• Giurisprudenza
  • Contestazione, verbalizzazione e notificazione
  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Notifica a mezzo posta

Corte Cassazione II sez. civ.
15 settembre 2008, n. 23588

Infrazioni al Codice della strada – Notifica a mezzo posta del verbale di accertamento - Soggetti abilitati - Art. 201, comma 3 C.d.s. – Polizia Municipale – Notifica a soggetti residenti fuori dal territorio comunale di competenza – Spedizione del plico a cura di uffici postali ubicati fuori dal territorio dell’amministrazione richiedente - Legittimità.

 

I corpi di polizia municipale sono abilitati ad eseguire a mezzo posta la notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni al Codice della strada senza alcuna limitazione territoriale e, quindi, anche nei confronti di destinatari residenti, dimoranti o domiciliati fuori dal territorio comunale di competenza. Deve ritenersi legittima la notifica a mezzo posta del verbale di accertamento delle infrazioni al Codice della strada eseguita mediante spedizione del plico da un ufficio postale ubicato in un Comune diverso da quello cui appartiene l’organo notificante: infatti, ai sensi dell’ art. 1 L. 20 novembre 1982, le amministrazioni comunali hanno solo l’obbligo di rivolgersi, per il recapito dei plichi, all’ente gestore del servizio postale il quale potrà svolgere il servizio anche con modalità che prevedono la spedizione a cura di uffici postali ubicati fuori dal territorio dell’amministrazione richiedente.   SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L’avv. (omissis). propose opposizione all’ordinanza ingiunzione di pagamento di Euro 153,14 emessa nei suoi confronti, il 12 novembre 2003, dal Prefetto di V. per violazione dell’art. 158 C.d.S. Dedusse che l’ordinanza era immotivata e che la notifica del verbale di accertamento dell’infrazione, elevato dalla Polizia municipale di V., era nulla, essendo stata effettuata, a mezzo posta, da L. T., in violazione del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 106, comma 1, e art. 107, comma 2, (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari). Resistette il Prefetto sostenendo la fondatezza dell’addebito e la legittimità della notifica del verbale, atteso che nessuna norma vieta all’amministrazione comunale di avvalersi, per esigenze di contenimento dei costi, di un ufficio postale ubicato fuori della provincia, e che le richiamate norme dell’ordinamento degli ufficiali giudiziari si riferiscono unicamente alla notifica degli atti processuali, mentre il verbale di accertamento è un atto amministrativo e il codice della strada - legge speciale in materia - non prevede alcun procedimento per la sua notifica. L’adito Giudice di pace di V., con sentenza del 20 luglio 2004, accolse l’opposizione sull’assorbente rilievo della nullità della notificazione del verbale di accertamento: nullità non sanabile per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3, - norma applicabile alla notifica di atti processuali e non di atti amministrativi, come i verbali di accertamento di infrazioni al codice della strada - e scaturente dalla incompetenza dell’ufficiale giudiziario. Ad avviso del Giudice di pace, infatti, ai sensi del D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 106, comma 1, e art. 107, comma 2, l’ufficiale giudiziario non è competente all’esecuzione di notifiche a persone residenti, dimoranti o domiciliate fuori del mandamento dell’ufficio cui è addetto, e la deroga prevista per le notifiche a mezzo posta è limitata agli atti relativi ad affari di competenza dell’autorità giudiziaria della sua sede (art. 107, comma 2). L’Amministrazione, in persona del Prefetto di V. e del Ministro dell’Interno, ricorre quindi per cassazione deducendo un unico motivo di censura. L’avv. (omissis) resiste con controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - L’Amministrazione ricorrente (ritualmente costituita in persona del Prefetto autore dell’ordinanza ingiunzione, unico legittimato attivo nel giudizio di opposizione alla medesima) denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 106 e 107 nella statuizione di nullità della notifica del verbale. Evidenzia che il comma 3 del secondo dei predetti articoli prevede che “tutti gli ufficiali giudiziari possono eseguire, senza limitazioni territoriali, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale sono addetti e degli atti stragiudiziali”. Osserva, quindi, che, mentre è previsto un limite di competenza territoriale per l’attività dell’ufficiale giudiziario, viceversa nulla è stabilito quanto all’ufficio postale che provvede materialmente - nella notifica a mezzo posta - alla spedizione e consegna del plico; sicché nulla impedisce all’ufficiale giudiziario di V. di avvalersi dell’ufficio postale di L. T. Nella specie - prosegue - la notificazione, ossia le attività di certificazione, dichiarazione di conformità all’originale e affidamento del plico al vettore, furono compiute da un ufficiale del corpo di Polizia municipale di V., la cui firma, certificata e depositata, compare in basso a destra sulla seconda facciata del verbale di accertamento notificato, sotto la dicitura “Firma di chi procede a certificazione atto conforme originale e notifica”, in calce alla relazione di notifica a mezzo posta che recita: “Il sottoscritto ufficiale di P.G. dichiara di aver notificato il presente atto a mezzo del servizio postale al retroscritto destinatario, in piego raccomandato con avviso di ricevimento”. Osserva, altresì, che dall’attenta esegesi del D.P.R. n. 1229 del 1959, richiamato art. 107, comma 3, risulta, per di più, che per la notifica a mezzo posta degli atti stragiudiziali - quali sono gli atti amministrativi - non sussiste alcuna limitazione di competenza territoriale. 