• Giurisprudenza
  • Contestazione, verbalizzazione e notificazione
  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Notifica

Corte di Cassazione II sez. civ.
5 settembre 2008, n. 22358

Infrazioni al Codice della strada – Verbale di accertamento redatto dalla Polizia Municipale - Opposizione – Ricorso al Giudice di Pace – Notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione – Destinatari notifica – Sindaco pro tempore.

 

Il ricorso introduttivo del giudizio di opposizione avverso il verbale di accertamento di una infrazione al Codice della strada redatto dalla Polizia Municipale e il relativo decreto di fissazione dell’udienza di comparizione, devono essere notificati al Comune nella persona del Sindaco quale legale rappresentante pro tempore dell’Ente locale. La Polizia Municipale è, infatti, priva di personalità giuridica e il suo stesso Comandante, per rappresentare l’Ente in giudizio, deve essere munito di delega del Sindaco.   FATTO E DIRITTO B.C. impugna per cassazione la sentenza 13.10.05 con la quale il GdP di C. ne ha respinto l’opposizione proposta avverso il verbale di contestazione n. (omissis) redatto nei suoi confronti dalla Polizia Municipale di C. per violazione dell’art. 158 C.d.S., nn. 2 e 6. Parte intimata non ha svolto attività difensiva. Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude per la declaratoria di nullità del giudizio a quo. Al riguardo le considerazioni svolte dal Procuratore Generale sono da condividere. Indipendentemente dalle censure mosse dal ricorrente, si deve, infatti, rilevare ex officio la nullità dell’ impugnata sentenza in quanto il giudizio a quo - nel quale la questione non è stata rilevata dal giudice né eccepita dalla parte allora resistente e non ha, quindi, formato oggetto di trattazione e decisione - è stato ab origine invalidamente promosso nei confronti di soggetto privo di qualsivoglia legittimazione passiva. Come risulta dagli atti e dalla stessa intestazione della sentenza, la notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di comparizione è stata effettuata - ed in effetti il giudizio si è svolto - nei confronti della “Polizia Municipale “F.” anziché del Comune di C. in persona del Sindaco, suo legale rappresentante, cui, presso la sede dell’Ente, sarebbe stato necessario operare la litis contestano in base all’art. 145 c.p.c. riguardante le notifiche alle persone giuridiche. Se è vero, infatti, che, in tema di sanzioni amministrative irrogate per violazione al codice della strada, il mancato esercizio della facoltà di ricorrere al Prefetto avverso il verbale d’accertamento non preclude all’interessato la possibilità di proporre direttamente opposizione innanzi all’autorità giudiziaria, non è, tuttavia, men vero che, in tal caso, la legittimazione passiva debba essere riconosciuta alle singole Amministrazioni, locali, per i Corpi dalle stesse dipendenti, o centrali, per i Corpi statuali, cui appartengono i vari Corpi autorizzati alla contestazione, in particolare: per la Polizia Municipale, il Comune; per i Carabinieri, il Ministero della Difesa ed, in alternativa, il Ministero dell’Interno, al quale l’art. 11 C.d.S. attribuisce specifiche competenze in materia di circolazione stradale ed ha il compito di coordinamento dei servizi di vigilanza sulla circolazione stessa; per la Polizia della strada, il medesimo Ministero dell’Interno (e pluribus, Cass. 18.4.05 n. 7992, 1.4.04 n. 6364, 4.4.01 n. 4928, 3.12.01 n. 15245, 15.11.01 n. 14319). Nella specie, come risulta dagli atti e dalla stessa intestazione della sentenza, la notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di comparizione è stata erroneamente effettuata alla Polizia Municipale del Comune, o piuttosto intercomunale, anziché al Sindaco, legale rappresentante dello stesso, presso la sede dell’Ente, come sarebbe stato necessario in base all’art. 145 c.p.c. riguardante le notifiche alle persone giuridiche. L’opposizione avverso un verbale redatto dalla Polizia Municipale per l’accertamento d’un’infrazione punita con sanzione amministrativa deve essere notificata, infatti, ai sensi dell’art. 145 c.p.c., alla persona giuridica nella cui organizzazione detto Corpo, privo d’autonoma soggettività, è inserito, id est al Comune, nella sua sede e nella persona del Sindaco, suo legale rappresentante pro tempore. Conseguentemente, la citazione in giudizio, avvenuta invece direttamente nei confronti della Polizia Municipale, è