- Atti preparatori
- Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti ed omicidio stradale, Illeciti penali
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Norme penali sull'omicidio stradale
Senato della Repubblica
Disegno di legge n 1484
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore STUCCHI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 2014
Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale, nonché
all'articolo 381 del codice di procedura penale, e introduzione degli articoli 589-bis e 590.1 del codice penale, riguardanti la configurazione
del reato per l'omicidio stradale
Onorevoli Senatori. -- Con le modifiche da apportare a taluni articoli del codice penale e del codice di procedura penale, previste dal presente disegno di legge, si vuole conseguire un complessivo miglioramento della normativa concernente la sicurezza stradale, in linea con gli obiettivi fissati in sede UE.
In tale contesto, è arrivato il momento di intraprendere una decisa iniziativa tesa ad introdurre nel nostro sistema giuridico ipotesi sanzionatorie specifiche ed autonome, capaci di divenire un efficace deterrente contro il perpetuarsi di gravi fatti delittuosi connessi alla circolazione stradale che sempre più riempiono le cronache giornaliere, apportando vivo allarme sociale, lutti ed incalcolabili danni per la collettività.
Invero, il legislatore, varie volte chiamato ad intervenire per fornire in tale campo una tutela rafforzata al bene della vita e dell'incolumità individuale, ha sempre fatto riferimento alle fattispecie colpose previste e punite dagli articoli 589 e 590 del codice penale: limitandosi, però, ad introdurre semplici aggravanti speciali recanti la previsione di un modesto aumento di pena, peraltro circoscritto (in ordine al reato di lesioni personali) alle sole ipotesi delle lesioni gravi e gravissime.
Se si tiene conto della intrinseca pericolosità sociale che deriva dalla condotta posta in essere da chi si pone alla guida di un mezzo in violazione delle norme sulla circolazione stradale e noncurante dello stato di alterazione mentale indotto dallo stato di ebbrezza alcolica e dall'ingestione di sostanze stupefacenti o psicotrope, appare evidente l'assoluta mancanza di forza dissuasiva insita nell'attuale disciplina sanzionatoria fondata, peraltro, sulla previsione di un aggravamento di pena in rapporto alla entità dell'evento lesivo, addirittura escludendo dall'aumento le lesioni lievi. Infatti, in tale ipotesi, non solo continua ad essere applicabile la sanzione alternativa minima della reclusione da uno a sei mesi o della semplice multa da euro 123 ad euro 619, ma resta la procedibilità a querela di parte.
Con buona pace del diffuso allarme sociale suscitato dalla gravità della condotta incriminata.
È ben vero che la giurisprudenza di merito e quella di legittimità ha da tempo cercato di dare risposta alla prospettata esigenza della società di un'adeguata previsione sanzionatoria facendo ricorso alla figura del cosiddetto «dolo eventuale» ruotante intorno alla tradizionale teoria della accettazione del rischio: costruzione giurisprudenziale secondo la quale la punizione viene ad essere inflitta a titolo di dolo «quando l'agente si rappresenti la probabilità, o anche la semplice possibilità che l'evento si verifichi come conseguenza della sua condotta e accetti l'eventualità di tale verificazione».
Ma è altrettanto vero che, abbandonare l'arma della colpa in favore di quella del dolo, pone ardui problemi interpretativi e probatori i quali, in taluni casi, possono vanificare o rendere quanto mai incerta l'applicazione della relativa sanzione.
È, quindi, necessario adottare una distinta previsione normativa, sostanzialmente caratterizzata dalla considerazione della «intrinseca pericolosità» di un certo tipo di condotta, conformemente al comune sentire della collettività, del quale si sono nel tempo fatte portatrici varie associazioni di cittadini.
Solo così sarà possibile assicurare un adeguato trattamento punitivo ed esercitare un'efficace azione intimidatrice, senza dover temere l'incognita rappresentata da contrastanti valutazioni e, per altro verso, utilizzare particolari e problematiche figure di dolo: alle quali, comunque, il giudice potrà pur sempre far ricorso nei casi più eclatanti.
Onorevoli Colleghi, il segnale di rigore che, quindi, intendiamo dare con la nostra iniziativa è quello di elevare la considerazione normativa in merito ad una particolare ed odiosa condotta criminale evidenziandone il carattere di pericolosità sociale: sia mediante una sua autonoma configurazione, sia attraverso l'aumento delle pene edittali massime, come pure per mezzo della previsione (relativamente al delitto di «lesioni stradali») di una pena base più elevata per tutti i tipi di eventi lesivi. Sancendo, altresì, la perseguibilità d'ufficio anche nel caso delle lesioni lievi.
Particolarmente significativa è, infine, l'introduzione del reato colposo di «lesioni stradali» fra le ipotesi specifiche suscettibili di arresto facoltativo in flagranza.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 589 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 589-bis. - (Omicidio stradale). -- Chiunque cagiona la morte di una persona per colpa derivante dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale e dalla guida di un mezzo di locomozione mentre era in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope non derivanti da caso fortuito o forza maggiore, è punito con la pena della reclusione da cinque a quindici anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni ventuno».
2. All’articolo 589 del codice penale, i commi secondo e terzo sono abrogati.
Art. 2.
1. Dopo l'articolo 590 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 590.1 - (Lesioni stradali). -- Chiunque cagiona ad altri una lesione personale per colpa derivante dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale e dalla guida di un mezzo di locomozione mentre era in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope non derivanti da caso fortuito o forza maggiore, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
Se la lesione è gravissima la pena è della reclusione da due anni a sette anni.
Nel caso di lesione di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni dieci.
Il delitto è punibile d'ufficio».
2. Al terzo comma dell’articolo 590 del codice penale, al primo periodo, le parole: «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle» sono soppresse e il secondo periodo è soppresso.
Art. 3.
1. Al comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«m-quinquies) lesioni stradali di cui all'articolo 590.1 del codice penale».
Art. 4.
1. L'articolo 590-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 590-bis. - (Computo delle circostanze). -- Quando ricorrono le circostanze di cui agli articoli 589-bis e 590.1, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti».
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