- Atti preparatori
- Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti ed omicidio stradale
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali
Senato della Repubblica
Disegno di legge n. 1553
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA
N. 1553
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa della senatrice GINETTI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º LUGLIO 2014
Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali
Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge intende introdurre, quale autonoma fattispecie di reato, la figura dell'omicidio e delle lesioni personali conseguenti alle violazioni delle norme sulla circolazione stradale in soggetti che abbiano assunto alcool o sostanze stupefacenti e psicotrope al fine di superare l'inadeguatezza della sanzione, ormai largamente condivisa, rispetto alle conseguenze che tale comportamento assume per le vittime e più in generale per la società. Inoltre, l'introduzione di tale autonoma fattispecie di omicidio stradale può svolgere un efficacie effetto di ulteriore deterrenza, di prevenzione e di educazione civica e di sicurezza stradale.
L'Articolo 1 del cosiddetto codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) stabilisce il principio che «la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato». Assunto come fondamentale e portante tale principio, non possiamo che rilevare il fatto che il numero di persone decedute sulle strade italiane nel solo 2013 (oltre nove al giorno) non consente di affermare che gli utenti della strada siano sufficientemente tutelati in questo paese.
I dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) relativi al 2013 hanno rilevato in Italia 182.700 incidenti stradali con lesioni a persone, con una riduzione del 2,2 per cento rispetto al 2012, che hanno causato 3.400 morti (-6,9 per cento) e 259.500 feriti (-2 per cento). Tuttavia, i soggetti maggiormente coinvolti si confermano i giovani tra i venti e i ventiquattro anni (51,7 per cento) nonché le categorie più deboli, quali i minori e i ciclisti; nel 2013 sono stati cinquantadue i bambini morti sulle strade in 832 incidenti gravi, di cui quarantuno sinistri stradali dovuti alla cosiddetta pirateria stradale mentre si è significativamente incrementata (+2 per cento) la quota dei conducenti di biciclette deceduti a causa di incidenti stradali.
L'indice di mortalità sulle strade italiane è diminuito se si confrontano i dati ISTAT dell'ultimo decennio (-11,8 per cento rispetto ai dati dell'ultimo quinquennio) ma ancora molto si deve fare per migliorare tale favorevole tendenza perché è tuttora altissimo il tributo di sangue che gli utenti della strada versano ogni anno. Tremilaquattrocento morti è un numero che pone ancora l'Italia tra i paesi più insicuri nel panorama europeo e ci impone di adeguare mezzi, strutture e, soprattutto, normativa, connotata da maggiore deterrenza, per rispondere alle richieste della Commissione europea e dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, che ha proclamato il decennio (2011-2020) dedicato alla sicurezza stradale con lo scopo di ridurre il numero di morti in Europa e nel mondo. Nel quadro numerico rappresentato, anche in conseguenza dell'incremento dell'uso dell'alcool e delle sostanze stupefacenti e psicotrope, una rilevante parte di sinistri stradali con esiti mortali o con lesioni, sono causati da soggetti che si pongono alla guida in stato di alterazione fisica e mentale. Particolarmente evidente è il disvalore di chi, sotto l'effetto di tali sostanze assume il rischio che mettendosi alla conduzione di un veicolo e provochi un sinistro stradale. Si ritiene, infatti, che non possa essere sanzionato come se avesse commesso un semplice errore, per negligenza e violazione delle norme del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) chi si pone alla guida di un veicolo sotto l'effetto di alcool, sostanze stupefacenti e psicotrope. In questo caso chi agisce, pur non avendo il proposito di cagionare l'evento delittuoso, si rappresenta anche la semplice possibilità che esso si verifichi e ne accetta il rischio.
Il comportamento descritto è qualificato nel disegno di legge come omicidio stradale e rientra nel novero dei reati sorretti da dolo eventuale e, come tale, viene caratterizzato da un trattamento sanzionatorio intermedio tra quello previsto dall'omicidio colposo e l'omicidio volontario. In particolare gli articoli 1 e 2 introducono, rispettivamente, le fattispecie di reato di omicidio stradale e di lesioni personali stradali. Nel primo caso è previsto un inasprimento sanzionatorio rispetto alla normativa vigente, con la reclusione da otto a diciotto anni e la possibilità che, in caso di morte di più persone, si possa giungere al limite massimo di anni ventuno di reclusione.
Parimenti sono inasprite le sanzioni in caso di lesioni causate da chi si pone alla guida in stato di ebbrezza o alterazione per l'assunzione di droghe o sostanze assimilabili con la previsione della reclusione da sei mesi a tre anni e la punibilità a querela della persona offesa in caso di postumi fisici non superiori a venti giorni.
L'articolo 3 adegua, mediante soppressione, l'articolo 589 del codice penale vigente.
L'articolo 4 inserisce nell'articolo 380 del codice di procedura penale la fattispecie dell'articolo 577-bis del codice penale tra quelle in cui è obbligatorio l'arresto in caso di flagranza.
