che dell'incompetenza e della violazione di legge, esclusivamente del palese errore di apprezzamento e della manifesta illogicità del provvedimento impugnato». Art. 11. (Diritto d'accesso) 1. Il diritto di accesso, di cui all'articolo 22 legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, si applica alle autorità, che ne individuano le procedure di esercizio, nell'ambito delle rispettive leggi istitutive, rispettando i princìpi di cui al medesimo articolo 22.
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