• Giurisprudenza
  • Contestazione, verbalizzazione e notificazione
  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Notifica del verbale di contestazione

Corte di Cassazione III sez. civ.
3 ottobre 2008, n. 24553

Violazioni al Codice della strada – Verbale di contestazione – Sottoscrizione del verbale all’atto della contestazione – Notifica – Non necessaria.

 

Non deve essere notificato il verbale di contestazione di una infrazione al Codice della strada che sia stato sottoscritto dal trasgressore al momento della contestazione dell’infrazione. Infatti, la sottoscrizione del modello allegato, con il quale il trasgressore dichiara di aver preso visione del verbale senza alcuna riserva o contestazione relativa alla infrazione contestata, deve ritenersi equivalente alla notificazione.   Fatto e diritto 1. Con verbale di contestazione n. ATX 16609, la polizia stradale di Cesena accertava, il 5 dicembre 2003, la violazione dell’articolo 142, nono comma, del codice della strada per superamento dei limiti di velocità. In data 9 febbraio 2004, il proprietario del veicolo si recava unitamente alla odierna intimata presso gli uffici della polizia stradale di Cesena, dove entrambi sottoscrivevano un modello allegato ai verbale di contestazione nel quale dichiaravano che “nelle circostanze di tempo e di luogo riportate nel verbale di contestazione n. A TX 0000016609 il veicolo era condotto da F. S.”. Il prefetto della provincia di Forlì-Cesena emetteva ordinanza ingiunzione nei confronti della signora F. con cui disponeva la sospensione della sua patente di guida per la durata di 30 giorni. Avverso detta ordinanza ingiunzione l’odierna intimata proponeva ricorso in opposizione davanti al giudice di pace di Cesena, eccependo l’illegittimità dell’ordinanza ingiunzione per essere stata emessa senza la previa notifica del verbale di contestazione. L’amministrazione si costituiva e deduceva che tale notifica non era necessaria per essere a conoscenza della violazione in questione l’opponente per avere sottoscritto la dichiarazione di cui sopra. Il giudice di pace accoglieva il ricorso, rilevando che non vi era la prova dell’avvenuta notifica del verbale di contestazione, considerando che la stessa deve essere eseguita nelle forme previste dal codice, “senza che possano ammettersi equipollenti”. 2. La ricorrente articola un unico motivo di ricorso con il quale deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 201, codice della strada, dell’articolo 14 della legge 689 del 1981 e degli articoli 160 e 156 c.p.c., in relazione all’articolo 360 n. 3 c.p.c.. Deduce l’amministrazione ricorrente che l’odierna intimata aveva dichiarato di aver preso visione del verbale di contestazione e aveva riconosciuto di essere alla guida del veicolo in questione nelle circostanze di tempo e luogo riportate. Il giudice di pace aveva omesso di prendere in considerazione la previsione dell’articolo 160 c.p.c. che esclude che possa pronunciarsi la nullità della notifica nelle ipotesi cui all’articolo 156 c.p.c.. Nel caso in questione la dichiarazione resa dall’odierna intimata costituisce prova del raggiungimento della scopo della notifica del verbale di contestazione. Il giudice di pace aveva errato nel ritenere che non si potesse sanare la irritualità della notifica del verbale di contestazione. 3. L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede. 4. Attivatasi procedura ex art. 375 CPC, il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza. 5. Il ricorso è manifestamente fondato e va accolto. La sottoscrizione dell’atto, con il quale gli interessati dichiaravano non solo di aver preso visione del verbale, ma indicavano anche chi fosse alla guida al momento della infrazione, senza alcuna riserva o contestazione relativa alla infrazione contestata, può ritenersi equivalente alla notificazione, sì da non richiedere la necessità di una ulteriore notifica del verbale, che ha appunto lo scopo di consentire pienamente il diritto di difesa, finalità questa in concreto certamente raggiunta. Occorre ulteriormente osservare che tra la data della sottoscrizione della dichiarazione e la data di accertamento dell’illecito era trascorso un termine inferiore a 150 giorni. Sicché l’Amministrazione ha pienamente rispettato il termine di cui all’art. 201 Codice della Strada. Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato. Sussistendone i presupposti, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., rigetta l’opposizione originariamente proposta al Giudice di Pace. P.Q.M. La Corte accoglie ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione originariamente proposta dall’intimato. Condanna l’intimata alle spese di giudizio, liquidate in 400,00 euro per onorari oltre spese prenotate a debito e accessori come per legge.

 

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