2. - Osservato che non può in questa sede rimettersi in discussione la questione della sanatoria della nullità della notifica, espressamente esclusa dalla sentenza impugnata senza censura del ricorrente, il motivo va accolto per le ragioni che seguono. 2.1. - Va premesso che, a dispetto dell’ambiguità, sul punto, della sentenza impugnata, è pacifico tra le parti che la notifica del verbale è stata eseguita, a mezzo posta, non da un ufficiale giudiziario, bensì (come sostiene parte ricorrente, non smentita dal controricorrente) da un ufficiale del corpo di polizia municipale di V. (conformemente, del resto, alle previsioni dell’art. 201 C.d.S., comma 3, che invece non contempla gli ufficiali giudiziari). 2.2. - Se è vero che non si tratta di notifica eseguita a ministero di ufficiale giudiziario, allora è del tutto fuori luogo invocare (come ha fatto l’opponente, seguito dal giudice di merito) la disciplina della sua competenza territoriale, stabilita dal D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 106 e 107. Quella disciplina, infatti, riguarda solo gli ufficiali giudiziari e non è di per sé estensibile agli altri pubblici ufficiali che, volta per volta, la legge autorizza ad eseguire notificazioni, perchè la loro competenza è disciplinata dall’ordinamento che li riguarda, o dalle norme che li abilitano alla notifica di atti. Il Giudice di pace di V. ha quindi sicuramente errato nel fare applicazione del D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 106 e 107 in una fattispecie in cui non si tratta di notifica eseguita da un ufficiale giudiziario. 2.3. - Né può comunque affermarsi la nullità della notifica per incompetenza territoriale dell’ufficiale di polizia municipale che nella specie l’ha eseguita, perché la legge - e in particolare l’art. 201 C.d.S., comma 3, in relazione all’art. 12 C.d.S., comma 1, lett. e), - nell’abilitare i corpi di polizia municipale alla notifica dei verbali di accertamento non prevede alcuna limitazione territoriale del loro potere di eseguire notifiche a mezzo posta: le quali, dunque, possono essere eseguite nei confronti di destinatari residenti, dimoranti o domiciliati anche fuori del territorio comunale. 2.4. - In realtà, la questione che si pone con riguardo alla notifica di cui trattasi non è una questione di competenza dell’organo notificante, ma è la questione se sia legittima la notifica a mezzo posta del verbale di accertamento eseguita mediante spedizione del plico da un ufficio postale ubicato in comune diverso da quello cui appartiene l’organo notificante. Ma anche posta in questi termini essa va risolta in senso negativo, perché le amministrazioni comunali sono soltanto tenute ad avvalersi del servizio postale (L. n. 890 del 1982, art. 1) - ossia a rivolgersi all’ente che lo gestisce - per il recapito dei plichi, che dunque può essere in concreto eseguito dall’ente gestore anche con modalità che prevedano la spedizione a cura di uffici postali ubicati fuori del territorio del Comune richiedente, se ritenuto conveniente (e la convenienza non è affatto da escludere in via di principio - come invece mostra di ritenere il controricorrente nelle sue difese - sol che si considerino le opportunità organizzative offerte dalla possibilità di formazione e trasmissione dei documenti amministrativi con sistemi meccanizzati e telematici, disciplinata dalla legge - in primo luogo dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - e non ignorata dallo stesso regolamento di esecuzione del codice della strada, all’art. 385, comma 3, u.p.). 2.5. - Il controricorrente obietta, nelle sue difese, che anche le operazioni di materiale predisposizione della relata di notifica, stampa, imbustamento e spedizione del plico debbono necessariamente essere e-seguite dall’ufficiale comunale notificante e nel territorio del comune di appartenenza. L’obiezione non ha pregio. Ciò che la legge riserva al pubblico ufficiale che provvede alla notifica a mezzo posta è l’esercizio della potestà pubblica di certificazione inerente alla notifica stessa, per la parte che gli compete - e dunque l’autenticazione della copia da consegnare al destinatario e la redazione della relata di notifica a mezzo posta (L. n. 890 del 1982, art. 3) - non le attività materiali di stampa, imbustamento e trasmissione. Queste ultime possono essere eseguite anche da altri e anche fuori del territorio comunale, sol che sia assicurata la genuinità delle predette certificazioni anche grazie all’uso - come si è già visto - di sistemi informatici e telematici disciplinato dalla legge. Sempre con riferimento al luogo in cui tali attività vengono concretamente svolte, è bene chiarire che - a differenza di quanto mostra di ritenere il controricorrente - anche a tale proposito non si pone certo un problema di competenza territoriale. La competenza del corpo di polizia municipale ad eseguire la notifica è stabilita dalla legge (art. 201 C.d.S., comma 3) in relazione al solo fatto che si tratti violazione accertata da quel medesimo corpo; per cui il riscontro della sussistenza di tale requisito esaurisce ogni questione di competenza. 3. - In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al seguente principio di diritto: nella notifica del verbale di accertamento di infrazioni al codice della strada eseguita dai corpi di polizia municipale a mezzo posta, la spedizione del plico da un ufficio postale ubicato fuori dal territorio comunale non è, di per sé, causa di nullità della notifica stessa. Il giudice di rinvio provveder anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di V. in persona di altro giudicante.

Massima a cura del comitato di redazione della Rivista Giuridica della Circolazione e dei Trasporti - Testo della sentenza da www.semaforoverde.it

 

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