L'articolo 5 modifica il codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in diversi articoli. Oltre all'adeguamento degli articoli 186, comma 2-bis, e 187, comma 1-bis, il presente disegno di legge introduce una specifica sanzione con l'articolo 187-bis, in caso di reiterazione delle violazioni di guida in stato di alterazione fisica e psichica. Al fine di rafforzare l'efficacia detenente di queste norme viene prevista con la modifica dell'articolo 219, comma 3-ter, l'impossibilità di conseguire nuovamente la patente di guida dopo la sua revoca a seguito di condanna definitiva per violazione dell'articolo 187-bis. Anche in caso di omicidio stradale e lesione stradale sono state inasprite, con la modifica degli articoli 222, comma 2, e 223, commi 1 e 2, le sanzioni in tema di sospensione e revoca della patente di guida o certificato per la conduzione di ciclomotori.
In conclusione l'introduzione del trattamento sanzionatorio previsto dal disegno di legge consentirebbe da un lato di rendere le pene irrogabili per l'omicidio e le lesioni stradali proporzionate al disvalore di tali comportamenti che rappresentano una minaccia al valore più importante da tutelare che è la vita umana, dall'altro di rafforzare l'efficacia deterrente e preventiva nei confronti di un fenomeno che coinvolge drammaticamente ancora troppe vittime e grava sotto molteplici profili sulla vita sociale ed economica del paese.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Introduzione dell'articolo 577-bis del codice penale recante il reato di omicidio stradale)
1. Dopo l'articolo 577 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 577-bis. -- (Omicidio stradale). -- Chiunque ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero chiunque si sia dato alla fuga dopo l’incidente, cagiona la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a diciotto anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni ad una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave tra quelle commesse aumentata sino al triplo, con il limite massimo di anni ventuno».
Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 582-bis
del codice penale recante il reato di lesioni personali stradali)
1. Dopo l'articolo 582 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 582-bis. -- (Lesioni personali stradali). -- Chiunque ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente alla assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, cagiona una lesione personale dalla quale derivi una alterazione dello stato di salute fisica e mentale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
In assenza delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 583 il delitto è punibile a querela della persona offesa laddove l'alterazione dello stato di salute fisica e mentale non abbia durata superiore a venti giorni».
Art. 3.
(Modifiche dell'articolo 589 del codice
penale sull'omicidio colposo)
1. Il terzo comma dell'articolo 589 del codice penale è abrogato.
Art. 4.
(Modifiche dell'articolo 380 del codice di procedura penale)
1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera m), è aggiunta, in fine, la seguente:
«m-bis) delitto di omicidio stradale previsto dall'articolo 577-bis del codice penale».
Art. 5.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 186, comma 2-bis, al primo periodo, dopo le parole: «incidente stradale,» sono inserite le seguenti: «salvo che non ricorrano i reati di cui agli articoli 577-bis e 582-bis del codice penale,»;
b) all'articolo 187, comma 1-bis, al primo periodo, dopo le parole: «incidente stradale,» sono inserite le seguenti: «salvo che non ricorrano i reati di cui agli articoli 577-bis e 582-bis del codice penale,»;
c) dopo l'articolo 187 è inserito il seguente:
«Art. 187-bis. -- (Reiterazione delle violazioni) -- 1. Chiunque sia stato punito ai sensi dell'articolo 186, comma 2-bis, ovvero dell'articolo 187, comma 1-bis, e reiteri, indifferentemente, una delle suddette violazioni, è punito con l'arresto da otto mesi a tre anni e la sanzione della revoca della patente per anni cinque»;
d) all'articolo 219, comma 3-ter, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza definitiva di condanna per il reato di omicidio stradale di cui all'articolo 577-bis del codice penale, non è più possibile conseguire una nuova patente di guida o un nuovo certificato di idoneità alla guida per ciclomotori. Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che al momento della commissione del fatto non era in possesso di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, la condanna definitiva per il reato di cui all'articolo 577-bis del codice penale comporta l'impossibilità di conseguire qualsiasi titolo abilitante alla guida»;
e) all'articolo 222, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, il prefetto dispone la sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima, il prefetto dispone la sospensione della patente da tre mesi fino a due anni. In caso di sentenza di condanna per i reati di lesioni personali stradali di cui all'articolo 582-bis del codice penale la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Nel caso in cui il reato di cui al periodo precedente sia commesso da conducente di età inferiore ai diciotto anni, lo stesso non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del venticinquesimo anno di età. Nel caso di omicidio colposo la sospensione si protrae sino a quattro anni. Nel caso di omicidio stradale di cui all'articolo 577-bis del codice penale si applica la sanzione accessoria della revoca in via definitiva della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per i ciclomotori»;
f) all'articolo 223, comma 1, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il prefetto, ricevuti gli atti dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di due anni. La sospensione della patente di guida è a tempo indeterminato laddove si proceda per il delitto di cui all'articolo 577-bis del codice penale. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida»;
g) all'articolo 223, comma 2, il terzo periodo è sostituto dai seguenti: «Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida sino ad un massimo di tre anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione della patente è a tempo indeterminato laddove si proceda per il delitto di cui all'articolo 577-bis del codice penale».
Art. 6.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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