certamente nulla per violazione della norma sopra richiamata che disciplina le notificazioni da eseguirsi alle persone giuridiche. Ciò anche a non voler considerare che, come risulta testualmente dall’intestazione dell’impugnata sentenza, il legittimo contraddittore dell’opponente sembra sia stato identificato anche dallo stesso G.d.P. nella Polizia Municipale “F.”, che viene qualificata come “opposto”, laddove l’errore della cancelleria, che, L. n. 689 del 1981, ex art. 23, comma 2 aveva erroneamente provveduto all’identificazione della parte opposta ed alla notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di comparizione, doveva essere rilevato d’ufficio proprio dal detto giudice, in sede d’ordinario dovuto controllo, in limine litis, della regolare costituzione del contraddittorio. Né rileva che in alcuni atti del giudizio - quale la comparsa di costituzione della parte opposta, che tuttavia dichiara “il Corpo di P.M. ut supra rappresentato e difeso si costituisce” quasi avesse esso un’autonoma personalità e conseguente legittimazione, e la comparsa conclusionale dell’opponente - si faccia riferimento al Comune ed al Sindaco, dacché l’intestatario degli atti risulta pur sempre, comunque, il Corpo Polizia Municipale -che, tra l’altro, è anche intercomunale - ed a questo e nella sede dello stesso ha avuto luogo, invalidamente, la notificazione degli atti introduttivi del giudizio. Dal complesso degli atti di causa, compresi quelli di provenienza dal Corpo Polizia Municipale, non risulta affatto che il Comune, e per esso il Sindaco suo legale rappresentante, sia stato posto al corrente della controversia, e, questa valutata, abbia potuto esercitare il proprio diritto di difesa, in particolare anche altrimenti rispetto alla rappresentanza processuale svolta dal Comandante del Corpo, il quale sembra avere gestito la lite autonomamente ed insciente domino. Nè dal fascicolo risulta che il detto Comandante fosse titolare d’una - pur ove legittima - delega generale adatta da parte del Sindaco, comunque operativa dopo la notificazione degli atti relativi alla litis contestatio ed alla fissazione dell’udienza con gli ordini consequenziali, notificazione che in ogni caso deve essere effettuata nei confronti del Comune, e non prima di essa. La violazione dell’art. 101 CPC comporta la nullità di tutti gli atti del giudizio e si riflette sull’impugnata sentenza. Detta circostanza, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, ad inderogabili disposizioni d’ordine pubblico processuale, è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, sempre che, sulla stessa, non siasi precedentemente formato il giudicato, come non s’è appunto formato nella specie, onde resta del tutto ininfluente che la questione sia stata, come è stata, o meno sollevata dalla controparte ed, in caso affermativo, in quali termini (e pluribus, recentemente, Cass. 22.12.03 n. 19625, 14.3.02 n. 3756, 25.5.01 n. 226 SS.UU., 26.1.01 n. 1114, 21.3.00 n. 3299, 30.1.98 n. 944, 14.10.97 n. 10022). Non di meno, in osservanza del dictum delle SS.UU. sopra richiamato e dal quale questo Collegio non ha ragione di discostarsi, non può trovare applicazione l’art. 382 c.p.c.. u.c. - in forza del quale la precedente giurisprudenza disponeva la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, essendosi accertato il difetto di legittimazione passiva del convenuto, ciò che toglie in radice qualsivoglia possibilità di prosecuzione dell’azione - ma, sulla considerazione della nullità del giudizio di merito, per mancata costituzione del contraddittorio va dichiarata la consequenziale nullità degli atti del giudizio e, quindi, della sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo, il quale dovrà procedere nuovamente agli incombenti di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23 ed, in particolare, disporre la notificazione del ricorso al competente Comune, in persona del Sindaco pro tempore. Le ragioni della decisione determinano l’irripetibilità delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte pronunziando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia all’ufficio del G.d.P. di C., in persona di diverso magistrato, dichiarando irripetibili le spese del giudizio di legittimità.

Massima a cura del comitato di redazione della Rivista Giuridica della Circolazione e dei Trasporti - Testo della sentenza da www.semaforoverde.it

 

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