- Normativa
- Contestazione, verbalizzazione e notificazione
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Notificazione tramite pec
Ministero dell'Interno
Decreto 18 dicembre 2017
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 18 dicembre 2017
Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di
accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta
elettronica certificata. (18A00263)
(GU n.12 del 16-1-2018)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
I MINISTRI DELLA GIUSTIZIA, DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI,
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
E PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
Visto in particolare, l'art. 20, comma 5 quater, del citato
decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 98 del 2013, ai sensi del quale con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per
la semplificazione e la pubblica amministrazione sono disciplinate,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le procedure
per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del
codice della strada, tramite posta elettronica certificata;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, e successive modificazioni, recante disposizioni per la
notificazione degli atti amministrativi mediante PEC;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modificazioni recante il Codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive
modificazioni, concernente il Nuovo codice della strada;
Considerato che le procedure per la notificazione dei verbali di
accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta
elettronica certificata, devono essere realizzate dagli Uffici o
Comandi degli organi di polizia stradale dai cui dipendono gli agenti
che hanno accertato illeciti in materia di circolazione stradale nei
confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo della posta medesima,
escludendo l'addebito delle spese di notificazione a carico di questi
ultimi;
Ritenuto di dover disciplinare le predette procedure di
notificazione in modo che, pur nella peculiarita' dell'oggetto che le
caratterizza, siano in linea con le disposizioni generali del decreto
legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni e del decreto
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
Ritenuto di dover determinare il contenuto minimo del messaggio di
PEC e dei relativi allegati in modo che sia garantita l'uniformita'
degli atti che sono inviati ai soggetti responsabili di illeciti
stradali;
Ritenuto di dover determinare, in conformita' a quanto stabilito
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, il
momento e la documentazione occorrente per considerare gli atti
inviati mediante PEC come notificati e conoscibili ai destinatari e
di dover considerare la ricevuta completa di consegna del messaggio
PEC come documento idoneo a certificare l'avvenuta notifica dell'atto
stesso;
Ritenuto di dover disciplinare, altresi', le procedure di
notificazione nel caso in cui non sia concretamente possibile
effettuarle attraverso la PEC, prevedendo che siano attivate, entro i
termini previsti per la notificazione di cui all'art. 201 del decreto
legislativo n. 285/1992, le procedure ordinarie di notificazione;
Decreta:
Art. 1
Definizioni, abbreviazioni e sigle
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente
decreto si intende per:
a) «CAD»: Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;
b) «copia per immagine su supporto informatico di documento
analogico»: il documento informatico avente contenuto e forma
identici a quelli del documento analogico da cui e' tratto, di cui
all'art. 1, comma 1, lettera i-ter), del CAD;
c) «copia informatica di documento informatico»: il documento
informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui
e' tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori
binari, di cui all'art. 1, comma 1, lettera i-quater), del CAD;
d) «duplicato informatico»: il documento informatico ottenuto
mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi
diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento
originale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera i-quinquies), del CAD;
e) «documento informatico»: la rappresentazione informatica di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti di cui all'art. 1, comma
1, lettera p), del CAD;
f) «documento analogico»: la rappresentazione non informatica di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, di cui all'art. 1 comma
1, lettera p-bis), del CAD;
g) «firma digitale»: firma elettronica qualificata di cui
all'art. 1, comma 1, lettera s), del CAD;
h) «PEC»: posta elettronica certificata di cui al combinato
disposto degli articoli 6 e 48 del CAD;
i) «INI-PEC»: Indice nazionale degli indirizzi di Posta
elettronica certificata, istituito dall'art. 6 bis, comma 1, del CAD;
l) «elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche»: gli
elenchi di cui all'art. 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
e ogni altro registro contenente i domicili digitali validi ai fini
delle comunicazioni aventi valore legale;
m) «codice della strada»: il decreto legislativo 30 aprile 1992
n. 285, e successive modificazioni.
Art. 2
Ambito di applicazione e norme applicabili
1. Il presente decreto si applica al procedimento di notificazione
dei verbali di contestazione, redatti dagli organi di polizia
stradale, di cui all'art. 12 del codice della strada, a seguito
dell'accertamento di violazioni del codice della strada.
2. La notificazione mediante PEC avviene secondo le disposizioni
del CAD e del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/2005, e
successive modificazioni.
Art. 3
Soggetti nei confronti dei quali
e' possibile la notificazione mediante PEC
1. La notificazione dei verbali di contestazione, di cui all'art. 2
del presente decreto, si effettua nel rispetto dei termini previsti
dal codice della strada nei confronti:
a) di colui che ha commesso la violazione, se e' stato fermato ed
identificato al momento dell'accertamento dell'illecito ed abbia
fornito un valido indirizzo PEC, ovvero abbia un domicilio digitale
ai sensi dell'art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni
attuative;
b) del proprietario del veicolo con il quale e' stata commessa la
violazione, ovvero di un altro soggetto obbligato in solido con
l'autore della violazione ai sensi dell'art. 196 del codice della
strada, quando abbia domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis del
CAD e delle relative disposizioni attuative, ovvero abbia, comunque,
fornito un indirizzo PEC all'organo di polizia procedente, in
occasione dell'attivita' di accertamento dell'illecito.
