- Giurisprudenza
- Contestazione, verbalizzazione e notificazione
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Notifica delle infrazioni commesse con l'auto aziendale
Corte di Cassazione II sez. civ
30 marzo 2009, n. 7666
Il verbale di contestazione delle infrazioni al Codice della strada commesse dal dipendente di una società a bordo dell’auto aziendale può essere notificato direttamente alla persona giuridica senza che, al fine, sia necessario indicare, quale destinatario del provvedimento, il legale rappresentante della società.
La persona giuridica, infatti, risponde in solido con il suo rappresentante, o con il suo dipendente, delle violazioni da questi commesse nell’esercizio delle sue funzioni o incombenze.
Fatto e diritto
Il giudice di pace di Milazzo con sentenza del 19 settembre 2005 accoglieva l’opposizione proposta da (omissis) avverso il Ministero delle Infrastrutture - Capitaneria di Porto di Milazzo, per l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione di pagamento n. 922/04, relativa al parcheggio di un veicolo in zona vietata del porto.
Respinti gli altri motivi, il giudice di pace rilevava che la nullità derivava dall’aver ingiunto il pagamento “alla società e non alla stessa in persona del suo legale rappresentante”, così violando il principio che consente l’irrogazione di sanzioni amministrative solo a una persona fisica, che nel caso in esame doveva essere individuata nel legale rappresentante.
Il Ministero delle Infrastrutture e la Capitaneria di Porto di Milazzo, assistiti dall’avvocatura dello Stato, hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il 22 settembre 2006, svolgendo due motivi di ricorso.
La (omissis) è rimasta intimata.
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto la trattazione in pubblica udienza, ovvero l’accoglimento del ricorso perché manifestamente fondato.
Parte ricorrente lamenta violazione dell’art. 6 comma 3 della legge 689/81 e vizi di motivazione, censurando lo svuotamento di significato della disposizione sulla solidarietà nel pagamento delle sanzioni amministrative, perpetrato con il pretendere che destinatario dell’ingiunzione sia necessariamente ed espressamente l’amministratore della società sanzionata.
Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata ha fatto leva sul principio della natura personale della responsabilità, in base al quale l'autore dell’illecito amministrativo può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto, per desumerne una conseguenza ulteriore non prevista dalla norma.
Ha cioè inferito che sarebbe illegittima la sanzione irrogata alla società proprietaria di un veicolo e che in ogni caso la sanzione rivolta ad una società dovrebbe recare quale destinatario il legale rappresentante della società.
L’affermazione è errata.
In primo luogo va ribadito che nel sistema sanzionatorio delineato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, l’art. 6 sancisce il principio della responsabilità solidale della persona giuridica nell’ipotesi in cui l’illecito amministrativo sia stato commesso dal suo rappresentante o da un suo dipendente; tale responsabilità è di carattere sussidiario e deve ritenersi sussistente ogni qual volta sia stato commesso un illecito amministrativo da persona ricollegabile all’ente per aver agito nell’esercizio delle sue funzioni o incombenze, a prescindere dall’identificazione dell’autore materiale dell’illecito, trattandosi di requisito che, di per sé solo, non costituisce condizione di legittimità dell’ordinanza-ingiunzione, a meno che detta mancanza di identificazione non possa tradursi in un difetto di prova sulla responsabilità, o perché possa dubitarsi della sussistenza stessa dell’illecito, o perché sia posto in discussione il nesso soggettivo tra la commissione del fatto (certo nella sua verificazione) e le funzioni o incombenze esercitate dal trasgressore (Cass. 24573/06).
Rimaste incontestate tali evenienze, che avrebbero potuto legittimare, ove allegate e provate, l’esclusione della responsabilità solidale, il provvedimento risulta esente da censure.
Va peraltro notato in aggiunta che è ben possibile che l’amministrazione notifichi due distinti provvedimenti, uno all’autore materiale e l’altro al responsabile solidale, il quale, ai sensi del ricordato art 6 comma 3 della legge 689/81, può essere una persona giuridica, tenuta in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma dovuta e abilitata (comma 4) all’esercizio del regresso.
La circostanza che nella specie l’ingiunzione opposta sia stata rivolta alla società, omettendo l’indicazione del nome dell’amministratore, induce a maggior ragione a credere che essa sia stata individuata e raggiunta quale responsabile solidale, non essendo stato evidenziato il ruolo di autore dell’illecito neppure dell’amministratore.
Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso.
Poiché il giudice di pace ha respinto gli altri motivi di opposizione, è possibile la decisione nel merito della controversia, ex art 384 cpc, con il rigetto dell’opposizione e la condanna della intimata società alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’opposizione proposta da (omissis).
Condanna l’intimata alla refusione delle spese di lite liquidate in euro 400 per onorari, oltre rimborso delle spese prenotate a debito.
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