- Giurisprudenza
- Contestazione, verbalizzazione e notificazione
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Notifica del verbale di contestazione
Corte di Cassazione, II sez. civile
14 gennaio 2009, n. 764
Ai fini della notifica del verbale di contestazione delle infrazioni al Codice della Strada, il proprietario del veicolo ha l’onere di comunicare tempestivamente al Pubblico Registro Automobilistico ogni variazione di residenza, incombendo su di esso un obbligo di collaborazione la cui omissione integra un illecito amministrativo. Qualora il destinatario della contestazione non abbia provveduto a comunicare al competente ufficio il trasferimento della residenza nei termini di cui all’art. 94 C.d.S., la notifica effettuata presso l’indirizzo risultante dal P.R.A. si considera valida ed efficace anche se non corrisponde alla residenza effettiva. FATTO E DIRITTO [omissis] impugna la sentenza del Giudice di Pace di Como n. XXXX del XXXX, con la quale veniva respinta la sua opposizione a verbale di contestazione della Polizia stradale di Como per la violazione dell’art. 148 C.d.S., comma 16, accertata il XXXX, nonché avverso la decurtazione dei punti dalla patente, operata il XXXX con riferimento a tale verbale dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In particolare l’opponente deduceva di aver mai ricevuto all’indirizzo risultante dalla caria di circolazione la notifica della violazione al C.d.S., di cui aveva invece avuto notizia solo dalla notifica effettuatagli dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti quanto alla decurtazione dei punti dalla patente. La Prefettura di Como, rappresentata dal funzionario dell’amministrazione, deduceva, invece, che la notifica del verbale era intervenuta il XXXX, nel luogo risultante dai registri pubblici, pur precisando che il centro di notifica dell’Ente Poste aveva comunicato la “tentata notifica” in quanto “destinatario trasferito”. Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 201 C.d.S., comma 3. La contestazione della violazione non era stata notificata nei 150 giorni dell’accertamento con conseguente estinzione dell’obbligo di pagamento e di esclusione di ogni addebito ai fini della decurtazione dei punti dalla patente di guida. Infatti, la notifica in questione risultava non effettuata ritualmente. Una volta rilevata dall’ufficiale postale l’irreperibilità del destinatario nel luogo attestato dalla carta di circolazione, doveva intervenire altra notifica secondo le norme del codice di procedura civile. Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di trattazione del ricorso in pubblica udienza. Tali conclusioni della Procura Generale non ostano alla pronuncia in camera di consiglio. Infatti, l’inammissibilità della pronuncia in camera di consiglio è ravvisabile solo ove la Corte ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui all’art. 375 c.p.c., commi 1 e 2, oppure emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata. In tali casi la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza. Nel caso in cui, invece, la Corte ritenga, come nella specie, che la decisione del ricorso presenta aspetti di evidenza compatibili con l’immediata decisione, può pronunciarsi la manifesta infondatezza o la manifesta fondatezza dell’impugnazione, anche ove le conclusioni del pubblico ministero siano, all’opposto, per la trattazione in pubblica udienza (Cass. 2007 n. 23842; Cass. 2007, n. 1255). Il ricorso è manifestamente infondato e va respinto. Occorre in primo luogo osservare che la notifica del verbale di accertamento è stata effettuata in via [omissis] e che già dalla relata di tale notifica risultava il trasferimento in altra località con l’indirizzo indicato. Questa Corte (Cass. 2008 n. 15831) ha già avuto occasione di affermare che: “In tema di violazione del codice della strada , la notificazione del verbale di contestazione al proprietario dell’autoveicolo presso la residenza risultante dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.) è valida ed efficace, anche se la residenza non corrisponde a quella effettiva, se il destinatario della contestazione non abbia provveduto ex art. 94 C.d.S. a comunicarne la modifica entro 60 gg. dal cambiamento, incombendo su di esso un obbligo di collaborazione la cui omissione integra un illecito amministrativo”. Infatti, l’art. 201 C.d.S., comma 1, prevede appunto che “Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196 C.d.S., quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento”. Nel caso in questione, non risulta contestata la circostanza secondo la quale la notifica fu effettuata presso la residenza risultante dalla carta di circolazione all’epoca dell’infrazione, circostanza questa che rende legittima la notifica effettuata in tale luogo, senza che si rendesse necessaria la ulteriore e diversa notifica presso l’eventuale nuova residenza risultante dalle informazioni reperite in luogo dall’ufficiale postale, il quale, non avendo trovato il destinatario in loco era onerato delle sole ulteriori incombenze previste dalla normativa in materia di notifiche a mezzo posta all’epoca vigente. Non spettava all’ufficiale postale, né all’amministrazione che richiedeva tale notifica, effettuare ricerche anagrafiche e procedere alla nuova notifica nel diverso indirizzo così acquisto. E’ sufficiente per l’Amministrazione effettuare una regolare notifica all’indirizzo risultante dai pubblici registri automobilistici. Né l’odierno ricorrente ha dedotto di aver tempestivamente provveduto agli adempimenti amministrativi che il trasferimento di residenza rende necessari quanto all’aggiornamento degli archivi, poiché in tal caso la notifica dell’Amministrazione sarebbe risultata evidentemente nulla. Il ricorrente, invece, deduce che nel caso in questione, una volta rilevata dallo stesso ufficiale postale la circostanza dell’avvenuto trasferimento di residenza, risultava applicabile la normativa processuale in materia di notifica. Sul punto, questa Corte ha già avuto occasione di affermare la specialità della normativa dettata in materia di notifica delle infrazioni stradali, che pone al centro del sistema da un lato i registri pubblici in materia di proprietà dei veicoli e dall’altro l’onere del proprietario di comunicare tempestivamente il trasferimento della residenza, altrimenti incorrendo non solo nella specifica violazione amministrativa prevista, ma anche nelle conseguenze in ordine alla notifica, da ritenersi regolare, di violazioni amministrative al precedente indirizzo, quanto meno fino alla data della avvenuta comunicazione ai pubblici uffici dell’avvenuto trasferimento. Tale normativa speciale è evidentemente dettata allo scopo di semplificare le attività che gravano sulla Pubblica Amministrazione nella ricerca del responsabile delle relative violazioni. Il Giudice di Pace si è attenuto ai principi su esposti e il ricorso risulta, quindi, infondato e va respinto. Nulla per le spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
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