2. Qualora non sia stato comunicato al momento della contestazione,
l'indirizzo PEC dell'autore della violazione, ovvero qualora la
contestazione della violazione non sia stata effettuata al momento
dell'accertamento dell'illecito, l'indirizzo PEC del proprietario del
veicolo o di altro soggetto, di cui al comma 1, lettera b), del
presente articolo, deve essere ricercato, dall'ufficio da cui dipende
l'organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione di
cui all'art. 2 del presente decreto, nei pubblici elenchi per
notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso.
Art. 4
Contenuto del documento informatico da notificare
1. Il messaggio di PEC inviato al destinatario del verbale di
contestazione di cui all'art. 2 del presente decreto deve contenere
nell'oggetto la dizione «di atto amministrativo relativo ad una
sanzione amministrativa prevista dal codice della strada» ed in
allegato:
a) una relazione di notificazione su documento informatico
separato, sottoscritto con firma digitale, in cui devono essere
riportate almeno le seguenti informazioni:
a1) la denominazione esatta e l'indirizzo dell'amministrazione
e della sua articolazione periferica che ha provveduto alla
spedizione dell'atto;
a2) l'indicazione del responsabile del procedimento di
notificazione nonche', se diverso, di chi ha curato la redazione
dell'atto notificato;
a3) l'indirizzo ed il telefono dell'ufficio presso il quale e'
possibile esercitare il diritto di accesso;
a4) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui gli atti
o provvedimenti vengono notificati e l'indicazione dell'elenco da cui
il predetto indirizzo e' stato estratto ovvero le modalita' con le
quali e' stato comunicato dal destinatario;
b) copia per immagine su supporto informatico di documento
analogico del verbale di contestazione di cui all'art. 2 del presente
decreto, se l'originale e' formato su supporto analogico, con
attestazione di conformita' all'originale a norma dell'art. 22, comma
2, del CAD, sottoscritta con firma digitale, ovvero un duplicato o
copia informatica di documento informatico del verbale di
contestazione con attestazione di conformita' all'originale a norma
dell'art. 23-bis del CAD, sottoscritta con firma digitale;
c) ogni altra comunicazione o informazione utile al destinatario
per esercitare il proprio diritto alla difesa ovvero ogni altro
diritto o interesse tutelato.
2. Ferme restando le disposizioni del comma 1, gli allegati o i
documenti informatici che contengono degli allegati devono essere
sottoscritti con firma digitale e trasmessi con formati aperti,
standard e documentati.
Art. 5
Termini per la notificazione mediante
posta elettronica certificata
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni e dei termini
indicati nel codice della strada, gli atti di cui all'art. 2 del
presente decreto si considerano spediti, per gli organi di polizia
stradale, di cui all'art. 12 del codice della strada, nel momento in
cui viene generata la ricevuta di accettazione, ai sensi dell'art. 6,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005,
e notificati ai soggetti di cui all'art. 3 del presente decreto, nel
momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna
completa del messaggio PEC, ai sensi all'art. 6, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005.
2. La ricevuta di avvenuta consegna di cui al comma 1 fa in ogni
caso piena prova dell'avvenuta notificazione del contenuto del
messaggio ad essa allegato.
3. Qualora la notificazione mediante PEC degli atti di cui all'art.
2 del presente decreto non sia possibile per causa imputabile al
destinatario, il soggetto notificante estrae copia su supporto
analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi
allegati, della ricevuta di accettazione e dell'avviso di mancata
consegna, di cui, rispettivamente, agli articoli 6 e 8 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, ovvero di qualsiasi
altra documentazione di avviso di mancata consegna, ne attesta la
conformita' ai documenti informatici da cui sono tratti, ai sensi
dell'art. 23, comma 1, del CAD, ed effettua la notifica nei modi e
nel rispetto delle forme e dei termini del codice della strada, con
oneri a carico del destinatario.
4. Qualora la notificazione mediante PEC non sia possibile per
qualsiasi altra causa, la procedura di notificazione avviene nei modi
e nel rispetto delle forme e dei termini del codice della strada, con
oneri a carico del destinatario.
Art. 6
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazione
interessate provvedono all'attuazione del medesimo decreto
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente.
Art. 7
Pubblicazione
1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 2017
Il Ministro dell'interno
Minniti
Il Ministro della giustizia
Orlando
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Delrio
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia
Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2018
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 26